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21 aprile 1942
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29 novembre 1984
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 661.
(Giudice competente).
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata. (88) ((90)) ------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Giudice competente).
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata. (88) ((90)) ------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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- 1. Cassazione civile n. 4573/1976https://www.brocardi.it/ · 30.480032
[…] In detta situazione, il carattere esclusivo della competenza del conciliatore o del pretore sulla causa di sfratto, ai sensi dell'art. 661 c.p.c., non consente un simultaneo processo davanti al giudice superiore, secondo i criteri dettati dall'art. 34 c.p.c.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Spoleto, sentenza 15/01/2025, n. 43Provvedimento: […] La presente controversia, alla luce della relativa causa petendi, del petitum e delle allegazioni delle parti, deve essere inquadrata in materia di sfratto per finita locazione e, più in generale, in materia di locazione di immobili urbani, che l'art. 661 c.p.c. e il secondo comma dell'art. 447 bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 21, comma 1 c.p.c., attribuiscono inderogabilmente alla competenza per territorio del giudice del luogo dove è posto l'immobile e, dunque, nel caso in questione, alla competenza del Tribunale di Spoleto, essendo l'immobile della cui locazione in senso lato si controverte ubicato nel comune di Todi, ovvero in un comune che ricade all'interno del circondario delLeggi di più...
- intervento adesivo·
- clausola contrattuale di mediazione obbligatoria·
- sfratto per finita locazione·
- giurisdizione civile·
- competenza territoriale·
- spese di lite·
- improcedibilità per mancato tentativo di conciliazione·
- art. 661 c.p.c.·
- art. 24 Cost.·
- foro erariale