Art. 9.
Il presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio dei professori dell'Istituto fra i professori della categoria a) di cui al precedente art. 7 ed e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Il presidente dura in carica un triennio e puo' essere rieletto.
In caso di vacanza dell'ufficio di presidente, il professore piu' anziano della categoria a) assume le funzioni di presidente.
Il presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio dei professori dell'Istituto fra i professori della categoria a) di cui al precedente art. 7 ed e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Il presidente dura in carica un triennio e puo' essere rieletto.
In caso di vacanza dell'ufficio di presidente, il professore piu' anziano della categoria a) assume le funzioni di presidente.