Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Distaccata di SC
R.G.: 95210/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Giudice Unico Dott. Achille Mazzuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° R.G. 95210/11, avente ad oggetto Risarcimento danni, redatta nella forma semplificata, prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della Legge 69/2009
TRA
, nato a [...] il [...], domiciliato in Parte_1
Casamicciola, alla Via Eddomade n. 63, C.F.:
rapp,to e difeso, come in atti, dall'Avv.to C.F._1
Giovangiuseppe Iacono, C.F.: , con studio in C.F._2
SC (Na) alla Via Eddomade n. 24
ATTORE
CONTRO
già P.Iva: Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicoletta Urciuolo P.IVA_1
CONVENUTA
NONCHE': con sede in Afragola (Na), alla Via Controparte_3
Settembrini n. 5, P.Iva: , rappresentata e difesa, P.IVA_2 come in atti, dall'Avv.to Vincenzo Cerbone C.F.:
IL GIUDICE 1 C.F._3
(dr. Achille Mazzuolo)
, con studio in alla Via Generale C.F._4 CP_1
Orsini n. 46
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
NONCHE': con sede in Trieste, alla Via Ugo Irneri n. Parte_2
1, C.F.: , rappresentata e difesa, come in atti, dagli P.IVA_3
Avv.ti Aristide ed Enrico Fontana, con studio in al Parco CP_1
Comola Ricci n. 147
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
FATTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 21/03/2011, il Sig. conveniva in giudizio la Pt_1 Controparte_1 già per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_2 domande: “dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità della nella determinazione del sinistro descritto;
Controparte_2 condannarsi essa intimata, al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni patrimoniali patiti, in conseguenza del predetto sinistro, nella misura che sarà indicata in corso di causa, che potrà essere determinato dal Giudice anche in via equitativa, oltre interessi e svalutazione;
condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione”.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda, nonché l'autorizzazione di chiamare in causa la Controparte_3 quale società appaltatrice dei lavori, nonché quale Parte_2 propria compagnia di assicurazione e, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n. 3 e 4 c.p.c..
Si costituiva che chiedeva il rigetto della domanda, Parte_2 in quanto improcedibile ed improponibile.
Si costituiva anche la , che chiedeva il rigetto della CP_3 domanda, per carenza di legittimazione passiva ed in quanto infondata.
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Con ordinanza del 14/03/2012, il G.U. dichiarava la nullità dell'atto di citazione, disponendo l'integrazione dello stesso nei confronti dei convenuti, modificando, così, la precedente ordinanza, che, per mero errore, non rispettava i termini a comparire.
Espletata la fase istruttoria, con l'interrogazione formale dell'attore, le prove testimoniali e la C.T.U. e precisate le conclusioni, all'udienza del 08/11/2024, la causa veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di valutare il merito, va esaminata l'eccezione preliminare di estinzione del giudizio, per la mancata ottemperanza dell'ordinanza del 14/03/2012, che prevedeva, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.,
l'integrazione e, quindi, rinotifica della citazione. Sul punto si osserva che, dagli atti processuali, emerge, con chiarezza, che l'ordinanza del 14/03/2012, per un mero errore materiale, non rispettava i termini a comparire. L'attore, pertanto, nei termini, presentava istanza per ottenere i nuovi termini, facendo rilevare l'errore in cui era incorso il Giudice. All'udienza del 26/11/2012, il
Giudice accoglieva tale richiesta e fissava i nuovi termini a comparire. L'attore provvedeva a notificare il nuovo atto di citazione e i convenuti si costituivano regolarmente.
L'eccezione, pertanto, va rigettata.
Passando al merito, si osserva che la nostra fattispecie trova la sua naturale disciplina, negli artt. 2043 e 2051 c.c., e, in tal senso, è necessario dare la prova della sussistenza della c.d. “insidia e trabocchetto”; è necessario, quindi, che il danneggiato provi che l'evento si sia verificato per un evento del bene (mattoni e basolo) imprevedibile e non visibile. Se è condivisibile il principio generale che non possa applicarsi l'art. 2051 c.c., nei confronti della P.A.,
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per quei beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, in quanto è difficile un efficace e continuo controllo, è anche vero che tale principio non può trasformarsi in una totale esenzione di responsabilità alla manutenzione del bene e al vigilare sullo stesso.
Orbene, dai rilievi fotografici, esibiti dall'attore, nonché dalle prove testimoniali, è emerso che il luogo era buio, che l'attore non poteva conoscere lo stato di avanzamento dei lavori, che avevano causato la presenza di nuovi ostacoli sul marciapiedi, ricoperti anche da acqua piovana e foglie, che non rendevano visibile la presenza di una insidia. Questo Giudice ritiene, inoltre, che delimitare un cantiere, con un semplice “nastro di plastica”, sia del tutto insufficiente, per ovviare ad eventuali incidenti;
sarebbe stato necessario, pertanto, la presenza di luci e di ostacoli più significativi, che impedissero il passaggio nelle zone più accidentali
(Cass. 20/08/97 n. 7742).
Alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi che l'attore ha dato prova della presenza della c.d. “insidia e trabocchetto”, pertanto nessun comportamento negligente può essere imputato all'attore,
(Cass. 7112/13, Cass. 3793/14), tale da far interrompere quel nesso eziologico tra fatto ed evento e per far escludere l'applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. Possiamo, quindi, dire che l'insidia e il trabocchetto, sotto il profilo oggettivo, è dato dalla non “visibilità” del pericolo e dalla non prevedibilità.
Questo Giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, ritiene rilevante anche l'orientamento della Suprema Corte, che, per fattispecie analoghe, ha precisato che l'attore non deve provare l'imprevedibilità o la non evitabilità dell'insidia e del trabocchetto, né la condotta omissiva del custode, in quanto, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., sarà il custode a dover fornire la
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prova di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire situazioni di pericolo (Cass. 09/06/2016 n. 11802).
Su tali punti, i convenuti nulla hanno provato. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attrice nei propri confronti e di essere eventualmente manlevata dalla società appaltatrice, in quanto unica responsabile dell'evento. Tale richiesta va rigettata. Si osserva, infatti, che tale ipotesi può trovare ingresso solo se l'area di cantiere sia affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente divieto di traffico veicolare e pedonale, in mancanza, ed è il nostro caso, è sempre configurabile la concorrente responsabilità dell'ente appaltante ex art. 2051 c.c. (Cass.
18/09/23 n. 26780; Cass, 16/05/08 n. 1245 e Cass. 25/06/13 n.
15882).
Altro punto da esaminare è la chiamata del terzo. La chiamata, formulata dalla convenuta, nei confronti della società appaltatrice, rientra nell'ipotesi di “garanzia propria”, che si ha quando la causa principale e quella accessoria hanno lo stesso titolo ovvero quando ricorre una connessione oggettiva. In tale ipotesi, la domanda attrice si estende automaticamente nei confronti del terzo.
Diversa, invece, è la chiamata fatta nei confronti della società assicuratrice, qui siamo in presenza di una chiamata impropria, quindi la domanda attrice non si estende automaticamente.
Dagli atti del processo, emerge, con chiarezza, che il contratto di assicurazione stipulato tra la convenuta e l' prevede Parte_2 una franchigia di € 15.000,00 e, visto che la domanda attrice è molto più bassa, tale domanda va rigettata.
Si osserva, però, che tale chiamata in garanzia, trova la sua giustificazione nel fatto che l'attore ha quantificato i danni nel corso del giudizio, pertanto la convenuta, per non incorrere nella decadenza, di cui all'art. 167 c.p.c., ha chiesto la chiamata in causa della Compagnia in sede di costituzione;
la presenza di tale
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circostanza giustifica la compensazione delle spese legali tra le parti.
Da ultimo, si osserva che sul “quantum” dei danni è condivisibile quanto indicato dal C.T.U., che ha determinato i danni in 7 gg di invalidità totale, in 60 gg di invalidità parziale al 50% e in 30 gg di invalidità parziale al 25%.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di SC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, dal Sig. , così Parte_1 provvede:
1) Accoglie la domanda attrice, per i motivi su esposti;
2) Condanna, per l'effetto, in solido tra loro, la
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 legale p.t., già e la in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Afragola
(Na) alla Via Settembrini n. 5, a pagare, all'attore, a titolo di risarcimento dei danni, per il sinistro di cui è causa,
l'importo di € 5.795,00, oltre interessi dal deposito della sentenza, nonché l'importo di € 432,00, per spese mediche;
3) Rigetta la domanda di manleva, proposta dalla
[...]
nei confronti dell' per i Controparte_1 Parte_2 motivi esposti e compensa le spese legali tra le parti;
4) Condanna la e la Controparte_1 CP_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese legali, che
[...] liquida in € 250,00, per spese ed € 1.700,00 per onorario.
Oltre rimborso spese generali ed oneri accessori se dovuti, con attribuzione all'Avv.to Giangiuseppe Iacono, antistatario, nonché alle spese di C.T.U.;
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5) Rigetta le altre domande, In quanto non provate ed infondate.
Così deciso.
SC, 24.01.2025
Il Giudice
Dr. Achille Mazzuolo
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(dr. Achille Mazzuolo)