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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2543/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2543/2025, promossa con ricorso depositato il 19/06/2025 da:
1) Parte_1
(c.f. ) cittadina albanese, C.F._1
nata a [...] il giorno 01.05.1990 residente in [...], con l'Avv. Elisa Benetazzo
E
2) Parte_2
(c.f. ) cittadino italiano, C.F._2
nato a [...] il [...] residente in [...](Svizzera) Banhofstrasse n. 8, con l'Avv. Marco Conca
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NA in data 22 luglio 2021
(anno 2021 atto n. 193 parte I ) con i seguenti figli minorenni: nata a [...] il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/06/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. I sig.ri e vivranno separati e nel reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre. Il padre, che attualmente risiede all'estero, la terrà con sé quando sarà in Italia tenuto conto degli impegni e delle esigenze della minore, previo preavviso alla madre da effettuarsi con almeno due giorni di anticipo. La minore trascorrerà con ciascun genitore durante il periodo estivo tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 15 aprile di ogni anno.
3. Il sig. , in quanto genitore non collocatario, corrisponderà a titolo di Parte_2 concorso al mantenimento ordinario della figlia minore, mediante versamento a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
400,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4. Il sig. sig. corrisponderà il 50% delle spese straordinarie sostenute Parte_2 nell'interesse della figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate;
nello specifico a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche per visite specialistiche e cure dentistiche, apparecchi per la salute (quali, a titolo esemplificativo, occhiali, lenti a contatto e apparecchi ortodontici), cure termali e fisioterapiche, farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche per la frequenza di istituti pubblici e privati, libri di testo, materiale scolastico, gite scolastiche e mezzi di trasporto per raggiungere l'istituto di formazione, corsi di recupero, lezioni private, master universitari e alloggi per la frequenza di corsi scolastici fuori sede, pre e post scuola, centri ricreativi, attività ludiche e sportive, baby -sitter, acquisto di mezzi di trasporto per i figli, spese tutte meglio delineate nel Protocollo del Tribunale di Varese a cui si rimanda integralmente.
5. La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico versato da INPS in favore Pt_1 della minore, in quanto collocataria della figlia.
6. I genitori danno reciproco assenso all'iscrizione della figlia minore sui documenti validi per l'espatrio di entrambi i genitori.
7. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciproca-mente ad alcun obbligo di mantenimento.
8. L'autovettura Toyota Yaris immatricolata il 31.01.2008, targata DN333GZ, intestata alla sig.ra e ad essa in uso rimarrà di esclusiva proprietà di quest'ultima. Pt_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22.07.2021 in NA (VA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA (VA) (anno 2021 atto n. 5 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2543/2025, promossa con ricorso depositato il 19/06/2025 da:
1) Parte_1
(c.f. ) cittadina albanese, C.F._1
nata a [...] il giorno 01.05.1990 residente in [...], con l'Avv. Elisa Benetazzo
E
2) Parte_2
(c.f. ) cittadino italiano, C.F._2
nato a [...] il [...] residente in [...](Svizzera) Banhofstrasse n. 8, con l'Avv. Marco Conca
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NA in data 22 luglio 2021
(anno 2021 atto n. 193 parte I ) con i seguenti figli minorenni: nata a [...] il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/06/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. I sig.ri e vivranno separati e nel reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre. Il padre, che attualmente risiede all'estero, la terrà con sé quando sarà in Italia tenuto conto degli impegni e delle esigenze della minore, previo preavviso alla madre da effettuarsi con almeno due giorni di anticipo. La minore trascorrerà con ciascun genitore durante il periodo estivo tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 15 aprile di ogni anno.
3. Il sig. , in quanto genitore non collocatario, corrisponderà a titolo di Parte_2 concorso al mantenimento ordinario della figlia minore, mediante versamento a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
400,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4. Il sig. sig. corrisponderà il 50% delle spese straordinarie sostenute Parte_2 nell'interesse della figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate;
nello specifico a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche per visite specialistiche e cure dentistiche, apparecchi per la salute (quali, a titolo esemplificativo, occhiali, lenti a contatto e apparecchi ortodontici), cure termali e fisioterapiche, farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche per la frequenza di istituti pubblici e privati, libri di testo, materiale scolastico, gite scolastiche e mezzi di trasporto per raggiungere l'istituto di formazione, corsi di recupero, lezioni private, master universitari e alloggi per la frequenza di corsi scolastici fuori sede, pre e post scuola, centri ricreativi, attività ludiche e sportive, baby -sitter, acquisto di mezzi di trasporto per i figli, spese tutte meglio delineate nel Protocollo del Tribunale di Varese a cui si rimanda integralmente.
5. La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico versato da INPS in favore Pt_1 della minore, in quanto collocataria della figlia.
6. I genitori danno reciproco assenso all'iscrizione della figlia minore sui documenti validi per l'espatrio di entrambi i genitori.
7. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciproca-mente ad alcun obbligo di mantenimento.
8. L'autovettura Toyota Yaris immatricolata il 31.01.2008, targata DN333GZ, intestata alla sig.ra e ad essa in uso rimarrà di esclusiva proprietà di quest'ultima. Pt_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22.07.2021 in NA (VA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA (VA) (anno 2021 atto n. 5 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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