Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/1975, n. 4144
CASS
Sentenza 17 dicembre 1975

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Il procedimento di rendimento dei conti, di cui agli artt 263 e seguenti cod proc civ, e bensi compreso nella Sezione concernente l'istruzione probatoria, ma, oltre ad essere usato come mezzo istruttorio volto all'accertamento di un comune rapporto di dare-avere, puo avere come oggetto precipuo la domanda intesa, sulla base di un rapporto di diritto sostanziale, ad ottenere la presentazione e l'esame del conto. E qualora il rapporto di diritto sostanziale posto come fonte dell'Obbligo di rendere il conto, venga contestato, il provvedimento di decisione della controversia non ha natura di ordinanza istruttoria, ma di sentenza, contro cui e ammissibile l'appello.*

Nel caso di appello contro sentenza non definitiva, il giudice d'appello non puo esaminare una materia ad essa estranea e concernente i punti per i quali vi e stata riserva di decisione successiva, a meno che il punto deciso non coinvolga la materia dell'intera causa. Pertanto, se in primo grado il giudice ha deciso circa l'Obbligo di un preteso debitore di rendere un conto, riservandosi in ordine alla sua eccezione di compensazione, bene il giudice d'appello respinge l'istanza di ammissione di prove concernenti la fondatezza della detta eccezione. ( V 555/67, mass n 326517).*

Quando il giudice di primo grado emette una sentenza non definitiva, egli non puo statuire sulle spese, ma, in aderenza al principio dell'art 91 cod proc civ, secondo cui la decisione delle spese va emessa all'esito della causa, deve rinviare la statuizione alla sentenza definitiva. In tal caso, il giudice d'appello, davanti al quale e stata impugnata la sentenza non definitiva, puo bensi statuire sulle spese del gravame - in quanto egli esaurisce le questioni prospettategli, senza possibilita di riesaminarle in Sede d'impugnazione della decisione definitiva - ma non puo provvedere in ordine alle spese di primo grado, sia perche gli e sottratta la materia riservata dal primo giudice, sia perche la soccombenza del primo grado dev'essere valutata unitariamente. ( V 2029/65).*

Commentario1

  • 1Sospensione del processo, sentenza parziale, presentazione del rendicontoAccesso limitato
    Paolo Iasiello · https://www.altalex.com/ · 26 agosto 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/1975, n. 4144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4144
Data del deposito : 17 dicembre 1975

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