Versione
30 luglio 1978
30 luglio 1978
Art. 55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti)
La morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 puo' essere sanata in sede giudiziale per non piu' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficolta' del conduttore, puo' assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta'.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
La morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 puo' essere sanata in sede giudiziale per non piu' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficolta' del conduttore, puo' assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta'.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Commentari • 133
- 1. Sfratto per morosità anche se il debito rimanente è esiguoSilvia Cermaria · https://www.studiocataldi.it/ · 3 maggio 2020 · 14.969073
di Silvia Cermaria – La Corte Costituzionale con sentenza n. 79 del 2020 si è espressa su due questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 55 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), […] In entrambi i procedimenti, alla prima udienza il giudice concedeva il termine cosiddetto di grazia ex art. 55 della legge n. 392 del 1978 per sanare la morosità. […] la Corte Costituzionale individua sin da subito la corretta interpretazione dell'art. 55 della legge 392 del 1978 evidenziando che il pagamento ritenuto utile al fine di escludere la risoluzione del contratto di locazione è quello che estingue completamente il debito maturato, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 02/11/2022, n. 9711Provvedimento: […] ,nel giudizio di opposizione, ma conduttrice –intimata nel senso sostanziale richiedere, a fronte di compravate esigenze di difficoltà un termine per sanare la mora ex art 55 legge 392/1978. […] c.p.c., ha chiarito come: “È da premettere che la procedura della sanatoria della morosità, di cui all'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è stata ritenuta compatibile con l'opposizione dopo la convalida, di cui all'art. 668Leggi di più...
- termine di grazia·
- opposizione tardiva alla convalida di sfratto·
- art. 668 c.p.c.·
- art. 55 legge 392/1978·
- morosità·
- compensazione spese di lite·
- tutela recuperatoria·
- convalida sfratto·
- notifica ex art. 140 c.p.c.·
- giudizio di merito