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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8603/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 11.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
n. 8603/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8603/2018, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ermenegildo Loffredo e Antonio Torre, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia, in Via Nazionale delle Puglie Km. 35.900 s.n.c., Casalnuovo di Napoli (NA), come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(nato il [...]), , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(nato il [...]), , (nata il Controparte_4 CP_5 CP_6
16.8.1956), (nato il [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale De Controparte_4
Stefano, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Corso Umberto I n. 564, Casalnuovo di
Napoli (NA), come da procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
E
2
, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Borzacchiello, presso il cui Controparte_7
studio elettivamente domicilia, alla Via Napoli n. 159, Casalnuovo di Napoli (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , Controparte_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
,
[...] Controparte_16 CP_17 CP_6
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 18.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con la domanda al vaglio del Tribunale, , in qualità di proprietario di una unità Parte_1
immobiliare facente parte di un fabbricato con corte interna, sito in Casalnuovo di Napoli, in Corso
Umberto I n. 10, conveniva in giudizio , , Controparte_18 Controparte_1 Controparte_2
, CP_8 Controparte_7 Controparte_9 CP_3 CP_6 [...]
, , , CP_4 CP_19 Controparte_20 CP_10 CP_11 CP_12
, ,
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, , CP_5 Controparte_4 CP_6 Controparte_21 Controparte_22
, , , e , onde Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25 CP_26 Controparte_27
3
ottenere: l'accertamento della natura condominiale della corte sulla quale sono stati costruiti tre manufatti abusivi;
l'accertamento della violazione dell'art. 1102 c.c. da parte di e dei Parte_2
suoi eredi, nonché di e con condanna dei predetti alla rimozione Controparte_2 Controparte_1
delle opere abusivamente realizzate;
l'accertamento dell'occupazione sine titulo del suolo condominiale e consequenziale condanna dei citati ed eredi, e al Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore del dell'indennità di occupazione dallo stesso maturata, nonché Parte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, da determinarsi equitativamente, oltre alle spese di lite.
In particolare, l'attore deduceva: che nella corte condominiale interna allo stabile ove è ubicata l'unita immobiliare di sua proprietà (adibita allo svolgimento di attività ricettiva, nella specie di tipo “bed & breakfast”), e i suoi non meglio identificati eredi, nonché e Parte_2 Controparte_1 CP_2
, avevano realizzato tre manufatti abusivi (cd. “baracche in lamiera” o box), una scala di ferro ed
[...]
igienici, di cui denunciava la fatiscenza e la pericolosità per l'incolumità pubblica, giacché realizzati con materiale arrugginito e pericolante, tanto da aver subito egli stesso lesioni personali in data 09.8.2018, nonché in data 26.8.2018 e, ancora, in data 04.9.2019, a causa di taluni urti accidentali, specie contro il box di (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6., n. 1 c.p.c.); che, tanto la condotta Controparte_1
serbata dai citati convenuti, contrastante con l'art. 1102 c.c., quanto l'incuria manifestata nella gestione delle parti comuni, era “del tutto incompatibile con qualsivoglia attività che, importi rapporti con il pubblico quale appunto quella di bed & breakfast” (cfr. pag. 2 della memoria appena richiamata) e, pertanto, fonte sia di danno patrimoniale da lucro cessante per diminuzione di capacità reddituale, sia di danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale/relazionale e per ridotta capacità lavorativa. Ancora, in sede di memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore domandava all'intestato Tribunale di “accertare e ordinare, la formazione e costituzione del regolamento di condominio con le annesse tabelle millesimali, contenente le norme circa
l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino sulla base delle risultanze istruttorie del giudizio e di quanto ritenuto di giustizia” (cfr. pag. 5 della memoria cit.).
4
Si costituivano in giudizio, col medesimo difensore, (nato il CP_3 Controparte_4
23.01.1958), e (nato il [...]), i quali CP_5 CP_6 Controparte_4
eccepivano, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Si costituiva anche che pure eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_7
l'infondatezza della domanda.
Si costituivano, infine, altresì e , i quali eccepivano il difetto di Controparte_1 Controparte_2
legittimazione attiva in capo al per mancanza di prova di un acquisto a titolo Parte_1
originario sul cespite oggetto di causa;
inoltre, sollevavano eccezione riconvenzionale di usucapione dell'area su cui insistono i denunciati manufatti (in particolare, il primo deduceva l'intervenuto acquisto a titolo originario dell'area su cui veniva realizzato il “box centrale entrando da Corso Umberto I”: cfr. sul punto pag. 3 della comparsa di costituzione di ; mentre il secondo deduceva l'intervenuta CP_1
usucapione dell'area su cui insistono gli “igienici”, il “box ultimo a sinistra […] nonché la scala in ferro che porta alla sua proprietà esclusiva posta in fondo al cortile a sx”: cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione di ) CP_2
e chiedevano il rigetto della domanda risarcitoria esperita dall'attore.
All'udienza del 28.3.2019, l'attore chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per intervenuta transazione e rinuncia alla domanda nei confronti di taluni dei convenuti, ed in specie degli eredi di ovvero: , , Parte_2 Controparte_18 CP_19 CP_28
, , , Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
, e .
[...] CP_26 Controparte_27
All'udienza del 16.01.2020, il giudice, accertata la ritualità della notifica a CP_8 CP_10
, , e , ne dichiarava la contumacia.
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_14
Stante la loro mancata costituzione in giudizio, va altresì dichiarata la contumacia dei convenuti
, e Controparte_9 CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_13
Espletata l'istruttoria mediante escussione testimoniale, interrogatorio formale e produzioni documentali, la causa giunge alla decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 5
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (cfr. all. nn. 20, 21, 22, 23 di cui alla memoria ex art 183, co. 6, n. 2 c.p.c.).
Sempre in via preliminare, il Tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore con la memoria di cui all'art. 183, co. 6., n. 1 c.p.c., volta ad ottenere una pronuncia giurisdizionale che
“accerti” e “ordini” la formazione e costituzione del regolamento di condominio con le annesse tabelle millesimali, contenente le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino sulla base delle risultanze istruttorie del giudizio e di quanto ritenuto di giustizia (cfr. pag. 5 memoria istruttoria depositata da , cit.) Parte_1
La giurisprudenza di legittimità, infatti, con orientamento granitico, ha ripetutamente chiarito che
«l'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda “nuova”, come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda “modificata” - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali,
o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività» (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26.6.2018, n. 16807).
Esulando completamente dalla originaria causa petendi, la domanda volta ad ottenere “la formazione e
costituzione del regolamento di condominio con le annesse tabelle millesimali, contenente le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino sulla base delle risultanze istruttorie del giudizio e di quanto ritenuto di giustizia” (cfr. capo 8 delle conclusioni della prima memoria istruttoria dell'attore) deve essere dichiarata inammissibile.
Ciò premesso, prima di procedere al vaglio delle ulteriori domande attoree, occorre soffermarsi sull'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'attore e sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti (nato il [...]), , CP_3 Controparte_4 CP_5
(nato il [...]) e CP_6 Controparte_4 Controparte_7
6
In diritto, occorre tracciare la dovuta distinzione tra legittimazione ad agire o resistere in giudizio (c.d. legitimatio ad causam) e titolarità del rapporto controverso.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva o passiva, invero, non attiene alla carenza di legittimazione ad agire o resistere in giudizio, bensì al merito della controversia e, quindi, alla prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere. La sussistenza o meno della legitimatio ad causam, invece, deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto nella formulazione della domanda, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. 16.02.2016, n. 2951).
Sulla scorta di tale insegnamento e alla luce della formulazione della domanda attorea, il Tribunale dichiara destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, Pt_1
, atteso che l'asserita mancanza di prova in ordine all'acquisto a titolo originario del diritto di
[...]
proprietà sul bene dedotto in giudizio è questione attinente esclusivamente all'effettività titolarità della posizione soggettiva vantata dall'attore e, dunque, al merito della lite, il cui accertamento si risolverà nell'accoglimento o nel rigetto della pretesa azionata.
Ancora, stante il principio di diritto innanzi richiamato, anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti (nato il [...]), , CP_3 Controparte_4 CP_5
(nato il [...]) e va vagliata alla luce del CP_6 Controparte_4 Controparte_7
tenore delle diverse domande azionate dall'istante, così come precisate in sede di memorie a ciò deputate.
Prendendo le mosse dalla prima istanza spiegata dal occorre tener presente che l'accertamento CP_4
del diritto di comproprietà sul bene (rectius, natura condominiale dello stesso) si inserisce in una fattispecie tesa ad ottenere la condanna di alcuni soltanto dei conventi alla demolizione di opere abusivamente realizzate, con conseguente recupero della cosa.
Sin dall'atto di citazione, infatti, la materia del contendere ha ruotato intorno all'accertamento del diritto di (com)proprietà onde ottenere la liberazione dell'area comune dalle “baracche” abusive. È sufficiente leggere lo stringato atto introduttivo per constatare che in sede di conclusioni veniva richiesto al 7
Tribunale di “accertare e dichiarare la natura condominiale della corte” facente parte del fabbricato sito in
Casalnuovo di Napoli, in Corso Umberto I n. 10 e “ordinare” (cfr. atto di citazione cit.) ai convenuti ivi specificatamente nominati ( e di rimuovere le opere descritte, con Controparte_2 Controparte_1
conseguente ripristino dello status quo ante. Dunque, è riscontrabile il contenuto proprio, quantomeno, di un'azione di accertamento della proprietà e restituzione della parte di essa abusivamente occupata.
Orbene, secondo l'orientamento espresso dai giudici di legittimità, qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario
«se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13.11.2013, n. 25454).
Se da un lato, infatti, colui che agisce con una azione di accertamento del suo diritto e conseguente rilascio del bene, non domanda che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli altri comproprietari (tant'è che il relativo onore probatorio è circoscritto alla prova dell'acquisto di una quota del bene), dall'altro lato, il convenuto con detta azione, eccependo l'intervenuta usucapione, si limita ad opporre il proprio diritto al solo fine di far respingere la pretesa altrui, scaturendone un accertamento domandato solo incidenter tantum (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13.11.2013, n.
25454 cit.).
Pertanto, considerato che «Per stabilire se ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, occorre considerare non le
“causae petendi” (cioè le astratte configurazioni dei rapporti), bensì i “petita” delle domande giudiziali proposte (da intendersi come gli effetti che si intendono conseguire)» (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13.11.2013, n. 25454 cit.), avuto riguardo alla formulazione della domanda attorea indirizzata esclusivamente nei confronti di e il Tribunale dichiara fondata l'eccezione di difetto di Controparte_2 Controparte_1
legittimazione passiva dei convenuti (nato il [...]), CP_3 Controparte_4 CP_5
, (nato il [...]) e
[...] CP_6 Controparte_4 Controparte_7
Per identiche ragioni, considerato che la carenza di legittimazione passiva è rilevabile d'ufficio dal
Giudice, il Tribunale dichiara il difetto di legittimazione passiva anche in capo ai convenuti contumaci, 8
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 [...]
, e CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_6
Allo stesso modo, passando alla disamina delle ulteriori domande sottoposte alla cognizione di questa giudicante ed al rapporto in esse richiamato con i convenuti, in uno con la fattispecie dedotta quale causa petendi, il Tribunale reputa che, anche con riguardo alla domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo e conseguente richiesta di condanna all'indennità di occupazione esperita nei soli confronti del e del , nonché alle istanze di risarcimento di danni patrimoniali ed Pt_3 CP_1
esistenziali/relazionali intentate nei confronti dei predetti, sussista il difetto di legittimazione passiva sia dei convenuti costituiti - (nato il [...]), CP_3 Controparte_4 CP_5
(nato il [...]) e - sia dei convenuti CP_6 Controparte_4 Controparte_7
contumaci - , , , CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, e
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
-. CP_6
Passando al merito della lite, anzitutto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di , , Controparte_18 CP_19 CP_28 Controparte_21
, , , e Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25 CP_26
, come invocata dallo stesso attore, in considerazione della rinuncia alla domanda nei Controparte_27
riguardi dei citati convenuti. Nulla avendo chiesto l'attore in punto di spese di lite, le stesse vanno interamente compensate tra le dette parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene fondata la domanda di accertamento della natura condominiale dell'area cortilizia oggetto di giudizio, nei limiti di seguito esposti.
La specifica fisionomia giuridica del negli edifici - che si distingue dall'istituto della CP_29
comunione di proprietà in generale - si fonda sulla relazione che nel fabbricato lega i beni propri e comuni. Si ha Condominio quando più soggetti hanno la proprietà esclusiva di parti distinte di un medesimo fabbricato (piano o porzioni di piano), laddove alcune parti dell'edificio, strutturalmente e funzionalmente connesse al complesso delle singole unità immobiliari, appartengono in comunione pro 9
indiviso a tutti i comproprietari (cfr. artt. 1117 c.c. ss.). I beni comuni, salva diversa indicazione contenuta nel titolo, sono quelli elencati in via esemplificativa nell'art. 1117 c.c.
Il regime del Condominio negli edifici - inteso come diritto e come organizzazione - si instaura ope legis ogni qual volta più piani o porzioni di piano di un edificio appartengano in proprietà esclusiva a persone diverse, al contempo presentando una relazione di accessorietà con un certo numero di cose, impianti e servizi comuni. Il , quindi, si costituisce ex lege non appena, per qualsivoglia fatto CP_29
traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengano ad appartenere a soggetti differenti.
In definitiva, l'esistenza del Condominio e l'applicabilità delle norme in materia non dipendono dal numero delle persone che ad esso partecipano, ma dalla relazione di accessorietà tra le proprietà esclusive e le parti comuni (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent., 31.01.2006, n. 2046).
I beni rientranti nell'elencazione esemplificativa di cui all'art. 1117 c.c., salvo titolo contrario, sono sorretti dalla presunzione di condominialità prevista da detta norma, attesa l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, laddove il titolo contrario idoneo ad escludere il bene dalla comunione è dato dall'atto costitutivo del che, secondo il consolidato e risalente indirizzo CP_29
elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, si identifica con l'atto di trasferimento di una unità immobiliare del fabbricato dall'originario proprietario ad altro soggetto, da cui risulti che la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni (nella specie cortile) sia riservata ad uno solo dei contraenti (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, ord., 14.6.2017, n. 14809).
La suddetta presunzione, se da un lato comporta che il condomino che agisce per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati nell'art. 1117 c.c. non deve necessariamente dimostrare, con il rigore richiesto per la rivendicazione, la comproprietà del medesimo, dall'altro riversa sul condomino che ne rivendichi la proprietà esclusiva l'onere di fornire la prova dell'a titolarità esclusiva del diritto sul bene, allegando il suddetto titolo o, ancora, provando di aver usucapito il bene (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. II, ord., 14.6.2017, n. 14809 cit.; Cass. civ., Sez. II, ord., 05.02.2019, n. 3310).
Ebbene, alla luce dei richiamati principi, prendendo le mosse dall'accertamento del regime proprietario dell'area cortilizia, facente parte dei beni presuntivamente reputati condominiali dall'art. 1117 c.c., il 10
Tribunale osserva che parte attrice ha documentalmente provato la successione dei titoli d'acquisto della proprietà del cespite, sino a risalire al testamento pubblico datato 28.02.1923 con cui
[...]
bisavolo dell'odierno attore, ripartiva in favore dei suoi eredi e legatari il proprio patrimonio, CP_4
disponendo espressamente che questi ultimi – tra cui figura anche , avo dell'attore – Parte_1
fossero titolari di “proporzionati diritti sul cortile” (cfr. testamento pubblico del 28.02.1923, pp. 2 e 3 dell'all. n. 1 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.).
Ancora, dalla lettura dell'atto di divisione ereditaria (cfr. atto di divisione del 19.7.1982, in all. n. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) concluso tra i germani (padre dell'attore) e Controparte_4
emerge che il cespite de quo, pervenuto loro mortis causa (con successione ab intestato alla CP_8
morte del padre, legatario dell'originario testatore: cfr. sul punto pag. 3 dell'all. n. 2 cit.), sia rimasto in regime di proprietà indivisa, laddove è chiaro il riferimento ad un diritto di comproprietà sul cortile, definito “comune” dagli eredi (cfr. all. 2 cit.).
Ulteriormente, dall'ultimo atto di trasferimento sottoposto a cognizione, ovvero dall'atto di donazione compiuto da in favore del figlio, odierno attore, , risulta che questi Controparte_4 Parte_1
abbia acquisito la proprietà esclusiva di talune unità immobiliari ivi descritte, unitamente alla proprietà del cortile, ancora una volta definito “comune” (cfr. donazione del 29.11.2006, in all. n. 3 delle memorie istruttorie cit.).
L'esposta ricostruzione della vicenda circolatoria del bene consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, il quale ha provato di aver acquisito la titolarità pro quota del diritto di proprietà sul cortile.
Passando adesso alla disamina dei titoli prodotti dai convenuti, giova evidenziare, da un lato, che il si è limitato a dedurre - non offrendo alcun riscontro documentale da cui poter evincere la CP_1
successione degli atti di trasferimento della proprietà del cespite - di aver ereditato uno dei tre box in lamiera in esame (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione); dall'altro, che dai due titoli d'acquisto prodotti dal non emerge alcun elemento idoneo ad escludere la natura condominiale del cortile, Controparte_2
atteso che dal tenore dei citati documenti si apprende di vendite aventi ad oggetto, rispettivamente, 11
“quote spettanti sul terreno” e il “cortile” genericamente individuato (cfr. rispettivamente, pag. 2 dell'all. n. 3
e pag. 2 dell'all. n. 5, inseriti quali allegati della perizia tecnica di parte di cui all. n. 5 della produzione di parte convenuta. Si veda sul punto Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05.02.2019, n. 3310, laddove i giudici di legittimità, dopo aver ribadito che spetta al convento fornire la prova della proprietà esclusiva, chiariscono che, a tal fine, non è «sufficiente l'allegazione del suo titolo di acquisto ove lo stesso non contenga in modo chiaro ed inequivocabile elementi idonei ad escludere la condominialità del bene»).
A conclusioni diverse, il Tribunale perviene con riferimento, invece alla titolarità delle scale e degli igienici denunciati come abusivi dall'istante. Ed invero, sulla scorta del principio da ultimo richiamato, proprio dal vaglio dell'atto di compravendita del 20.3.1958 (cfr. pp. 2 e 3 dell'all. n. 3 cit.) emerge senza dubbio che sia le scale che gli igienici - a quel tempo già certamente edificati - siano stati acquistati in regime di proprietà esclusiva dal , in quanto posti al servizio esclusivo delle porzioni CP_2
immobiliari di quest'ultimo; sicché, attesa la superabilità della presunzione di cui all'art. 1117 c.c. allorquando emerga un'attribuzione di proprietà esclusiva in favore di alcuno soltanto dei condomini, il
Tribunale ritiene che i beni de quibus (scala ed igienici) non abbiano natura condominiale, ma siano di proprietà del solo , insistendo sulla sua proprietà. Controparte_2
Acclarata nei termini che precedono la natura condominiale del cortile de quo, con esclusione delle opere appena indicate, deve adesso procedersi al vaglio della domanda volta ad ottenere l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate di convenuti.
Al riguardo, parte attrice ha dedotto e documentato che i convenuti ricevevano la notifica di ordinanze emesse dal Comune di Casalnuovo di Napoli con cui veniva loro ordinata la demolizione dei fabbricati in lamiera (cfr. ordinanze di demolizione nn. 207 e 209, in all. nn. 12 e 14 della memoria istruttoria), in quanto opere che venivano costruite in violazione della normativa urbanistica.
Ciò nondimeno, l'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora, art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001) prevede che l'esecuzione di interventi edilizi in assenza, totale difformità o variazione essenziale della concessione edilizia (ora, permesso di costruire) importa l'ordine di demolizione da parte dell'autorità comunale ed opera ai fini della repressione dell'illecito, quindi esclusivamente nel rapporto pubblicistico 12
tra proprietario e responsabile dell'abuso, da un lato, ed amministrazione deputata al controllo del territorio, dall'altro, mentre non attribuisce al proprietario dell'immobile un credito al ripristino del bene nei confronti dell'autore dell'opera (cfr. Cassazione civile sez. II, 31.10.2012, n. 18823), pertanto, parte attrice non può ottenere la demolizione di immobili nella disponibilità dei convenuti soltanto perché non in regola con la normativa urbanistica (cfr. Tribunale di Pavia, sentenza n. 567/2023, reperibile in
Banca Dati di Merito).
Né siffatta domanda è accoglibile invocando il disposto di cui all'art. 1102 c.c., affermando che i due manufatti risultano lesivi della sicurezza e del decoro condominiale.
Si badi, infatti, che la domanda di parte attrice, sotto questo profilo, patisce un grave vulnus assertivo, dal momento che l'istante non ha specificato in alcun atto difensivo l'esatta contestualizzazione temporale dei denunciati abusi. In altre parole, non è dato sapere, nella prospettazione attorea, quando i suddetti manufatti sarebbero stati realizzati.
Ed anzi, a fronte dell'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti e , l'attore, nella CP_2 CP_1
prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., di fatto confermava il decorso, a favore dei detti convenuti, del ventennio necessario ad usucapire, laddove affermava che “la demolizione dei manufatti recte, le baracche di cui alla spiegata usucapione dei convenuti e era già stata disposta dal Comune di Controparte_1 Controparte_2
Casalnuovo, giusta Ordinanza Nn. 207 e 209 del 17.09.1996 (in atti), per abusività degli stessi. Ciò fermo, è del tutto
irrilevante la persistenza delle opere realizzate da oltre 20 anni”.
Ebbene, è noto e consolidato insegnamento della Suprema Corte quello secondo il quale l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa – tra cui rientra, indubbiamente, l'esatta indicazione temporale dell'accadimento in analisi - va adempiuto, in primo luogo, descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata - come nel caso di specie -, a nulla rileva che quei fatti possano, per avventura, risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum. Questi principi costituiscono oramai jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte (si cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 19.10.2017, n. 24607), la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda 13
introduttiva di un giudizio esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Cassazione civile sez. III, 12.10.2012, n. 17408), sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, «la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum»
(Cassazione civile sez. III, 21.3.2013, n. 7115).
Nel caso di specie, poi, l'omissione in punto di allegazione specifica del fatto illecito (sub specie di datazione delle costruzioni abusive) assume una connotazione ancor più pregnante a causa dell'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti e . Ed infatti, fondandosi la CP_2 CP_1
fattispecie dell'usucapione sulla combinazione del dato fattuale del possesso con quello temporale della decorrenza di un lasso di tempo minimo alla nascita del diritto reale usucapito, l'incertezza temporale della domanda attorea gioca a favore dell'eccezione di usucapione, non adeguatamente contrastata dall'attore, ma anzi, per quanto detto innanzi, confermata quanto al dato temporale della decorrenza del ventennio.
A ciò aggiungasi la rilevanza della produzione documentale depositata dai convenuti, dalla quale si evincono indici della risalenza nel tempo dei manufatti: si cfr., in particolare, la dichiarazione del
, depositata al Comune di Casalnuovo di Napoli il 26.7.1993, in cui il convenuto dichiarava di CP_2
aver costruito la baracca al Corso Umberto I del detto Comune nel 1954 (in allegato alla sua memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), e non formalmente e tempestivamente contestata da parte dell'attore (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. depositata dall'istante).
Del resto, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la giurisprudenza ammette l'acquisto per usucapione anche di immobili privi di titoli edilizi o costruiti in difformità da essi, posta la totale autonomia tra le norme di natura pubblicistica e quelle afferenti ai rapporti tra privati ed in considerazione del fatto che l'art. 1145 c.c. (disciplinante il possesso di cose fuori commercio) si applica solo per i beni demaniali o equivalenti e non anche nell'ipotesi di manufatti abusivi: cfr. Cassazione civile sez. II, 19.12.2012, n. 23452, secondo cui «L'attività di edificazione conserva la sua positiva valutabilità 14
quale dimostrazione di possesso valido all'usucapione anche se il manufatto presenti profili di contrarietà alla legge urbanistica» (cfr., in termini, anche Cass. 22.2.2010, n. 4240. Cfr. altresì Cass. 12.12.2012, n. 22824; Cass.
18.2.2013, n. 3979; Cass. (ord.) 19.1.2017, n. 1395 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Spoleto sez. I, 25.7.2023, n. 563, in Redazione Giuffrè 2024).
Applicando tale quadro interpretativo al caso di specie, ritiene il Tribunale che, non avendo parte attrice validamente contrastato l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti – peraltro, come visto, supportata da validi indizi temporali - la domanda attorea di riduzione in pristino dei manufatti insistenti sulla corte condominiale vada respinta.
Conseguentemente, risulta assorbita la domanda volta ad ottenere l'indennità di occupazione richiesta dall'attore, la quale si palesa in ogni caso infondata, in ragione del mancato assolvimento, da parte del preteso danneggiato, dell'onere di allegazione, ancor prima che di prova, su di esso incombente, avendo l'attore omesso di dedurre qualsivoglia elemento caratterizzante l'immobile, le qualità soggettive del titolare et similia, che avrebbero potuto condurre all'accertamento del probabile impiego che del bene avrebbe fatto il condomino usurpato, compatibilmente alle prescrizioni di cui all'art. 1102 c.c.
Il Tribunale dichiara, altresì, infondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali esperita dall'istante, per le ragioni di seguito esposte.
Sotto il profilo dei danni patrimoniali asseritamente patiti dall'attore a causa del ridotto flusso di entrate,
dovuto all'incuria nella gestione e manutenzione del cortile quale unica via di accesso ai CP_30
locali adibiti all'esercizio della sua attività di “bed & breakfast”, si osserva che, per quanto sia incontestato che l'attore eserciti tale attività, non è stata né allegata né provata la data di inizio del suo svolgimento, né l'andamento economico della stessa, non essendo sufficienti le dichiarazioni dei redditi prodotte dall'istante (e riferite ai soli anni contributivi 2018, 2019 e 2020) in mancanza di una parametro certo di riferimento da cui prendere le mosse per compiere la valutazione comparativa necessaria al fine di acclarare l'asserito lucro cessante. Oltretutto, considerato che lo stesso attore riferisce di uno stato di degrado protrattosi per lungo tempo (cfr.: “da sempre interessata da forte dissesto ed inevaso obbligo
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manutentivo”; sul punto si veda pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6., n. 1 c.p.c.) non vi è prova dell'imputabilità della lamentata discrasia reddituale allo stato di abbandono in cui versa il cortile.
Pertanto, considerato il difetto di prova sia del danno patrimoniale lamentato, che del nesso causale tra questo e la condotta denunciata, il Tribunale rigetta la domanda.
Ancora, questa giudicante dichiara infondate, altresì, le domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni: biologico, non patrimoniale (esistenziale/relazionale) e da riduzione della capacità lavorativa, asseritamente patiti dall'istante per le lesioni riportate nella corte condominiale.
Ed infatti, il lamentava di aver subito delle lesioni personali a causa dell'urto contro il box CP_4
costruito dal , chiedendo all'intestato Tribunale di affermare l'esclusiva responsabilità di CP_1
quest'ultimo e, per l'effetto, condannarlo “al risarcimento che l'adito Tribunale, riterrà congruo e dovuto a seguito di C.T.U. medico-legale e delle risultanze tutte di causa, con interessi di legge e rivalutazione monetaria, dal dì del fatto
(09/08/2018), all'effettivo soddisfo, per danni derivanti da lesioni personali, oltre i danni a liquidarsi equitativamente relativi alla diminuzione di capacità lavorativa e derivanti da danno esistenziale/relazionale” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.).
Ritiene il Tribunale che, con riferimento alle dedotte lesioni cagionate dall'urto accidentale, non sia stata fornita alcuna prova del nesso di causalità tra le dette lesioni e l'impatto con il box del , né con CP_1
alcuno degli altri box presenti nel cortile.
Non forniscono prova, sul punto, infatti, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indotti da parte attrice, e rispettivamente escussi alle udienze del Testimone_1 Testimone_2
15.3.2022 e del 03.11.2022 (cfr. verbali di udienza), attesa la genericità e la lacunosità di ciascuna deposizione, oltre alla parziale contraddittorietà tra le stesse.
Ed invero, i due testi escussi non hanno riferito ciascuno della presenza dell'altro, quanto meno in occasione del primo evento lesivo, cui entrambi hanno dichiarato di aver assistito: mentre, infatti, il teste dichiarava di aver assistito all'infortunio dell'amico, senza riferire della presenza di altre Tes_1
persone (“ in estate, si fece male al capo nel cortile poiché le baracche presentano degli squarci nelle lamiere Pt_1
laterali, ossia quelle che fungono da pareti, che in alcune parti sono anche piegate, e ricordo, poiché ero presente, che mentre 16
stava alzando la testa, allorché era intento a pulire il cortile, urtò contro uno dei pezzi di lamiera della prima baracca, e si provocò uno squarcio sulla testa, da cui usciva sangue ed io stesso lo accompagnai all'Ospedale San Giovanni Bosco di
Secondigliano”); di contro, il teste affermava di aver a sua volta assistito al primo infortunio Tes_2
verificatosi “ad agosto del 2018 o 2019” poiché egli si trovava “lì con l'attore ed altri amici, ragazzi di cui non ricordo il nome, che erano lì di passaggio perché lì fuori c'è un bar. stava effettuando pulizie e si ferì con una Pt_1
lamiera sporgente, sporgeva dalla prima baracca di cui ho detto prima e si ferì al capo, alla parte destra in particolare. Gli prestammo un primo soccorso e poi si fece accompagnare in ospedale, ma non ricordo da chi”,
Anche la descrizione della dinamica degli incidenti de quibus risulta connotata da estrema vaghezza, reputandosi oltretutto inverosimile che il , dichiaratosi presente sia in occasione del primo Tes_2
ferimento alla testa, sia in occasione della successiva lesione alla mano, non ricordasse chi fossero le persone presenti al momento dei fatti;
e ciò soprattutto con riguardo all'omessa identificazione delle persone presenti in occasione del secondo incidente, atteso che il suddetto teste riferiva di aver prestato soccorso unitamente ad altri “amici” ivi presenti (cfr. dichiarazione : “Si ferì una mano, se non Tes_2
erro, quella destra. Anche in questo caso lo soccorremmo, io personalmente ed altri amici che erano lì presenti, ma non ricordo chi fossero e uno dei presenti lo accompagnò in ospedale, ma non io”).
Né le suddette carenze assertive e probatorie avrebbero potuto essere colmate dalla richiesta di C.T.U. medico-legale avanzata da , la quale non può essere utilizzata per colmare le lacune Parte_1
probatorie della parte su cui grava il relativo onere, assumendo, pertanto, carattere esplorativo.
Si osserva, infatti, che per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal costituire mezzo istruttorio in senso proprio, ha la mera finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne deriva che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa qualora la parte tenda con esso a supplire alla insufficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n.
26048). 17
Se a tanto si aggiunge la indubbia conoscenza dello stato dei luoghi, considerata la pacifica presenza ultradecennale dei manufatti in questione sull'area cortilizia oggetto di giudizio, non può che addivenirsi al rigetto della domanda risarcitoria, sotto tutte le voci di danno invocate da parte attrice.
Ogni altra questione deve ritersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti tra l'attore ed i convenuti costituiti, ma dichiarati privi di legittimazione passiva, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite si liquidano in favore di (nato il [...]), , CP_3 Controparte_4 CP_5
(nato il [...]), in solido tra loro, nonché di CP_6 Controparte_4 CP_7
come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con
[...]
D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, leggermente ridotti, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con la riduzione di cui all'art. 4, co.
9, del citato D.M., stante la pronuncia in rito nei loro riguardi.
Nei rapporti tra l'attore e i convenuti contumaci, le spese di lite vanno interamente compensate.
L'accoglimento solo di una delle domande attoree, nei limiti innanzi esposti, con rigetto di tutte le altre, consente di ravvisare la reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite anche tra l'attore ed i convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , Controparte_9 CP_15 Controparte_16 CP_17
e
[...] CP_13
2. Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di , , Controparte_18 CP_19
, CP_28 Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
, , e;
Controparte_24 Controparte_25 CP_26 Controparte_27
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3. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di (nato il CP_3 Controparte_4
23.01.1958), (nato il [...]), CP_5 CP_6 Controparte_4
, , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 [...]
, Controparte_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
e CP_17 CP_6
4. Accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
natura la condominiale dell'area cortilizia oggetto di giudizio, nei limiti espressi in motivazione;
5. Rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
6. Compensa interamente le spese di lite nei confronti di , Controparte_9 CP_15
, , , Controparte_16 CP_17 CP_13 Controparte_18 CP_19
, CP_28 Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
, , e;
Controparte_24 Controparte_25 CP_26 Controparte_27
7. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, in Parte_1
favore di (nato il [...]), , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
(nato il [...]), in solido tra loro, che liquida in € 3.809,00, oltre
[...] Controparte_4
IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
8. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, in Parte_1
favore di che, liquida in € 3.809,00, oltre IVA e CPA come per legge, se Controparte_7
dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
9. Compensa le spese di lite nei confronti di e . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Nola, l'11.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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