Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 2
Il procedimento di convalida di sfratto si articola in due fasi, una a cognizione sommaria, l'altra a cognizione piena. Alla prima non si applica il rito locatizio, applicabile invece alla seconda (art. 447 bis cod. proc. civ.)previo provvedimento di cambiamento del rito (art. 667 cod. proc. civ.). Tale provvedimento può essere emesso in qualunque stato del procedimento rimanendo validi gli atti compiuti salvo che la mancata adozione del rito speciale non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa.
Nel rito locatizio (delineato dall'art. 447 bis cod. proc. civ.) - al pari che nel rito del lavoro - il dispositivo della sentenza deve essere letto in udienza ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 447 bis e la mancata lettura produce nullità che può essere fatta valere come motivo di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GU RO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. PA GU;
Amministratore Unico della Società, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato RODA RANIERI, difeso dall'avvocato GIOVANNI MINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UG RA, NZ LL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2795/96 del Tribunale di VENEZIA, emessa il 27/9/96 depositata il 11/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22.12.1995 GA FR e NZ LY intimavano alla s.r.l. GU RO sfratto per morosità da immobile sito in Venezia e contestualmente citavano la società intimata innanzi al pretore del luogo per la convalida.
La società si opponeva e, in particolare, sosteneva che l'inadempimento non era grave: i locatori avevano continuato ad incassare i canoni e non avevano corrisposto gli interessi sul deposito cauzionale.
Alla prima udienza veniva accordato termine per purgare la morosità; all'udienza successiva i locatori deducevano che il pagamento era avvenuto mediamente bonifico bancario oltre il termine e chiedevano la convalida.
Il pretore accoglieva la richiesta sul riflesso che la società intimata aveva impartito l'ordine di bonifico alla banca il 21.2.1996 dopo la scadenza del termine.
La società si gravava di appello, che il Tribunale di Venezia rigettava con sentenza resa il 27.9.1996, considerando che, stante l'opposizione, il pretore avrebbe potuto solo emettere provvedimento di rilascio con riserva delle eccezioni;
che l'avere, invece, convalidato lo sfratto comportava impugnabilità del provvedimento con i normali mezzi;
che, essendo il procedimento iniziato successivamente alla data del 30.4.1995, doveva ricevere applicazione pure in grado di appello il c.d. rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c.; che la richiesta di bonifico si doveva ritenere effettuata nella data apposta dalla banca (21.2.1996), a nulla valendo che essa fosse intervenuta il pomeriggio del giorno precedente;
che il pagamento non poteva che essere avvenuto successivamente.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società GU RO, deducendo due motivi;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento per violazione degli artt. 426, 429, 437, 439, 667 c.p.p. in relazione all'art. 360, n. 4, stesso codice.
In particolare, sostiene che il giudice di appello, dopo avere correttamente operato il mutamento del rito da quello ordinario a quello locatizio, ha omesso di accordare termine per il deposito di memorie integrative e documenti, così violando il diritto di difesa, e ha depositato in cancelleria il dispositivo a distanza di tre giorni dall'udienza di discussione, invece di darne lettura nella medesima udienza.
Il motivo è fondato.
L'art. 447 bis c.p.c. ha introdotto per le controversie relative ai rapporti di locazione degli immobili urbani un vero e proprio rito speciale, improntato al rito del lavoro.
La tecnica utilizzata dal legislatore è stata quella - giudicata alquanto discutibile da una parte della dottrina - del rinvio alle norme sul processo del lavoro.
La ragione della scelta del rito speciale è stata individuata nell'idoneità di esso ad assicurare risposte giurisdizionali pronte ed efficaci in un settore particolare della vita di relazione, in cui esse si palesano maggiormente necessarie.
Il procedimento per convalida di sfratto si articola in due fasi: una a cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena;
alla prima non si applica il rito locatizio, che si applica, invece, alla seconda, previo provvedimento di mutamento di rito (art. 667 c.p.c.). Ove non sia emesso a chiusura della fase sommaria, tale provvedimento può essere emesso in qualunque stato del procedimento, rimanendo validi gli atti compiuti, salvo che la mancata adozione del rito speciale non abbia causato concreto pregiudizio alle parti con riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa (cfr. con riferimento al rito del lavoro in generale Cass.
4.6.1992 n. 6811; Cass. 13.10.1992, n. 11148; Cass. 20.1.1986 n. 342). Questa Corte ha ritenuto (cfr. la sentenza 29.11.1985 n. 5929) che il mutamento dal rito ordinario a quello del lavoro può essere disposto anche all'udienza di discussione con la pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza, attuando l'applicazione del rito speciale nel suo tipico elemento. Nè varrebbe l'osservazione che in tale caso manca l'assegnazione alle parti di termine per integrare le difese, in quanto, come rilevato da autorevole dottrina, il modello processuale ordinario attua la forma più ampia di tutela del diritto di difesa. A seguito del mutamento del rito l'ulteriore attività processuale è regolata dal rito speciale ed a norma degli artt. 429 e 437 c.p.c., richiamati dall'art. 447 bis stesso codice, il dispositivo della sentenza va letto in udienza a pena di nullità (cfr. per gli artt. 429 e 437 Cass. 28.6.1997, n. 5818; Cass.16.7.1996, n. 6427). In definitiva, nel rito locatizio, al pari che nel rito del lavoro, il dispositivo della sentenza va letto in udienza e la mancata lettura produce nullità, che può essere fatta valere come motivo di impugnazione.
Ora, la sentenza impugnata ha affermato che "al presente giudizio deve essere applicato il c.d. rito locatizio delineato dall'art. 447 bis c.p.c." ed in tale affermazione è implicito il provvedimento di mutamento del rito, con la conseguenza che ai sensi del combinato disposto degli artt. 437 e 447 bis c.p.c. avrebbe dovuto essere data lettura del dispositivo in udienza. E poiché il dispositivo è stato, invece, depositato in cancelleria a distanza di tre giorni, la sentenza è nulla e va cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Venezia, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
Rimane assorbito il secondo motivo, con il quale la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 55 L. 392/1978, 1852 e 1856 c.c., nonché vizi di motivazione, per non avere il giudice di appello ammesso la prova testimoniale e per avere ritenuto che fosse irrilevante il giorno di "valuta", rilevante essendo solo il giorno dell'accreditamento.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo;
dichiara assorbito il secondo;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Venezia anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 9 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 1999