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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SAFTICH ELENA e dell'avv. RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. COLI CHRISTIAN e dell'avv. CANTINI SERENA ( C.F._3
VIALE MONTE NERO 63 20135 MILANO;
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M.- Sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza cartolare del 3/12/2024 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno in data
17.07.1988 con il SI e la nascita delle due figlie Controparte_1 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rilevando la n. r.g. 793/2023
1 separazione intervenuta tra i coniugi (decreto di omologa del Tribunale di Pisa
a cron 14524/2015 del 05/10/2015 Rg 1868/2015) ed evidenziando infine il mutamento delle proprie condizioni economiche e la situazione reddituale del SI , con ricorso depositato in data 27/02/2023 e poi ritualmente CP_1 notificato la SIa evocava in causa Parte_1 Controparte_1 per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…]
2)disporre l'obbligo del Sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
un assegno divorzile dell'importo mensile di € 500,00 a concorso Parte_1 nel mantenimento di quest'ultima, con decorrenza al giorno 10 di ciascun mese, per le causali in atti;
3) Ferme ed invariate le altre disposizioni di cui al decreto di omologa della separazione. 4) Spese legali compensate tra le parti.”.
Dati provvedimenti nella fase presidenziale, non comparso il resistente, cui il ricorso veniva notificato ex art. 143 c.p.c., nel corso del procedimento, con comparsa depositata in data 23.10.2024, si costituiva innanzi al Giudice
Relatore il SI il quale concludeva nei termini che seguono: “[…] CP_1
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno in data
17.07.88 tra i Signori (C.F: e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), generalizzati come in epigrafe , con Controparte_1 C.F._2 ordine di trascrizione all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Livorno dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio;
- In via preliminare dichiarare la nullità della notifica ex art. 143 cpc e del procedimento de quo; - In via preliminare in denegata ipotesi provvedere alla remissione in termini del convenuto ex art 153 comma II c.p.c ; - Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande accessorie di parte ricorrente, in ordine alla richiesta di assegno CP_ divorzile e alla richiesta di trattenuta diretta da parte dell' della pensione del
BE e alla revoca del diritto d'uso del Signor del terreno agricolo CP_1 stabilito e meglio indicato nell'omologa per tutti i motivi indicati in narrativa, e comunque per la mancata prova delle stesse, e per l'effetto rigettarle integralmente;
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (Iva,
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
All'udienza del 31/10/2024, all'esito di ampia discussione, le parti chiedevano disporsi rinvio per tentare una composizione bonaria delle questioni accessorie alla pronuncia di stato. I procuratori concludevano congiuntamente all'udienza del 3.12.2024 depositando note sottoscritte dalle parti. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
n. r.g. 793/2023
2 Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(25.9.2015) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del
3.12.2024 possono essere accolte, rispondendo le stesse agli interessi delle stesse, così come emerso in sede di udienza di comparizione. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Livorno il 17.07.1988 tra il SI e la SIa Controparte_1 Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di Livorno (Atto 310,
[...]
Parte 2 S.A., anno 1988);
2) la SIa (C.F. rinuncia a far Parte_1 C.F._1 data dal mese di dicembre 2024 alla corresponsione ad opera del SI
(C.F. ) dell'assegno di Controparte_1 C.F._2 mantenimento di euro 350,00 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, disposto a suo favore dal Tribunale di Pisa con il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi a cron. 14524/205 del 5.10.205 R.G.
1808/2015, nonché alla domanda di assegno divorzile da porsi a carico del resistente nella misura di euro 500,00;
3) Al fine della composizione della crisi familiare, stante le reciproche concessioni tra le parti, ed in particolare il punto n. 2 del presente atto, il SI
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rinuncia a sua volta al diritto di uso dei terreni della SIa nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente in [...], trascritto C.F._1 presso la conservatoria del Comune di Livornoal Reg. gen,. N. 17789 e reg.
n. r.g. 793/2023
3 part. n. 12679 riconosciutogli in forza del citato decreto di omologa del
Tribunale di Pisa e riguardante i terreni posti nel Comune di Casciana Terme-
Lari (PI), identificati al catasto del Comune di Pisa:
1) Sez A- F 43- Part 235, Semin/Arbor classe 02 Consistenza 3980 R.D. euro
19,53 R.A. euro 10,28 proprietà 1/1;
2) Sez A F 43 Part. 240 Seminativo- classe 03 Consistenza 17120 R.D. euro 57,47
R.A. 39,79 proprietà 1/1;
3) Sez A- F 43- Part 48, Semin/Arbor classe 03 Consistenza 580 R.D. euro 1,95
R.A. euro 1,05 proprietà 1/1
Detta rinuncia al diritto d'uso del suddetto terreno verrà trascritta con riferimento unicamente alle spese presso la conservatoria dei registri immobiliari competente a carico del SI . Con espresso accordo CP_1 tra le parti che, qualsiasi ulteriore spesa si dovesse rendere necessaria al fine di rinunciare al predetto diritto d'uso, sarà a carico di entrambe le parti.
Con richiesta che detta rinuncia sia dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 e succ. mod. nonché in forza di quanto in proposito disposto dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 in quanto trasferimento funzionale alla risoluzione dei residui rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi.
4) Il SI si impegna altresì entro e non oltre il Controparte_1
31 gennaio 2025 a riconsegnare i predetti terreni alla NO
[...] liberi da persone, cose ed animali di sua proprietà come da Parte_1 fotografie già scambiate e sottoscritte tra le parti;
5) Le parti dichiarano altresì di non aver null'altro da pretendere tra loro con riferimento alle richieste accessorie di cui al presente procedimento e dichiarano altresì di non aver più niente a pretendere tra loro che possa trovare origine o fondamento nel loro pregresso rapporto matrimoniale;
6) Spese compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 17.12.2024
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
n. r.g. 793/2023
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SAFTICH ELENA e dell'avv. RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. COLI CHRISTIAN e dell'avv. CANTINI SERENA ( C.F._3
VIALE MONTE NERO 63 20135 MILANO;
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M.- Sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza cartolare del 3/12/2024 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno in data
17.07.1988 con il SI e la nascita delle due figlie Controparte_1 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rilevando la n. r.g. 793/2023
1 separazione intervenuta tra i coniugi (decreto di omologa del Tribunale di Pisa
a cron 14524/2015 del 05/10/2015 Rg 1868/2015) ed evidenziando infine il mutamento delle proprie condizioni economiche e la situazione reddituale del SI , con ricorso depositato in data 27/02/2023 e poi ritualmente CP_1 notificato la SIa evocava in causa Parte_1 Controparte_1 per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…]
2)disporre l'obbligo del Sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
un assegno divorzile dell'importo mensile di € 500,00 a concorso Parte_1 nel mantenimento di quest'ultima, con decorrenza al giorno 10 di ciascun mese, per le causali in atti;
3) Ferme ed invariate le altre disposizioni di cui al decreto di omologa della separazione. 4) Spese legali compensate tra le parti.”.
Dati provvedimenti nella fase presidenziale, non comparso il resistente, cui il ricorso veniva notificato ex art. 143 c.p.c., nel corso del procedimento, con comparsa depositata in data 23.10.2024, si costituiva innanzi al Giudice
Relatore il SI il quale concludeva nei termini che seguono: “[…] CP_1
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno in data
17.07.88 tra i Signori (C.F: e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), generalizzati come in epigrafe , con Controparte_1 C.F._2 ordine di trascrizione all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Livorno dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio;
- In via preliminare dichiarare la nullità della notifica ex art. 143 cpc e del procedimento de quo; - In via preliminare in denegata ipotesi provvedere alla remissione in termini del convenuto ex art 153 comma II c.p.c ; - Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande accessorie di parte ricorrente, in ordine alla richiesta di assegno CP_ divorzile e alla richiesta di trattenuta diretta da parte dell' della pensione del
BE e alla revoca del diritto d'uso del Signor del terreno agricolo CP_1 stabilito e meglio indicato nell'omologa per tutti i motivi indicati in narrativa, e comunque per la mancata prova delle stesse, e per l'effetto rigettarle integralmente;
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (Iva,
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
All'udienza del 31/10/2024, all'esito di ampia discussione, le parti chiedevano disporsi rinvio per tentare una composizione bonaria delle questioni accessorie alla pronuncia di stato. I procuratori concludevano congiuntamente all'udienza del 3.12.2024 depositando note sottoscritte dalle parti. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
n. r.g. 793/2023
2 Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(25.9.2015) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del
3.12.2024 possono essere accolte, rispondendo le stesse agli interessi delle stesse, così come emerso in sede di udienza di comparizione. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Livorno il 17.07.1988 tra il SI e la SIa Controparte_1 Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di Livorno (Atto 310,
[...]
Parte 2 S.A., anno 1988);
2) la SIa (C.F. rinuncia a far Parte_1 C.F._1 data dal mese di dicembre 2024 alla corresponsione ad opera del SI
(C.F. ) dell'assegno di Controparte_1 C.F._2 mantenimento di euro 350,00 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, disposto a suo favore dal Tribunale di Pisa con il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi a cron. 14524/205 del 5.10.205 R.G.
1808/2015, nonché alla domanda di assegno divorzile da porsi a carico del resistente nella misura di euro 500,00;
3) Al fine della composizione della crisi familiare, stante le reciproche concessioni tra le parti, ed in particolare il punto n. 2 del presente atto, il SI
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rinuncia a sua volta al diritto di uso dei terreni della SIa nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente in [...], trascritto C.F._1 presso la conservatoria del Comune di Livornoal Reg. gen,. N. 17789 e reg.
n. r.g. 793/2023
3 part. n. 12679 riconosciutogli in forza del citato decreto di omologa del
Tribunale di Pisa e riguardante i terreni posti nel Comune di Casciana Terme-
Lari (PI), identificati al catasto del Comune di Pisa:
1) Sez A- F 43- Part 235, Semin/Arbor classe 02 Consistenza 3980 R.D. euro
19,53 R.A. euro 10,28 proprietà 1/1;
2) Sez A F 43 Part. 240 Seminativo- classe 03 Consistenza 17120 R.D. euro 57,47
R.A. 39,79 proprietà 1/1;
3) Sez A- F 43- Part 48, Semin/Arbor classe 03 Consistenza 580 R.D. euro 1,95
R.A. euro 1,05 proprietà 1/1
Detta rinuncia al diritto d'uso del suddetto terreno verrà trascritta con riferimento unicamente alle spese presso la conservatoria dei registri immobiliari competente a carico del SI . Con espresso accordo CP_1 tra le parti che, qualsiasi ulteriore spesa si dovesse rendere necessaria al fine di rinunciare al predetto diritto d'uso, sarà a carico di entrambe le parti.
Con richiesta che detta rinuncia sia dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 e succ. mod. nonché in forza di quanto in proposito disposto dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 in quanto trasferimento funzionale alla risoluzione dei residui rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi.
4) Il SI si impegna altresì entro e non oltre il Controparte_1
31 gennaio 2025 a riconsegnare i predetti terreni alla NO
[...] liberi da persone, cose ed animali di sua proprietà come da Parte_1 fotografie già scambiate e sottoscritte tra le parti;
5) Le parti dichiarano altresì di non aver null'altro da pretendere tra loro con riferimento alle richieste accessorie di cui al presente procedimento e dichiarano altresì di non aver più niente a pretendere tra loro che possa trovare origine o fondamento nel loro pregresso rapporto matrimoniale;
6) Spese compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 17.12.2024
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
n. r.g. 793/2023
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