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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2429/2022 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 2429/2022 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per l'avv. BIGERNA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Pastorelli Giancarlo Per l'avv. e l'avv. LUPPARELLI SIMONE, Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Petroni Riccardo
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e note conclusive. Parte attrice insiste per l'ammissione per la prova per testi.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 6 Riaperto il verbale alle ore 14.40, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2429/2022 r.g.
TRA
in persona del legale rappresentante MP (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Bigerna Ida (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Spoleto, Via Flaminia n.33, presso il difensore;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante MP (P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avv. Simone Lupparelli (C.F. P.IVA_2
), ed elettivamente domiciliata in Perugia (PG), Via dei Priori n. 5, presso il C.F._2
difensore;
OPPOSTA
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 25/11/2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio affinché venisse revocato
[...] Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 737/2022, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 17/10/2022, contenente l'intimazione di consegna della copia dell'originale contratto di conto corrente n. 3277, oltre al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione.
in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Controparte_2
prodotto la documentazione richiesta, ed ha altresì evidenziato di aver già provveduto all'invio di tale documentazione in data 14/04/2022 a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. inviata da CP_1
legale rappresentante dell'opposta, in data 05/04/2022; tale documentazione, come da dichiarazione rilasciata dalla le veniva consegnata a mani, senza che la stessa contestasse la rispondenza tra CP_1
quanto chiesto e quanto consegnato.
Ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la società convenuta contestando che la documentazione richiesta non sarebbe quella consegnata dalla bensì quella riguardante altro contratto di conto corrente, portante il CP_2
medesimo numero ma, a suo dire, più risalente nel tempo rispetto al contratto consegnato.
Ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice, a seguito della prima udienza, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività ed ha concesso i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Successivamente, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione, ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; ritenuta, infine l'irrilevanza delle richieste istruttorie delle parti e la causa matura per la decisione questo giudice ha fissato per la discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c., l'udienza del pagina 3 di 6 21/11/2024, indicando il termine per il deposito di note conclusive fino al 31/10/2024, udienza poi differita al 17/04/2025. Alla presente udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte opponente ha contestato la fondatezza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto ai sensi dell'art. 119, comma 4 T.U.B., sostenendo di aver già adempiuto alla richiesta dell'opposta mediante la consegna della documentazione bancaria relativa al contratto indicato precedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la banca opponente ha trasmesso all'opposta copia del contratto bancario identificato con il numero 3277 riportato nella richiesta formulata ex art. 119 T.U.B. in data 19/04/2022 (cfr. doc. all. 2 atto di citazione).
A fronte di ciò, parte opposta ha lamentato che la documentazione trasmessa non corrisponderebbe a quella effettivamente richiesta, sostenendo l'esistenza di un ulteriore contratto bancario, recante lo stesso numero identificativo, ma relativo a un'apertura di conto corrente più risalente nel tempo.
Sul punto si premette in diritto che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la richiesta di documentazione formulata ai sensi dell'art. 119 T.U.B. deve essere specifica e determinata, poiché l'intermediario non può essere onerato di un'attività di ricerca indiscriminata e indeterminata. La
Corte di Cassazione ha infatti affermato che in tema di rapporti bancari, la richiesta ex art. 119 TUB non può essere generica, ma deve riferirsi a un determinato contratto o rapporto identificabile, almeno nelle sue caratteristiche essenziali;
l'onere di specificazione grava sul richiedente (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5091/2016;
Cass. Civ., sent. n. 13277/2018).
Con riferimento al caso di specie si evidenzia, da un lato, che la ha adempiuto agli obblighi su di essa CP_2
gravanti ai sensi dell'art. 119 T.U.B., fornendo la documentazione relativa al contratto bancario identificato con il numero 3277, come indicato nella richiesta;
dall'altro lato, si rileva che non vi è alcuna prova pagina 4 di 6 dell'esistenza di un ulteriore contratto identico nel numero ma risalente nel tempo, la cui prova dell' esistenza, anche ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava a parte opposta.
Parte opposta, infatti, si limita a richiamare l'esistenza di un contratto antecedente nel tempo con il medesimo numero di riferimento, senza tuttavia fornire elementi minimamente idonei a identificare il presunto diverso rapporto, quali la data di apertura del conto, anche indicativa, e neppure l'anno di riferimento, la filiale, o altri estremi univoci che siano idonei a costituire una minima indicazione circa l'esistenza dell'invocato rapporto di conto corrente.
In mancanza di tali minime indicazioni, non può ritenersi provata la preesistenza di altro contratto bancario con il medesimo numero stipulato tra le parti.
Alla luce di quanto esposto e rilevata la mancanza di una richiesta sufficientemente specifica e determinata, idonea a rilevare l'esistenza di un preesistente contratto bancario, non sussisteva l'obbligo per l'intermediario di fornire ulteriore documentazione.
Ne consegue, che il decreto ingiuntivo è stato emesso in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 119, comma 4, T.U.B., e che l'opposizione deve essere accolta, con revoca del provvedimento monitorio.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, considerato il valore della controversia (indeterminato – complessità bassa), la non complessità delle questioni trattate e la semplicità dell'attività svolta in relazione alla fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 737/2022 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 17/10/2022 (rg. 820/2022);
- condanna in persona del legale rappresentante MP a Controparte_1
rifondere le spese processuali in favore di in persona del legale Controparte_2
pagina 5 di 6 rappresentante MP, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 (460,00 per fase di studio, 389,00 per fase introduttiva e 851,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 17/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 2429/2022 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per l'avv. BIGERNA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Pastorelli Giancarlo Per l'avv. e l'avv. LUPPARELLI SIMONE, Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Petroni Riccardo
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e note conclusive. Parte attrice insiste per l'ammissione per la prova per testi.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 6 Riaperto il verbale alle ore 14.40, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2429/2022 r.g.
TRA
in persona del legale rappresentante MP (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Bigerna Ida (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Spoleto, Via Flaminia n.33, presso il difensore;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante MP (P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avv. Simone Lupparelli (C.F. P.IVA_2
), ed elettivamente domiciliata in Perugia (PG), Via dei Priori n. 5, presso il C.F._2
difensore;
OPPOSTA
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 25/11/2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio affinché venisse revocato
[...] Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 737/2022, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 17/10/2022, contenente l'intimazione di consegna della copia dell'originale contratto di conto corrente n. 3277, oltre al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione.
in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Controparte_2
prodotto la documentazione richiesta, ed ha altresì evidenziato di aver già provveduto all'invio di tale documentazione in data 14/04/2022 a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. inviata da CP_1
legale rappresentante dell'opposta, in data 05/04/2022; tale documentazione, come da dichiarazione rilasciata dalla le veniva consegnata a mani, senza che la stessa contestasse la rispondenza tra CP_1
quanto chiesto e quanto consegnato.
Ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la società convenuta contestando che la documentazione richiesta non sarebbe quella consegnata dalla bensì quella riguardante altro contratto di conto corrente, portante il CP_2
medesimo numero ma, a suo dire, più risalente nel tempo rispetto al contratto consegnato.
Ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice, a seguito della prima udienza, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività ed ha concesso i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Successivamente, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione, ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; ritenuta, infine l'irrilevanza delle richieste istruttorie delle parti e la causa matura per la decisione questo giudice ha fissato per la discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c., l'udienza del pagina 3 di 6 21/11/2024, indicando il termine per il deposito di note conclusive fino al 31/10/2024, udienza poi differita al 17/04/2025. Alla presente udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte opponente ha contestato la fondatezza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto ai sensi dell'art. 119, comma 4 T.U.B., sostenendo di aver già adempiuto alla richiesta dell'opposta mediante la consegna della documentazione bancaria relativa al contratto indicato precedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la banca opponente ha trasmesso all'opposta copia del contratto bancario identificato con il numero 3277 riportato nella richiesta formulata ex art. 119 T.U.B. in data 19/04/2022 (cfr. doc. all. 2 atto di citazione).
A fronte di ciò, parte opposta ha lamentato che la documentazione trasmessa non corrisponderebbe a quella effettivamente richiesta, sostenendo l'esistenza di un ulteriore contratto bancario, recante lo stesso numero identificativo, ma relativo a un'apertura di conto corrente più risalente nel tempo.
Sul punto si premette in diritto che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la richiesta di documentazione formulata ai sensi dell'art. 119 T.U.B. deve essere specifica e determinata, poiché l'intermediario non può essere onerato di un'attività di ricerca indiscriminata e indeterminata. La
Corte di Cassazione ha infatti affermato che in tema di rapporti bancari, la richiesta ex art. 119 TUB non può essere generica, ma deve riferirsi a un determinato contratto o rapporto identificabile, almeno nelle sue caratteristiche essenziali;
l'onere di specificazione grava sul richiedente (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5091/2016;
Cass. Civ., sent. n. 13277/2018).
Con riferimento al caso di specie si evidenzia, da un lato, che la ha adempiuto agli obblighi su di essa CP_2
gravanti ai sensi dell'art. 119 T.U.B., fornendo la documentazione relativa al contratto bancario identificato con il numero 3277, come indicato nella richiesta;
dall'altro lato, si rileva che non vi è alcuna prova pagina 4 di 6 dell'esistenza di un ulteriore contratto identico nel numero ma risalente nel tempo, la cui prova dell' esistenza, anche ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava a parte opposta.
Parte opposta, infatti, si limita a richiamare l'esistenza di un contratto antecedente nel tempo con il medesimo numero di riferimento, senza tuttavia fornire elementi minimamente idonei a identificare il presunto diverso rapporto, quali la data di apertura del conto, anche indicativa, e neppure l'anno di riferimento, la filiale, o altri estremi univoci che siano idonei a costituire una minima indicazione circa l'esistenza dell'invocato rapporto di conto corrente.
In mancanza di tali minime indicazioni, non può ritenersi provata la preesistenza di altro contratto bancario con il medesimo numero stipulato tra le parti.
Alla luce di quanto esposto e rilevata la mancanza di una richiesta sufficientemente specifica e determinata, idonea a rilevare l'esistenza di un preesistente contratto bancario, non sussisteva l'obbligo per l'intermediario di fornire ulteriore documentazione.
Ne consegue, che il decreto ingiuntivo è stato emesso in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 119, comma 4, T.U.B., e che l'opposizione deve essere accolta, con revoca del provvedimento monitorio.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, considerato il valore della controversia (indeterminato – complessità bassa), la non complessità delle questioni trattate e la semplicità dell'attività svolta in relazione alla fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 737/2022 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 17/10/2022 (rg. 820/2022);
- condanna in persona del legale rappresentante MP a Controparte_1
rifondere le spese processuali in favore di in persona del legale Controparte_2
pagina 5 di 6 rappresentante MP, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 (460,00 per fase di studio, 389,00 per fase introduttiva e 851,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 17/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
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