Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 559/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to CILEA ROSA
ricorrente contro
), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c e 414 c.p.c. al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro,
ha convenuto in giudizio le amministrazioni in epigrafe indicate Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate
1) IN VIA PRINCIPALE:
Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di già iscritto nelle Parte_1 graduatorie di terza fascia del personale Assistente Tecnico Amministrativo (di seguito
ATA) di cui al D.M. N. 89 del 21 maggio 2024 e valevoli per il triennio 2024/2027 della provincia di Milano e per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente
Amministrativo (di seguito AA) al reinserimento con il punteggio spettante pari a rispettivamente: CS punteggio pari a 16,25 e non pari a 13,25 come illegittimamente rettificato – AA punteggio pari a 10,65 e non pari a 10,05 come illegittimamente rettificato.
Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di , già iscritto Parte_1 nella graduatoria del personale ATA della provincia di Milano per il suddetto profilo di Per Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo (diseguito ), di cui al D.M. N. 89 del 21 maggio 2024 e valevoli per il triennio 2024/2027 all' immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo determinato prot. 2404 stipulato in data 25.9.2024 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale <
Bareggio (MI) per l'a.s. 2024/2025 - ed al riconoscimento di detti periodi di servizio, anche quello da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.
Previa disapplicazione, ove occorra, del DECRETO PROT. N. 2890/U DEL 25.10.2024 a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale <
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO pari a 10,05 - per il profilo di COLLABORATORE
SCOLASTICO totale punteggio 13,25>> oltreché del DECRETO DI RISOLUZIONE
ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL 25.10.2025 PROT. 2945 dell'Istituto
Comprensivo Statale << Giorgio LA >> in Bareggio (MI) nella parte in cui dispone
<<….VISTI GLI ATTI DA CUI RISULTA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PER ALTRE CAUSE: RIDETERMINAZIONE PUNTEGGIO… DECRETA CHE IL
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI CUI IN PREMESSA,…CESSA DI
PRODURRE I SUOI EFFETTI A FAR DATA DAL 25.10.2024…DI CONOSEGUENZA SARA'
COMPUTATO AGLI EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI IL SERVIZIO PRESTATO DAL
25.9.2024 AL 25.10.2024…..>> (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.. In particolare la ricorrente ha esposto di aver presentato in data 30 agosto 2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017 -2020 per il personale ATA, con attribuzione del punteggio di 23,55 e di aver reso la prestazione lavorativa a partire dal 17 settembre
2019 sino al 24 febbraio 2019, e che in data 12/2/2019 il Dirigente Scolastico dell'istituto convenuto ha comunicato decreto di rettifica del punteggio in 11,5 assumendo che “ di CP_2
ER ha dichiarato che non sono presenti contributi per i periodi indicati dall'aspirante e che di Salerno, dopo 30 giorni dalla richiesta non si è ancora espressa” (doc.11), con CP_2 conseguente revoca dell'incarico comunicando la cessazione del rapporto in essere alla data del 12 febbraio 2019, anziché in data 31 agosto 2019.
E PER L' EFFETTO:
3) Condannare l' Amministrazione resistente, al re – inserimento di Parte_1
nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA della provincia di
[...]
Milano valevoli per il triennio 2024/2027 di cui al D.M. N. 89 del 21 maggio 2024 per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 16,25 e non pari a 13,25 come illegittimamente rettificato – per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) punteggio pari a 10,65 e non pari a 10,05 come illegittimamente rettificato
(Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto;
4) Condannare l' Amministrazione resistente, al reintegro , già Parte_1 iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Milano per il suddetto profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo (di seguito
AA), di cui al D.M. N. 89 del 21 maggio 2024 e valevoli per il triennio 2024/2027, all' immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo determinato prot,. N. 2945 stipulato in data
25.09.2024 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale <
Previa disapplicazione, ove occorra, del DECRETO PROT. N. 2890/U DEL 25.10.2024 a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale <
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO pari a 10,05 - per il profilo di COLLABORATORE
SCOLASTICO totale punteggio 13,25>> oltreché del DECRETO DI RISOLUZIONE
ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL 25.10.2025 PROT. 2945 dell'Istituto
Comprensivo Statale << Giorgio LA >> in Bareggio (MI) nella parte in cui dispone
<<….VISTI GLI ATTI DA CUI RISULTA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PER ALTRE CAUSE: RIDETERMINAZIONE PUNTEGGIO… DECRETA CHE IL
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI CUI IN PREMESSA,…CESSA DI
PRODURRE I SUOI EFFETTI A FAR DATA DAL 25.10.2024…DI CONOSEGUENZA SARA'
COMPUTATO AGLI EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI IL SERVIZIO PRESTATO DAL 25.9.2024 AL 25.10.2024…..>> (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.
5) IN OGNI CASO:
Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dei provvedimenti sopra riportati, depositando i prospetti paga e la certificazione di servizio paritario prestato presso REGHIUM COLLEGE, nel quale ha allegato di aver prestato servizio con riferimento ai periodi contestati
(documenti 3 e 4 ), ha concluso chiedendo pertanto la sospensiva del provvedimento e il riconoscimento del punteggio originario, come da conclusioni sopra riportate.
Con memoria depositata in data 3 febbraio 2025 si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta chiedendo il rigetto del ricorso cautelare per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
L'amministrazione convenuta ha contestato in fatto ed in diritto le domande avverse.
In particolare ha premesso che attualmente i soggetti inseriti nelle graduatorie per il personale scolastico che abbiano dichiarato, nelle relative domande di inserimento, di aver prestato servizio presso l'Istituto paritario “Rhegium College” di Reggio Calabria, si quantificano in 1242 in tutta Italia, in 637 in Lombardia e in 359 nella sola provincia di
Milano (all. 13).
A novembre 2024, il Prof. , classe 1933, Dirigente Scolastico dell'Istituto Persona_2
Rhegium College nonché membro delle varie società orbitanti attorno allo stesso – nelle vesti sopra descritte – decedeva (all. 14).
Tuttavia, dall'indirizzo e-mail dell'Istituto Rhegium College continuavano a pervenire presso le Istituzioni scolastiche della provincia di Milano – e, presumibilmente, non solo – certificati di servizio firmati dal Professore in persona.
In particolare, i Dirigenti scolastici di diversi istituti scolastici, nell'eseguire le procedure di controllo di veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese dai candidati inseriti nelle graduatorie di III fascia, come previsto dall'art. 6 comma 11 del D.M. 89/2024, richiedevano, direttamente alla scuola paritaria Rhegium College, il rilascio di certificati di servizio attestanti l'attività svolta dai candidati. Ebbene, nonostante il dirigente scolastico nonché gestore e rappresentante legale dell'Istituto Rhegium College Prof. risultasse deceduto all'anagrafe e alla Persona_2 suindicata scuola fosse stata revocata la parità scolastica con decreto n. 16635 del
04.07.2024 dall'USR Calabria, e la stessa avesse cessato l'attività didattica a partire dal 01 settembre 2024, ai Dirigenti scolastici pervenivano certificazioni dei servizi resi che risultano sottoscritte con firma autografa dal prof. e recanti data successiva Persona_2 alla morte dello stesso.
Anche presso l'I.C. “LA” di Bareggio perveniva un certificato atto a testimoniare che presso il Rhegium College di Reggio Calabria aveva prestato servizio il Sig. Parte_1
nell'a.s. 2021/2022 e, a certificare ciò, con firma autografa, era, in data
[...]
10/12/2024, il deceduto Prof. . Persona_2
Ciò premesso ha allegato le seguenti ulteriori circostanze con riferimento all'attività e alla cessazione dell'Istituto paritario “Rhegium College” di Reggio Calabria:
l'ente gestore era la con codice fiscale Controparte_3
, che per l'anno 2020 (ultimo anno disponibile) dichiarava di avere 27 P.IVA_2 addetti, e NON la società cooperativa ARTEMIDE con codice fiscale a cui P.IVA_3 sono invece riconducibili tutti i documenti relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro, inclusi quelli prodotti dal ricorrente;
l'organizzazione didattica prevedeva una sola sezione per la scuola primaria, con cinque classi in tutto, e una sola sezione per la scuola secondaria di primo grado, con tre classi con disponibilità di locali scolastici molto modesta;
i soggetti attualmente inseriti nelle graduatorie per il personale scolastico che abbiano dichiarato nelle relative domande di inserimento di aver prestato servizio presso l'Istituto paritario “Rhegium College” di Reggio Calabria, si quantificano tuttavia in 1242 in tutta
Italia, in 637 in Lombardia e in 359 nella sola provincia di Milano;
anche alla data odierna, nonostante l'intervenuto decesso del Prof. , Persona_2
Dirigente scolastico del Rhegium College, continuano a pervenire alle Istituzioni scolastiche della provincia di Milano, certificazioni dei servizi resi che risultano sottoscritte con firma autografa dal prof. e recanti data successiva alla morte dello stesso, come Persona_2 nel caso specifico del ricorrente.
Alla luce di tutti gli elementi sopra riportati le amministrazioni convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso anche in via cautelare per insussistenza degli elementi del fumus Boni juris e del periculum in mora. Il giudice ha fissato udienza di discussione delle parti sull'istanza cautelare in data 5 febbraio
2025.
All'esito della discussione, sciolta la riserva assunta, con ordinanza in data 7 febbraio 2025 ha rigettato l'stanza cautelare richiesta dal ricorrente condannadolo a rimborsare alla
Amministrazione convenuta le spese di lite della fase cautelare, che ha liquidato in complessivi euro 5.213,00 oltre spese generali accessori di legge.
Ha fissato per la discussione nel merito l'udienza in data odierna.
In data odierna i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni.
In particolare il ricorrente ha chiesto in via principale l'accoglimento delle proprie conclusioni e in subordine, in caso di mancato accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
Parte resistente si è opposta alla compensazione delle spese di lite e ha insistito per l'invio degli atti alla Procura della Repubblica.
***
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni già illustrate nella fase cautelare che qui si riportano integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp att. C.p.c.
Va premesso che è stato contestato al ricorrente per l'a.s. 2021/2022 l'assenza di versamenti contributivi che possano testimoniare – anche in maniera indiretta – la concreta prestazione del servizio dal 1/09/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto Rhegium
College da parte del Sig. , la parte ricorrente ha prodotto documentazione che Parte_1 attesterebbe la sussistenza del rapporto di lavoro.
A fronte tuttavia dei puntuali rilievi della amministrazione in ordine alle enormi incongruenze emergenti dalla stessa documentazione prodotta, parte ricorrente non ha offerto, neppure in sede di discussione, alcun tipo di chiarimento.
Sotto il profilo del fumus pertanto il ricorso appare del tutto infondato, in quanto se è vero che la sola omissione contributiva non può essere elemento unico dal quale desumere l'inesistenza del rapporto di lavoro, tuttavia nel caso di specie sussistono gravi e concordanti elementi, documentati in giudizio, dai quali emerge chiaramente la totale insussistenza del fumus .
Come chiarito, infatti, dalla Giurisprudenza di questo Tribunale, citata anche dalla difesa di parte ricorrente“in assenza di ulteriori elementi che sarebbe stato onere del ministero convenuto fornire, la sola omissione contributiva (onere del datore di lavoro e non certamente del lavoratore) può a tutto concedere, rappresentare indice per valutare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già una prova piena di tale circostanza. Diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore, tanto più come nel caso di specie attivatosi anche per sanare le mancanze dell'istituto scolastico. Ove mai dell'amministrazione convenuta in sede di merito fornisse e documentasse elementi che non siano limitati alla mera questione della scopertura contributiva del ricorrente, idonei a delineare un contesto differente della sua posizione lavorativa rispetto alla scuola verranno opportunamente apprezzati in quella sede”.
Nel caso di specie, come detto, non viene in rilievo la sola questione della scopertura contributiva del ricorrente, ma anche la inattendibilità della documentazione prodotta ai fini di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro.
Primo fra tutti il certificato atto a dimostrare che presso il Rhegium College di Reggio
Calabria aveva prestato servizio il Sig. nell'a.s. 2021/2022 datato Parte_1
10/12/2024, sottoscritto con firma autografa dal già deceduto Prof. Persona_2
Le buste paga prodotte dal ricorrente risultano emesse, a favore del lavoratore Parte_1
, da parte di un'azienda denominata “ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA”,
[...] sita in via De Nava 140, Reggio Calabria e tale società non è in alcun modo riconducibile all'Istituto paritario “Rhegium College. Anche sul punto l'avvocato Cilea di parte ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione, neppure in sede di discussione.
Il ricorrente ha inoltre prodotto una comunicazione Unilav e dodici comunicazioni
Uniemens nelle quali risulta datore di lavoro la società ARTEMIDE SOCIETA'
COOPERATIVA, con codice fiscale che non risulta riconducibile all'Istituto P.IVA_3 paritario “Rhegium College” e che è stata trasmessa ai competenti enti solo in data
15.1.2025 per un rapporto che si asserisce essersi svolto nel 2021/2022.
Non ultimo dal confronto tra il contratto di lavoro prodotto da parte ricorrente (all. 3-2 )
e il contratto di lavoro inviato dall'Istituto Rhegium College all'Istituto “LA” di
Bareggio (all. 20 resistenze) si evincono differenze inspiegabili e ancora una volta non chiarite dall'avv. Cilea in sede di discussione.
Il contratto di lavoro prodotto dal ricorrente risulta privo di un numero di protocollo e risulta intestato, come parte datrice di lavoro, alla società cooperativa Artemide, con sottoscrizione autografa del Prof. e apposizione del timbro della scuola. Persona_2
Viceversa, il contratto di lavoro trasmesso dall'Istituto Rhegium College al DS dell'I.C.
LA reca il numero di protocollo 4132 e data 01/09/2021 e la parte datrice di lavoro risulta essere l'Istituto comprensivo paritario Rhegium College, senza indicazione dell'ente gestore;
inoltre, il contratto risulta sottoscritto dal Dirigente scolastico, Prof.
[...] , non più con firma autografa, bensì con firma autografa sostituita a mezzo Per_2 stampa, senza apposizione del timbro della scuola.
Ma la differenza più rilevante tra i due documenti si rinviene nella durata del contratto: il contratto prodotto dal ricorrente ha come decorrenza l'1/09/2021 e durata fino al
31/08/2022; il contratto inviato dall'Istituto Rhegium College al DS dell'Istituto statale ha come decorrenza sempre l'1/09/2021 ma durata fino al 30/06/2024.
Ebbene, nel caso di specie esistono plurimi, gravi e concordanti indizi della insussistenza del rapporto di lavoro asseritamente esistito, che hanno correttamente indotto l'Amministrazione a dubitare circa l'effettiva prestazione del servizio in capo al Sig. resso l'Istituto paritario Rhegium College di Reggio Calabria. Parte_1
Alla luce di quanto sopra la domanda cautelare non può essere accolta.
Come chiarito dalla stessa Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1099 dell'11 marzo
2021, infatti, sebbene il lavoratore non possa essere ritenuto responsabile delle mancate contribuzioni, l'amministrazione ha il diritto di verificare la reale prestazione del servizio, il cui onere probatorio ricade sul dipendente;
in tale quadro, l'omissione contributiva da parte dell'istituto scolastico, sebbene non implichi automaticamente la perdita del punteggio, può tuttavia costituire un elemento indiziario che potrebbe mettere in dubbio l'effettivo svolgimento del servizio.
Anche nella discussione che si è svolta in data odierna il procuratore di parte ricorrente non ha fornito alcun chiarimento in ordine alle macroscopiche incongruenze della documentazione prodotta con il ricorso.
Non è stata quindi fornita valida prova dell'esistenza del rapporto di lavoro.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi vengono poste a carico della parte ricorrente, soccombente anche in fase di merito.
Non può essere accolta l'istanza di compensazione avanzata da parte ricorrente in quanto all'evidenza non sussistono i presupposti di legge.
Le spese di lite per la presente fase di merito vengono liquidate, data la brevità del giudizio, secondo i parametri minimi vigenti dal 2022 in euro 2.540,00
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna la parte al pagamento in favore della parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
02/04/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli