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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1092/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
TO SA MARIA, Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3814/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018324006000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030065375104 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030075970228 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030075970228 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074556560 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna intimazione di pagamento n. 29320239018324006 che afferma consegnata il 2.2.2024
e le cartelle sottese delle quali deduce l'omessa notifica.
In particolare il ricorrente impugna le cartelle N. 29320030065375104 asseritamente notificata il 22.10.2003 originata da IVA (formato dall'Ufficio IVA di Catania) di originari euro 8.235,00 riferiti al 1998 con aggiunta d'interessi, sanzioni ed accessori;
N. 29320030075970228 asseritamente notificata il 22.10.2003 originata
II.DD. di Catania per IRAP di originari euro 1.672,80, IRPEF di originari euro 2.553,88 e Add.li IRPEF per
59,91. Tutto riferito al 1998 con aggiunta d'interessi, sanzioni ed accessori); N. 29320120074556560 asseritamente notificata il 09.02.2013 originata da Uff. Terr. AdE di Catania per IRPEF Imp. Sost.va di originari euro 26,00, Add.li IRPEF di originari euro 535,00, Rit. Cessaz. Rapp. Lav. di originari euro 1.544,00 e Rit.
IRPEF di originari euro 1.385,00. Tutto riferito al 2009 con aggiunta d'interessi, sanzioni ed accessori.
Eccepisce l'omessa notifica delle cartelle, infondatezza e l'erroneità delle pretese, prescrizione e decadenza.
Resiste AD la quale in via preliminare ed assorbente eccepisce l'inammissibilità del ricorso avversario perché notificato in data 29/03/2024, oltre il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica in data 18/01/2024 dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato n. 29320239018324006.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'impugnazione è stata notificata in data 29/03/2024, oltre il termine di gg. 60 dalla notifica, avvenuta in data 18/01/2024 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 29320239018324006, come si evince dalla notifica a mezzo posta prodotta.
La notifica è regolare.
L'intimazione è stata consegnata a mani della moglie convivente con spedizione della raccomandata informativa.
L'elenco delle raccomandate informative prodotte indica il numero dell'intimazione di pagamento
Il ricorrente, che ne aveva l'onere non ha, invece documentato la diversa data di ricezione dell'atto solo labialmente affermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €3000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 2.2.2026 Il Giudice relatore Il Presidente
OS M. OR PP EN
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
TO SA MARIA, Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3814/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018324006000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030065375104 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030075970228 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030075970228 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074556560 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna intimazione di pagamento n. 29320239018324006 che afferma consegnata il 2.2.2024
e le cartelle sottese delle quali deduce l'omessa notifica.
In particolare il ricorrente impugna le cartelle N. 29320030065375104 asseritamente notificata il 22.10.2003 originata da IVA (formato dall'Ufficio IVA di Catania) di originari euro 8.235,00 riferiti al 1998 con aggiunta d'interessi, sanzioni ed accessori;
N. 29320030075970228 asseritamente notificata il 22.10.2003 originata
II.DD. di Catania per IRAP di originari euro 1.672,80, IRPEF di originari euro 2.553,88 e Add.li IRPEF per
59,91. Tutto riferito al 1998 con aggiunta d'interessi, sanzioni ed accessori); N. 29320120074556560 asseritamente notificata il 09.02.2013 originata da Uff. Terr. AdE di Catania per IRPEF Imp. Sost.va di originari euro 26,00, Add.li IRPEF di originari euro 535,00, Rit. Cessaz. Rapp. Lav. di originari euro 1.544,00 e Rit.
IRPEF di originari euro 1.385,00. Tutto riferito al 2009 con aggiunta d'interessi, sanzioni ed accessori.
Eccepisce l'omessa notifica delle cartelle, infondatezza e l'erroneità delle pretese, prescrizione e decadenza.
Resiste AD la quale in via preliminare ed assorbente eccepisce l'inammissibilità del ricorso avversario perché notificato in data 29/03/2024, oltre il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica in data 18/01/2024 dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato n. 29320239018324006.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'impugnazione è stata notificata in data 29/03/2024, oltre il termine di gg. 60 dalla notifica, avvenuta in data 18/01/2024 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 29320239018324006, come si evince dalla notifica a mezzo posta prodotta.
La notifica è regolare.
L'intimazione è stata consegnata a mani della moglie convivente con spedizione della raccomandata informativa.
L'elenco delle raccomandate informative prodotte indica il numero dell'intimazione di pagamento
Il ricorrente, che ne aveva l'onere non ha, invece documentato la diversa data di ricezione dell'atto solo labialmente affermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €3000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 2.2.2026 Il Giudice relatore Il Presidente
OS M. OR PP EN