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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott.ssa Francesca Andreoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1342/2024 in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Acqui Terme (AL), via C. Marx n. 44;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in [...]C.F._2
Acqui Terme (AL), via C. Marx n. 44, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. IVALDI PAOLA
MARGHERITA;
- ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti:
“procedere all'omologazione della separazione personale dei coniugi per mutuo consenso, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate, volendo dichiarare che:
1 1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. la casa familiare di Acqui Terme Via C. Marx, 44 e le relative pertinenze sono assegnate alla moglie, Signora con gli arredi ivi presenti, per conviverci con i figli e Parte_1 Per_1
; Persona_2
4. la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore viene esercitata in Persona_3
modo disgiunto relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quanto attiene le decisioni di maggior interesse per la stessa. In ragione della prossima maggiore età della ragazza (luglio 2024) sarà la stessa a concordare con il padre i tempi ed i modi di frequentazione. , maggiorenne ma non economicamente autonomo, trascorrerà con Persona_2
i genitori i tempi che assieme concorderanno.
5. I genitori stabiliscono un mantenimento ordinario per ciascun figlio pari ad Euro 500,00
(cinquecento/00) per un totale di Euro 1.000 (mille/00) complessivi, importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat. I genitori pertanto corrisponderanno sul conto corrente cointestato nr. 6264064 acceso presso FinecoBank S.p.A, la somma complessiva di Euro
1.000 (mille/00), importo ad oggi derivante dai frutti dell'investimento indicato come '1c.' del documento 6- cui si rimanda.
6. Ciascun genitore sarà tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli non coperte dall'assegno di mantenimento, dovendosi considerare tali, quelle contemplate dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se
2 rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per i figli, allegando, qualora possibile e quando richiesti il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative;
se uno dei due coniugi anticiperà l'intera spesa necessaria o, in ogni caso, sostenuta con accordo dell'altro genitore, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al primo, entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione dell'opportuna pezza giustificativa, la quota di sua spettanza per la spesa effettuata;
7. la corresponsione dell'Assegno Unico spetterà al padre per il 100%, come le eventuali ulteriori detrazioni per i figli a carico per l'anno 2024, con espressa dispensa della madre alla richiesta di rimborso.
8. Entrambi i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità come documenti validi per l'espatrio a nome della figlia minore.
9. La gestione della situazione finanziaria addotta e dedotta al doc. 6 è affidata al marito che, con il consenso della moglie, continuerà a gestire il patrimonio comune, in attesa delle scadenze degli investimenti - salvo richiesta di divisione avanzata da ciascuna parte, da comunicarsi all'altra tramite raccomandata a/r - e con obbligo di rendiconto a semplice richiesta della Signora Pt_1
ovvero, in caso di disaccordo, trimestrale, a decorrere dal deposito del presente ricorso.
10. ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata definita dai coniugi in precedenza”
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 11/06/2024, i ricorrenti hanno domandato la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 10/10/2024, le parti hanno confermato le conclusioni formulate nel ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3 *****
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Nel caso in esame, le parti sono separate di fatto già da tempo ed hanno escluso qualsivoglia possibilità di riconciliazione. L'irreversibilità della situazione è peraltro confermata dal contegno processuale delle parti, che hanno confermato congiuntamente la volontà di ottenere la pronuncia della separazione. La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti possono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
Occorre dare atto che nelle more del procedimento anche la figlia è divenuta maggiorenne, Per_1
sì ché nulla deve essere disposto con riguardo all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione dei figli da parte dei genitori.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 PT
, i quali hanno celebrato matrimonio, a Genova, il 19/4/1998;
[...]
OMOLOGA ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni della separazione:
“3. la casa familiare di Acqui Terme Via C. Marx, 44 e le relative pertinenze sono assegnate alla moglie, Signora con gli arredi ivi presenti, per conviverci con i figli e Parte_1 Per_1
; Persona_2
5. I genitori stabiliscono un mantenimento ordinario per ciascun figlio pari ad Euro 500,00
(cinquecento/00) per un totale di Euro 1.000 (mille/00) complessivi, importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat. I genitori pertanto corrisponderanno sul conto corrente cointestato nr. 6264064 acceso presso FinecoBank S.p.A, la somma complessiva di Euro
1.000 (mille/00), importo ad oggi derivante dai frutti dell'investimento indicato come '1c.' del documento 6- cui si rimanda.
6. Ciascun genitore sarà tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli non coperte dall'assegno di mantenimento, dovendosi considerare tali, quelle contemplate dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno
4 scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per i figli, allegando, qualora possibile e quando richiesti il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative;
se uno dei due coniugi anticiperà l'intera spesa necessaria o, in ogni caso, sostenuta con accordo dell'altro genitore, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al primo, entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione dell'opportuna pezza giustificativa, la quota di sua spettanza per la spesa effettuata”;
PRENDE ATTO ex art. 473-bis51 c.p.c. degli ulteriori accordi fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
5 Così deciso in Alessandria, il 20 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Andreoni
6
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott.ssa Francesca Andreoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1342/2024 in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Acqui Terme (AL), via C. Marx n. 44;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in [...]C.F._2
Acqui Terme (AL), via C. Marx n. 44, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. IVALDI PAOLA
MARGHERITA;
- ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti:
“procedere all'omologazione della separazione personale dei coniugi per mutuo consenso, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate, volendo dichiarare che:
1 1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. la casa familiare di Acqui Terme Via C. Marx, 44 e le relative pertinenze sono assegnate alla moglie, Signora con gli arredi ivi presenti, per conviverci con i figli e Parte_1 Per_1
; Persona_2
4. la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore viene esercitata in Persona_3
modo disgiunto relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quanto attiene le decisioni di maggior interesse per la stessa. In ragione della prossima maggiore età della ragazza (luglio 2024) sarà la stessa a concordare con il padre i tempi ed i modi di frequentazione. , maggiorenne ma non economicamente autonomo, trascorrerà con Persona_2
i genitori i tempi che assieme concorderanno.
5. I genitori stabiliscono un mantenimento ordinario per ciascun figlio pari ad Euro 500,00
(cinquecento/00) per un totale di Euro 1.000 (mille/00) complessivi, importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat. I genitori pertanto corrisponderanno sul conto corrente cointestato nr. 6264064 acceso presso FinecoBank S.p.A, la somma complessiva di Euro
1.000 (mille/00), importo ad oggi derivante dai frutti dell'investimento indicato come '1c.' del documento 6- cui si rimanda.
6. Ciascun genitore sarà tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli non coperte dall'assegno di mantenimento, dovendosi considerare tali, quelle contemplate dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se
2 rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per i figli, allegando, qualora possibile e quando richiesti il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative;
se uno dei due coniugi anticiperà l'intera spesa necessaria o, in ogni caso, sostenuta con accordo dell'altro genitore, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al primo, entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione dell'opportuna pezza giustificativa, la quota di sua spettanza per la spesa effettuata;
7. la corresponsione dell'Assegno Unico spetterà al padre per il 100%, come le eventuali ulteriori detrazioni per i figli a carico per l'anno 2024, con espressa dispensa della madre alla richiesta di rimborso.
8. Entrambi i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità come documenti validi per l'espatrio a nome della figlia minore.
9. La gestione della situazione finanziaria addotta e dedotta al doc. 6 è affidata al marito che, con il consenso della moglie, continuerà a gestire il patrimonio comune, in attesa delle scadenze degli investimenti - salvo richiesta di divisione avanzata da ciascuna parte, da comunicarsi all'altra tramite raccomandata a/r - e con obbligo di rendiconto a semplice richiesta della Signora Pt_1
ovvero, in caso di disaccordo, trimestrale, a decorrere dal deposito del presente ricorso.
10. ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata definita dai coniugi in precedenza”
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 11/06/2024, i ricorrenti hanno domandato la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 10/10/2024, le parti hanno confermato le conclusioni formulate nel ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3 *****
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Nel caso in esame, le parti sono separate di fatto già da tempo ed hanno escluso qualsivoglia possibilità di riconciliazione. L'irreversibilità della situazione è peraltro confermata dal contegno processuale delle parti, che hanno confermato congiuntamente la volontà di ottenere la pronuncia della separazione. La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti possono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
Occorre dare atto che nelle more del procedimento anche la figlia è divenuta maggiorenne, Per_1
sì ché nulla deve essere disposto con riguardo all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione dei figli da parte dei genitori.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 PT
, i quali hanno celebrato matrimonio, a Genova, il 19/4/1998;
[...]
OMOLOGA ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni della separazione:
“3. la casa familiare di Acqui Terme Via C. Marx, 44 e le relative pertinenze sono assegnate alla moglie, Signora con gli arredi ivi presenti, per conviverci con i figli e Parte_1 Per_1
; Persona_2
5. I genitori stabiliscono un mantenimento ordinario per ciascun figlio pari ad Euro 500,00
(cinquecento/00) per un totale di Euro 1.000 (mille/00) complessivi, importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat. I genitori pertanto corrisponderanno sul conto corrente cointestato nr. 6264064 acceso presso FinecoBank S.p.A, la somma complessiva di Euro
1.000 (mille/00), importo ad oggi derivante dai frutti dell'investimento indicato come '1c.' del documento 6- cui si rimanda.
6. Ciascun genitore sarà tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli non coperte dall'assegno di mantenimento, dovendosi considerare tali, quelle contemplate dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno
4 scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per i figli, allegando, qualora possibile e quando richiesti il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative;
se uno dei due coniugi anticiperà l'intera spesa necessaria o, in ogni caso, sostenuta con accordo dell'altro genitore, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al primo, entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione dell'opportuna pezza giustificativa, la quota di sua spettanza per la spesa effettuata”;
PRENDE ATTO ex art. 473-bis51 c.p.c. degli ulteriori accordi fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
5 Così deciso in Alessandria, il 20 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Andreoni
6
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani