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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1635/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/03/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
UE NA IC RI, Giudice
in data 26/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2065/2017 depositato il 14/03/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8631/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 15/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Y600993/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Y600993/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Y600993/2013 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Y600993/2013 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Y600993/2013 IRAP 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo automatizzato, sulla base degli elementi dichiarati dal signor Resistente_1, esercente l'attività di "trasporto merci su strada", con il modello unico 2011, nonché con il modell( allegato per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, constatava che l'ammontare dei ricavi dichiarati per il periodo di imposta 2010 era inferiore a quello risultante dall'applicazione dello studio di settore, ex art. 62 bis del d.lgs. n. 331/93, convertito, con modificazioni dalla
L. n. 427/93, relativo alla specifica attività svolta dalla parte. Considerata l'attività svolta dalla parte, lo studio di settore applicato era il UG68U, approvato con decreto del ministero delle finanze del 12 marzo 2010.
A seguito di tale constatazione, l'Agenzia delle Entrate notificava in data 15/05/2013, l'invito n.
'TYSI1Y600423/2013, con il quale invitava la parte a presentarsi il 24/06/2013 presso l'Agenzia delle Entrate ai fini dell'instaurazione del contradditorio per la revisione dei presunti ricavi stabiliti con lo studio di settore, di cui all'art. 62 bis del, decreto legge 30/08/1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427 e della legge 8 maggio 1996, n. 146, e per l'eventuale definizione con l'accertamento con adesione, ai sensi dell' art.5 del decreto legislativo n.218/97.
La parte, aderiva all'invito dell'Agenzia delle Entrate e si presentava a sostenere il contradditorio, depositando memorie. In sede istruttoria ed eccepiva una presunta illegittimità dell'accertamento, il quale non teneva conto della realtà in cui operava il contribuente e delle proprie condizioni di salute. Il contradditorio si concludeva negativamente in quanto le giustificazione addotte dalla parte non dimostravano, per l'Agenzia delle Entrate, l'inapplicabilità nel caso di specie degli studi di settore.
L'Agenzia delle Entrate, a seguito delle risultanze emerse e dell'esito del contraddittorio, riteneva dandone piena giustificazione in sede di motivazione dell'avviso di accertamento, che il reddito d'impresa oggetto del controllo, era stato di ammontare superiore a quello dichiarato. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate verificato l'applicabilità dello studio di settore al caso concreto oggetto dell'accertamento sulla base dei dati dichiarati dal contribuente procedeva ad emettere l'avviso di accertamento oggetto della sentenza che in questa sede si impugna.
Avverso il succitato avviso di accertamento, in data 12/11/2010, la parte, proponeva ricorso avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Catania, eccependo l'illegittimità ed infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento e, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità. Successivamente l'Agenzia delle Entrate depositava proposta di conciliazione elaborata e non condivisa dal contribuente.
La CTP, con la sentenza oggetto del presente atto di appello accoglieva il ricorso, in specie rilevando che l'Ufficio ha utilizzato una metodologia " ad ombrello" nel senso che, fulcro della analisi a rettifica del reddito dell'impresa è il risultato scaturente dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis D.L. 331/1993, conv. con modif. della L. 427/1993 e, consapevole che da" sola" tale analisi e determinazione non avrebbe retto, ha ampliato l'indagine, in verità,.molto superficiale, al possesso di altri redditi, coinvolgendo il reddito
" personale complessivo e della famiglia, ossia stabilizzando la procedura di accertamento induttivo dei redditi.
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n° 8631/12/2016 emessa dalla sezione 12^ sez. della CTP di Catania, poiché affetta da vizi nella motivazione, per violazione e falsa interpretazione dell'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni nella legge 427/93, dell'art. 42 comma 2 del DPR 600/73, dell'art. 39 1 comma lett. D e dell'art. 41bis del DPR. 600/73.
Il contribuente appellato non risulta costituito.
In data odierna la causa è posta in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La modalità di accertamento basato sugli studi di settore è stata precisata dalle Sezioni Unite di Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 26635 del 18/12/2009), le quali hanno evidenziato che: a) l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non
è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente;
b) nell'ambito del contraddittorio, il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame;
del contraddittorio non può essere motivato unicamente sul rilievo dello dimostrazione l'eventuale avviso di accertamento emesso all'esito scostamento, ma deve essere integrato con la dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente;
d) in tal caso, è sempre necessario che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una «grave incongruenza»; e) ove, invece, il contribuente non abbia preso parte al contraddittorio al quale sia stato regolarmente convocato, assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards;
f) in ogni caso (e, dunque, anche nel caso di mancata partecipazione al contraddittorio), il contribuente mantiene la più ampia facoltà di giustificare, in sede giudiziale, lo scostamento dagli standards (si veda, ex multis, anche Cass. n. 11633 del 15/05/2013; Cass. n. 17646 del 06/08/2014;
Cass. n. 9484 del 12/04/2017; Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 27617 del 30/10/2018; Cass. n.
16545 del 20/06/2019).
Infine, va sottolineato che, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26635 del 2009, cit., il requisito delle gravi incongruenze legittima applicazione degli studi di settore implica la necessità di una significativa divergenza, frequentemente calcolata in termini percentuali, tra il reddito dichiarato e quello calcolato a mezzo dello standard ritenuto applicabile, divergenza il cui apprezzamento integra una questione di fatto, demandata alla discrezionalità del giudice di merito.
Orbene, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'avviso di accertamento è fondato sugli studi di settore ma il contribuente ha in parte giustificato lo scostamento infatti l'Agenzia delle Entrate ha depositato proposta di conciliazione che questa Corte ritiene utile utilizzare ai fini decisionali.
La sentenza deve essere riformata.
Sulle spese stante il precedente rifiuto del contribuente alla conciliazione si ritiene di condannarlo alle spese per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'avviso di accertamento nei limiti della conciliazione.
Condanna il contribuente appellato al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate e che liquida per il primo grado in euro 1.000,00 oltre IVA, diritti e rimborso spese generali al 15% e per il secondo grado in euro 1.300,00 oltre IVA, diritti e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 26 marzo 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CA NZ SE Domenico CA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/03/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
UE NA IC RI, Giudice
in data 26/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2065/2017 depositato il 14/03/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8631/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 15/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Y600993/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Y600993/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Y600993/2013 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Y600993/2013 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Y600993/2013 IRAP 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo automatizzato, sulla base degli elementi dichiarati dal signor Resistente_1, esercente l'attività di "trasporto merci su strada", con il modello unico 2011, nonché con il modell( allegato per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, constatava che l'ammontare dei ricavi dichiarati per il periodo di imposta 2010 era inferiore a quello risultante dall'applicazione dello studio di settore, ex art. 62 bis del d.lgs. n. 331/93, convertito, con modificazioni dalla
L. n. 427/93, relativo alla specifica attività svolta dalla parte. Considerata l'attività svolta dalla parte, lo studio di settore applicato era il UG68U, approvato con decreto del ministero delle finanze del 12 marzo 2010.
A seguito di tale constatazione, l'Agenzia delle Entrate notificava in data 15/05/2013, l'invito n.
'TYSI1Y600423/2013, con il quale invitava la parte a presentarsi il 24/06/2013 presso l'Agenzia delle Entrate ai fini dell'instaurazione del contradditorio per la revisione dei presunti ricavi stabiliti con lo studio di settore, di cui all'art. 62 bis del, decreto legge 30/08/1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427 e della legge 8 maggio 1996, n. 146, e per l'eventuale definizione con l'accertamento con adesione, ai sensi dell' art.5 del decreto legislativo n.218/97.
La parte, aderiva all'invito dell'Agenzia delle Entrate e si presentava a sostenere il contradditorio, depositando memorie. In sede istruttoria ed eccepiva una presunta illegittimità dell'accertamento, il quale non teneva conto della realtà in cui operava il contribuente e delle proprie condizioni di salute. Il contradditorio si concludeva negativamente in quanto le giustificazione addotte dalla parte non dimostravano, per l'Agenzia delle Entrate, l'inapplicabilità nel caso di specie degli studi di settore.
L'Agenzia delle Entrate, a seguito delle risultanze emerse e dell'esito del contraddittorio, riteneva dandone piena giustificazione in sede di motivazione dell'avviso di accertamento, che il reddito d'impresa oggetto del controllo, era stato di ammontare superiore a quello dichiarato. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate verificato l'applicabilità dello studio di settore al caso concreto oggetto dell'accertamento sulla base dei dati dichiarati dal contribuente procedeva ad emettere l'avviso di accertamento oggetto della sentenza che in questa sede si impugna.
Avverso il succitato avviso di accertamento, in data 12/11/2010, la parte, proponeva ricorso avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Catania, eccependo l'illegittimità ed infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento e, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità. Successivamente l'Agenzia delle Entrate depositava proposta di conciliazione elaborata e non condivisa dal contribuente.
La CTP, con la sentenza oggetto del presente atto di appello accoglieva il ricorso, in specie rilevando che l'Ufficio ha utilizzato una metodologia " ad ombrello" nel senso che, fulcro della analisi a rettifica del reddito dell'impresa è il risultato scaturente dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis D.L. 331/1993, conv. con modif. della L. 427/1993 e, consapevole che da" sola" tale analisi e determinazione non avrebbe retto, ha ampliato l'indagine, in verità,.molto superficiale, al possesso di altri redditi, coinvolgendo il reddito
" personale complessivo e della famiglia, ossia stabilizzando la procedura di accertamento induttivo dei redditi.
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n° 8631/12/2016 emessa dalla sezione 12^ sez. della CTP di Catania, poiché affetta da vizi nella motivazione, per violazione e falsa interpretazione dell'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni nella legge 427/93, dell'art. 42 comma 2 del DPR 600/73, dell'art. 39 1 comma lett. D e dell'art. 41bis del DPR. 600/73.
Il contribuente appellato non risulta costituito.
In data odierna la causa è posta in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La modalità di accertamento basato sugli studi di settore è stata precisata dalle Sezioni Unite di Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 26635 del 18/12/2009), le quali hanno evidenziato che: a) l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non
è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente;
b) nell'ambito del contraddittorio, il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame;
del contraddittorio non può essere motivato unicamente sul rilievo dello dimostrazione l'eventuale avviso di accertamento emesso all'esito scostamento, ma deve essere integrato con la dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente;
d) in tal caso, è sempre necessario che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una «grave incongruenza»; e) ove, invece, il contribuente non abbia preso parte al contraddittorio al quale sia stato regolarmente convocato, assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards;
f) in ogni caso (e, dunque, anche nel caso di mancata partecipazione al contraddittorio), il contribuente mantiene la più ampia facoltà di giustificare, in sede giudiziale, lo scostamento dagli standards (si veda, ex multis, anche Cass. n. 11633 del 15/05/2013; Cass. n. 17646 del 06/08/2014;
Cass. n. 9484 del 12/04/2017; Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 27617 del 30/10/2018; Cass. n.
16545 del 20/06/2019).
Infine, va sottolineato che, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26635 del 2009, cit., il requisito delle gravi incongruenze legittima applicazione degli studi di settore implica la necessità di una significativa divergenza, frequentemente calcolata in termini percentuali, tra il reddito dichiarato e quello calcolato a mezzo dello standard ritenuto applicabile, divergenza il cui apprezzamento integra una questione di fatto, demandata alla discrezionalità del giudice di merito.
Orbene, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'avviso di accertamento è fondato sugli studi di settore ma il contribuente ha in parte giustificato lo scostamento infatti l'Agenzia delle Entrate ha depositato proposta di conciliazione che questa Corte ritiene utile utilizzare ai fini decisionali.
La sentenza deve essere riformata.
Sulle spese stante il precedente rifiuto del contribuente alla conciliazione si ritiene di condannarlo alle spese per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'avviso di accertamento nei limiti della conciliazione.
Condanna il contribuente appellato al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate e che liquida per il primo grado in euro 1.000,00 oltre IVA, diritti e rimborso spese generali al 15% e per il secondo grado in euro 1.300,00 oltre IVA, diritti e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 26 marzo 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CA NZ SE Domenico CA