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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1)Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2)Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3)Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili d'appello riunite, iscritte ai nn. 707\2024 e 752\2024 RG, vertenti
TRA
elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Ioni n. 1, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Anna Lisa Veneruso, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Rosa Iemma n. Parte_2
2, presso lo studio dell'avv. Raffaele Carrano, che la rappresenta e difende, come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE- appellata incidentale
1
E
rappresentato e difeso dall'Advocat Angela Racanicchi, iscritta presso CP_1
l'Illustre Collegi d'Advocats de Sant Feliu de,Llobregat, Barcellona, Spagna, (n. iscr. 4151),
nonché al foro di Roma in qualità di avvocato straniero, stabilito (OA ROMA A/48342), e,
anche in via disgiunta, dall'Avv. Eva Utzeri, con le quali elettivamente domicilia presso gli indirizzi p.e.c. delle nominate procuratrici ( e Email_1
), come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla Email_2
comparsa di costituzione;
APPELLATO – appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2843\2024 del 29\5\20204, pubblicata in data
30\5\2024 dal Tribunale di LE;
in materia di cessione beni e penale;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 cpc e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025 (cfr. note di trattazione scritta in atti).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data 14\6\2024, Parte_1
proponeva appello (proc. n. 707\2024 RG) avverso la sentenza n. 2843\2024 del 29\5\2024
(pubblicata in data 30\5\2025 e notificata il 31\5\2024), con la quale il Tribunale di LE così
pronunciava: 1) Accerta e dichiara che è debitore, nei confronti di CP_1 Pt_2
, della somma di € 200.000,00, in forza della previsione di cui all'art. 2 lett. b) del
[...]
contratto di cessione di quote sociali stipulato per atto pubblico per Notar di Terni del Per_1 pagamento della predetta somma oltre interessi dalla messa in mora sino all'integrale
soddisfazione; 2) Condanna al pagamento in favore di Parte_2 CP_1
della somma di € 150.000,00, a titolo di penale prevista per l'inadempimento della scrittura
privata di divisione parziale del 31.10.2015; 3) Condanna al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 150.000,00, a titolo di penale prevista per CP_1
l'inadempimento della scrittura privata di divisione parziale del 31.10.2015; 4) Rigetta tutte le
altre domande, per le ragioni di cui in motivazione;
5) Compensa integralmente le spese di lite
tra le parti>.
Invero, con ricorso ex art. 702bis cpc del 25\11\2029 (notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 14\1\2020) rappresentava che con scrittura Parte_2
privata del 31\10\2015 prometteva di cedere al fratello il 50 % delle quote CP_1
della “Farmacia ON dei Dottori Walter e AN ON s.n.c.", con sede legale in
Bellizzi (SA), alla via Roma n. 248; che i contraenti pattuivano come prezzo della cessione la somma di € 1.050.000,00, da versarsi in una pluralità di modalità, tra cui, quanto ad €
200.000,00 (art. 2 lett. d), mediante il trasferimento della proprietà degli immobili caduti in successione e destinati a siti in Battipaglia (SA), alla via Venezia n. 5 (piano CP_1
1°, in N.C.E.U. al foglio 25, p.lla 540 sub 3 e 4, cat. A/2); che con successivo atto pubblico per
Notar di Terni del 27\11\2015 (rep. 194497 e racc. 42646) sottoscrivevano il contratto Per_1
definitivo di trasferimento delle predette quote societarie, mutuando dal preliminare le modalità
di corresponsione del complessivo prezzo;
che, tuttavia, non provvedeva CP_1
né al trasferimento dell'immobile indicato, né al pagamento del controvalore di € 200.000,00,
anzi compiendo una serie di attività finalizzate a rendere ineseguibile l'obbligazione di fare;
che la ricorrente convocava il fratello per il trasferimento dell'immobile innanzi al notaio con invito a far pervenire in tempo utile, oltre all'attestato di prestazione energetica Per_2
ed i titoli di provenienza, soprattutto i titoli urbanistici;
che, però, il notaio rogante evidenziava un profilo di illegittimità della documentazione ipocatastale del bene da trasferire, atteso che in
3 data 1\2\2015 il fratello aveva depositato presso gli uffici comunali una C.I.L.A. per CP_1
l'esecuzione di opere interne a farsi, la cui reale esecuzione risaliva ad alcuni decenni addietro,
con formulario di smaltimento rifiuti, certificazione di collaudo e dichiarazione di fine lavori,
tutti evidentemente falsi;
che, inoltre, il Comune di Battipaglia aveva richiesto (cfr. nota prot.
13569 del 25\02\2016) di integrare l'autorizzazione ad effettuare i lavori con la sottoscrizione degli altri proprietari, rimanendo nelle more sospesa la pratica;
che, nonostante il rilievo di dette problematiche, alcun riscontro perveniva né dal Comune di Battipaglia né da CP_1
il quale invece, quale socio accomandatario della Farmacia ON del dott. Walter
[...]
ON e C. sas, sottoponeva a pignoramento l'immobile da trasferire (proc. esecutiva n.
209/2017 RGE); che, sempre in data 31\10\2015, i tre fratelli sottoscrivevano CP_1
scrittura privata preliminare di divisione dei beni caduti in successione del padre, tra cui anche gli immobili di via Venezia n. 5 – questi ultimi da attribuire a da trasferire CP_1
come prezzo della cessione di quote;
che con atto notificato in data 10\10\2018, CP_1
aveva già convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di LE i fratelli e
[...] Pt_2
, per ottenere la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., ritenendo i germani Pt_1
inadempienti agli obblighi di cui alla scrittura privata di divisione del 31\10\2015, oltre la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di penale, della somma di € 150.000,00 cadauno
(giudizio n. 8714/2018 RG pendente); che, infine, per il pagamento della parte del prezzo di cessione delle quote della farmacia di € 330.000,00, pendeva altro giudizio dinanzi al Tribunale
di LE (proc. n. 785\2017 RG), nel corso del quale aveva ottenuto Parte_2
un sequestro conservativo.
Quindi, così concludeva: accertare e dichiarare, - previa, se Parte_2
occorrendo, declaratoria di risoluzione dell'accordo di pagare parte del prezzo di cessione
delle quote mediante il trasferimento del compendio immobiliare, sito in Battipaglia (SA) alla
via Venezia n. 5, piano 1°, censiti al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 25, particella 540,
subalterni 3 e 4, cat. A/2, - il diritto di ad esigere l'obbligazione pecuniaria Parte_2
4 di euro 200.000,00; per l'effetto condannare al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di euro 200.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. Parte_2
dalla domanda giudiziale;
condannare a corrispondere a titolo di risarcimento CP_1
danni l'importo di euro 63.796,30, pari agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal
27 novembre 2015 al deposito della presente domanda giudiziale, o in subordine ad altro
importo diverso importo da determinarsi in via equitativa>. Spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva contestando in CP_1
via preliminare l'avversa ricostruzione dei fatti di causa e, a sua volta, imputando ai fratelli e il pregresso inadempimento contrattuale, connesso all'omessa stipula del Pt_2 Pt_1
contratto definitivo rispetto al preliminare di divisione ereditaria del 31\10\2015, essendo prodromico al contratto di cessione delle quote societarie. Per il resistente, infatti, lo scioglimento della comunione ereditaria era stato impedito dalla condotta ostativa della sorella,
la quale aveva eccepito alcune infondate criticità in merito alla regolarità urbanistico-edilizia degli immobili, nonostante la regolarità amministrativa della C.I.L.A. in sanatoria depositata da
CP_1
Pertanto, il resistente, previa chiamata in causa del fratello e mutamento del rito, Pt_1
chiedeva il rigetto della domanda avversa e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare:
A. l'inadempimento della ricorrente all'obbligo di contrarre assunto per Parte_2
effetto della scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria sottoscritta
in data 31.10.2015, della scrittura privata di cessione quote sottoscritta in data 31.10.2015,
nonché dell'atto pubblico di cessione quote a rogito del Notaio di Terni Persona_3
sottoscritto in data 27.11.2015 (rep. 194497 racc. 42646); B. accertare e dichiarare che la
mancata osservanza dell'obbligo di trasferimento degli immobili siti in Battipaglia (SA) alla
Via Venezia, n. 5 piano 1°, censiti al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 25,
particella 540, subalterni 3 e 4, cat. A/2, oggetto di posteriore fusione catastale ed aventi
assunto i seguenti nuovi dati identificativi: appartamento per civile abitazione sito in
5 Battipaglia (SA) alla Via Venezia, n. 5, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio
25, particella 540, subalterno 13, cat. A/2, classe 2, consistenza 11 vani, superficie catastale
270 mq., escluse aree scoperte per 260 mq, rendita euro 795,34, piano 1°, a carico di CP_1
è conseguenza ed effetto dell'inadempimento dei germani e
[...] Parte_2
alle obbligazioni di cui della scrittura privata di scioglimento parziale della Parte_1
comunione ereditaria sottoscritta in data 31.10.2015, nonché di in Parte_2
riferimento all'inadempimento della scrittura privata di cessione quote sottoscritta in data
31.10.2015, nonché dell'atto pubblico di cessione quote a rogito del Notaio di Persona_3
Terni sottoscritto in data 27.11.2015 (rep. 194497 racc. 42646); C. Pronunciare sentenza
costitutiva in pregiudizio di (e previa integrazione del contraddittorio di Parte_2
di trasferimento degli immobili siti in Battipaglia (SA) alla Via Venezia, n. Parte_1
5 piano 1°, censiti al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 25, particella 540,
subalterni 3 e 4, cat. A/2, oggetto di posteriore fusione catastale ed aventi assunto i seguenti
nuovi dati identificativi: appartamento per civile abitazione sito in Battipaglia (SA) alla Via
Venezia, n. 5, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 25, particella 540,
subalterno 13, cat. A/2, classe 2, consistenza 11 vani, superficie catastale 270 mq., escluse aree
scoperte per 260 mq, rendita euro 795,34, piano 1°; D. Condannare (e, Parte_2
previa integrazione del contraddittorio anche al pagamento in favore di Parte_1
della somme pattuita a titolo di penale con la scrittura privata di scioglimento CP_1
parziale della comunione ereditaria sottoscritta in data 31.10.2015 nella misura di euro
150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate. -
Con riserva di articolare domanda nei confronti a seguito di integrazione del Parte_3
contraddittorio ove disposta in accoglimento dell'eccezione preliminare;
Con vittoria di spese
e competenze da distrarsi in favore dei procuratori antistatari con richiesta di condanna di
parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.>.
6 Di poi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (cfr. Parte_1
decreto del 12\9\2020), rimasto contumace nonostante la regolare notifica (cfr. notifica via PEC
del 23\12\2020) e mutato il rito (cfr. ordinanza 8\2\2021), la causa era riservata in decisione,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il Tribunale di LE, quindi, emanava la sentenza qui gravata, con la quale, come sopra precisato, dichiarava debitore della sorella per la somma di € CP_1 Pt_2
200.000,00 e lo condannava al relativo pagamento, oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo, condannando altresì i germani e al pagamento in favore di Pt_2 Pt_1
della somma di € 150.000,00 ciascuno, a titolo di penale per CP_1
l'inadempimento della scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria del
31\10\2015.
In particolare, il primo giudice riteneva insussistenti i lamentati vizi edilizi, impeditivi del trasferimento, atteso che la CTU espletata nell'ambito della procedura esecutiva aveva accertato la regolarità urbanistica dei beni siti in Battipaglia, alla via Venezia n. 5 (p.lla 540 sub 3 e 4,
poi fusi nella sub 13). Con la conseguenza che i germani e Pt_2 Parte_1
dovevano, a detta del Tribunale, essere considerati responsabili del ritardo nella stipula del contratto definitivo di divisione ereditaria e condannati al pagamento della penale prevista dall'art. 6, pari ad € 150.000,00 ciascuno: per il primo giudice, infatti, la CILA presentata al
Comune da era valida, perchè la richiesta di sanatoria da parte di un solo CP_1
comproprietario non la inficiava, non potendosi gli altri comproprietari dolersene. Infine, il giudice di prime cure, rilevata la difficoltà di individuare l'effettiva titolarità dei beni di via
Venezia n. 5 sopra citati - nella procedura esecutiva in corso, i beni erano stati aggiudicati a ma successivamente revocati per la pronuncia di estinzione della Parte_1
procedura, e pendeva opposizione agli atti esecutivi – concludeva per il riconoscimento del diritto di al pagamento da parte del fratello del controvalore in Parte_2 CP_1
denaro a titolo di datio in solutum, pari ad € 200.000,00, oltre interessi dalla mora al soddisfo.
7 Con la prima impugnazione in esame (proc. n. 707\24 RG), previa Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della pronuncia appellata, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe erroneamente condannato l'appellante al pagamento della penale di €
150.000,00 prevista solo nel contratto preliminare di divisione ereditaria, pur essendo lo stesso estraneo all'atto di cessione delle quote societarie e nonostante il contratto di scioglimento della comunione ereditaria non fosse oggetto del presente giudizio. L'appellate, peraltro, evidenziava di non avere mai ricevuto alcuna convocazione e\o sollecito per la stipula del definitivo della divisione, la cui clausola penale non poteva essere invocata in altro rapporto;
- In via gradata, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso qualsiasi valutazione sulla manifesta eccessività della penale in rapporto al valore economico delle rispettive obbligazioni in sede di divisione.
Quindi, chiedeva la riforma della sentenza appellata, mediante il rigetto Controparte_2
delle domande proposte nei suoi confronti in primo grado ovvero, in via subordinata, la riduzione della penale.
Nelle more, con ordinanza del 30\6-1\7\2024 il Tribunale di LE accoglieva la richiesta di correzione della sentenza di primo grado (cfr. ricorso del 30\5\2024 di , Parte_2
mediante la sostituzione della condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma di €
200.000,00 – dalla messa in mora al soddisfo – con quella “oltre interessi ex art. 1284 comma
4 c.c. dalla domanda giudiziale sino all'integrale soddisfazione del credito”.
Quindi, con separato atto, notificato in data 31\5\2024, proponeva Parte_2
appello (proc. n. 752\24 RG) avverso la medesima sentenza per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 40, co. 2, L. 47/1985 e dell'art. 29, comma 1-bis della l. 27/02/1985 n. 52,
comma aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. 31/05/2010, n. 78, conv. in legge 30/07/ 2010,
n. 122. Per l'appellante il Tribunale aveva erroneamente ritenuta la regolarità
urbanistica\edilizia dell'immobile da trasferire, benchè un anno e mezzo prima della CTU
8 redatta in sede esecutiva il notaio rogante avesse evidenziato l'irregolarità della pratica presentata dal solo il quale peraltro aveva allegato documentazione non CP_1
veritiera;
- violazione dell'art. 1102 c.c. e degli artt. 11 e 36 del DPR n. 380\2001, avendo erroneamente il Tribunale ritenuto non necessario, ai fini del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, la sottoscrizione di tutti i titolari del diritto di proprietà sull'immobile, non essendo CP_1
detentore qualificato e non essendoci alcun pactum fiduciae tra i coeredi;
[...]
- violazione degli artt. 1218, 1382 e 2932 c.c, essendo del tutto irrilevante ed estraneo al presente giudizio - e comunque non censurabile - il comportamento dell'appellante,
in relazione alla mancata stipula del contratto definitivo di divisione Parte_2
ereditaria, del quale il germano non aveva mai chiesto in questa sede l'emanazione della CP_1
sentenza ex art. 2932 cc;
- in via subordinata, violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c, per la mancata riduzione della penale in relazione al valore economico dell'operazione;
- violazione degli artt. 183, comma 6, cpc e 1383 cc, avendo CP_1
illegittimamente modificato nelle memorie istruttorie l'originaria domanda ex art. 2932 cc in riferimento al trasferimento degli immobili di cui al prezzo della cessione delle quote societarie,
nella nuova domanda di pronuncia della sentenza costitutiva di trasferimento in pregiudizio dei coeredi e , ossia in relazione al preliminare di divisione ereditaria;
Pt_2 Pt_1
- violazione dell'art. 1284, comma IV, cc, atteso che il primo giudice, nonostante l'espressa richiesta, non aveva liquidato i predetti interessi, connessi ad una obbligazione di natura contrattuale;
- violazione dell'art. 92, comma secondo, cpc, stante la generica motivazione in merito alla disposta compensazione delle spese processuali - “molteplicità e complessità delle questioni
giuridiche trattate” – da ricondurre a mere formule di stile.
9 Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ella Parte_2
sentenza appellata, in via principale, rigettare tutte le domande riconvenzionali proposte da
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per CP_1 Parte_2
i motivi esposti in narrativa;
rigettare la domanda di condanna di al Parte_2
pagamento della penale di euro 150.000,00#, in quanto infondata in fatto e in diritto per i
motivi esposti in narrativa;
previa conferma della statuizione di condanna di CP_1
al pagamento, nei confronti di , della somma di € 200.000,00, in forza della Parte_2
previsione di cui all'art. 2 lett. b) del contratto di cessione di quote sociali stipulato per atto
pubblico per Notar di Terni del 27 novembre 2015, rep. 194497 e racc. 42646, Per_1
condannare al pagamento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla CP_1
domanda giudiziale sino all'integrale soddisfazione; in subordine, nella denegata ipotesi di
conferma dell'inadempimento dell'appellante, ridurre, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale a
carico di giacché l'obbligazione in massima parte eseguita con la Parte_2
corresponsione di quanto convenuto per il rimborso della quota di partecipazione del CP_1
alla società Farmacia ON s.a.s. del dott. ed in ogni caso perché
[...] Parte_1
manifestamente eccessiva rispetto al valore della prestazione inadempiuta;
condannare CP_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione
[...]
al procuratore costituito>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel giudizio n. 707\24 RG, in CP_1
data 24\7\2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis
cpc, nonché contestando analiticamente gli assunti avversi, compresa la richiesta di sospensiva.
poi, si costituiva formalmente anche nel proc. n. 752\2024 RG, confutando CP_1
i motivi di appello avversi e proponendo, a sua volta, appello incidentale al fine di far valere la nullità della sentenza di primo grado nella parte corretta, inaudita altera parte, con l'ordinanza del 30\6-1\7\2024, in quanto emessa in violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo. Inoltre, con l'appello incidentale contestava la non debenza dei richiesti
10 interessi ex art. 1284, quarto comma, cc, essendo il ritardo nel trasferimento dell'immobile imputabile allo stesso creditore, ossia alla sorella Pt_2
Di seguito, disposta la riunione dei due appelli avverso la medesima sentenza (cfr. decreto del
Coordinatore del 15\1\2025), la Corte accoglieva le istanze di sospensiva avanzate separatamente da e (cfr. ordinanze del 5\12\2024 e del Parte_1 Pt_2
28\1\2025). Di contro, nulla statuiva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà
della sentenza di primo grado proposta da in quanto formulata solo nelle CP_1
note di trattazione scritta, senza addurre mutamenti nelle circostanze ex art. 283, secondo comma, cpc (il precetto è la naturale evoluzione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado).
Quindi, la causa era rinviata all'udienza del 23\10\2025 per la rimessione in decisione,
concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c. con provvedimento del
4\11\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli principali siano fondati e che vadano, pertanto,
accolti nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno, laddove quello incidentale vada nella sostanza respinto.
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che gli appelli principali in esame siano ammissibili, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
11 E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dei due atti di appello principali sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Contratto oggetto di controversia e penale.
Sempre in via preliminare, ritiene la Corte opportuno chiarire che la condanna al pagamento della somma di € 200.000,00 in luogo del trasferimento dell'immobile, di cui all'art. 2 lett d)
12 del contratto di cessione quote societarie, non è stato oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte di ragion per cui deve ritenersi che su tale pronuncia CP_1
sia sceso il giudicato.
Di conseguenza, i punti controversi sottoposti alla cognizione di questa Corte sono circoscritti alla impugnata condanna al pagamento della penale e, come si affronterà nel prosieguo, alla condanna degli interessi legali e\o ex art. 1284, comma quarto, cc.
Invero, con gli appelli principali i germani e si Parte_1 Parte_2
dolevano, nella sostanza, dell'estraneità al presente giudizio del loro comportamento in relazione alla mancata stipula del contratto definitivo di divisione ereditaria, del quale il fratello non aveva mai chiesto in questa sede l'emanazione della sentenza ex art. 2932 cc. CP_1
Peraltro, a detta degli appellanti, solo nel contratto preliminare di scioglimento della divisione ereditaria era stata prevista una penale di € 150.000,00 per la mancata stipula del definitivo,
laddove alcuna previsione si rinveniva nel contratto di cessione quote societarie. In via subordinata, poi, gli appellanti principali eccepivano la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c,
per la mancata riduzione della penale in relazione al valore economico dell'operazione in oggetto.
Orbene, detti motivi meritano accoglimento, atteso che, nonostante il collegamento negoziale individuato già dal primo giudice, è solo al contratto pubblico di cessione delle quote societarie che deve aversi riguardo ai fini dell'applicazione della richiesta penale in questa sede.
Penale di cui nel rogito notarile di cessione quote del 27\11\2015 non si rinviene traccia alcuna.
In realtà, nella scrittura privata di cessione quote del 31\10\2015 i germani Pt_2
e pattuivano espressamente non solo il termine entro il 30\11\2015 per il
[...] CP_1
rogito notarile (art. 5), ma anche una clausola penale: all'art. 8 della scrittura privata del
31\102025 si legge testualmente che Nel caso in cui una dalle Parti non adempia alle
obbligazioni di essa ricadenti ovvero alla stipula dell'atto pubblico di cessione delle quote
ovvero della scrittura privata di cessione autenticata nelle firme da pubblico notaio
13 (prescegliendosi sin d'ora il Notaio Dott. con studio in terni, alla Piazza S. Persona_3
Giovanni Decollato, 2/A, tel. 0744 58215), entro i termini convenuti, come previsto dal presente
contratto, si conviene che la Parte che ne avrà interesse potrà richiedere, se del caso,
l'esecuzione in forma specifica dell'integrale contenuto del presente contratto. Inoltre, in tale
ipotesi, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra parte una penale fin d'ora
quantificata e concordata tra le Parti in misura pari al 50% (cinquanta per cento) del
corrispettivo di cessione come quantificato all'art. n. 2 del presente contratto>.
Ebbene, è sufficiente leggere attentamente detta pattuizione per accorgersi che l'eventuale pagamento della penale era stata contrattata dalle parti solo in caso di mancata stipula dell'atto pubblico di cessione – ovvero di scrittura privata di cessione delle quote autenticata da notaio
– entro i termini convenuti, ossia entro il 30\11\2015. Circostanza questa verificatasi, visto che le parti sottoscrivevano il rogito notarile in data 27\11\2015 dinanzi al prescelto notaio Per_1
di Terni (cfr. atto rep. 194497, racc. 42646, reg. presso l'Agenzia delle Entrate di Terni in data
14\12\2015 al n. 7683 serie 1T).
Né d'altra parte può darsi alla clausola penale una diversa ed estensiva interpretazione,
trovando, anzi, la stessa una applicazione restrittiva, nel senso che dev'essere applicata soltanto a quelle obbligazioni alle quali con certezza si riferisce, e non anche ad altre con esse semplicemente connesse, come, di contro, ha argomentato in maniera incongrua il primo giudice, collegando al mancato pagamento di parte del prezzo della cessione delle quote societarie - unico contratto, vale ripeterlo, oggetto della presente controversia - il pagamento della penale di cui al diverso rapporto di cui al preliminare di scioglimento della comunione ereditaria.
Peraltro, nel trasfondere i loro accordi nell'atto pubblico del 27\11\2015, e Pt_2 CP_1
eliminavano l'originaria clausola penale dal contratto di cessione quote,
[...]
limitandosi a prevedere che “ si obbliga a trasferire con atto separato” l'immobile di via CP_1
Venezia n. 5, già indicato, così modificando per iscritto i loro precedenti patti.
14 In parte qua agitur, pertanto, la motivazione del tribunale non può essere condivisa, avendo il primo giudice trasferito la penale prevista nella scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria (art. 6) – , e stabiliscono che qualora Pt_2 Pt_1 CP_1
una delle Parti si rendesse eventualmente inadempiente in ordine a quanto ivi espressamente
convenuto e pattuito sarà obbligata a corrispondere a ognuna delle altre Parti l'importo di
euro 150.000,00 (diconsi centocinquantamila/00) a titolo di penale” – alla diversa scrittura privata di cessione quote societarie, in netta violazione del principio sopra ricordato del vincolo di stretta interpretazione della clausola penale.
Deve, pertanto, ritenersi infondata la domanda di pagamento della penale, proposta da
CP_1
C. Appello incidentale: nullità correzione errore materiale e interessi ex art. 1284,
comma IV, cc.
Con l'appello incidentale proposto nel riunito procedimento (n. 752\2024 RG), CP_1
eccepiva la nullità della sentenza di primo grado nella parte corretta con l'ordinanza del
[...]
30\6\2024 (comunicata in data 1\7\2024), in quanto emessa senza instaurare il preventivo e necessario contraddittorio sul punto, in netta violazione dell'art. 288, secondo comma, cpc.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Emerge a chiare lettere dalla disamina del procedimento di primo grado che, subito dopo la pubblicazione della sentenza qui gravata, presentava quasi Parte_2
contestualmente sia l'appello qui riunito sia l'istanza di correzione di errore materiale per ottenere la “sostituzione” degli interessi liquidati in sentenza senza alcuna specificazione, con i richiesti interessi ex art. 1284, comma quarto, cc.
Tuttavia, pur rientrando l'ipotesi in esame nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 288 cpc – “Se è richiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col
ricorso a norma dell'art. 170 primo e terzo comma, fissa udienza nella quale le parti debbono
comparire davanti a lui” – il giudice di prime cure non provvedeva all'instaurazione del
15 contraddittorio con la controparte, ossia con decidendo direttamente CP_1
sull'istanza inaudita altera parte.
Ne consegue, pertanto, la nullità della sentenza di primo grado nella parte oggetto di correzione,
che deve considerarsi tamquam non esset, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 cpc.
Peraltro, ad opinione di questa Corte si trattava comunque di un error in iudicando non emendabile con il semplice procedimento di correzione di errore materiale.
Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n.17392,
Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass. 15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035), invero, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cpc è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali,
e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso.
Deve, quindi, ritenersi che, nel caso di specie, i presupposti per l'applicabilità del rimedio approntato dalle summenzionate disposizioni del codice di rito non sussistevano, in quanto la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4,
c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i
16 quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda,
dal quale farli decorrere (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025).
Ad ogni buon conto, la rilevata nullità non importa una regressione al primo giudice,
imponendo, di contro, alla Corte la decisione nel merito, come sollecitata dalle parti interessate:
la questione della debenza o meno degli interessi ex art. 1284, comma quarto, cc risulta correttamente sottoposta all'attenzione di questa Corte sia dall'appello principale riunito di sia dalla difesa dell'appellante incidentale, Parte_2 CP_1
Orbene, si ritiene che detti interessi debbano essere riconosciuti alla parte richiedente.
E' noto che con l'art. 1284, quarto comma, cc è stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 (“Se le parti non ne
hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli
interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali”). In altri termini, la disposizione in esame individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. E ciò in quanto l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato chiaramente introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite. Con la conseguenza che lo scopo deflattivo, che costituisce la vera ratio della norma,
prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e trova applicazione non solo nel caso di obbligazioni di natura contrattuale, ma anche in quelle di fonte extra contrattuale, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in via di interpretazione
17 estensiva (cfr., da ultimo, Cass., Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025; Cass., Ordinanza n. 61 del
3/01/2023).
Nulla quaestio, pertanto, sull'operatività dell'art. 1284, quarto comma, cc anche per la datio in
solutum di cui al caso che qui ci occupa. Tale, infatti, deve essere qualificato il concesso pagamento della somma di € 200.000,00 in luogo dell'originaria prestazione di trasferimento dell'immobile di via Venezia n. 5, come previsto nel contratto di cessione quote del 27\11\2015.
Manca, infine, una diversa determinazione sulla misura degli interessi nel contratto di cessione quote. Infatti, la previsione della maggiorazione degli “interessi come per legge”, richiamata nelle note conclusionali di replica di a sostegno della sua tesi dell'accordo CP_1
in merito alla debenza dei soli interessi legali, è in realtà collegata dalle stesse parti contraenti soltanto al pagamento dell'ulteriore somma di € 330.000,00 (art. 2 lett e), da corrispondersi in n. 33 rate mensili.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, la Corte ritiene che gli appelli principali vadano accolti e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, vada rigettata la domanda di condanna di e al pagamento della Parte_1 Parte_2
penale di € 150.000,00.
In relazione all'appello incidentale, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado nella parte corretta, questa Corte, a parziale modifica della sentenza appellata, condanna CP_1
al pagamento della somma di € 200.000,00 come già statuito dal Tribunale – statuizione
[...]
passata in cosa giudicata per mancato appello - “oltre interessi ex art. 1284, comma IV, cc dalla
domanda al soddisfo”.
Rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni agitate dalle parti.
D. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la parziale riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
18 Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n.
13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di
conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass.
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Pertanto, in omaggio al principio di soccombenza, le spese di lite del doppio grado di giudizio
– tranne che per rimasto contumace dinanzi al Tribunale - devono essere Parte_1
poste a carico di così come in dispositivo, con attribuzione in favore dei CP_1
difensori per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
nonché sull'appello incidentale proposto da nei confronti di
[...] CP_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_2
1) ACCOGLIE gli appelli principali e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 2843\2024
emessa in data 29-30\5\2024 dal Tribunale di LE, RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da di condanna di e CP_1 Parte_2
al pagamento della penale di € 150.000,00; Parte_1
19 2) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da e, CP_1
per l'effetto, DICHIARA la nullità della sentenza n. 2843\2024 emessa in data 29-30\5\2024
dal Tribunale di LE, nella parte corretta con l'ordinanza del 30\6-1\7\2024;
3) ACCOGLIE l'appello principale di e, per l'effetto, NA Parte_2
l pagamento della somma di € 200.000,00 come già statuito dal Tribunale, CP_1
“oltre interessi ex art. 1284, comma IV, cc dalla domanda al soddisfo”;
3) NA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_2
spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 420,83 per esborsi ed € 7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Carrano per dichiarato anticipo;
4) NA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_2
spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Carrano per dichiarato anticipo;
5) NA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Annalisa Veneruso per dichiarato anticipo.
Così deciso in LE, lì 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 novembre 2015, rep. 194497 e racc. 42646, e per l'effetto condanna parte resistente al
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1)Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2)Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3)Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili d'appello riunite, iscritte ai nn. 707\2024 e 752\2024 RG, vertenti
TRA
elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Ioni n. 1, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Anna Lisa Veneruso, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Rosa Iemma n. Parte_2
2, presso lo studio dell'avv. Raffaele Carrano, che la rappresenta e difende, come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE- appellata incidentale
1
E
rappresentato e difeso dall'Advocat Angela Racanicchi, iscritta presso CP_1
l'Illustre Collegi d'Advocats de Sant Feliu de,Llobregat, Barcellona, Spagna, (n. iscr. 4151),
nonché al foro di Roma in qualità di avvocato straniero, stabilito (OA ROMA A/48342), e,
anche in via disgiunta, dall'Avv. Eva Utzeri, con le quali elettivamente domicilia presso gli indirizzi p.e.c. delle nominate procuratrici ( e Email_1
), come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla Email_2
comparsa di costituzione;
APPELLATO – appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2843\2024 del 29\5\20204, pubblicata in data
30\5\2024 dal Tribunale di LE;
in materia di cessione beni e penale;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 cpc e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025 (cfr. note di trattazione scritta in atti).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data 14\6\2024, Parte_1
proponeva appello (proc. n. 707\2024 RG) avverso la sentenza n. 2843\2024 del 29\5\2024
(pubblicata in data 30\5\2025 e notificata il 31\5\2024), con la quale il Tribunale di LE così
pronunciava: 1) Accerta e dichiara che è debitore, nei confronti di CP_1 Pt_2
, della somma di € 200.000,00, in forza della previsione di cui all'art. 2 lett. b) del
[...]
contratto di cessione di quote sociali stipulato per atto pubblico per Notar di Terni del Per_1 pagamento della predetta somma oltre interessi dalla messa in mora sino all'integrale
soddisfazione; 2) Condanna al pagamento in favore di Parte_2 CP_1
della somma di € 150.000,00, a titolo di penale prevista per l'inadempimento della scrittura
privata di divisione parziale del 31.10.2015; 3) Condanna al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 150.000,00, a titolo di penale prevista per CP_1
l'inadempimento della scrittura privata di divisione parziale del 31.10.2015; 4) Rigetta tutte le
altre domande, per le ragioni di cui in motivazione;
5) Compensa integralmente le spese di lite
tra le parti>.
Invero, con ricorso ex art. 702bis cpc del 25\11\2029 (notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 14\1\2020) rappresentava che con scrittura Parte_2
privata del 31\10\2015 prometteva di cedere al fratello il 50 % delle quote CP_1
della “Farmacia ON dei Dottori Walter e AN ON s.n.c.", con sede legale in
Bellizzi (SA), alla via Roma n. 248; che i contraenti pattuivano come prezzo della cessione la somma di € 1.050.000,00, da versarsi in una pluralità di modalità, tra cui, quanto ad €
200.000,00 (art. 2 lett. d), mediante il trasferimento della proprietà degli immobili caduti in successione e destinati a siti in Battipaglia (SA), alla via Venezia n. 5 (piano CP_1
1°, in N.C.E.U. al foglio 25, p.lla 540 sub 3 e 4, cat. A/2); che con successivo atto pubblico per
Notar di Terni del 27\11\2015 (rep. 194497 e racc. 42646) sottoscrivevano il contratto Per_1
definitivo di trasferimento delle predette quote societarie, mutuando dal preliminare le modalità
di corresponsione del complessivo prezzo;
che, tuttavia, non provvedeva CP_1
né al trasferimento dell'immobile indicato, né al pagamento del controvalore di € 200.000,00,
anzi compiendo una serie di attività finalizzate a rendere ineseguibile l'obbligazione di fare;
che la ricorrente convocava il fratello per il trasferimento dell'immobile innanzi al notaio con invito a far pervenire in tempo utile, oltre all'attestato di prestazione energetica Per_2
ed i titoli di provenienza, soprattutto i titoli urbanistici;
che, però, il notaio rogante evidenziava un profilo di illegittimità della documentazione ipocatastale del bene da trasferire, atteso che in
3 data 1\2\2015 il fratello aveva depositato presso gli uffici comunali una C.I.L.A. per CP_1
l'esecuzione di opere interne a farsi, la cui reale esecuzione risaliva ad alcuni decenni addietro,
con formulario di smaltimento rifiuti, certificazione di collaudo e dichiarazione di fine lavori,
tutti evidentemente falsi;
che, inoltre, il Comune di Battipaglia aveva richiesto (cfr. nota prot.
13569 del 25\02\2016) di integrare l'autorizzazione ad effettuare i lavori con la sottoscrizione degli altri proprietari, rimanendo nelle more sospesa la pratica;
che, nonostante il rilievo di dette problematiche, alcun riscontro perveniva né dal Comune di Battipaglia né da CP_1
il quale invece, quale socio accomandatario della Farmacia ON del dott. Walter
[...]
ON e C. sas, sottoponeva a pignoramento l'immobile da trasferire (proc. esecutiva n.
209/2017 RGE); che, sempre in data 31\10\2015, i tre fratelli sottoscrivevano CP_1
scrittura privata preliminare di divisione dei beni caduti in successione del padre, tra cui anche gli immobili di via Venezia n. 5 – questi ultimi da attribuire a da trasferire CP_1
come prezzo della cessione di quote;
che con atto notificato in data 10\10\2018, CP_1
aveva già convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di LE i fratelli e
[...] Pt_2
, per ottenere la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., ritenendo i germani Pt_1
inadempienti agli obblighi di cui alla scrittura privata di divisione del 31\10\2015, oltre la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di penale, della somma di € 150.000,00 cadauno
(giudizio n. 8714/2018 RG pendente); che, infine, per il pagamento della parte del prezzo di cessione delle quote della farmacia di € 330.000,00, pendeva altro giudizio dinanzi al Tribunale
di LE (proc. n. 785\2017 RG), nel corso del quale aveva ottenuto Parte_2
un sequestro conservativo.
Quindi, così concludeva: accertare e dichiarare, - previa, se Parte_2
occorrendo, declaratoria di risoluzione dell'accordo di pagare parte del prezzo di cessione
delle quote mediante il trasferimento del compendio immobiliare, sito in Battipaglia (SA) alla
via Venezia n. 5, piano 1°, censiti al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 25, particella 540,
subalterni 3 e 4, cat. A/2, - il diritto di ad esigere l'obbligazione pecuniaria Parte_2
4 di euro 200.000,00; per l'effetto condannare al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di euro 200.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. Parte_2
dalla domanda giudiziale;
condannare a corrispondere a titolo di risarcimento CP_1
danni l'importo di euro 63.796,30, pari agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal
27 novembre 2015 al deposito della presente domanda giudiziale, o in subordine ad altro
importo diverso importo da determinarsi in via equitativa>. Spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva contestando in CP_1
via preliminare l'avversa ricostruzione dei fatti di causa e, a sua volta, imputando ai fratelli e il pregresso inadempimento contrattuale, connesso all'omessa stipula del Pt_2 Pt_1
contratto definitivo rispetto al preliminare di divisione ereditaria del 31\10\2015, essendo prodromico al contratto di cessione delle quote societarie. Per il resistente, infatti, lo scioglimento della comunione ereditaria era stato impedito dalla condotta ostativa della sorella,
la quale aveva eccepito alcune infondate criticità in merito alla regolarità urbanistico-edilizia degli immobili, nonostante la regolarità amministrativa della C.I.L.A. in sanatoria depositata da
CP_1
Pertanto, il resistente, previa chiamata in causa del fratello e mutamento del rito, Pt_1
chiedeva il rigetto della domanda avversa e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare:
A. l'inadempimento della ricorrente all'obbligo di contrarre assunto per Parte_2
effetto della scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria sottoscritta
in data 31.10.2015, della scrittura privata di cessione quote sottoscritta in data 31.10.2015,
nonché dell'atto pubblico di cessione quote a rogito del Notaio di Terni Persona_3
sottoscritto in data 27.11.2015 (rep. 194497 racc. 42646); B. accertare e dichiarare che la
mancata osservanza dell'obbligo di trasferimento degli immobili siti in Battipaglia (SA) alla
Via Venezia, n. 5 piano 1°, censiti al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 25,
particella 540, subalterni 3 e 4, cat. A/2, oggetto di posteriore fusione catastale ed aventi
assunto i seguenti nuovi dati identificativi: appartamento per civile abitazione sito in
5 Battipaglia (SA) alla Via Venezia, n. 5, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio
25, particella 540, subalterno 13, cat. A/2, classe 2, consistenza 11 vani, superficie catastale
270 mq., escluse aree scoperte per 260 mq, rendita euro 795,34, piano 1°, a carico di CP_1
è conseguenza ed effetto dell'inadempimento dei germani e
[...] Parte_2
alle obbligazioni di cui della scrittura privata di scioglimento parziale della Parte_1
comunione ereditaria sottoscritta in data 31.10.2015, nonché di in Parte_2
riferimento all'inadempimento della scrittura privata di cessione quote sottoscritta in data
31.10.2015, nonché dell'atto pubblico di cessione quote a rogito del Notaio di Persona_3
Terni sottoscritto in data 27.11.2015 (rep. 194497 racc. 42646); C. Pronunciare sentenza
costitutiva in pregiudizio di (e previa integrazione del contraddittorio di Parte_2
di trasferimento degli immobili siti in Battipaglia (SA) alla Via Venezia, n. Parte_1
5 piano 1°, censiti al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 25, particella 540,
subalterni 3 e 4, cat. A/2, oggetto di posteriore fusione catastale ed aventi assunto i seguenti
nuovi dati identificativi: appartamento per civile abitazione sito in Battipaglia (SA) alla Via
Venezia, n. 5, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 25, particella 540,
subalterno 13, cat. A/2, classe 2, consistenza 11 vani, superficie catastale 270 mq., escluse aree
scoperte per 260 mq, rendita euro 795,34, piano 1°; D. Condannare (e, Parte_2
previa integrazione del contraddittorio anche al pagamento in favore di Parte_1
della somme pattuita a titolo di penale con la scrittura privata di scioglimento CP_1
parziale della comunione ereditaria sottoscritta in data 31.10.2015 nella misura di euro
150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate. -
Con riserva di articolare domanda nei confronti a seguito di integrazione del Parte_3
contraddittorio ove disposta in accoglimento dell'eccezione preliminare;
Con vittoria di spese
e competenze da distrarsi in favore dei procuratori antistatari con richiesta di condanna di
parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.>.
6 Di poi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (cfr. Parte_1
decreto del 12\9\2020), rimasto contumace nonostante la regolare notifica (cfr. notifica via PEC
del 23\12\2020) e mutato il rito (cfr. ordinanza 8\2\2021), la causa era riservata in decisione,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il Tribunale di LE, quindi, emanava la sentenza qui gravata, con la quale, come sopra precisato, dichiarava debitore della sorella per la somma di € CP_1 Pt_2
200.000,00 e lo condannava al relativo pagamento, oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo, condannando altresì i germani e al pagamento in favore di Pt_2 Pt_1
della somma di € 150.000,00 ciascuno, a titolo di penale per CP_1
l'inadempimento della scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria del
31\10\2015.
In particolare, il primo giudice riteneva insussistenti i lamentati vizi edilizi, impeditivi del trasferimento, atteso che la CTU espletata nell'ambito della procedura esecutiva aveva accertato la regolarità urbanistica dei beni siti in Battipaglia, alla via Venezia n. 5 (p.lla 540 sub 3 e 4,
poi fusi nella sub 13). Con la conseguenza che i germani e Pt_2 Parte_1
dovevano, a detta del Tribunale, essere considerati responsabili del ritardo nella stipula del contratto definitivo di divisione ereditaria e condannati al pagamento della penale prevista dall'art. 6, pari ad € 150.000,00 ciascuno: per il primo giudice, infatti, la CILA presentata al
Comune da era valida, perchè la richiesta di sanatoria da parte di un solo CP_1
comproprietario non la inficiava, non potendosi gli altri comproprietari dolersene. Infine, il giudice di prime cure, rilevata la difficoltà di individuare l'effettiva titolarità dei beni di via
Venezia n. 5 sopra citati - nella procedura esecutiva in corso, i beni erano stati aggiudicati a ma successivamente revocati per la pronuncia di estinzione della Parte_1
procedura, e pendeva opposizione agli atti esecutivi – concludeva per il riconoscimento del diritto di al pagamento da parte del fratello del controvalore in Parte_2 CP_1
denaro a titolo di datio in solutum, pari ad € 200.000,00, oltre interessi dalla mora al soddisfo.
7 Con la prima impugnazione in esame (proc. n. 707\24 RG), previa Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della pronuncia appellata, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe erroneamente condannato l'appellante al pagamento della penale di €
150.000,00 prevista solo nel contratto preliminare di divisione ereditaria, pur essendo lo stesso estraneo all'atto di cessione delle quote societarie e nonostante il contratto di scioglimento della comunione ereditaria non fosse oggetto del presente giudizio. L'appellate, peraltro, evidenziava di non avere mai ricevuto alcuna convocazione e\o sollecito per la stipula del definitivo della divisione, la cui clausola penale non poteva essere invocata in altro rapporto;
- In via gradata, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso qualsiasi valutazione sulla manifesta eccessività della penale in rapporto al valore economico delle rispettive obbligazioni in sede di divisione.
Quindi, chiedeva la riforma della sentenza appellata, mediante il rigetto Controparte_2
delle domande proposte nei suoi confronti in primo grado ovvero, in via subordinata, la riduzione della penale.
Nelle more, con ordinanza del 30\6-1\7\2024 il Tribunale di LE accoglieva la richiesta di correzione della sentenza di primo grado (cfr. ricorso del 30\5\2024 di , Parte_2
mediante la sostituzione della condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma di €
200.000,00 – dalla messa in mora al soddisfo – con quella “oltre interessi ex art. 1284 comma
4 c.c. dalla domanda giudiziale sino all'integrale soddisfazione del credito”.
Quindi, con separato atto, notificato in data 31\5\2024, proponeva Parte_2
appello (proc. n. 752\24 RG) avverso la medesima sentenza per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 40, co. 2, L. 47/1985 e dell'art. 29, comma 1-bis della l. 27/02/1985 n. 52,
comma aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. 31/05/2010, n. 78, conv. in legge 30/07/ 2010,
n. 122. Per l'appellante il Tribunale aveva erroneamente ritenuta la regolarità
urbanistica\edilizia dell'immobile da trasferire, benchè un anno e mezzo prima della CTU
8 redatta in sede esecutiva il notaio rogante avesse evidenziato l'irregolarità della pratica presentata dal solo il quale peraltro aveva allegato documentazione non CP_1
veritiera;
- violazione dell'art. 1102 c.c. e degli artt. 11 e 36 del DPR n. 380\2001, avendo erroneamente il Tribunale ritenuto non necessario, ai fini del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, la sottoscrizione di tutti i titolari del diritto di proprietà sull'immobile, non essendo CP_1
detentore qualificato e non essendoci alcun pactum fiduciae tra i coeredi;
[...]
- violazione degli artt. 1218, 1382 e 2932 c.c, essendo del tutto irrilevante ed estraneo al presente giudizio - e comunque non censurabile - il comportamento dell'appellante,
in relazione alla mancata stipula del contratto definitivo di divisione Parte_2
ereditaria, del quale il germano non aveva mai chiesto in questa sede l'emanazione della CP_1
sentenza ex art. 2932 cc;
- in via subordinata, violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c, per la mancata riduzione della penale in relazione al valore economico dell'operazione;
- violazione degli artt. 183, comma 6, cpc e 1383 cc, avendo CP_1
illegittimamente modificato nelle memorie istruttorie l'originaria domanda ex art. 2932 cc in riferimento al trasferimento degli immobili di cui al prezzo della cessione delle quote societarie,
nella nuova domanda di pronuncia della sentenza costitutiva di trasferimento in pregiudizio dei coeredi e , ossia in relazione al preliminare di divisione ereditaria;
Pt_2 Pt_1
- violazione dell'art. 1284, comma IV, cc, atteso che il primo giudice, nonostante l'espressa richiesta, non aveva liquidato i predetti interessi, connessi ad una obbligazione di natura contrattuale;
- violazione dell'art. 92, comma secondo, cpc, stante la generica motivazione in merito alla disposta compensazione delle spese processuali - “molteplicità e complessità delle questioni
giuridiche trattate” – da ricondurre a mere formule di stile.
9 Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ella Parte_2
sentenza appellata, in via principale, rigettare tutte le domande riconvenzionali proposte da
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per CP_1 Parte_2
i motivi esposti in narrativa;
rigettare la domanda di condanna di al Parte_2
pagamento della penale di euro 150.000,00#, in quanto infondata in fatto e in diritto per i
motivi esposti in narrativa;
previa conferma della statuizione di condanna di CP_1
al pagamento, nei confronti di , della somma di € 200.000,00, in forza della Parte_2
previsione di cui all'art. 2 lett. b) del contratto di cessione di quote sociali stipulato per atto
pubblico per Notar di Terni del 27 novembre 2015, rep. 194497 e racc. 42646, Per_1
condannare al pagamento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla CP_1
domanda giudiziale sino all'integrale soddisfazione; in subordine, nella denegata ipotesi di
conferma dell'inadempimento dell'appellante, ridurre, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale a
carico di giacché l'obbligazione in massima parte eseguita con la Parte_2
corresponsione di quanto convenuto per il rimborso della quota di partecipazione del CP_1
alla società Farmacia ON s.a.s. del dott. ed in ogni caso perché
[...] Parte_1
manifestamente eccessiva rispetto al valore della prestazione inadempiuta;
condannare CP_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione
[...]
al procuratore costituito>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel giudizio n. 707\24 RG, in CP_1
data 24\7\2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis
cpc, nonché contestando analiticamente gli assunti avversi, compresa la richiesta di sospensiva.
poi, si costituiva formalmente anche nel proc. n. 752\2024 RG, confutando CP_1
i motivi di appello avversi e proponendo, a sua volta, appello incidentale al fine di far valere la nullità della sentenza di primo grado nella parte corretta, inaudita altera parte, con l'ordinanza del 30\6-1\7\2024, in quanto emessa in violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo. Inoltre, con l'appello incidentale contestava la non debenza dei richiesti
10 interessi ex art. 1284, quarto comma, cc, essendo il ritardo nel trasferimento dell'immobile imputabile allo stesso creditore, ossia alla sorella Pt_2
Di seguito, disposta la riunione dei due appelli avverso la medesima sentenza (cfr. decreto del
Coordinatore del 15\1\2025), la Corte accoglieva le istanze di sospensiva avanzate separatamente da e (cfr. ordinanze del 5\12\2024 e del Parte_1 Pt_2
28\1\2025). Di contro, nulla statuiva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà
della sentenza di primo grado proposta da in quanto formulata solo nelle CP_1
note di trattazione scritta, senza addurre mutamenti nelle circostanze ex art. 283, secondo comma, cpc (il precetto è la naturale evoluzione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado).
Quindi, la causa era rinviata all'udienza del 23\10\2025 per la rimessione in decisione,
concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c. con provvedimento del
4\11\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli principali siano fondati e che vadano, pertanto,
accolti nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno, laddove quello incidentale vada nella sostanza respinto.
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che gli appelli principali in esame siano ammissibili, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
11 E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dei due atti di appello principali sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Contratto oggetto di controversia e penale.
Sempre in via preliminare, ritiene la Corte opportuno chiarire che la condanna al pagamento della somma di € 200.000,00 in luogo del trasferimento dell'immobile, di cui all'art. 2 lett d)
12 del contratto di cessione quote societarie, non è stato oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte di ragion per cui deve ritenersi che su tale pronuncia CP_1
sia sceso il giudicato.
Di conseguenza, i punti controversi sottoposti alla cognizione di questa Corte sono circoscritti alla impugnata condanna al pagamento della penale e, come si affronterà nel prosieguo, alla condanna degli interessi legali e\o ex art. 1284, comma quarto, cc.
Invero, con gli appelli principali i germani e si Parte_1 Parte_2
dolevano, nella sostanza, dell'estraneità al presente giudizio del loro comportamento in relazione alla mancata stipula del contratto definitivo di divisione ereditaria, del quale il fratello non aveva mai chiesto in questa sede l'emanazione della sentenza ex art. 2932 cc. CP_1
Peraltro, a detta degli appellanti, solo nel contratto preliminare di scioglimento della divisione ereditaria era stata prevista una penale di € 150.000,00 per la mancata stipula del definitivo,
laddove alcuna previsione si rinveniva nel contratto di cessione quote societarie. In via subordinata, poi, gli appellanti principali eccepivano la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c,
per la mancata riduzione della penale in relazione al valore economico dell'operazione in oggetto.
Orbene, detti motivi meritano accoglimento, atteso che, nonostante il collegamento negoziale individuato già dal primo giudice, è solo al contratto pubblico di cessione delle quote societarie che deve aversi riguardo ai fini dell'applicazione della richiesta penale in questa sede.
Penale di cui nel rogito notarile di cessione quote del 27\11\2015 non si rinviene traccia alcuna.
In realtà, nella scrittura privata di cessione quote del 31\10\2015 i germani Pt_2
e pattuivano espressamente non solo il termine entro il 30\11\2015 per il
[...] CP_1
rogito notarile (art. 5), ma anche una clausola penale: all'art. 8 della scrittura privata del
31\102025 si legge testualmente che Nel caso in cui una dalle Parti non adempia alle
obbligazioni di essa ricadenti ovvero alla stipula dell'atto pubblico di cessione delle quote
ovvero della scrittura privata di cessione autenticata nelle firme da pubblico notaio
13 (prescegliendosi sin d'ora il Notaio Dott. con studio in terni, alla Piazza S. Persona_3
Giovanni Decollato, 2/A, tel. 0744 58215), entro i termini convenuti, come previsto dal presente
contratto, si conviene che la Parte che ne avrà interesse potrà richiedere, se del caso,
l'esecuzione in forma specifica dell'integrale contenuto del presente contratto. Inoltre, in tale
ipotesi, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra parte una penale fin d'ora
quantificata e concordata tra le Parti in misura pari al 50% (cinquanta per cento) del
corrispettivo di cessione come quantificato all'art. n. 2 del presente contratto>.
Ebbene, è sufficiente leggere attentamente detta pattuizione per accorgersi che l'eventuale pagamento della penale era stata contrattata dalle parti solo in caso di mancata stipula dell'atto pubblico di cessione – ovvero di scrittura privata di cessione delle quote autenticata da notaio
– entro i termini convenuti, ossia entro il 30\11\2015. Circostanza questa verificatasi, visto che le parti sottoscrivevano il rogito notarile in data 27\11\2015 dinanzi al prescelto notaio Per_1
di Terni (cfr. atto rep. 194497, racc. 42646, reg. presso l'Agenzia delle Entrate di Terni in data
14\12\2015 al n. 7683 serie 1T).
Né d'altra parte può darsi alla clausola penale una diversa ed estensiva interpretazione,
trovando, anzi, la stessa una applicazione restrittiva, nel senso che dev'essere applicata soltanto a quelle obbligazioni alle quali con certezza si riferisce, e non anche ad altre con esse semplicemente connesse, come, di contro, ha argomentato in maniera incongrua il primo giudice, collegando al mancato pagamento di parte del prezzo della cessione delle quote societarie - unico contratto, vale ripeterlo, oggetto della presente controversia - il pagamento della penale di cui al diverso rapporto di cui al preliminare di scioglimento della comunione ereditaria.
Peraltro, nel trasfondere i loro accordi nell'atto pubblico del 27\11\2015, e Pt_2 CP_1
eliminavano l'originaria clausola penale dal contratto di cessione quote,
[...]
limitandosi a prevedere che “ si obbliga a trasferire con atto separato” l'immobile di via CP_1
Venezia n. 5, già indicato, così modificando per iscritto i loro precedenti patti.
14 In parte qua agitur, pertanto, la motivazione del tribunale non può essere condivisa, avendo il primo giudice trasferito la penale prevista nella scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria (art. 6) – , e stabiliscono che qualora Pt_2 Pt_1 CP_1
una delle Parti si rendesse eventualmente inadempiente in ordine a quanto ivi espressamente
convenuto e pattuito sarà obbligata a corrispondere a ognuna delle altre Parti l'importo di
euro 150.000,00 (diconsi centocinquantamila/00) a titolo di penale” – alla diversa scrittura privata di cessione quote societarie, in netta violazione del principio sopra ricordato del vincolo di stretta interpretazione della clausola penale.
Deve, pertanto, ritenersi infondata la domanda di pagamento della penale, proposta da
CP_1
C. Appello incidentale: nullità correzione errore materiale e interessi ex art. 1284,
comma IV, cc.
Con l'appello incidentale proposto nel riunito procedimento (n. 752\2024 RG), CP_1
eccepiva la nullità della sentenza di primo grado nella parte corretta con l'ordinanza del
[...]
30\6\2024 (comunicata in data 1\7\2024), in quanto emessa senza instaurare il preventivo e necessario contraddittorio sul punto, in netta violazione dell'art. 288, secondo comma, cpc.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Emerge a chiare lettere dalla disamina del procedimento di primo grado che, subito dopo la pubblicazione della sentenza qui gravata, presentava quasi Parte_2
contestualmente sia l'appello qui riunito sia l'istanza di correzione di errore materiale per ottenere la “sostituzione” degli interessi liquidati in sentenza senza alcuna specificazione, con i richiesti interessi ex art. 1284, comma quarto, cc.
Tuttavia, pur rientrando l'ipotesi in esame nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 288 cpc – “Se è richiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col
ricorso a norma dell'art. 170 primo e terzo comma, fissa udienza nella quale le parti debbono
comparire davanti a lui” – il giudice di prime cure non provvedeva all'instaurazione del
15 contraddittorio con la controparte, ossia con decidendo direttamente CP_1
sull'istanza inaudita altera parte.
Ne consegue, pertanto, la nullità della sentenza di primo grado nella parte oggetto di correzione,
che deve considerarsi tamquam non esset, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 cpc.
Peraltro, ad opinione di questa Corte si trattava comunque di un error in iudicando non emendabile con il semplice procedimento di correzione di errore materiale.
Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n.17392,
Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass. 15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035), invero, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cpc è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali,
e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso.
Deve, quindi, ritenersi che, nel caso di specie, i presupposti per l'applicabilità del rimedio approntato dalle summenzionate disposizioni del codice di rito non sussistevano, in quanto la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4,
c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i
16 quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda,
dal quale farli decorrere (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025).
Ad ogni buon conto, la rilevata nullità non importa una regressione al primo giudice,
imponendo, di contro, alla Corte la decisione nel merito, come sollecitata dalle parti interessate:
la questione della debenza o meno degli interessi ex art. 1284, comma quarto, cc risulta correttamente sottoposta all'attenzione di questa Corte sia dall'appello principale riunito di sia dalla difesa dell'appellante incidentale, Parte_2 CP_1
Orbene, si ritiene che detti interessi debbano essere riconosciuti alla parte richiedente.
E' noto che con l'art. 1284, quarto comma, cc è stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 (“Se le parti non ne
hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli
interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali”). In altri termini, la disposizione in esame individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. E ciò in quanto l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato chiaramente introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite. Con la conseguenza che lo scopo deflattivo, che costituisce la vera ratio della norma,
prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e trova applicazione non solo nel caso di obbligazioni di natura contrattuale, ma anche in quelle di fonte extra contrattuale, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in via di interpretazione
17 estensiva (cfr., da ultimo, Cass., Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025; Cass., Ordinanza n. 61 del
3/01/2023).
Nulla quaestio, pertanto, sull'operatività dell'art. 1284, quarto comma, cc anche per la datio in
solutum di cui al caso che qui ci occupa. Tale, infatti, deve essere qualificato il concesso pagamento della somma di € 200.000,00 in luogo dell'originaria prestazione di trasferimento dell'immobile di via Venezia n. 5, come previsto nel contratto di cessione quote del 27\11\2015.
Manca, infine, una diversa determinazione sulla misura degli interessi nel contratto di cessione quote. Infatti, la previsione della maggiorazione degli “interessi come per legge”, richiamata nelle note conclusionali di replica di a sostegno della sua tesi dell'accordo CP_1
in merito alla debenza dei soli interessi legali, è in realtà collegata dalle stesse parti contraenti soltanto al pagamento dell'ulteriore somma di € 330.000,00 (art. 2 lett e), da corrispondersi in n. 33 rate mensili.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, la Corte ritiene che gli appelli principali vadano accolti e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, vada rigettata la domanda di condanna di e al pagamento della Parte_1 Parte_2
penale di € 150.000,00.
In relazione all'appello incidentale, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado nella parte corretta, questa Corte, a parziale modifica della sentenza appellata, condanna CP_1
al pagamento della somma di € 200.000,00 come già statuito dal Tribunale – statuizione
[...]
passata in cosa giudicata per mancato appello - “oltre interessi ex art. 1284, comma IV, cc dalla
domanda al soddisfo”.
Rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni agitate dalle parti.
D. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la parziale riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
18 Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n.
13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di
conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass.
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Pertanto, in omaggio al principio di soccombenza, le spese di lite del doppio grado di giudizio
– tranne che per rimasto contumace dinanzi al Tribunale - devono essere Parte_1
poste a carico di così come in dispositivo, con attribuzione in favore dei CP_1
difensori per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
nonché sull'appello incidentale proposto da nei confronti di
[...] CP_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_2
1) ACCOGLIE gli appelli principali e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 2843\2024
emessa in data 29-30\5\2024 dal Tribunale di LE, RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da di condanna di e CP_1 Parte_2
al pagamento della penale di € 150.000,00; Parte_1
19 2) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da e, CP_1
per l'effetto, DICHIARA la nullità della sentenza n. 2843\2024 emessa in data 29-30\5\2024
dal Tribunale di LE, nella parte corretta con l'ordinanza del 30\6-1\7\2024;
3) ACCOGLIE l'appello principale di e, per l'effetto, NA Parte_2
l pagamento della somma di € 200.000,00 come già statuito dal Tribunale, CP_1
“oltre interessi ex art. 1284, comma IV, cc dalla domanda al soddisfo”;
3) NA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_2
spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 420,83 per esborsi ed € 7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Carrano per dichiarato anticipo;
4) NA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_2
spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Carrano per dichiarato anticipo;
5) NA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Annalisa Veneruso per dichiarato anticipo.
Così deciso in LE, lì 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
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27 novembre 2015, rep. 194497 e racc. 42646, e per l'effetto condanna parte resistente al
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