Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566 , concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad indire un concorso per esame o piu' concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato puo' partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.
Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziarie che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo".
Al terzo comma, le parole: "altri due membri", sono sostituite dalle seguenti: "altri tre membri".
Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione puo' essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato".
All'articolo 3, primo comma, le parole: "L' articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 , e' sostituito dal seguente: "sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto disposto dall' articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ," con la correlativa soppressione delle virgolette presenti nel corpo del medesimo articolo 3.
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza".
All'articolo 4 e' soppresso l'ultimo comma.
E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566 , concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad indire un concorso per esame o piu' concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato puo' partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.
Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziarie che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo".
Al terzo comma, le parole: "altri due membri", sono sostituite dalle seguenti: "altri tre membri".
Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione puo' essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato".
All'articolo 3, primo comma, le parole: "L' articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 , e' sostituito dal seguente: "sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto disposto dall' articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ," con la correlativa soppressione delle virgolette presenti nel corpo del medesimo articolo 3.
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza".
All'articolo 4 e' soppresso l'ultimo comma.