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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2984/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHERELLI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. PIZZOCCHERI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TURCHI, N. 34, 47521 CESENA presso i difensori avv. PIZZOCCHERI PAOLO e avv. ZUCCHERELLI
LETIZIA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Controparte_1 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA e dell'avv. CIMINO MARCO, elettivamente domiciliato agli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri difensori:
e Email_1 Email_2
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CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di trattenimento della causa in decisione del 9 aprile 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 15.05.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24.01.2025, ovvero: “Voglia codesto Tribunale di Forlì, contrariis reiectis e con ogni miglior formula, sulla scorta delle argomentazioni svolte, disattesa ogni contraria eccezione, contestata la CTP avversaria e confermata l'inammissibilità della CTU richiesta dalla parte convenuta, in via preliminare nel merito, - pronunciarsi sull'istanza formulata ex art. 89 c.p.c., per sentire ordinare: a) la cancellazione dell'espressioni offensive, di seguito evidenziate: - cpv. 29: “difatti, il Sig. - nel Pt_1 questionario del 2012 - ha scientemente sottostimato la propria propensione al rischio fornendo risposte particolarmente conservative e dichiarando, dunque, un profilo di rischio “medio”; - cpv. 85, lett. (b): “In tal circostanza, lo si ricorda, il Sig. sottostimò la propria propensione al rischio”; Pt_1 pagina 1 di 17 in via principale nel merito, - condannare al risarcimento del danno da Controparte_1 investimenti in azioni Unibanca/Cassa di Risparmio di Cesena, nella misura complessiva di € 31.718, oltre interessi legali di mora al tasso delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. da calcolare sul capitale rivalutato annualmente, dal 19/10/2022 al saldo, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, nel merito - condannare al Controparte_1 risarcimento del danno da investimenti in azioni Unibanca/Cassa di Risparmio di Cesena, nella misura complessiva di € 26.513 (accertato dall'ACF, ma con correzione dell'errore di calcolo), oltre interessi legali di mora al tasso delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. da calcolare sul capitale rivalutato annualmente, dal 19/10/2022 al saldo, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via istruttoria, qualora il Giudice ritenga doversi procedere a una consulenza tecnica avente ad oggetto la liquidità o meno delle azioni per cui è causa, emettere ordine di Parte_2 esibizione della recente CTU - avente stesso oggetto - già disposta nella causa civile già definita avanti il Tribunale di Forlì recante il n. di R.G. 1439/2020 nei confronti della Cancelleria civile competente
e/o nei confronti di con i doverosi omissis dei dati personali;
il tutto con Controparte_1 vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e con diritto alla distrazione a favore degli Avvocati”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5.02.2025, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni illustrate nei propri precedenti scritti difensivi: − nel merito: (a) rigettare le domande avversarie in quanto prescritte, nei limiti e per le ragioni illustrate in atti;
(b) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
(c) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c. (o comunque rideterminare il quantum debeatur), tenendo conto delle molteplici ragioni esposte in atti e del comportamento di controparte;
− in via istruttoria, previa revoca o modifica dell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 15 maggio 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni
oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di CP_2 tali azioni (cfr. comparsa di risposta, §VI)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo cliente e/o Parte_1 investitore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale Controparte_1 incorporante di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale Controparte_3
o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 9.04.2025. Preliminarmente e previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa, parte attrice lamentava la violazione di plurime disposizioni di settore da parte dell'intermediario finanziario, che ha omesso di informare il cliente / investitore, all'atto delle singole operazioni di investimento in azioni , CP_2 circa la natura degli investimenti eseguiti e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anche a fronte della mancata adeguatezza e appropriatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura del cliente in sede di redazione del questionario MIFID. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari in realtà illiquidi, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel c.d. contratto quadro sottoscritto dall'investitore che agisce in giudizio, quale “cliente al dettaglio”, prima, in data 16.05.2008, unitamente alla propria madre e poi in data 26.07.2012, Controparte_4 in relazione alle tre operazioni di acquisto di azioni poste in essere nei mesi di gennaio e CP_2
pagina 2 di 17 febbraio 2011 e nel mese di novembre 2012, nonché in relazione all'operazione di adesione all'aumento di capitale della capogruppo Unibanca del 2010. Per tutte le predette ragioni, parte attrice, dando atto dell'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda e documentando di aver tempestivamente interrotto il termine di prescrizione dell'azione, domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario, per violazione di norme e obblighi contrattuali e la conseguente condanna di al risarcimento del danno subito, stante il sostanziale azzeramento Controparte_1 del valore delle azioni , in favore del cliente / investitore, pari ad euro 25.513,00, oltre CP_2 interessi legali di mora al tasso delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria, dal 18.10.2022 al saldo, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese di lite con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.01.2024, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto Controparte_1 delle domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, precisando che le decisioni Contr dell' non possiedono in ogni caso il carattere della vincolatività. In via preliminare, parte convenuta proponeva eccezione di prescrizione dell'avversaria azione ex art. 2043 c.c. per presunta responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della banca, nonché di qualsiasi doglianza relativa alla violazione dell'art. 94 T.U.F. e pretesa relativa agli interessi. In sintesi, parte convenuta deduceva che, in relazione alle dedotte operazioni di investimento in azioni poste in essere da parte attrice non è stato prestato alcun servizio di CP_2 Parte_1 consulenza da parte di , in quanto gli acquisti in oggetto sono avvenuti Controparte_3 mediante ordini di acquisto impartiti direttamente dal cliente / investitore. Ancora, nel merito, parte convenuta affermava e documentava l'esatto adempimento posto in essere in ogni caso dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura del cliente, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi e sull'adeguatezza delle operazioni di investimento, informazioni trasparenti sempre fornite allo stesso cliente al dettaglio / investitore al momento delle singole operazioni di acquisto di azioni . Pertanto, parte convenuta deduceva che l'odierna CP_2 Controparte_1 parte attrice, già investitore in titoli azionari , era nelle condizioni di ben ponderare tutte le CP_2 caratteristiche ed i rischi, previa adeguata ed idonea informativa e che lo stesso aveva, dunque, consapevolmente deciso di procedere comunque agli investimenti azionari per cui è causa.
In ogni caso e sempre ferma la ritenuta liquidità delle azioni intermediate, parte convenuta CP_2 deduceva, poi, anche l'erronea quantificazione del quantum debeatur, ritenendo di dover tener conto ai fini della eventuale determinazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 5.02.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice differiva la data dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa al giorno 15.05.2024, con automatica decorrenza a ritroso da quella data dei termini integrativi di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Con ordinanza del 15.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, preso atto dell'impossibilità allo stato per le parti di raggiungere una soluzione transattiva della presente vertenza, come emerso di fatto nel corso della conciliazione giudiziale, verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e rilevata la non necessità ai fini del decidere di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte convenuta, ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione e su richiesta congiunta dei difensori delle parti, il giudice fissava per il trattenimento della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 9.04.2025, con assegnazione a ritroso dei termini perentori per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare. Nel medesimo provvedimento di fissazione dell'udienza di pagina 3 di 17 trattenimento della causa in decisione, il giudice dava altresì, dando atto caso della propria assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, conformemente al piano di gestione dell'arretrato in essere. All'udienza del 9.04.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 15.05.2024, letti gli atti di causa e le note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni depositate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con ordinanza del 10.04.2025.
***
Le domande attoree di accertamento dell'inadempimento informativo ad opera dell'intermediario finanziario e di conseguente risarcimento dei Controparte_3 danni patrimoniali subiti dal cliente / investitore in relazione agli acquisti di azioni Parte_1
nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012 (per un totale di n.
1.346 azioni oggetto di CP_2 prestazione di servizi e di attività di intermediazione finanziaria disciplinata dal d. lgs. n. 58 del
24.02.1998) sono fondate e, dunque, vanno accolte per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle domande di merito proposte dall'odierna parte attrice, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn. 5, 6 e 7 parte attrice e doc. nn. 8 e 9 parte convenuta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 15.05.2024. A tal proposito, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la , contribuisce all'implementazione della cd. Controparte_6 giustizia complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di Contr investimento. La decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 5933 del 18 ottobre 2022 emessa Contr dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa – nonché anche su ulteriori operazioni di investimento che non rientrano nel thema decidendum del presente giudizio (cfr. doc. n. 6 parte attrice), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel presente procedimento civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) ed è, quindi, valutabile dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. e/o quali argomenti di prova che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione in relazione alla dedotta responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, risulta opportuno sin d'ora riportare testualmente, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato da nei confronti di per cui “(…) In Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 17 accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 25.514,13, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima (…)” (cfr. doc. n. 6 parte attrice) e, dall'altro lato, il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che, con propria comunicazione in risposta del 7.04.2023, informava l'investitore richiedente che “(…) IT IC IA ritiene necessario che una decisione sulla controversia debba essere rimessa alla conoscenza di un Giudice Ordinario, di fronte al quale potrà esser richiesta l'ammissione di mezzi istruttori, altrimenti preclusi, al fine di consentire una compiuta disamina della questione in relazione all'individuazione di effettivi ambiti di responsabilità” (cfr. doc. n. 7 parte attrice). 1.2 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini della decisione, è necessario rilevare, in via assorbente, che in ogni caso sia l'azione proposta dal cliente al dettaglio / investitore in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione nonché in termini di violazione della disciplina di settore con riferimento alle operazioni di investimento in azioni elencate specificamente nell'atto di CP_2 citazione, sia le conseguenti azioni di condanna della controparte convenuta al risarcimento dei danni subiti, alla data di proposizione della domanda giudiziale da parte di (perfezionamento Parte_1 della notifica telematica dell'atto di citazione in data 3.11.2023), non possono certamente ritenersi prescritte, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare dovendosi applicare senza dubbio alle fattispecie di natura contrattuale in esame, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche di recente Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 n. 888/2024 e n. 124 del 16.03.2025).
In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il
pagina 5 di 17 debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022).
Ciò doverosamente premesso in diritto ed in via di ragione più liquida, alla data di introduzione del presente giudizio nei confronti di parte convenuta (3.11.2023) da parte dei Controparte_1 difensori dell'odierna parte attrice, il termine decennale di prescrizione, applicabile al caso di specie, e decorrente dal dies a quo della sostanziale perdita di valore delle azioni - acquistate CP_2 rispettivamente negli anni 2010, 2011 e 2012 - o, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo allo stesso investitore / danneggiato (scoperta delle omissioni) – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario / emittente, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. n. 19 parte convenuta) – non era certamente di per sé ancora integralmente decorso. Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione dell'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente risarcimento del danno – al pari anche il termine quinquennale di prescrizione applicabile alle azioni risarcitorie nei confronti dell'emittente ai sensi dell'art. 94, comma 9, T.U.F., nonché all'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. - fosse comunque già stato ritualmente interrotto nella specie tanto con la proposizione ad opera del cliente / investitore, avente diritto, di reclami diretti nei confronti dell'intermediario finanziario, inoltrati in data 25.02.2020 ed in data 14.06.2021 e riscontrati negativamente dalla banca rispettivamente in data 8.05.2020 e 29.06.2021 (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte attrice), quanto poi ulteriormente con l'incontestata proposizione in data 8.12.2021 del procedimento di Contr risoluzione alternativa delle controversie davanti all' e con la conseguente decisione n. 5933 del 18 ottobre 2022 (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte attrice e doc. nn. 8 e 9 parte convenuta).
1.3 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra l'investitore Parte_1
e la di cui il primo risulta essere da anni cliente / correntista e Controparte_3 soprattutto, per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, titolare del dossier titoli n.
031/005/3051445 in origine cointestato con la propria madre e poi divenuto n. Controparte_4
005/3121176, su cui sono state depositate le azioni per cui è causa (cfr. doc. nn. 26-34 parte
CP_2 attrice e doc. nn. 1-7, 10-15, 19, 33 e 36 parte convenuta). In particolare, infatti, l'odierna parte attrice per quanto di specifico interesse, ha Parte_1 acquistato, tramite sottoscrizione dei relativi ordini di acquisto, rispettivamente in data 14.04.2010 ed eseguito in data 10.01.2011, di n. 500 azioni , al prezzo unitario di euro 19,33 per un
CP_2 controvalore complessivo pari ad euro 9.665,00 (cfr. doc. n. 28 parte attrice e doc. nn. 2 e 3 parte convenuta); in data 29.02.2012 ed eseguito in pari data, di ulteriori n. 250 azioni al prezzo
CP_2 unitario di euro 19,23 per un controvalore complessivo pari ad euro 4.807,50 (cfr. doc. n. 30 parte attrice e doc. nn. 4 e 5 parte convenuta); nonché in data 20.11.2012 ed eseguito in data26.11.2012, di ulteriori n. 500 azioni al prezzo unitario di euro 19,05 per un controvalore complessivo pari
CP_2 ad euro 9.534,53 (cfr. doc. n. 31 parte attrice e doc. nn. 6 e 7 parte convenuta).
Inoltre, lo stesso cliente / investitore già socio della banca capogruppo, sottoscriveva Parte_1 personalmente anche l'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a. in data 18.03.2010 (cfr. doc. n. 8 parte attrice e doc. n. 20 parte convenuta) e in data 9.04.2010 acquistava n. 96 azioni (cfr. doc. n. 27 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta). Per completezza espositiva, si osserva altresì che nel corso dei rispettivi rapporti di Parte_1 investimento in azioni negli anni 2010-2012 ha incassato dividendi netti e ha ricevuto CP_2
pagina 6 di 17 gratuitamente ulteriori azioni, come meglio documentate in atti e considerato anche nell'ambito della Contr già richiamata decisione dell' (cfr. doc. n. 6 parte attrice e doc. n. 33 parte convenuta). Costituiscono poi circostanze pacifiche tra le parti e comunque anche documentate in atti il fatto che parte attrice avesse già in precedenza acquistato titoli azionari Parte_1 Controparte_3
(cfr. doc. n. 26 parte attrice e doc. nn. 12-15 parte convenuta) e che lo stesso cliente /
[...] investitore nell'anno 2015 abbia impartito, allo stesso intermediario finanziario / emittente, ordini di vendita, senza limite di prezzo, relativi ai titoli azionari in proprio possesso, risultati eseguiti per n. 300 azioni ed inevasi per n.
1.974 azioni (cfr. doc. nn. 32 e 33 parte attrice).
In aggiunta, si rileva come, senza dubbio, nel corso delle predette operazioni di investimento finanziario, l'investitore abbia sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive sottoscrizioni ivi apposte - la seguente ed ulteriore documentazione offerta in comunicazione: i contratti quadro ovvero “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, conclusi in data 16.05.2008 ed in data 26.07.2012, nonché i relativi questionari per la profilatura e le correlate attestazioni FI (cfr. doc. nn. 22, 23 e 25 parte attrice e doc. nn. 16 e 17 parte convenuta), da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio”, con profilo di rischio iniziale alto e successivamente indicato come medio. Parimenti costituiscono fatti pacifici tra le parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di nell'anno 2018, anche a seguito delle Controparte_7 verifiche ispettive condotte dalla Banca d'IA proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio.
In particolare, sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato dal cliente / investitore, che verrà comunque meglio approfondito nel proseguo, occorre dare atto del fatto che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto avente ad Controparte_7 oggetto proprio le azioni ordinarie di con “CORRISPETTIVO Controparte_3
UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” con pagamento del corrispettivo definito, a cui l'odierna parte attrice ha aderito in relazione alle rispettive azioni a quella data ancora detenute (cfr. doc. n. 34 parte attrice e doc. nn. 34-36 CP_2 parte convenuta).
2. Ciò doverosamente ricostruito in fatto e premesso, le domande proposte in via principale da sono fondate, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere Parte_1 dall'intermediario finanziario al momento della conclusione e della Controparte_3 conseguente esecuzione degli ordini di acquisto di azioni da parte dell'investitore, nonché CP_2 con riferimento all'adesione del già socio all'aumento di capitale deliberato dalla banca Parte_1 controllante Unibanca s.p.a., come emergente in atti e tenuto conto degli orientamenti interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che integralmente condividere e Contr confermare le valutazioni contenute nella decisione dell' n. 5933 del 18 ottobre 2022, che hanno portato in quella sede alla decisione di condanna al risarcimento del danno dell'intermediario finanziario inadempiente (cfr. doc. n. 6 parte attrice).
2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni
pagina 7 di 17 pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_8 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria. Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro lato, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda e sia adeguata rispetto agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente / investitore possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti CP_8 abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio
pagina 8 di 17 lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017).
Per quanto di interesse, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti direttamente dal cliente / investitore nel corso del rapporto contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021).
2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero i rapporti negoziali di intermediazione finanziaria intrattenuti con la banca dal cliente / investitore e la documentazione Parte_1 bancaria attestante le tre operazioni di acquisto di azioni della poste in Controparte_3 essere negli anni 2011 e 2012, nonché l'adesione all'aumento di capitale della capogruppo Unibanca s.p.a. - e ha altresì allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata, nella prestazione di servizi e di attività di intermediazione finanziaria.
Diversamente parte convenuta , non ha altrettanto adeguatamente offerto Controparte_1 in comunicazione idonee e sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati, nei confronti dell'odierna parte attrice Pt_1
nonché in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale proposto da Unibanca s.p.a. ed
[...] intermediato nel caso di specie sempre da . Controparte_3
2.2.1 In via di ragione più liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti del cliente al dettaglio / investitore anche di un formale servizio di consulenza – circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di agli obblighi informativi e di trasparenza Controparte_3 previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis applicabile al CP_8 caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario, nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria con riferimento agli ordini di acquisto, impartiti dal cliente, di azioni in numero di 500 in data 14.04.2010, in numero CP_2 di 250 in data 29.02.2012 ed in numero di 500 in data 20.11.2012 (cfr. doc. nn. 28, 30 e 31 parte attrice e doc. nn.
2-7 parte convenuta) - essendo certamente ricompresa nell'ambito dei contratti quadro sottoscritti dall'investitore prima, in data 16.05.2008 e, poi, in data 26.07.2012 (cfr. Parte_1 doc. nn. 22 e 23 parte attrice) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998
“servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento dei singoli acquisti delle azioni da parte del predetto cliente al dettaglio / Controparte_3
pagina 9 di 17 investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità e/o rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente al dettaglio / investitore, pertanto, alla specifica data in cui ha impartito l'ordine di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni , proprio sulla base di complete, trasparenti Controparte_3
e chiare informazioni su tutti gli elementi di rilievo. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale sugli ordini di acquisto impartiti dal cliente per cui le operazioni di investimento in azioni sono avvenute CP_2 rispettivamente in “MXA Azioni Unibanca Prenot”, “FRM Fuori Mercato” e “MXA Mercato Azioni Carisp” (cfr. doc. nn. 2, 4 e 6 parte convenuta), non sono state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto delle azioni e al reale ed effettivo grado di rischio economico/finanziario delle medesime azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena e conseguentemente cedute all'investitore /cliente al dettaglio in contropartita diretta. Informazioni essenziali che, se fossero state fornite Parte_1 chiaramente e tempestivamente all'investitore, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito ai clienti al dettaglio, seppur con profili di rischio medio, di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire i predetti ordini di acquisto o se procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa. Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta).
Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni intermediate – peraltro, la dizione
“operazione consigliata con raccomandazione banca” è presente sul primo degli ordini impartiti e sottoscritti dall'investitore in data 14.04.2010 - dalla banca convenuta che ha, invece, Parte_1 adeguatamente assolto al proprio ulteriore onere informativo in relazione all'evidente conflitto di interesse presente nell'attività di intermediazione di azioni proprie (cfr. doc. nn. 2, 4 e 6 parte convenuta) - né le copie sottoscritte dall'investitore di “documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), negli anni 2008 e 2012 (cfr. doc. nn. 22 e 23 parte attrice), né i relativi questionari FI aggiornati (cfr. doc. n. 17 parte convenuta), né tantomeno i già più volte richiamati ordini di acquisto direttamente impartiti dal cliente / investitore e le relative note informative, prodotti in atti (cfr. doc. nn.
2-7 parte convenuta). Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto in atti, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente a pagina 6, che le
“specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di
pagina 10 di 17 base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. nn. 22 e 23 parte attrice e doc. n. 17 parte convenuta). In forza, quindi, del predetto rinvio alla necessaria e chiara informativa dovuta al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informazione sugli elementi essenziali dei titoli azionari intermediati posta in essere da
[...] non risulta fornita nemmeno dalla lettura delle copie di conferma d'inserimento Controparte_3 dell'ordine di compravendita titoli azionari impartito direttamente dal cliente al dettaglio in data 14.04.2010, in data 29.02.2012 e in data 20.11.2012, in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla stessa banca emittente . Controparte_3
Una tale peculiare operatività non è di fatto comprensibile, trasparente e di conseguenza chiara per un investitore, cliente al dettaglio, anche con profilo di rischio medio o alto, come nella specie
è stato definito dalla stessa in sede di profilatura del Parte_1 Controparte_3 cliente, esclusivamente sulla base delle sintetiche e generaliste indicazioni testuali ivi contenute ovvero che la prima operazione è eseguita “MXA Azioni Unibanca Prenot” e “con raccomandazione banca”, la seconda “FRM Fuori Mercato” e “in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati” e la terza “MXA Mercato Azioni Carisp” con autorizzazione del cliente nonostante la generica informazione di non appropriatezza dell'operazione (cfr. doc. nn. 2, 4 e 6 parte convenuta). Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine contiene espressamente in calce le dichiarazioni, specificamente sottoscritte dal cliente / investitore, di autorizzazione delle operazioni di acquisto di azioni nonostante la Controparte_3 preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di interesse, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni risultino in ogni caso anch'esse generiche ed astratte, senza specifica e chiara indicazione del concreto motivo del dichiarato conflitto di interesse, atta, dunque, a rendere l'investitore realmente consapevole circa l'effettiva natura e conseguente rischiosità dei titoli azionari al momento della sottoscrizione di ciascun ordine di acquisto. CP_2
Inoltre, sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la natura liquida Controparte_1 delle azioni al momento dell'acquisto da parte dell'investitore, in ogni Controparte_3 caso dedotte e documentate solo a posteriori, a fronte delle predette originarie e scarsamente intellegibili indicazioni testuali rese dallo stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, al cliente al dettaglio / investitore.
Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse emesse ed intermediate solo dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore gli ordini di acquisto, non paiono dirimenti Parte_1 le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro, dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro argomentato dalla Controparte_3 consulenza tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta). In tal senso, infatti, si deve evidenziare in via assorbente la totale carenza di informazione, in sede di raccolta degli ordini di acquisto direttamente impartiti dall'investitore, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni in quanto quotate su un mercato non Controparte_3 regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura. In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato al proprio cliente, nel corso dello svolgimento dell'attività di pagina 11 di 17 intermediazione finanziaria, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni intermediate, non quotate su mercati regolamentati – caratteristica certamente nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare in via esclusiva il mercato delle azioni o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta interna. CP_2
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata CP_8 nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_8 Tali essenziali informazioni sono entrate nella sfera di conoscenza dell'investitore solo in un momento successivo rispetto alla conclusione dei singoli contratti di investimento finanziario, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati oppure, come documentato in atti, quando nell'anno 2015 il cliente ha impartito, allo stesso intermediario finanziario
/ emittente, ordini di vendita, senza limite di prezzo, relativi ai titoli azionari in proprio possesso, risultati eseguiti solo per n. 300 azioni ed inevasi per n.
1.974 azioni (cfr. doc. nn. 32 e 33 parte attrice).
Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della sottoscrizione da parte del cliente / investitore della singola operazione di investimento in azioni , sono poi i questionari e le attestazioni FI, Controparte_3 peraltro il primo del 1605.2008 redatto congiuntamente con riferimento ai clienti al dettaglio Pt_1 e ad opera dell'intermediario finanziario (cfr. doc. n. 22 parte attrice e doc.
[...] Controparte_4
n. 17 parte convenuta), che, per loro stessa natura, non contengono informative dettagliate sui prodotti oggetto di investimento, ma costituiscono adempimenti necessari da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte da parte convenuta anche nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' e del presente giudizio contenzioso non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con riferimento alle operazioni di compravendita delle proprie azioni Controparte_3 concluse dall'odierna parte attrice negli anni 2010, 2011 e 2012. Si deve, in aggiunta, poi, ricordare che gli stringenti obblighi di informazione del cliente al dettaglio / investitore, prevedono peraltro un continuo monitoraggio dell'investimento già compiuto ed in ogni caso la valutazione costante della relativa adeguatezza e l'obbligazione di fornire in concreto informative complete e comprensibili per ogni specifica operazione di investimento.
A tale specifico proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, in forza del condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova liberatoria che onera l'intermediario finanziario non è fornita dall'adeguatezza della operazione, neppure – come nella specie – in caso di medio-alta propensione al rischio dell'investitore, dovendo anche quest'ultimo poter scegliere informato tra diversi investimenti possibili (cfr. Cass. n. 7288 del 07.07.2023, Cass. n. 570 del
11.01.2023, Cass. n. 19891 del 20.06.2022 e Cass. n. 18153 del 31.08.2020). 2.2.2 In forza dei medesimi principi giuridici sopra richiamati, sostanzialmente validi anche ai fini della verifica circa la dedotta responsabilità di parte convenuta con Controparte_1 riferimento all'ulteriore operazione di investimento in azioni mediante adesione del cliente / investitore all'aumento di capitale del 8.03.2010, riservato ai soci del gruppo Unibanca s.p.a. (cfr. Parte_1 doc. nn. 8 e 27 parte attrice e doc. nn. 1 e 20 parte convenuta), nel caso di specie, deve trovare accoglimento la domanda di accertamento della responsabilità dell'intermediario finanziario per carenza di adeguata e puntuale informazione dell'investitore, in sede di sottoscrizione dell'offerta di pagina 12 di 17 acquisto, svolgendo attività di intermediazione finanziaria di collocamento delle azioni di nuova emissione, nonché di esecuzione dell'ordine impartito dal cliente. Si precisa, per completezza espositiva, che una tale operazione di acquisto di ulteriori n. 96 azioni ha avuto esecuzione CP_2 in data 9.04.2010 ed è stata parimenti oggetto del procedimento svoltosi innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, ai fini della qualificazione del danno complessivamente subito dall'investitore a causa degli inadempimenti informativi della controparte. Parte_1 Anche con riferimento ad un tale acquisto di titoli azionari, mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale emesso da Unibanca s.p.a., società controllante infatti, in via Controparte_3 assorbente, si deve rilevare come non risulti in atti alcuna univoca prova circa la trasparente e corretta informativa dell'investitore in qualità di socio e possessore di azioni già Parte_1 CP_2 detenute nel dossier titoli aperto presso , circa la concreta natura e la reale Controparte_3 rischiosità delle azioni acquistate mediante aumento di capitale, i meccanismi di compravendita delle stesse, nonché gli effettivi tempi di smobilizzo del prodotto finanziario oggetto di intermediazione. Ciò non emerge né dal documento denominato “nota informativa aumento di capitale” che ovviamente integra una contabile informativa attestante l'esecuzione dell'operazione di acquisto (cfr. doc. n. 1 parte convenuta), né dal prospetto informativo del suddetto aumento di capitale emesso dall'allora capogruppo Unibanca s.p.a. in data 8.03.2010, che pur riportando le caratteristiche dell'emissione delle relative azioni, non vi è prova che sia stato fornito all'investitore Parte_1 all'atto della sottoscrizione del relativo ordine di acquisto, in quanto la copia prodotta non risulta sottoscritta per presa visione dall'odierna parte attrice. Parimenti non sottoscritta per accettazione da parte dello specifico cliente / investitore è l'allegata scheda di adesione che rimanda Parte_1 espressamente al prospetto informativo in precedenza già richiamato (cfr. doc. n. 20 parte convenuta). Pertanto, alla luce dell'esame della documentazione offerta in comunicazione, non vi è sufficiente prova che puntuali informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione di investimento in titoli azionari siano entrate nel patrimonio conoscitivo dell'investitore Pt_1 sin dal momento della non contestata adesione all'aumento di capitale deliberato da Unibanca
[...] s.p.a. e dell'acquisto delle relative azioni eseguito in data 9.04.2010, non potendosi ritenere assolto lo specifico onere di dimostrazione in capo all'intermediario finanziario di aver fornito informazione chiara e trasparente anche nell'attività di intermediazione finanziaria delle azioni emesse dalla capogruppo Unibanca s.p.a. ed acquistate dall'odierna parte attrice, di fatto, senza essere messa in condizione di poter scegliere liberamente ed in maniera effettivamente informata. 2.3 In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte convenuta, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento della controparte in relazione all'attività e ai servizi di intermediazione finanziaria delle proprie azioni, svolti nei confronti di in ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara Parte_1 informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste dalla disciplina di settore. Una tale reiterata condotta posta in essere dall'intermediario finanziario convenuto ha di fatto alterato la libertà del cliente / investitore di scegliere in maniera informata e consapevole come investire le proprie sostanze, assumendosi quindi consapevolmente i conseguenti rischi economici.
Conseguentemente, è senza dubbio fondata anche la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'intermediario finanziario inadempiente, nei limiti dell'assolvimento da parte di colui che agisce per il risarcimento dello specifico onere della prova di aver subito un danno ovvero di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale ai sensi degli artt. 1223 e ss. c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012). Con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni
pagina 13 di 17 cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). E' pertanto opinione condivisa che la carenza di prova di aver fornito chiare ed adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento (cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023).
Ancora, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte convenuta, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass.
n. 11258 del 2018). Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, si ritiene adeguatamente provata la sussistenza del danno patrimoniale, quantificato in linea capitale in euro 21.883,61, oltre rivalutazione ed interessi legali (applicabili alla specie in assenza di specifica previsione pattizia), in capo al cliente / investitore in relazione alle 1.346 azioni Parte_1
oggetto del presente giudizio e ancora detenute, dopo l'effettiva esecuzione degli ordini di CP_2 vendita impartiti in data 23.04.2015 e 3.06.2015 per n. 300 azioni , a fronte di ordini di CP_2 vendita rimasti inevasi per le restanti complessive n.
1.974 azioni (cfr. doc. nn. 32 e 33 parte attrice).
Ciò in considerazione delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente e del sostanziale azzeramento del valore delle relative Controparte_3 azioni, nonché del fatto che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario sufficiente prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Un tale importo risarcitorio viene in questa sede calcolato, valorizzando le circostanze fattuali non contestate relative all'adesione dell'investitore all'offerta pubblica di acquisto delle Parte_1 azioni scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per Controparte_3 azione offerto agli azionisti di minoranza e ai dividendi incassati dallo stesso nel corso del rapporto di investimento, nonché all'effettiva vendita di parte delle azioni. In relazione alle singole poste di danno si richiama integralmente quanto verificato ed accertato nella decisione n. 5933 del 18 ottobre 2022 emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 6 parte attrice pag. 5).
pagina 14 di 17 A parte attrice infatti, va in questa sede riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale subito, il controvalore e, dunque, l'effettivo esborso, comprensivo di commissioni, versato al momento dell'acquisto dei titoli azionari intermediati – in considerazione della successiva quasi integrale perdita di valore – decurtato degli importi, meglio indicati nella già richiamata pronuncia Contr dell' e relativi alle azioni per cui è causa (n. 1.346), quale danno che, in effetti, CP_2 l'investitore ha potuto e/o avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In aggiunta, come meglio indicato in dispositivo e viste le contrapposte ricostruzioni di parte, si deve precisare che l'importo risarcitorio riconosciuto è il frutto della necessaria devalutazione al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e successiva rivalutazione, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, dell'importo Contr specificamente ricostruito nella decisione dell' tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022). 3. In ultima analisi, occorre poi considerare che parte attrice nell'ambito della propria prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. ha richiesto la cancellazione, ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., dell'espressione “scientemente sottostimato la propria propensione al rischio”, ritenuta offensiva e sconveniente ed utilizzata nei propri confronti dalla controparte negli scritti difensivi. A tal proposito, è opportuno ricordare che l'art. 89 c.p.c. vieta espressamente alle parti e ai difensori il ricorso ad espressioni sconvenienti od offensive, tanto negli scritti presentati, quanto nelle difese pronunciate davanti al giudice, facendo sostanzialmente applicazione del generale dovere di lealtà e di probità ai sensi dell'art. 88 c.p.c.. Analoga disposizione è, inoltre, prevista dall'art. 52 del codice deontologico forense. Da un lato, si precisa che, in base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza, per espressioni offensive si intendono quelle che ledono il valore e il merito della controparte, mentre quelle sconvenienti sono caratterizzate da una lesività di grado minore ma comunque contrastante con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva (cfr. Cass. n. 14942 del 18.11.2000 e Cass. n. 9707 del 18.06.2003). Dall'altro lato, si evidenzia che l'offensività e la sconvenienza delle espressioni, se accertate anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 5677 del 2005 e Cass. n. 317 del 1973), non possono essere escluse dalla mera reciprocità delle stesse, ma che la sanzione risarcitoria prevista dal successivo secondo comma dell'art. 89 c.p.c. può essere esclusa quando le espressioni quantomeno presentino attinenza con l'oggetto della controversia e siano necessitate da esigenze difensive. In particolare, sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui la memoria difensiva contenente espressioni sconvenienti od offensive può costituire un atto riferibile all'esercizio del diritto di difesa, oggetto dell'attività del difensore tecnico - al quale si applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p. - solo qualora le espressioni concernano l'oggetto della causa, costituendo ciò un'applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. – scriminante dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere – applicabile anche alle offese rinvenibili negli atti difensivi del processo civile, a condizione però che riguardino sempre l'oggetto del processo in modo diretto ed immediato (cfr. Cass. n. 1757 del 26.01.2007). In tale ottica, infatti, il secondo comma dell'art. 89 c.p.c. facoltizza il giudice di disporre in ogni caso la cancellazione delle frasi offensive e/o sconvenienti, nonché la liquidazione da parte dello stesso giudice, in caso di richiesta ad opera della parte offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, eventualmente patito in ragione di quelle, esclusivamente “quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”. Tutto ciò doverosamente premesso, alla luce della lettura dello scritto difensivo introduttivo depositato da parte convenuta in data 25.01.2024, si rileva che l'utilizzo delle Controparte_1 frasi stigmatizzate da parte attrice ai capoversi n. 29 e n. 85 lett. b) della comparsa di costituzione e risposta, non si ritengono né sconvenienti né offensive se contestualizzate nello specifico caso concreto ovvero tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio – operazioni di investimento in titoli azionari – e della peculiare natura dei rapporti tra le parti processuali.
pagina 15 di 17 Sul punto, occorre precisare che le espressioni utilizzate - lette testualmente e debitamente circostanziate nel contesto del presente procedimento -, non esplicitano, nemmeno in via ipotetica, accuse e/o offese dirette ed inappropriate nei confronti del cliente e vanno certamente Parte_1 ricondotte, più in generale, all'esercizio del diritto di difesa in quanto parte convenuta voleva unicamente meglio ricostruire e compiutamente articolare il profilo soggettivo dell'investitore, quale elemento costitutivo delle eccezioni sollevate in sede giudiziale dalla stessa . Controparte_1 In aggiunta, tali espressioni, lungi dall'essere offensive nei confronti del cliente / investitore che ha agito in giudizio, non risultano nemmeno sconvenienti, in quanto sono state esplicitate con riguardo a circostanze oggetto di causa e, alla luce dello specifico thema decidendum della stessa, non sono tali da eccedere un ragionevole contegno processuale richiedibile alle parti.
4. Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase di trattazione / istruttoria che viene liquidata nei valori minimi, essendosi svolta unicamente mediante deposito di memorie scritte;
in ogni caso in ragione del valore della controversia (decisum) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione alle domande proposte da parte attrice, come meglio chiarito in motivazione.
Inoltre, occorre rilevare che i difensori di parte attrice si sono dichiarati antistatari e hanno richiesto la distrazione delle spese di lite a loro favore, sin dall'atto di citazione. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
Pertanto, le spese di lite vengono liquidate a favore degli stessi difensori della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2984/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1
nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere da Controparte_3
successivamente incorporato in in qualità di intermediario
[...] Controparte_1 finanziario, nell'ambito delle operazioni di acquisto di azioni, da parte del cliente / investitore Pt_1 negli anni 2010, 2011 e 2012 per cui è causa.
[...]
3. CO parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1
della somma di euro 25.001,78 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con Parte_1 interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. CO parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi;
Parte_1 spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 264,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA sulla parte pagina 16 di 17 imponibile come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Pizzoccheri e dell'avv. Letizia Zuccherelli.
Forlì, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2984/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHERELLI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. PIZZOCCHERI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TURCHI, N. 34, 47521 CESENA presso i difensori avv. PIZZOCCHERI PAOLO e avv. ZUCCHERELLI
LETIZIA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Controparte_1 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA e dell'avv. CIMINO MARCO, elettivamente domiciliato agli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri difensori:
e Email_1 Email_2
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CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di trattenimento della causa in decisione del 9 aprile 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 15.05.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24.01.2025, ovvero: “Voglia codesto Tribunale di Forlì, contrariis reiectis e con ogni miglior formula, sulla scorta delle argomentazioni svolte, disattesa ogni contraria eccezione, contestata la CTP avversaria e confermata l'inammissibilità della CTU richiesta dalla parte convenuta, in via preliminare nel merito, - pronunciarsi sull'istanza formulata ex art. 89 c.p.c., per sentire ordinare: a) la cancellazione dell'espressioni offensive, di seguito evidenziate: - cpv. 29: “difatti, il Sig. - nel Pt_1 questionario del 2012 - ha scientemente sottostimato la propria propensione al rischio fornendo risposte particolarmente conservative e dichiarando, dunque, un profilo di rischio “medio”; - cpv. 85, lett. (b): “In tal circostanza, lo si ricorda, il Sig. sottostimò la propria propensione al rischio”; Pt_1 pagina 1 di 17 in via principale nel merito, - condannare al risarcimento del danno da Controparte_1 investimenti in azioni Unibanca/Cassa di Risparmio di Cesena, nella misura complessiva di € 31.718, oltre interessi legali di mora al tasso delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. da calcolare sul capitale rivalutato annualmente, dal 19/10/2022 al saldo, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, nel merito - condannare al Controparte_1 risarcimento del danno da investimenti in azioni Unibanca/Cassa di Risparmio di Cesena, nella misura complessiva di € 26.513 (accertato dall'ACF, ma con correzione dell'errore di calcolo), oltre interessi legali di mora al tasso delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. da calcolare sul capitale rivalutato annualmente, dal 19/10/2022 al saldo, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via istruttoria, qualora il Giudice ritenga doversi procedere a una consulenza tecnica avente ad oggetto la liquidità o meno delle azioni per cui è causa, emettere ordine di Parte_2 esibizione della recente CTU - avente stesso oggetto - già disposta nella causa civile già definita avanti il Tribunale di Forlì recante il n. di R.G. 1439/2020 nei confronti della Cancelleria civile competente
e/o nei confronti di con i doverosi omissis dei dati personali;
il tutto con Controparte_1 vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e con diritto alla distrazione a favore degli Avvocati”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5.02.2025, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni illustrate nei propri precedenti scritti difensivi: − nel merito: (a) rigettare le domande avversarie in quanto prescritte, nei limiti e per le ragioni illustrate in atti;
(b) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
(c) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c. (o comunque rideterminare il quantum debeatur), tenendo conto delle molteplici ragioni esposte in atti e del comportamento di controparte;
− in via istruttoria, previa revoca o modifica dell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 15 maggio 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni
oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di CP_2 tali azioni (cfr. comparsa di risposta, §VI)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo cliente e/o Parte_1 investitore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale Controparte_1 incorporante di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale Controparte_3
o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 9.04.2025. Preliminarmente e previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa, parte attrice lamentava la violazione di plurime disposizioni di settore da parte dell'intermediario finanziario, che ha omesso di informare il cliente / investitore, all'atto delle singole operazioni di investimento in azioni , CP_2 circa la natura degli investimenti eseguiti e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anche a fronte della mancata adeguatezza e appropriatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura del cliente in sede di redazione del questionario MIFID. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari in realtà illiquidi, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel c.d. contratto quadro sottoscritto dall'investitore che agisce in giudizio, quale “cliente al dettaglio”, prima, in data 16.05.2008, unitamente alla propria madre e poi in data 26.07.2012, Controparte_4 in relazione alle tre operazioni di acquisto di azioni poste in essere nei mesi di gennaio e CP_2
pagina 2 di 17 febbraio 2011 e nel mese di novembre 2012, nonché in relazione all'operazione di adesione all'aumento di capitale della capogruppo Unibanca del 2010. Per tutte le predette ragioni, parte attrice, dando atto dell'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda e documentando di aver tempestivamente interrotto il termine di prescrizione dell'azione, domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario, per violazione di norme e obblighi contrattuali e la conseguente condanna di al risarcimento del danno subito, stante il sostanziale azzeramento Controparte_1 del valore delle azioni , in favore del cliente / investitore, pari ad euro 25.513,00, oltre CP_2 interessi legali di mora al tasso delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria, dal 18.10.2022 al saldo, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese di lite con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.01.2024, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto Controparte_1 delle domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, precisando che le decisioni Contr dell' non possiedono in ogni caso il carattere della vincolatività. In via preliminare, parte convenuta proponeva eccezione di prescrizione dell'avversaria azione ex art. 2043 c.c. per presunta responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della banca, nonché di qualsiasi doglianza relativa alla violazione dell'art. 94 T.U.F. e pretesa relativa agli interessi. In sintesi, parte convenuta deduceva che, in relazione alle dedotte operazioni di investimento in azioni poste in essere da parte attrice non è stato prestato alcun servizio di CP_2 Parte_1 consulenza da parte di , in quanto gli acquisti in oggetto sono avvenuti Controparte_3 mediante ordini di acquisto impartiti direttamente dal cliente / investitore. Ancora, nel merito, parte convenuta affermava e documentava l'esatto adempimento posto in essere in ogni caso dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura del cliente, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi e sull'adeguatezza delle operazioni di investimento, informazioni trasparenti sempre fornite allo stesso cliente al dettaglio / investitore al momento delle singole operazioni di acquisto di azioni . Pertanto, parte convenuta deduceva che l'odierna CP_2 Controparte_1 parte attrice, già investitore in titoli azionari , era nelle condizioni di ben ponderare tutte le CP_2 caratteristiche ed i rischi, previa adeguata ed idonea informativa e che lo stesso aveva, dunque, consapevolmente deciso di procedere comunque agli investimenti azionari per cui è causa.
In ogni caso e sempre ferma la ritenuta liquidità delle azioni intermediate, parte convenuta CP_2 deduceva, poi, anche l'erronea quantificazione del quantum debeatur, ritenendo di dover tener conto ai fini della eventuale determinazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 5.02.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice differiva la data dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa al giorno 15.05.2024, con automatica decorrenza a ritroso da quella data dei termini integrativi di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Con ordinanza del 15.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, preso atto dell'impossibilità allo stato per le parti di raggiungere una soluzione transattiva della presente vertenza, come emerso di fatto nel corso della conciliazione giudiziale, verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e rilevata la non necessità ai fini del decidere di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte convenuta, ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione e su richiesta congiunta dei difensori delle parti, il giudice fissava per il trattenimento della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 9.04.2025, con assegnazione a ritroso dei termini perentori per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare. Nel medesimo provvedimento di fissazione dell'udienza di pagina 3 di 17 trattenimento della causa in decisione, il giudice dava altresì, dando atto caso della propria assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, conformemente al piano di gestione dell'arretrato in essere. All'udienza del 9.04.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 15.05.2024, letti gli atti di causa e le note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni depositate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con ordinanza del 10.04.2025.
***
Le domande attoree di accertamento dell'inadempimento informativo ad opera dell'intermediario finanziario e di conseguente risarcimento dei Controparte_3 danni patrimoniali subiti dal cliente / investitore in relazione agli acquisti di azioni Parte_1
nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012 (per un totale di n.
1.346 azioni oggetto di CP_2 prestazione di servizi e di attività di intermediazione finanziaria disciplinata dal d. lgs. n. 58 del
24.02.1998) sono fondate e, dunque, vanno accolte per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle domande di merito proposte dall'odierna parte attrice, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn. 5, 6 e 7 parte attrice e doc. nn. 8 e 9 parte convenuta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 15.05.2024. A tal proposito, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la , contribuisce all'implementazione della cd. Controparte_6 giustizia complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di Contr investimento. La decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 5933 del 18 ottobre 2022 emessa Contr dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa – nonché anche su ulteriori operazioni di investimento che non rientrano nel thema decidendum del presente giudizio (cfr. doc. n. 6 parte attrice), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel presente procedimento civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) ed è, quindi, valutabile dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. e/o quali argomenti di prova che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione in relazione alla dedotta responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, risulta opportuno sin d'ora riportare testualmente, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato da nei confronti di per cui “(…) In Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 17 accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 25.514,13, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima (…)” (cfr. doc. n. 6 parte attrice) e, dall'altro lato, il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che, con propria comunicazione in risposta del 7.04.2023, informava l'investitore richiedente che “(…) IT IC IA ritiene necessario che una decisione sulla controversia debba essere rimessa alla conoscenza di un Giudice Ordinario, di fronte al quale potrà esser richiesta l'ammissione di mezzi istruttori, altrimenti preclusi, al fine di consentire una compiuta disamina della questione in relazione all'individuazione di effettivi ambiti di responsabilità” (cfr. doc. n. 7 parte attrice). 1.2 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini della decisione, è necessario rilevare, in via assorbente, che in ogni caso sia l'azione proposta dal cliente al dettaglio / investitore in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione nonché in termini di violazione della disciplina di settore con riferimento alle operazioni di investimento in azioni elencate specificamente nell'atto di CP_2 citazione, sia le conseguenti azioni di condanna della controparte convenuta al risarcimento dei danni subiti, alla data di proposizione della domanda giudiziale da parte di (perfezionamento Parte_1 della notifica telematica dell'atto di citazione in data 3.11.2023), non possono certamente ritenersi prescritte, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare dovendosi applicare senza dubbio alle fattispecie di natura contrattuale in esame, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche di recente Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 n. 888/2024 e n. 124 del 16.03.2025).
In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il
pagina 5 di 17 debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022).
Ciò doverosamente premesso in diritto ed in via di ragione più liquida, alla data di introduzione del presente giudizio nei confronti di parte convenuta (3.11.2023) da parte dei Controparte_1 difensori dell'odierna parte attrice, il termine decennale di prescrizione, applicabile al caso di specie, e decorrente dal dies a quo della sostanziale perdita di valore delle azioni - acquistate CP_2 rispettivamente negli anni 2010, 2011 e 2012 - o, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo allo stesso investitore / danneggiato (scoperta delle omissioni) – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario / emittente, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. n. 19 parte convenuta) – non era certamente di per sé ancora integralmente decorso. Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione dell'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente risarcimento del danno – al pari anche il termine quinquennale di prescrizione applicabile alle azioni risarcitorie nei confronti dell'emittente ai sensi dell'art. 94, comma 9, T.U.F., nonché all'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. - fosse comunque già stato ritualmente interrotto nella specie tanto con la proposizione ad opera del cliente / investitore, avente diritto, di reclami diretti nei confronti dell'intermediario finanziario, inoltrati in data 25.02.2020 ed in data 14.06.2021 e riscontrati negativamente dalla banca rispettivamente in data 8.05.2020 e 29.06.2021 (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte attrice), quanto poi ulteriormente con l'incontestata proposizione in data 8.12.2021 del procedimento di Contr risoluzione alternativa delle controversie davanti all' e con la conseguente decisione n. 5933 del 18 ottobre 2022 (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte attrice e doc. nn. 8 e 9 parte convenuta).
1.3 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra l'investitore Parte_1
e la di cui il primo risulta essere da anni cliente / correntista e Controparte_3 soprattutto, per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, titolare del dossier titoli n.
031/005/3051445 in origine cointestato con la propria madre e poi divenuto n. Controparte_4
005/3121176, su cui sono state depositate le azioni per cui è causa (cfr. doc. nn. 26-34 parte
CP_2 attrice e doc. nn. 1-7, 10-15, 19, 33 e 36 parte convenuta). In particolare, infatti, l'odierna parte attrice per quanto di specifico interesse, ha Parte_1 acquistato, tramite sottoscrizione dei relativi ordini di acquisto, rispettivamente in data 14.04.2010 ed eseguito in data 10.01.2011, di n. 500 azioni , al prezzo unitario di euro 19,33 per un
CP_2 controvalore complessivo pari ad euro 9.665,00 (cfr. doc. n. 28 parte attrice e doc. nn. 2 e 3 parte convenuta); in data 29.02.2012 ed eseguito in pari data, di ulteriori n. 250 azioni al prezzo
CP_2 unitario di euro 19,23 per un controvalore complessivo pari ad euro 4.807,50 (cfr. doc. n. 30 parte attrice e doc. nn. 4 e 5 parte convenuta); nonché in data 20.11.2012 ed eseguito in data26.11.2012, di ulteriori n. 500 azioni al prezzo unitario di euro 19,05 per un controvalore complessivo pari
CP_2 ad euro 9.534,53 (cfr. doc. n. 31 parte attrice e doc. nn. 6 e 7 parte convenuta).
Inoltre, lo stesso cliente / investitore già socio della banca capogruppo, sottoscriveva Parte_1 personalmente anche l'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a. in data 18.03.2010 (cfr. doc. n. 8 parte attrice e doc. n. 20 parte convenuta) e in data 9.04.2010 acquistava n. 96 azioni (cfr. doc. n. 27 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta). Per completezza espositiva, si osserva altresì che nel corso dei rispettivi rapporti di Parte_1 investimento in azioni negli anni 2010-2012 ha incassato dividendi netti e ha ricevuto CP_2
pagina 6 di 17 gratuitamente ulteriori azioni, come meglio documentate in atti e considerato anche nell'ambito della Contr già richiamata decisione dell' (cfr. doc. n. 6 parte attrice e doc. n. 33 parte convenuta). Costituiscono poi circostanze pacifiche tra le parti e comunque anche documentate in atti il fatto che parte attrice avesse già in precedenza acquistato titoli azionari Parte_1 Controparte_3
(cfr. doc. n. 26 parte attrice e doc. nn. 12-15 parte convenuta) e che lo stesso cliente /
[...] investitore nell'anno 2015 abbia impartito, allo stesso intermediario finanziario / emittente, ordini di vendita, senza limite di prezzo, relativi ai titoli azionari in proprio possesso, risultati eseguiti per n. 300 azioni ed inevasi per n.
1.974 azioni (cfr. doc. nn. 32 e 33 parte attrice).
In aggiunta, si rileva come, senza dubbio, nel corso delle predette operazioni di investimento finanziario, l'investitore abbia sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive sottoscrizioni ivi apposte - la seguente ed ulteriore documentazione offerta in comunicazione: i contratti quadro ovvero “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, conclusi in data 16.05.2008 ed in data 26.07.2012, nonché i relativi questionari per la profilatura e le correlate attestazioni FI (cfr. doc. nn. 22, 23 e 25 parte attrice e doc. nn. 16 e 17 parte convenuta), da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio”, con profilo di rischio iniziale alto e successivamente indicato come medio. Parimenti costituiscono fatti pacifici tra le parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di nell'anno 2018, anche a seguito delle Controparte_7 verifiche ispettive condotte dalla Banca d'IA proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio.
In particolare, sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato dal cliente / investitore, che verrà comunque meglio approfondito nel proseguo, occorre dare atto del fatto che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto avente ad Controparte_7 oggetto proprio le azioni ordinarie di con “CORRISPETTIVO Controparte_3
UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” con pagamento del corrispettivo definito, a cui l'odierna parte attrice ha aderito in relazione alle rispettive azioni a quella data ancora detenute (cfr. doc. n. 34 parte attrice e doc. nn. 34-36 CP_2 parte convenuta).
2. Ciò doverosamente ricostruito in fatto e premesso, le domande proposte in via principale da sono fondate, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere Parte_1 dall'intermediario finanziario al momento della conclusione e della Controparte_3 conseguente esecuzione degli ordini di acquisto di azioni da parte dell'investitore, nonché CP_2 con riferimento all'adesione del già socio all'aumento di capitale deliberato dalla banca Parte_1 controllante Unibanca s.p.a., come emergente in atti e tenuto conto degli orientamenti interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che integralmente condividere e Contr confermare le valutazioni contenute nella decisione dell' n. 5933 del 18 ottobre 2022, che hanno portato in quella sede alla decisione di condanna al risarcimento del danno dell'intermediario finanziario inadempiente (cfr. doc. n. 6 parte attrice).
2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni
pagina 7 di 17 pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_8 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria. Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro lato, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda e sia adeguata rispetto agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente / investitore possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti CP_8 abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio
pagina 8 di 17 lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017).
Per quanto di interesse, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti direttamente dal cliente / investitore nel corso del rapporto contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021).
2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero i rapporti negoziali di intermediazione finanziaria intrattenuti con la banca dal cliente / investitore e la documentazione Parte_1 bancaria attestante le tre operazioni di acquisto di azioni della poste in Controparte_3 essere negli anni 2011 e 2012, nonché l'adesione all'aumento di capitale della capogruppo Unibanca s.p.a. - e ha altresì allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata, nella prestazione di servizi e di attività di intermediazione finanziaria.
Diversamente parte convenuta , non ha altrettanto adeguatamente offerto Controparte_1 in comunicazione idonee e sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati, nei confronti dell'odierna parte attrice Pt_1
nonché in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale proposto da Unibanca s.p.a. ed
[...] intermediato nel caso di specie sempre da . Controparte_3
2.2.1 In via di ragione più liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti del cliente al dettaglio / investitore anche di un formale servizio di consulenza – circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di agli obblighi informativi e di trasparenza Controparte_3 previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis applicabile al CP_8 caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario, nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria con riferimento agli ordini di acquisto, impartiti dal cliente, di azioni in numero di 500 in data 14.04.2010, in numero CP_2 di 250 in data 29.02.2012 ed in numero di 500 in data 20.11.2012 (cfr. doc. nn. 28, 30 e 31 parte attrice e doc. nn.
2-7 parte convenuta) - essendo certamente ricompresa nell'ambito dei contratti quadro sottoscritti dall'investitore prima, in data 16.05.2008 e, poi, in data 26.07.2012 (cfr. Parte_1 doc. nn. 22 e 23 parte attrice) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998
“servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento dei singoli acquisti delle azioni da parte del predetto cliente al dettaglio / Controparte_3
pagina 9 di 17 investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità e/o rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente al dettaglio / investitore, pertanto, alla specifica data in cui ha impartito l'ordine di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni , proprio sulla base di complete, trasparenti Controparte_3
e chiare informazioni su tutti gli elementi di rilievo. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale sugli ordini di acquisto impartiti dal cliente per cui le operazioni di investimento in azioni sono avvenute CP_2 rispettivamente in “MXA Azioni Unibanca Prenot”, “FRM Fuori Mercato” e “MXA Mercato Azioni Carisp” (cfr. doc. nn. 2, 4 e 6 parte convenuta), non sono state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto delle azioni e al reale ed effettivo grado di rischio economico/finanziario delle medesime azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena e conseguentemente cedute all'investitore /cliente al dettaglio in contropartita diretta. Informazioni essenziali che, se fossero state fornite Parte_1 chiaramente e tempestivamente all'investitore, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito ai clienti al dettaglio, seppur con profili di rischio medio, di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire i predetti ordini di acquisto o se procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa. Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta).
Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni intermediate – peraltro, la dizione
“operazione consigliata con raccomandazione banca” è presente sul primo degli ordini impartiti e sottoscritti dall'investitore in data 14.04.2010 - dalla banca convenuta che ha, invece, Parte_1 adeguatamente assolto al proprio ulteriore onere informativo in relazione all'evidente conflitto di interesse presente nell'attività di intermediazione di azioni proprie (cfr. doc. nn. 2, 4 e 6 parte convenuta) - né le copie sottoscritte dall'investitore di “documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), negli anni 2008 e 2012 (cfr. doc. nn. 22 e 23 parte attrice), né i relativi questionari FI aggiornati (cfr. doc. n. 17 parte convenuta), né tantomeno i già più volte richiamati ordini di acquisto direttamente impartiti dal cliente / investitore e le relative note informative, prodotti in atti (cfr. doc. nn.
2-7 parte convenuta). Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto in atti, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente a pagina 6, che le
“specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di
pagina 10 di 17 base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. nn. 22 e 23 parte attrice e doc. n. 17 parte convenuta). In forza, quindi, del predetto rinvio alla necessaria e chiara informativa dovuta al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informazione sugli elementi essenziali dei titoli azionari intermediati posta in essere da
[...] non risulta fornita nemmeno dalla lettura delle copie di conferma d'inserimento Controparte_3 dell'ordine di compravendita titoli azionari impartito direttamente dal cliente al dettaglio in data 14.04.2010, in data 29.02.2012 e in data 20.11.2012, in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla stessa banca emittente . Controparte_3
Una tale peculiare operatività non è di fatto comprensibile, trasparente e di conseguenza chiara per un investitore, cliente al dettaglio, anche con profilo di rischio medio o alto, come nella specie
è stato definito dalla stessa in sede di profilatura del Parte_1 Controparte_3 cliente, esclusivamente sulla base delle sintetiche e generaliste indicazioni testuali ivi contenute ovvero che la prima operazione è eseguita “MXA Azioni Unibanca Prenot” e “con raccomandazione banca”, la seconda “FRM Fuori Mercato” e “in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati” e la terza “MXA Mercato Azioni Carisp” con autorizzazione del cliente nonostante la generica informazione di non appropriatezza dell'operazione (cfr. doc. nn. 2, 4 e 6 parte convenuta). Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine contiene espressamente in calce le dichiarazioni, specificamente sottoscritte dal cliente / investitore, di autorizzazione delle operazioni di acquisto di azioni nonostante la Controparte_3 preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di interesse, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni risultino in ogni caso anch'esse generiche ed astratte, senza specifica e chiara indicazione del concreto motivo del dichiarato conflitto di interesse, atta, dunque, a rendere l'investitore realmente consapevole circa l'effettiva natura e conseguente rischiosità dei titoli azionari al momento della sottoscrizione di ciascun ordine di acquisto. CP_2
Inoltre, sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la natura liquida Controparte_1 delle azioni al momento dell'acquisto da parte dell'investitore, in ogni Controparte_3 caso dedotte e documentate solo a posteriori, a fronte delle predette originarie e scarsamente intellegibili indicazioni testuali rese dallo stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, al cliente al dettaglio / investitore.
Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse emesse ed intermediate solo dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore gli ordini di acquisto, non paiono dirimenti Parte_1 le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro, dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro argomentato dalla Controparte_3 consulenza tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta). In tal senso, infatti, si deve evidenziare in via assorbente la totale carenza di informazione, in sede di raccolta degli ordini di acquisto direttamente impartiti dall'investitore, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni in quanto quotate su un mercato non Controparte_3 regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura. In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato al proprio cliente, nel corso dello svolgimento dell'attività di pagina 11 di 17 intermediazione finanziaria, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni intermediate, non quotate su mercati regolamentati – caratteristica certamente nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare in via esclusiva il mercato delle azioni o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta interna. CP_2
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata CP_8 nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_8 Tali essenziali informazioni sono entrate nella sfera di conoscenza dell'investitore solo in un momento successivo rispetto alla conclusione dei singoli contratti di investimento finanziario, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati oppure, come documentato in atti, quando nell'anno 2015 il cliente ha impartito, allo stesso intermediario finanziario
/ emittente, ordini di vendita, senza limite di prezzo, relativi ai titoli azionari in proprio possesso, risultati eseguiti solo per n. 300 azioni ed inevasi per n.
1.974 azioni (cfr. doc. nn. 32 e 33 parte attrice).
Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della sottoscrizione da parte del cliente / investitore della singola operazione di investimento in azioni , sono poi i questionari e le attestazioni FI, Controparte_3 peraltro il primo del 1605.2008 redatto congiuntamente con riferimento ai clienti al dettaglio Pt_1 e ad opera dell'intermediario finanziario (cfr. doc. n. 22 parte attrice e doc.
[...] Controparte_4
n. 17 parte convenuta), che, per loro stessa natura, non contengono informative dettagliate sui prodotti oggetto di investimento, ma costituiscono adempimenti necessari da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte da parte convenuta anche nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' e del presente giudizio contenzioso non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con riferimento alle operazioni di compravendita delle proprie azioni Controparte_3 concluse dall'odierna parte attrice negli anni 2010, 2011 e 2012. Si deve, in aggiunta, poi, ricordare che gli stringenti obblighi di informazione del cliente al dettaglio / investitore, prevedono peraltro un continuo monitoraggio dell'investimento già compiuto ed in ogni caso la valutazione costante della relativa adeguatezza e l'obbligazione di fornire in concreto informative complete e comprensibili per ogni specifica operazione di investimento.
A tale specifico proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, in forza del condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova liberatoria che onera l'intermediario finanziario non è fornita dall'adeguatezza della operazione, neppure – come nella specie – in caso di medio-alta propensione al rischio dell'investitore, dovendo anche quest'ultimo poter scegliere informato tra diversi investimenti possibili (cfr. Cass. n. 7288 del 07.07.2023, Cass. n. 570 del
11.01.2023, Cass. n. 19891 del 20.06.2022 e Cass. n. 18153 del 31.08.2020). 2.2.2 In forza dei medesimi principi giuridici sopra richiamati, sostanzialmente validi anche ai fini della verifica circa la dedotta responsabilità di parte convenuta con Controparte_1 riferimento all'ulteriore operazione di investimento in azioni mediante adesione del cliente / investitore all'aumento di capitale del 8.03.2010, riservato ai soci del gruppo Unibanca s.p.a. (cfr. Parte_1 doc. nn. 8 e 27 parte attrice e doc. nn. 1 e 20 parte convenuta), nel caso di specie, deve trovare accoglimento la domanda di accertamento della responsabilità dell'intermediario finanziario per carenza di adeguata e puntuale informazione dell'investitore, in sede di sottoscrizione dell'offerta di pagina 12 di 17 acquisto, svolgendo attività di intermediazione finanziaria di collocamento delle azioni di nuova emissione, nonché di esecuzione dell'ordine impartito dal cliente. Si precisa, per completezza espositiva, che una tale operazione di acquisto di ulteriori n. 96 azioni ha avuto esecuzione CP_2 in data 9.04.2010 ed è stata parimenti oggetto del procedimento svoltosi innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, ai fini della qualificazione del danno complessivamente subito dall'investitore a causa degli inadempimenti informativi della controparte. Parte_1 Anche con riferimento ad un tale acquisto di titoli azionari, mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale emesso da Unibanca s.p.a., società controllante infatti, in via Controparte_3 assorbente, si deve rilevare come non risulti in atti alcuna univoca prova circa la trasparente e corretta informativa dell'investitore in qualità di socio e possessore di azioni già Parte_1 CP_2 detenute nel dossier titoli aperto presso , circa la concreta natura e la reale Controparte_3 rischiosità delle azioni acquistate mediante aumento di capitale, i meccanismi di compravendita delle stesse, nonché gli effettivi tempi di smobilizzo del prodotto finanziario oggetto di intermediazione. Ciò non emerge né dal documento denominato “nota informativa aumento di capitale” che ovviamente integra una contabile informativa attestante l'esecuzione dell'operazione di acquisto (cfr. doc. n. 1 parte convenuta), né dal prospetto informativo del suddetto aumento di capitale emesso dall'allora capogruppo Unibanca s.p.a. in data 8.03.2010, che pur riportando le caratteristiche dell'emissione delle relative azioni, non vi è prova che sia stato fornito all'investitore Parte_1 all'atto della sottoscrizione del relativo ordine di acquisto, in quanto la copia prodotta non risulta sottoscritta per presa visione dall'odierna parte attrice. Parimenti non sottoscritta per accettazione da parte dello specifico cliente / investitore è l'allegata scheda di adesione che rimanda Parte_1 espressamente al prospetto informativo in precedenza già richiamato (cfr. doc. n. 20 parte convenuta). Pertanto, alla luce dell'esame della documentazione offerta in comunicazione, non vi è sufficiente prova che puntuali informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione di investimento in titoli azionari siano entrate nel patrimonio conoscitivo dell'investitore Pt_1 sin dal momento della non contestata adesione all'aumento di capitale deliberato da Unibanca
[...] s.p.a. e dell'acquisto delle relative azioni eseguito in data 9.04.2010, non potendosi ritenere assolto lo specifico onere di dimostrazione in capo all'intermediario finanziario di aver fornito informazione chiara e trasparente anche nell'attività di intermediazione finanziaria delle azioni emesse dalla capogruppo Unibanca s.p.a. ed acquistate dall'odierna parte attrice, di fatto, senza essere messa in condizione di poter scegliere liberamente ed in maniera effettivamente informata. 2.3 In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte convenuta, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento della controparte in relazione all'attività e ai servizi di intermediazione finanziaria delle proprie azioni, svolti nei confronti di in ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara Parte_1 informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste dalla disciplina di settore. Una tale reiterata condotta posta in essere dall'intermediario finanziario convenuto ha di fatto alterato la libertà del cliente / investitore di scegliere in maniera informata e consapevole come investire le proprie sostanze, assumendosi quindi consapevolmente i conseguenti rischi economici.
Conseguentemente, è senza dubbio fondata anche la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'intermediario finanziario inadempiente, nei limiti dell'assolvimento da parte di colui che agisce per il risarcimento dello specifico onere della prova di aver subito un danno ovvero di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale ai sensi degli artt. 1223 e ss. c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012). Con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni
pagina 13 di 17 cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). E' pertanto opinione condivisa che la carenza di prova di aver fornito chiare ed adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento (cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023).
Ancora, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte convenuta, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass.
n. 11258 del 2018). Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, si ritiene adeguatamente provata la sussistenza del danno patrimoniale, quantificato in linea capitale in euro 21.883,61, oltre rivalutazione ed interessi legali (applicabili alla specie in assenza di specifica previsione pattizia), in capo al cliente / investitore in relazione alle 1.346 azioni Parte_1
oggetto del presente giudizio e ancora detenute, dopo l'effettiva esecuzione degli ordini di CP_2 vendita impartiti in data 23.04.2015 e 3.06.2015 per n. 300 azioni , a fronte di ordini di CP_2 vendita rimasti inevasi per le restanti complessive n.
1.974 azioni (cfr. doc. nn. 32 e 33 parte attrice).
Ciò in considerazione delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente e del sostanziale azzeramento del valore delle relative Controparte_3 azioni, nonché del fatto che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario sufficiente prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Un tale importo risarcitorio viene in questa sede calcolato, valorizzando le circostanze fattuali non contestate relative all'adesione dell'investitore all'offerta pubblica di acquisto delle Parte_1 azioni scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per Controparte_3 azione offerto agli azionisti di minoranza e ai dividendi incassati dallo stesso nel corso del rapporto di investimento, nonché all'effettiva vendita di parte delle azioni. In relazione alle singole poste di danno si richiama integralmente quanto verificato ed accertato nella decisione n. 5933 del 18 ottobre 2022 emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 6 parte attrice pag. 5).
pagina 14 di 17 A parte attrice infatti, va in questa sede riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale subito, il controvalore e, dunque, l'effettivo esborso, comprensivo di commissioni, versato al momento dell'acquisto dei titoli azionari intermediati – in considerazione della successiva quasi integrale perdita di valore – decurtato degli importi, meglio indicati nella già richiamata pronuncia Contr dell' e relativi alle azioni per cui è causa (n. 1.346), quale danno che, in effetti, CP_2 l'investitore ha potuto e/o avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In aggiunta, come meglio indicato in dispositivo e viste le contrapposte ricostruzioni di parte, si deve precisare che l'importo risarcitorio riconosciuto è il frutto della necessaria devalutazione al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e successiva rivalutazione, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, dell'importo Contr specificamente ricostruito nella decisione dell' tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022). 3. In ultima analisi, occorre poi considerare che parte attrice nell'ambito della propria prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. ha richiesto la cancellazione, ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., dell'espressione “scientemente sottostimato la propria propensione al rischio”, ritenuta offensiva e sconveniente ed utilizzata nei propri confronti dalla controparte negli scritti difensivi. A tal proposito, è opportuno ricordare che l'art. 89 c.p.c. vieta espressamente alle parti e ai difensori il ricorso ad espressioni sconvenienti od offensive, tanto negli scritti presentati, quanto nelle difese pronunciate davanti al giudice, facendo sostanzialmente applicazione del generale dovere di lealtà e di probità ai sensi dell'art. 88 c.p.c.. Analoga disposizione è, inoltre, prevista dall'art. 52 del codice deontologico forense. Da un lato, si precisa che, in base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza, per espressioni offensive si intendono quelle che ledono il valore e il merito della controparte, mentre quelle sconvenienti sono caratterizzate da una lesività di grado minore ma comunque contrastante con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva (cfr. Cass. n. 14942 del 18.11.2000 e Cass. n. 9707 del 18.06.2003). Dall'altro lato, si evidenzia che l'offensività e la sconvenienza delle espressioni, se accertate anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 5677 del 2005 e Cass. n. 317 del 1973), non possono essere escluse dalla mera reciprocità delle stesse, ma che la sanzione risarcitoria prevista dal successivo secondo comma dell'art. 89 c.p.c. può essere esclusa quando le espressioni quantomeno presentino attinenza con l'oggetto della controversia e siano necessitate da esigenze difensive. In particolare, sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui la memoria difensiva contenente espressioni sconvenienti od offensive può costituire un atto riferibile all'esercizio del diritto di difesa, oggetto dell'attività del difensore tecnico - al quale si applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p. - solo qualora le espressioni concernano l'oggetto della causa, costituendo ciò un'applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. – scriminante dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere – applicabile anche alle offese rinvenibili negli atti difensivi del processo civile, a condizione però che riguardino sempre l'oggetto del processo in modo diretto ed immediato (cfr. Cass. n. 1757 del 26.01.2007). In tale ottica, infatti, il secondo comma dell'art. 89 c.p.c. facoltizza il giudice di disporre in ogni caso la cancellazione delle frasi offensive e/o sconvenienti, nonché la liquidazione da parte dello stesso giudice, in caso di richiesta ad opera della parte offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, eventualmente patito in ragione di quelle, esclusivamente “quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”. Tutto ciò doverosamente premesso, alla luce della lettura dello scritto difensivo introduttivo depositato da parte convenuta in data 25.01.2024, si rileva che l'utilizzo delle Controparte_1 frasi stigmatizzate da parte attrice ai capoversi n. 29 e n. 85 lett. b) della comparsa di costituzione e risposta, non si ritengono né sconvenienti né offensive se contestualizzate nello specifico caso concreto ovvero tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio – operazioni di investimento in titoli azionari – e della peculiare natura dei rapporti tra le parti processuali.
pagina 15 di 17 Sul punto, occorre precisare che le espressioni utilizzate - lette testualmente e debitamente circostanziate nel contesto del presente procedimento -, non esplicitano, nemmeno in via ipotetica, accuse e/o offese dirette ed inappropriate nei confronti del cliente e vanno certamente Parte_1 ricondotte, più in generale, all'esercizio del diritto di difesa in quanto parte convenuta voleva unicamente meglio ricostruire e compiutamente articolare il profilo soggettivo dell'investitore, quale elemento costitutivo delle eccezioni sollevate in sede giudiziale dalla stessa . Controparte_1 In aggiunta, tali espressioni, lungi dall'essere offensive nei confronti del cliente / investitore che ha agito in giudizio, non risultano nemmeno sconvenienti, in quanto sono state esplicitate con riguardo a circostanze oggetto di causa e, alla luce dello specifico thema decidendum della stessa, non sono tali da eccedere un ragionevole contegno processuale richiedibile alle parti.
4. Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase di trattazione / istruttoria che viene liquidata nei valori minimi, essendosi svolta unicamente mediante deposito di memorie scritte;
in ogni caso in ragione del valore della controversia (decisum) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione alle domande proposte da parte attrice, come meglio chiarito in motivazione.
Inoltre, occorre rilevare che i difensori di parte attrice si sono dichiarati antistatari e hanno richiesto la distrazione delle spese di lite a loro favore, sin dall'atto di citazione. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
Pertanto, le spese di lite vengono liquidate a favore degli stessi difensori della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2984/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1
nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere da Controparte_3
successivamente incorporato in in qualità di intermediario
[...] Controparte_1 finanziario, nell'ambito delle operazioni di acquisto di azioni, da parte del cliente / investitore Pt_1 negli anni 2010, 2011 e 2012 per cui è causa.
[...]
3. CO parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1
della somma di euro 25.001,78 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con Parte_1 interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. CO parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi;
Parte_1 spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 264,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA sulla parte pagina 16 di 17 imponibile come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Pizzoccheri e dell'avv. Letizia Zuccherelli.
Forlì, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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