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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6896 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI LD presidente dott.ssa NA PA consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5110/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Edmondo Tomaselli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
, c.f. Controparte_2 C.F._1
, cf. Controparte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Chiara Vadalà, in forza di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di Parte_1 Pt_1 fatture emesse nei confronti del (di seguito ) per la Controparte_1 CP_1 somministrazione di pasti e la gestione delle mense aziendali in forza del contratto di appalto stipulato fra le parti e poi risolto.
***
Con decreto ingiuntivo n. 544/2017, R.G. n. 87154/2016, emesso il 12.1.2017, il Tribunale di
Roma ingiungeva a e (questi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ultimi in funzione di presidente pro tempore del ), in solido, il pagamento, in favore CP_1 di dell'importo di € 511.392,00, oltre interessi e spese del procedimento, per il Pt_1 mancato pagamento delle fatture n. 11 del 31/08/2016 di € 111.280,00, n. 12 del 30/09/2016 di € 111.280,00, n. 13 del 31/10/2016 di € 111.280,00, n. 14 del 30/11/2016 di € 111.280,00,
a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio mense a favore del , nonché CP_1 delle fatture n. 23 del 18/12/2015 di € 75.472,80 e n. 25 del 31/12/2015 di € 20.800,00, per pasti serviti extra appalto a dipendenti presso le mense Cotral Metro. CP_1
***
Proponevano opposizione gli ingiunti, deducendo, tra l'altro, che la somma non era dovuta in quanto:
- le somme portate dalle fatture nn. 11, 12, 13 e 14 del 2016 non erano esigibili alla data di richiesta del decreto ingiuntivo e comunque erano state pagate nelle more dell'emissione e della notifica del decreto stesso, nel rispetto del termine di 90 giorni dalla data di emissione delle singole fatture;
- le somme portate dalle fatture nn. 23 e 25 del 2015 non erano dovute, perché il contratto prevedeva un pagamento a corpo, al di là del numero dei pasti concretamente erogati e, quindi, non esisteva alcun accordo né riguardo al controllo numerico dei pasti somministrati né riguardo al costo unitario di un singolo pasto.
***
Si costituiva l'opposta, contestando le deduzioni degli opponenti, spiegando domanda riconvenzionale per indennizzo e risarcimento del danno provocato dall'ingiustificato recesso del dal contratto d'appalto e chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
***
pagina 2 di 10 Con sentenza n. 11819/2022, R.G. n. 17263/2017, pubblicata in data 25.7.2022, il Tribunale così provvedeva:
- in via preliminare, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opposta in quanto domanda nuova;
- dava atto dell'intervenuto pagamento di tutte le fatture emesse dalla creditrice nell'anno 2016, ma affermava che le stesse erano state pagate in ritardo;
- accoglieva l'opposizione in ordine all'inesistenza del credito portato dalle fatture n. 23 e n. 25 del 2015, osservando che le somme indicate nelle richiamate fatture per pasti extra erogati a soggetti non beneficiari del contratto d'appalto per cui è causa non erano dovute, perché non contrattualmente previste né altrimenti concordate o autorizzate;
- accertava che il sig. , subentrato alla presidenza nel 2016, era del tutto Controparte_3 estraneo alla vicenda dei pagamenti per l'anno 2015 e in adempimento del contratto del 2014, mentre il sig. non era legittimato passivamente rispetto Controparte_2 al pagamento delle fatture emesse nel 2016, in adempimento della scrittura privata integrativa sottoscritta in nome e per conto del Dopolavoro dal sig. , sicché era CP_3 legittimato passivamente soltanto per i crediti di cui alle fatture 2015, che però non erano dovuti;
- revocava il decreto ingiuntivo “perché, quanto alle fatture del 2015, il debito non è dovuto e, quanto alle fatture del 2016, pur essendo il debito risultato dovuto ed esistente, lo stesso è stato già estinto e non è oggetto di contestazione, dovendosi pertanto sul punto dichiarare cessata la materia del contendere”;
- riconosceva a parte opposta solamente il pagamento degli interessi commerciali maturati dal momento della scadenza dei termini per il pagamento delle fatture dell'anno 2016, ovvero 60 giorni dall'emissione, come da contratto, fino ai rispettivi pagamenti;
- in ragione della parziale soccombenza, operava la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la restante metà a carico della parte opposta.
***
Ha proposto appello articolando due motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni istanza contraria disattesa e respinta, ed in riforma della impugnata sentenza, accogliere la domanda formulata nel primo grado di giudizio dagli odierni appellanti, nelle parti oggetto del pagina 3 di 10 presente gravame, condannando il al pagamento delle somme oggetto delle fatture 23 e Controparte_1
25 del 2015.
In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di rigetto, compensare per intero le spese del primo grado.
Voglia infine condannare il convenuto alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio CP_1 grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».
***
Si sono costituiti, in data 19.1.2023, gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
***
All'udienza del 23.2.2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 20.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 20.11.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il primo motivo (rubricato “VIOLAZIONE DI LEGGE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE”), l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe riconosciuto come dovute le somme di cui alle fatture n. 23 e n. 25 del 2015.
In particolare, deduce che dette fatture erano state emesse e inviate al nel CP_1 dicembre 2015 e che l'emissione e l'invio delle stesse non erano stati oggetto di contestazione, anzi erano stati preceduti da una comunicazione del 16 dicembre 2015 in cui si affermava che la fatturazione dei relativi importi era dovuta all'incremento sostanziale dei pasti erogati, non previsti nelle iniziali pattuizioni, e che dunque la somma richiesta andava a coprire, per la maggior parte, costi sostenuti come rimborso delle spese.
Sostiene che la mancata contestazione di detta comunicazione costituirebbe esplicita ammissione del fatto che le somme erano dovute e che vi era quell'accordo di cui il Giudice non aveva tenuto conto, evidenziando che il Dopolavoro aveva contabilizzato le fatture in questione, senza formulare riserve e contestazioni, inserendole nel proprio bilancio e scaricando l'IVA.
pagina 4 di 10 Pertanto, il Tribunale avrebbe motivato in modo errato, essendosi limitato al mero richiamo delle clausole contrattuali che, tuttavia, come lo stesso ammetteva, prevedevano la deroga in casi determinati.
Una corretta valutazione del contegno delle parti e, soprattutto degli elementi, anche documentali, a cui l'appellante aveva fatto riferimento, avrebbero dovuto condurre a una diversa decisione.
Lamenta quindi, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, che il Tribunale sarebbe incorso nella dedotta violazione di legge perché non aveva considerato che le fatture hanno valore di prova quando sono emesse nell'ambito di un rapporto contrattuale non contestato tra le parti e quando sono accettate dal debitore, come nel caso di specie.
***
Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado, con statuizione non censurata dall'appellante, ha chiarito che il contratto di appalto in essere tra le parti era un contratto a corpo e non a misura (p. 9 della sentenza) e che era contrattualmente consentita l'erogazione di pasti extra solo in presenza di una deroga concordata tra le parti, di un'autorizzazione scritta del Dopolavoro e previo riconoscimento dell'utente extra a cura dell'appaltatore (sempre a p. 9: «…è possibile affermare che il contratto non escluda la possibilità di servire pasti extra. Tuttavia, il medesimo contratto prevede che: a) le deroghe siano espressamente concordate tra le parti;
b) che ci sia una autorizzazione scritta da parte del all'erogazione di pasti a soggetti diversi dai dipendenti METRO e ATAC ex Controparte_4 CP_1
Metro; c) che il riconoscimento del beneficiario del pasto è affidato all'appaltatore e che l'erogazione di pasti ad altri soggetti in mancanza di autorizzazione scritta da parte del committente integra un inadempimento grave»).
Pertanto, se è vero che il contratto non escludeva la possibilità di servire pasti extra, è altrettanto vero che tale possibilità doveva essere concordata tra le parti e autorizzata per iscritto dal Dopolavoro.
Come correttamente osservato in sentenza, l'istruttoria ha dimostrato che non esisteva alcuna autorizzazione scritta del Dopolavoro a Sagma per l'erogazione di pasti extra, né una richiesta di Sagma in tal senso o una qualsivoglia deroga contrattuale scritta, fermo restando che l'aver erogato pasti extra costituirebbe un inadempimento contrattuale, secondo il disposto di cui all'art. 13 del contratto di appalto.
Né, rileva ancora il Tribunale, la circostanza è stata provata in altro modo (ancora pag. 9: «…
Non risultano, in particolare, di alcun rilievo probatorio sul punto, né le testimonianze assunte – che in parte sono state abbastanza generiche e che non hanno comunque riferito di alcuno specifico accordo in tal senso – né i registri delle mense Atac/Cotral, prodotti dall'opposta con le memorie 183 n. 2 c.p.c. (allegati A1-A3 e B), dal pagina 5 di 10 momento che tali documenti (uno dei quali assolutamente inconferente, perché riferito all'anno 2013), nulla CP_ provano o dicono sul fatto che i soggetti ivi indicati fossero dipendenti ex , né, tanto meno, dimostrano l'accordo in deroga al contratto base di appalto, che prevedeva il compenso forfettario»).
Ora, come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge
(Cass. n. 16767/2014).
In questo autonomo giudizio il creditore opposto può produrre nuove prove, ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, e il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 2490/2019; Cass. n.
9927/2004).
Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza pagina 6 di 10 dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n.
13685/2019).
In applicazione di tali principi, deve concludersi che non ha fornito la prova del titolo Pt_1 costitutivo della propria pretesa.
In particolare, si osserva che il rapporto, con specifico riguardo alle prestazioni extra, è contestato.
Non viene chiarito né documentato da in quale modo, nel dicembre 2015, sia stata Pt_1 determinata la somma di € 72.570,00 oltre IVA, indicata genericamente come “integrazione costi sostenuti per somministrazione pasti anno 2015”, né l'ulteriore somma di € CP_1
20.000,00 oltre IVA, qualificata come “integrazione fatturato pasti anno 2015”. CP_1
Tali importi, riportati nelle fatture n. 23 e n. 25 del 2015, oggetto di contestazione, non trovano alcun fondamento probatorio idoneo a giustificare la pretesa creditoria avanzata.
La missiva del 16 dicembre 2015 non è mai stata versata in atti e, per stessa ammissione di
(cfr. note depositate il 30.10.2025), “il contenuto di tale comunicazione è stato specificamente Pt_1 allegato nell'atto di appello e non è mai stato contestato nel merito dagli appellati stessi”, sicché della stessa non può tenersi conto nel decidere la censura in esame.
Né l'esistenza del rapporto obbligatorio, fonte della pretesa creditoria, potrebbe desumersi dalle fatture prodotte.
Nel caso di specie, infatti, non può applicarsi il principio secondo cui la fattura «può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili»
(Cass. n. 3581/2024), mancando qui entrambi i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, come si è detto, il rapporto è contestato.
In secondo luogo, non risulta l'esistenza di fatture controfirmate dal Dopolavoro per accettazione e il Dopolavoro ha affermato che queste, trasmesse con raccomandata, erano state semplicemente ricevute e protocollate.
L'istruttoria ha confermato che gli impiegati del Dopolavoro si limitarono a protocollare la corrispondenza, mentre i testi nulla hanno potuto riferire sul bilancio, la cui redazione era affidata ad uno studio tecnico-commerciale esterno, sicché non vi è prova che le fatture siano state contabilizzate.
pagina 7 di 10 Deve, quindi, trovare applicazione il consolidato principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (fra le tante, Cass. n. 34831 del
29/12/2024).
Precisata la portata probatoria delle fatture contestate, va altresì rilevato che, come si è visto, dalle stesse non emerge né il numero dei pasti extra per i quali si chiede pagamento, né il prezzo unitario di tali prestazioni, che risultano frutto di una autonoma e unilaterale dichiarazione di Pt_1
Pertanto, il primo Giudice non è incorso nei denunciati errori, posto che incombeva sul creditore, a fronte della contestazione del debitore, l'onere di provare l'effettiva prestazione resa, la relativa quantità e il prezzo pattuito, onere che nella specie non è stato assolto.
***
Con il secondo motivo (rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE”), l'appellante censura la statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite.
Lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel compensare solo per la metà dette spese, dal momento che il pagamento degli importi dovuti a in corso di causa rendeva la stessa Pt_1 vittoriosa, o, al più, avrebbe dovuto determinare l'integrale compensazione delle spese;
peraltro, la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, che non ne pregiudica la riproposizione, non era idonea a determinare, ex se, la condanna alle spese, neppure parziale.
***
Anche il secondo motivo è infondato.
Per costante orientamento della Corte di cassazione (cfr. da ultimo, Cass. n. 9860/2025), in tema di condanna alle spese processuali il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle stesse.
Diversamente, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa. pagina 8 di 10 Inoltre, qualora nel corso del giudizio sopravvengano fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione totale o parziale (Cass. n. 14939/2020).
In tale prospettiva, si ha violazione del principio della soccombenza, per mezzo della condanna della parte risultata totalmente vittoriosa all'integrale rifusione delle spese di lite, sia che la controversia venga decisa nel merito o sul piano processuale, sia che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e si debba provvedere al governo delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. n. 18128/2020).
Alla luce dei suddetti principi, deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia correttamente statuito sulle spese processuali.
Con riferimento al credito dedotto nelle fatture emesse nel 2016, il debito (che costituiva la parte quantitativamente preponderante della somma ingiunta) è risultato dovuto anche se il
è stato condannato a corrispondere a solo gli interessi commerciali CP_1 Pt_1 maturati nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine e l'effettivo pagamento, poiché nelle more del giudizio il credito era stato integralmente soddisfatto già prima della proposizione dell'opposizione e il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente soccombenza virtuale del . CP_1
Quanto al credito dedotto nelle fatture del 2015, l'opposizione è stata invece accolta, avendo il Tribunale ritenuto che le somme ivi indicate non fossero dovute perché non contrattualmente previste né altrimenti concordate o autorizzate, con conseguente soccombenza di Pt_1
Inoltre, la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima è stata dichiarata inammissibile, poiché formulata in violazione del divieto di introdurre domande nuove, e tale declaratoria comporta comunque soccombenza.
Ricapitolando, è soccombente sia per la domanda riconvenzionale sia per la pretesa Pt_1 dedotta nelle fatture del 2015 (per un importo di circa 96 mila euro), mentre il è CP_1 soccombente per la pretesa dedotta nelle fatture del 2016.
A tanto si aggiunga che l'attività processuale ha riguardato prevalentemente le domande per le quali è risultata soccombente, atteso che, con riferimento alla domanda per cui la Pt_1
pagina 9 di 10 stessa è risultata vittoriosa, era intervenuto il pagamento della sorte, da parte del Dopolavoro, già prima dell'opposizione.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, dunque, il Giudice ha correttamente disposto la compensazione delle spese solo per metà e ha posto la residua metà a carico della opposta.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 11819/2022, R.G. n. 17263/2017, pubblicata in data 25.7.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...] Controparte_3
12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA PA MI LD pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI LD presidente dott.ssa NA PA consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5110/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Edmondo Tomaselli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
, c.f. Controparte_2 C.F._1
, cf. Controparte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Chiara Vadalà, in forza di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di Parte_1 Pt_1 fatture emesse nei confronti del (di seguito ) per la Controparte_1 CP_1 somministrazione di pasti e la gestione delle mense aziendali in forza del contratto di appalto stipulato fra le parti e poi risolto.
***
Con decreto ingiuntivo n. 544/2017, R.G. n. 87154/2016, emesso il 12.1.2017, il Tribunale di
Roma ingiungeva a e (questi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ultimi in funzione di presidente pro tempore del ), in solido, il pagamento, in favore CP_1 di dell'importo di € 511.392,00, oltre interessi e spese del procedimento, per il Pt_1 mancato pagamento delle fatture n. 11 del 31/08/2016 di € 111.280,00, n. 12 del 30/09/2016 di € 111.280,00, n. 13 del 31/10/2016 di € 111.280,00, n. 14 del 30/11/2016 di € 111.280,00,
a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio mense a favore del , nonché CP_1 delle fatture n. 23 del 18/12/2015 di € 75.472,80 e n. 25 del 31/12/2015 di € 20.800,00, per pasti serviti extra appalto a dipendenti presso le mense Cotral Metro. CP_1
***
Proponevano opposizione gli ingiunti, deducendo, tra l'altro, che la somma non era dovuta in quanto:
- le somme portate dalle fatture nn. 11, 12, 13 e 14 del 2016 non erano esigibili alla data di richiesta del decreto ingiuntivo e comunque erano state pagate nelle more dell'emissione e della notifica del decreto stesso, nel rispetto del termine di 90 giorni dalla data di emissione delle singole fatture;
- le somme portate dalle fatture nn. 23 e 25 del 2015 non erano dovute, perché il contratto prevedeva un pagamento a corpo, al di là del numero dei pasti concretamente erogati e, quindi, non esisteva alcun accordo né riguardo al controllo numerico dei pasti somministrati né riguardo al costo unitario di un singolo pasto.
***
Si costituiva l'opposta, contestando le deduzioni degli opponenti, spiegando domanda riconvenzionale per indennizzo e risarcimento del danno provocato dall'ingiustificato recesso del dal contratto d'appalto e chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
***
pagina 2 di 10 Con sentenza n. 11819/2022, R.G. n. 17263/2017, pubblicata in data 25.7.2022, il Tribunale così provvedeva:
- in via preliminare, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opposta in quanto domanda nuova;
- dava atto dell'intervenuto pagamento di tutte le fatture emesse dalla creditrice nell'anno 2016, ma affermava che le stesse erano state pagate in ritardo;
- accoglieva l'opposizione in ordine all'inesistenza del credito portato dalle fatture n. 23 e n. 25 del 2015, osservando che le somme indicate nelle richiamate fatture per pasti extra erogati a soggetti non beneficiari del contratto d'appalto per cui è causa non erano dovute, perché non contrattualmente previste né altrimenti concordate o autorizzate;
- accertava che il sig. , subentrato alla presidenza nel 2016, era del tutto Controparte_3 estraneo alla vicenda dei pagamenti per l'anno 2015 e in adempimento del contratto del 2014, mentre il sig. non era legittimato passivamente rispetto Controparte_2 al pagamento delle fatture emesse nel 2016, in adempimento della scrittura privata integrativa sottoscritta in nome e per conto del Dopolavoro dal sig. , sicché era CP_3 legittimato passivamente soltanto per i crediti di cui alle fatture 2015, che però non erano dovuti;
- revocava il decreto ingiuntivo “perché, quanto alle fatture del 2015, il debito non è dovuto e, quanto alle fatture del 2016, pur essendo il debito risultato dovuto ed esistente, lo stesso è stato già estinto e non è oggetto di contestazione, dovendosi pertanto sul punto dichiarare cessata la materia del contendere”;
- riconosceva a parte opposta solamente il pagamento degli interessi commerciali maturati dal momento della scadenza dei termini per il pagamento delle fatture dell'anno 2016, ovvero 60 giorni dall'emissione, come da contratto, fino ai rispettivi pagamenti;
- in ragione della parziale soccombenza, operava la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la restante metà a carico della parte opposta.
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Ha proposto appello articolando due motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni istanza contraria disattesa e respinta, ed in riforma della impugnata sentenza, accogliere la domanda formulata nel primo grado di giudizio dagli odierni appellanti, nelle parti oggetto del pagina 3 di 10 presente gravame, condannando il al pagamento delle somme oggetto delle fatture 23 e Controparte_1
25 del 2015.
In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di rigetto, compensare per intero le spese del primo grado.
Voglia infine condannare il convenuto alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio CP_1 grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».
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Si sono costituiti, in data 19.1.2023, gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
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All'udienza del 23.2.2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 20.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 20.11.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
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I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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Con il primo motivo (rubricato “VIOLAZIONE DI LEGGE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE”), l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe riconosciuto come dovute le somme di cui alle fatture n. 23 e n. 25 del 2015.
In particolare, deduce che dette fatture erano state emesse e inviate al nel CP_1 dicembre 2015 e che l'emissione e l'invio delle stesse non erano stati oggetto di contestazione, anzi erano stati preceduti da una comunicazione del 16 dicembre 2015 in cui si affermava che la fatturazione dei relativi importi era dovuta all'incremento sostanziale dei pasti erogati, non previsti nelle iniziali pattuizioni, e che dunque la somma richiesta andava a coprire, per la maggior parte, costi sostenuti come rimborso delle spese.
Sostiene che la mancata contestazione di detta comunicazione costituirebbe esplicita ammissione del fatto che le somme erano dovute e che vi era quell'accordo di cui il Giudice non aveva tenuto conto, evidenziando che il Dopolavoro aveva contabilizzato le fatture in questione, senza formulare riserve e contestazioni, inserendole nel proprio bilancio e scaricando l'IVA.
pagina 4 di 10 Pertanto, il Tribunale avrebbe motivato in modo errato, essendosi limitato al mero richiamo delle clausole contrattuali che, tuttavia, come lo stesso ammetteva, prevedevano la deroga in casi determinati.
Una corretta valutazione del contegno delle parti e, soprattutto degli elementi, anche documentali, a cui l'appellante aveva fatto riferimento, avrebbero dovuto condurre a una diversa decisione.
Lamenta quindi, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, che il Tribunale sarebbe incorso nella dedotta violazione di legge perché non aveva considerato che le fatture hanno valore di prova quando sono emesse nell'ambito di un rapporto contrattuale non contestato tra le parti e quando sono accettate dal debitore, come nel caso di specie.
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Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado, con statuizione non censurata dall'appellante, ha chiarito che il contratto di appalto in essere tra le parti era un contratto a corpo e non a misura (p. 9 della sentenza) e che era contrattualmente consentita l'erogazione di pasti extra solo in presenza di una deroga concordata tra le parti, di un'autorizzazione scritta del Dopolavoro e previo riconoscimento dell'utente extra a cura dell'appaltatore (sempre a p. 9: «…è possibile affermare che il contratto non escluda la possibilità di servire pasti extra. Tuttavia, il medesimo contratto prevede che: a) le deroghe siano espressamente concordate tra le parti;
b) che ci sia una autorizzazione scritta da parte del all'erogazione di pasti a soggetti diversi dai dipendenti METRO e ATAC ex Controparte_4 CP_1
Metro; c) che il riconoscimento del beneficiario del pasto è affidato all'appaltatore e che l'erogazione di pasti ad altri soggetti in mancanza di autorizzazione scritta da parte del committente integra un inadempimento grave»).
Pertanto, se è vero che il contratto non escludeva la possibilità di servire pasti extra, è altrettanto vero che tale possibilità doveva essere concordata tra le parti e autorizzata per iscritto dal Dopolavoro.
Come correttamente osservato in sentenza, l'istruttoria ha dimostrato che non esisteva alcuna autorizzazione scritta del Dopolavoro a Sagma per l'erogazione di pasti extra, né una richiesta di Sagma in tal senso o una qualsivoglia deroga contrattuale scritta, fermo restando che l'aver erogato pasti extra costituirebbe un inadempimento contrattuale, secondo il disposto di cui all'art. 13 del contratto di appalto.
Né, rileva ancora il Tribunale, la circostanza è stata provata in altro modo (ancora pag. 9: «…
Non risultano, in particolare, di alcun rilievo probatorio sul punto, né le testimonianze assunte – che in parte sono state abbastanza generiche e che non hanno comunque riferito di alcuno specifico accordo in tal senso – né i registri delle mense Atac/Cotral, prodotti dall'opposta con le memorie 183 n. 2 c.p.c. (allegati A1-A3 e B), dal pagina 5 di 10 momento che tali documenti (uno dei quali assolutamente inconferente, perché riferito all'anno 2013), nulla CP_ provano o dicono sul fatto che i soggetti ivi indicati fossero dipendenti ex , né, tanto meno, dimostrano l'accordo in deroga al contratto base di appalto, che prevedeva il compenso forfettario»).
Ora, come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge
(Cass. n. 16767/2014).
In questo autonomo giudizio il creditore opposto può produrre nuove prove, ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, e il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 2490/2019; Cass. n.
9927/2004).
Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza pagina 6 di 10 dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n.
13685/2019).
In applicazione di tali principi, deve concludersi che non ha fornito la prova del titolo Pt_1 costitutivo della propria pretesa.
In particolare, si osserva che il rapporto, con specifico riguardo alle prestazioni extra, è contestato.
Non viene chiarito né documentato da in quale modo, nel dicembre 2015, sia stata Pt_1 determinata la somma di € 72.570,00 oltre IVA, indicata genericamente come “integrazione costi sostenuti per somministrazione pasti anno 2015”, né l'ulteriore somma di € CP_1
20.000,00 oltre IVA, qualificata come “integrazione fatturato pasti anno 2015”. CP_1
Tali importi, riportati nelle fatture n. 23 e n. 25 del 2015, oggetto di contestazione, non trovano alcun fondamento probatorio idoneo a giustificare la pretesa creditoria avanzata.
La missiva del 16 dicembre 2015 non è mai stata versata in atti e, per stessa ammissione di
(cfr. note depositate il 30.10.2025), “il contenuto di tale comunicazione è stato specificamente Pt_1 allegato nell'atto di appello e non è mai stato contestato nel merito dagli appellati stessi”, sicché della stessa non può tenersi conto nel decidere la censura in esame.
Né l'esistenza del rapporto obbligatorio, fonte della pretesa creditoria, potrebbe desumersi dalle fatture prodotte.
Nel caso di specie, infatti, non può applicarsi il principio secondo cui la fattura «può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili»
(Cass. n. 3581/2024), mancando qui entrambi i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, come si è detto, il rapporto è contestato.
In secondo luogo, non risulta l'esistenza di fatture controfirmate dal Dopolavoro per accettazione e il Dopolavoro ha affermato che queste, trasmesse con raccomandata, erano state semplicemente ricevute e protocollate.
L'istruttoria ha confermato che gli impiegati del Dopolavoro si limitarono a protocollare la corrispondenza, mentre i testi nulla hanno potuto riferire sul bilancio, la cui redazione era affidata ad uno studio tecnico-commerciale esterno, sicché non vi è prova che le fatture siano state contabilizzate.
pagina 7 di 10 Deve, quindi, trovare applicazione il consolidato principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (fra le tante, Cass. n. 34831 del
29/12/2024).
Precisata la portata probatoria delle fatture contestate, va altresì rilevato che, come si è visto, dalle stesse non emerge né il numero dei pasti extra per i quali si chiede pagamento, né il prezzo unitario di tali prestazioni, che risultano frutto di una autonoma e unilaterale dichiarazione di Pt_1
Pertanto, il primo Giudice non è incorso nei denunciati errori, posto che incombeva sul creditore, a fronte della contestazione del debitore, l'onere di provare l'effettiva prestazione resa, la relativa quantità e il prezzo pattuito, onere che nella specie non è stato assolto.
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Con il secondo motivo (rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE”), l'appellante censura la statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite.
Lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel compensare solo per la metà dette spese, dal momento che il pagamento degli importi dovuti a in corso di causa rendeva la stessa Pt_1 vittoriosa, o, al più, avrebbe dovuto determinare l'integrale compensazione delle spese;
peraltro, la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, che non ne pregiudica la riproposizione, non era idonea a determinare, ex se, la condanna alle spese, neppure parziale.
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Anche il secondo motivo è infondato.
Per costante orientamento della Corte di cassazione (cfr. da ultimo, Cass. n. 9860/2025), in tema di condanna alle spese processuali il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle stesse.
Diversamente, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa. pagina 8 di 10 Inoltre, qualora nel corso del giudizio sopravvengano fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione totale o parziale (Cass. n. 14939/2020).
In tale prospettiva, si ha violazione del principio della soccombenza, per mezzo della condanna della parte risultata totalmente vittoriosa all'integrale rifusione delle spese di lite, sia che la controversia venga decisa nel merito o sul piano processuale, sia che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e si debba provvedere al governo delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. n. 18128/2020).
Alla luce dei suddetti principi, deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia correttamente statuito sulle spese processuali.
Con riferimento al credito dedotto nelle fatture emesse nel 2016, il debito (che costituiva la parte quantitativamente preponderante della somma ingiunta) è risultato dovuto anche se il
è stato condannato a corrispondere a solo gli interessi commerciali CP_1 Pt_1 maturati nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine e l'effettivo pagamento, poiché nelle more del giudizio il credito era stato integralmente soddisfatto già prima della proposizione dell'opposizione e il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente soccombenza virtuale del . CP_1
Quanto al credito dedotto nelle fatture del 2015, l'opposizione è stata invece accolta, avendo il Tribunale ritenuto che le somme ivi indicate non fossero dovute perché non contrattualmente previste né altrimenti concordate o autorizzate, con conseguente soccombenza di Pt_1
Inoltre, la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima è stata dichiarata inammissibile, poiché formulata in violazione del divieto di introdurre domande nuove, e tale declaratoria comporta comunque soccombenza.
Ricapitolando, è soccombente sia per la domanda riconvenzionale sia per la pretesa Pt_1 dedotta nelle fatture del 2015 (per un importo di circa 96 mila euro), mentre il è CP_1 soccombente per la pretesa dedotta nelle fatture del 2016.
A tanto si aggiunga che l'attività processuale ha riguardato prevalentemente le domande per le quali è risultata soccombente, atteso che, con riferimento alla domanda per cui la Pt_1
pagina 9 di 10 stessa è risultata vittoriosa, era intervenuto il pagamento della sorte, da parte del Dopolavoro, già prima dell'opposizione.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, dunque, il Giudice ha correttamente disposto la compensazione delle spese solo per metà e ha posto la residua metà a carico della opposta.
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In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 11819/2022, R.G. n. 17263/2017, pubblicata in data 25.7.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...] Controparte_3
12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA PA MI LD pagina 10 di 10