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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 903/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Guidi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Linda Controparte_1 C.F._2
Mastrodomenico ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...], il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(FC), il 25/11/1993, contraevano matrimonio concordatario in data 11/12/2022 in Rimini (RN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2022, n. 126, parte II, serie A. pagina 1 di 4 Dall'unione dei coniugi è nata la figlia (in data 15/08/2021). Per_1
Con ricorso per separazione giudiziale contenente la richiesta di provvedimenti urgenti ed indifferibili ex art. 473bis 15 c.p.c., la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione e, in ragione delle violenze e maltrattamenti subiti durante la convivenza matrimoniale, l'affidamento super-esclusivo della figlia con collocazione presso di sé, la regolamentazione dei tempi di visita del padre in modalità protetta e il versamento da parte del padre di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma contestando la ricostruzione avversaria e formulando conclusioni difformi da quelle della controparte.
Con decreto emesso inaudita altera parte nell'ambito del sub-procedimento veniva disposta la collocazione della figlia minore presso la madre e veniva ordinato al resistente la cessazione delle condotte minatorie e violente con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalla figlia, incaricando di Servizio Sociale competente per territorio di riferire sul nucleo familiare.
All'udienza di comparizione delle parti del 11/07/2024, il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, sentite le parti ed i rispettivi difensori e vista la relazione dei Servizi Sociali depositata in atti, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “affida la figlia minore al servizio sociale di Rimini, con collocazione presso la madre;
dispone che le visite paterne siano regolate dal servizio sociale di Rimini, inizialmente in forma protetta con facoltà di liberalizzarle purché alla presenza di un educatore e facendo in modo che i genitori non si incontrino;
dispone che il servizio prosegua nel monitoraggio della condizione dei genitori e della minore e attivi educativa domiciliare come proposto;
pone a carico del padre un contributo € 250 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie regolate secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna, salvo diverso accordo”, disponendo CTU psicologica e sulla capacità genitoriale del nucleo.
Depositata la CTU, all'udienza del 26/06/2025, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa;
al fine di verificare l'eventuale accettazione della proposta conciliativa, la causa veniva rinviata all'udienza del 9/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte rispettivamente depositate in data 04 – 08/07/2025, le parti rappresentavano la volontà di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice quanto alla pronuncia della separazione ed alle condizioni di affidamento della minore e allo svolgimento delle visite in forma protetta, mentre quanto alle statuizioni economiche, concordavano che: “il padre corrisponderà a titolo di contributo pagina 2 di 4 per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% dell'Assegno unico universale con facoltà per la madre di percezione integrale in via diretta dello stesso ed oltre al 50% delle spese straordinarie coma da
Protocollo Spese del Tribunale di Bologna in uso presso l'intestato Ufficio Giudiziario”(cfr. note scritte). Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva, riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n.2381 “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la separazione personale tra e Parte_1 deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambe le parti. Controparte_1
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
2. Quanto alle ulteriori questioni, stante l'accettazione delle parti alla proposta formulata dal Giudice delegato, il Collegio dispone in conformità e per l'effetto, dispone che venga affidata al Servizio Per_1
Sociale di Rimini, con collocazione presso la madre. Dispone che il Servizio Sociale di Rimini rediga il calendario delle visite con il padre, da svolgersi in forma protetta o comunque vigilata da un educatore anche al di fuori dei locali del Servizio, presso l'abitazione del o della nonna paterna. CP_1
Dispone altresì che il Servizio Sociale prosegua nel monitoraggio del nucleo familiare, anche attivando educativa domiciliare come proposto, relazionando al Giudice Tutelare ogni sei mesi.
Quanto alle questioni economiche, le parti hanno statuito che il erserà alla CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento della minore, la somma di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo adottato presso il Tribunale di Bologna. La Pt_1 percepirà il 100% dell'assegno unico familiare, come da accordo tra le parti.
pagina 3 di 4 3. Le spese di lite devono essere compensate, così come richiesto dalle parti. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
02/06/1996, e , nato a [...], il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio concordatario in data 11/12/2022 a Rimini (RN), trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune, anno 2022, n. 126, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
Si comunichi al Giudice tutelare in sede e al Servizio Sociale competente per territorio.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 903/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Guidi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Linda Controparte_1 C.F._2
Mastrodomenico ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...], il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(FC), il 25/11/1993, contraevano matrimonio concordatario in data 11/12/2022 in Rimini (RN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2022, n. 126, parte II, serie A. pagina 1 di 4 Dall'unione dei coniugi è nata la figlia (in data 15/08/2021). Per_1
Con ricorso per separazione giudiziale contenente la richiesta di provvedimenti urgenti ed indifferibili ex art. 473bis 15 c.p.c., la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione e, in ragione delle violenze e maltrattamenti subiti durante la convivenza matrimoniale, l'affidamento super-esclusivo della figlia con collocazione presso di sé, la regolamentazione dei tempi di visita del padre in modalità protetta e il versamento da parte del padre di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma contestando la ricostruzione avversaria e formulando conclusioni difformi da quelle della controparte.
Con decreto emesso inaudita altera parte nell'ambito del sub-procedimento veniva disposta la collocazione della figlia minore presso la madre e veniva ordinato al resistente la cessazione delle condotte minatorie e violente con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalla figlia, incaricando di Servizio Sociale competente per territorio di riferire sul nucleo familiare.
All'udienza di comparizione delle parti del 11/07/2024, il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, sentite le parti ed i rispettivi difensori e vista la relazione dei Servizi Sociali depositata in atti, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “affida la figlia minore al servizio sociale di Rimini, con collocazione presso la madre;
dispone che le visite paterne siano regolate dal servizio sociale di Rimini, inizialmente in forma protetta con facoltà di liberalizzarle purché alla presenza di un educatore e facendo in modo che i genitori non si incontrino;
dispone che il servizio prosegua nel monitoraggio della condizione dei genitori e della minore e attivi educativa domiciliare come proposto;
pone a carico del padre un contributo € 250 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie regolate secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna, salvo diverso accordo”, disponendo CTU psicologica e sulla capacità genitoriale del nucleo.
Depositata la CTU, all'udienza del 26/06/2025, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa;
al fine di verificare l'eventuale accettazione della proposta conciliativa, la causa veniva rinviata all'udienza del 9/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte rispettivamente depositate in data 04 – 08/07/2025, le parti rappresentavano la volontà di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice quanto alla pronuncia della separazione ed alle condizioni di affidamento della minore e allo svolgimento delle visite in forma protetta, mentre quanto alle statuizioni economiche, concordavano che: “il padre corrisponderà a titolo di contributo pagina 2 di 4 per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% dell'Assegno unico universale con facoltà per la madre di percezione integrale in via diretta dello stesso ed oltre al 50% delle spese straordinarie coma da
Protocollo Spese del Tribunale di Bologna in uso presso l'intestato Ufficio Giudiziario”(cfr. note scritte). Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva, riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n.2381 “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la separazione personale tra e Parte_1 deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambe le parti. Controparte_1
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
2. Quanto alle ulteriori questioni, stante l'accettazione delle parti alla proposta formulata dal Giudice delegato, il Collegio dispone in conformità e per l'effetto, dispone che venga affidata al Servizio Per_1
Sociale di Rimini, con collocazione presso la madre. Dispone che il Servizio Sociale di Rimini rediga il calendario delle visite con il padre, da svolgersi in forma protetta o comunque vigilata da un educatore anche al di fuori dei locali del Servizio, presso l'abitazione del o della nonna paterna. CP_1
Dispone altresì che il Servizio Sociale prosegua nel monitoraggio del nucleo familiare, anche attivando educativa domiciliare come proposto, relazionando al Giudice Tutelare ogni sei mesi.
Quanto alle questioni economiche, le parti hanno statuito che il erserà alla CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento della minore, la somma di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo adottato presso il Tribunale di Bologna. La Pt_1 percepirà il 100% dell'assegno unico familiare, come da accordo tra le parti.
pagina 3 di 4 3. Le spese di lite devono essere compensate, così come richiesto dalle parti. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
02/06/1996, e , nato a [...], il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio concordatario in data 11/12/2022 a Rimini (RN), trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune, anno 2022, n. 126, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
Si comunichi al Giudice tutelare in sede e al Servizio Sociale competente per territorio.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
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