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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 107/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. DI BENEDETTO ALFONSO;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), con l'Avv. CUCCUINI GIOVANNA;
P.IVA_1
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 1115/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 26/10/2022.
CONCLUSIONI
In data 28/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia, all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza 1115/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo – Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, il 26.10.2022 e pubblicata in pari data, nel procedimento civile di primo grado R.G. n. 869/2019, per tutte le argomentazioni ed eccezioni nell'atto di gravame svolte e previa immediata sospensione inaudita o, in subordine, audita altera parte dell'efficacia esecutiva
o dell'esecuzione della sentenza n. 1115/2022 impugnata: - rigettare le domande spiegate in primo grado dalla parte attrice ed odierna parte appellata, poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. - Accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art.
pagina 1 di 12 5 del contratto di locazione del 29.03.2007, trascritto il 27.04.2007, laddove dispone il divieto di sublocazione. Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa,
- in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata così come formulata dalla in quanto infondata in fatto e in diritto Parte_1
- nel merito: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1115/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 26.10. ositata in pari data, notificata in data 15.12.2022, con conseguente integrale conferma della stessa, per essere tutti i motivi di impugnazione totalmente infondati in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19.3.2019, la Curatela del Fallimento dell'impresa individuale (dichiarato con sentenza del 3.10.2014) conveniva in giudizio CP_1 dinanzi al Tribunale di Arezzo la società deducendo l'occupazione senza titolo da Parte_1 parte della convenuta di un compendio immobiliare di proprietà della fallita sito in
Lucignano, Via di Pieve Vecchia, Loc. Corniolo n. 13, catastalmente identificato al foglio 33, particella 54, con numerosi subalterni. L'immobile, già concesso in locazione commerciale con contratto del 29.3.2007 alla “ ” (di titolarità dello stesso ), Parte_2 CP_1 era stato occupato da a partire dal 31.8.2011, senza che, a dire dell'attrice, risultasse Parte_1 stipulato alcun contratto di locazione, sublocazione, cessione del primo contratto di locazione o altro titolo opponibile al fallimento, idoneo a legittimare il possesso. Evidenziava al riguardo che l'occupazione era avvenuta nel corso di una procedura esecutiva immobiliare (n.
277/2009 r.g.e.), determinante indisponibilità del bene pignorato in assenza di autorizzazione del G.E., e che proprio quest'ultimo aveva disposto, in data 15.4.2011, la liberazione dell'immobile e il versamento di un'indennità di occupazione pari a € 1.452,39 mensili da parte della ditta individuale “ ” di fino all'esecuzione del Parte_2 CP_1 provvedimento di rilascio. Aggiungeva che un eventuale accordo per la sub-locazione del compendio avrebbe comunque violato il divieto di sublocazione stabilito all'art. 5 del contratto del 29.3.2007. Esponeva infine che, nonostante una diffida formale inviata il 20.1.2015, Pt_1 aveva continuato a occupare l'immobile, senza versare l'indennità che si era impegnata
[...]
pagina 2 di 12 essa stessa a corrispondere, determinando così un danno patrimoniale per la Curatela.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 1.452,39 mensili a decorrere dalla diffida del
20.1.2015.
2. si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree. Parte_1
Sosteneva di avere legittimamente acquisito la disponibilità di una porzione dell'immobile mediante sublocazione da parte di . A sostegno di tale tesi, veniva richiamata la CP_1 comunicazione al Comune di Lucignano del 31.8.2011, con cui aveva dichiarato la CP_1 cessazione dell'attività alberghiera, e la contestuale comunicazione di inizio attività da parte di da cui desumere l'avvenuta conclusione del negozio. La convenuta eccepiva Parte_1 inoltre: a) la caducazione degli effetti del pignoramento in conseguenza dell'estinzione della procedura esecutiva sancita dall'ordinanza del G.E. del 28.10.2014 (recante dichiarazione di improcedibilità dell'azione esecutiva ex art. 51 L.F. per il sopravvenuto fallimento) e, così, la validità ed efficacia della sublocazione, sebbene intervenuta in pendenza della procedura esecutiva;
b) la nullità della clausola di divieto di sublocazione contenuta nel contratto del
2007, per contrasto con l'art. 36 L. 392/78, che consente la sublocazione in caso di cessione o locazione dell'azienda, ed il superamento del divieto pattizio “dalla circostanza che nella stipulazione del contratto di sublocazione è intervenuto il locatore , il quale CP_1 con la sottoscrizione dello stesso, ha espresso il consenso all'ingresso del nuovo conduttore, ossia la società Pieve s.r.l.”; c) l'insussistenza del danno da occupazione, in quanto non provato (all'uopo richiamando giurisprudenza di legittimità).
Instava, perciò, per il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della nullità della clausola di divieto di sublocazione.
3. il Tribunale di Arezzo, con sentenza 1115/2022 del 26.10.2022, accoglieva integralmente le domande della Curatela. Rilevava che l'immobile era di proprietà della fallita e che il contratto di locazione del 2007 era stato stipulato con la ditta individuale “ Pt_2
, soggetto distinto da quest'ultima, d'altro canto, non aveva fornito Parte_2 Parte_1 prova dell'esistenza di un valido titolo idoneo a giustificare l'occupazione del bene, non essendo detto titolo deducibile dai soli documenti prodotti (ossia “dalla semplice dichiarazione del fallito al comune di Lucignano, datata 31.08.2011, di cessazione dell'attività (doc. 2 convenuta)” e “dalla “segnalazione di inizio attività” di pari data e a partire dal 01.09.2011, da parte di tale Sig. , per conto della stessa convenuta, Per_1
pagina 3 di 12 secondo la denominazione ”Relais Antica Pieve” (doc. 3)”). Ritenuta perciò assente la prova di un contratto di locazione, sub-locazione o altro titolo, reputava assorbite, per la ragione più liquida, le questioni inerenti agli effetti dell'estinzione della procedura esecutiva che aveva interessato il bene e all'eccepita nullità della clausola di divieto di sublocazione presente nel contratto stipulato in data 29.3.2007, e, ritenuto esistente anche il danno a carico della
Curatela, condannava al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità di Parte_1 occupazione, determinata in € 1.452,39 mensili, dalla data di ricevimento della diffida
(22.1.2015) fino a quella della sentenza, per un totale di € 135.072,27, oltre al pagamento delle spese di lite.
4. ha impugnato la sentenza, articolando due motivi principali di gravame. Parte_1
I) Violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.: il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la valenza dei documenti prodotti – in particolare la dichiarazione di cessazione dell'attività da parte di e la SCIA presentata da – ai fini CP_1 Parte_1 della prova dell'esistenza di un valido titolo negoziale (locazione o sublocazione) legittimante l'occupazione dell'immobile. Tali documenti, aventi data certa e presentati contestualmente il
31.8.2011, dimostrerebbero, ad una valutazione congiunta, la successione nella disponibilità dell'immobile, per la gestione della medesima attività ricettiva, e la stipula di un contratto, anche se non formalizzato per iscritto. Si rimarca al riguardo come la forma scritta non sia necessaria per la validità del tipo di negozio descritto e come la prova di esso possa essere perciò fornita anche per facta concludentia. Ciò posto, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere esaminate (e risolte nel senso indicato da anche le questioni dichiarate Parte_1 assorbite in sentenza, reiterate con l'impugnazione.
II) Violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 c.c., 115 e 116 c.p.c.: il giudice di prime cure non avrebbe comunque dovuto accogliere la domanda di condanna di al pagamento di una indennità per occupazione sine titulo, in mancanza di Parte_1 allegazione e prova da parte della Curatela fallimentare della perdita di concrete utilità ricavabili dal bene, ossia del c.d. “danno-conseguenza” costituito dal pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene, in ordine al quale l'attrice si era limitata ad affermazioni apodittiche e generiche. Si sostiene al riguardo che il Tribunale abbia fatto applicazione, sul punto, di orientamenti giurisprudenziali ormai superati.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della decisione con l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado.
pagina 4 di 12 5. La si è costituita in appello contestando Controparte_2 integralmente le doglianze dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Preliminarmente ha eccepito la nullità, ex art. 11 L. 53/1994, della notificazione dell'atto di appello per violazione delle norme sul processo telematico (artt.
3-bis, comma 2, L. 53/1994, art. 16-undecies, comma 3, D.L. 179/2012, art. 19-ter delle specifiche tecniche relative al PCT), per la mancanza nella relata di notifica dell'attestazione di conformità riguardante sia l'atto
(nativo digitale) che la procura (copia informatica di quella formata su supporto analogico).
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di appello.
La nullità delle notifiche telematiche, ai sensi dell'art. 11 della L. 53/1994, è, come ogni altra nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. In questo caso, lo scopo della notifica è stato all'evidenza raggiunto, avendo il destinatario di essa ricevuto e perfettamente compreso l'atto notificato, tanto da spiegare le proprie difese nel merito dell'impugnazione senza alcun limite.
7. Va, ancora, rilevato che in memoria di replica l'appellante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, sul presupposto dell'intervenuta vendita “di tutti i beni del
”, leggendosi più precisamente nello scritto che “l'acquirente ha già interamente CP_1 corrisposto il prezzo della detta vendita e, ad oggi, non è stato ancora stipulato il rogito notarile in quanto si è in attesa degli adempimenti burocratici consistenti nel reperimento del certificato di destinazione urbanistica degli immobili e dell'agibilità, per la formalizzazione dell'atto da parte del curatore del fallimento”.
La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere accolta.
In primis, detta declaratoria postula una istanza congiunta delle parti (le quali concordino sul venir meno delle ragioni di contrasto e, quindi, dell'interesse ad una pronuncia di merito), nel caso di specie assente dato che la parte appellata non si è associata alla richiesta. Giova in materia richiamare la pronuncia della S.C. 21757/2021 per cui “la
pagina 5 di 12 cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”.
In secondo luogo, non è chiaro chi si sia reso acquirente dei beni del fallimento (e dunque se si tratti della stessa o di altro soggetto): solo nel primo caso, infatti, Parte_1 verrebbero a confondersi le qualità di (asserita) conduttrice dell'immobile e di proprietaria dello stesso, il che peraltro farebbe venir meno l'interesse del fallimento unicamente rispetto al rilascio dell'immobile, non già, certamente, rispetto alla domanda di pagamento dell'indennità.
In ultimo, a parte la mancata dimostrazione del fatto allegato, la stessa appellante ha dedotto come non vi sia stato ancora un formale passaggio di proprietà.
Per tutte le suddette ragioni, va necessariamente esaminato il merito della lite.
8. Venendo dunque al merito, il gravame è infondato e va pertanto respinto.
8.1 Rispetto al primo motivo di censura, è ben vero che appaiono insufficienti le motivazioni con cui il Tribunale ha negato, in assoluto, valore probatorio ai documenti prodotti in primo grado da onde supportare il suo assunto circa la stipula di un Parte_1 contratto avente ad oggetto la detenzione qualificata dell'immobile (in primo grado individuato in un contratto di sublocazione;
in appello piuttosto qualificato come contratto di locazione intercorso con ). CP_1
pagina 6 di 12 In disparte ogni considerazione sulla reale efficacia di un contratto di locazione come quello stipulato in data 29.3.2007, intervenuto da con sé stesso (dato che CP_1
l'“ ”, in base a quanto si ricava dagli atti, costituisce impresa individuale Parte_2 dello stesso e, quindi, non rappresenta un soggetto giuridico distinto dalla sua persona CP_1 fisica), va osservato che il primo giudice ha ritenuto privi dell'attitudine a dimostrare l'instaurazione di un rapporto tra il e la società appellante, avente ad oggetto il CP_1 godimento dell'immobile, i seguenti documenti: a) la dichiarazione del fallito (all'epoca in bonis) al Comune di Lucignano, datata 31.8.2011, di cessazione dell'attività della struttura ricettiva denominata “Relais Antica Pieve” svolta nei locali (“per chiusura definitiva dell'attività”); b) la segnalazione certificata di inizio attività di pari data e a partire dall'1.9.2011 presentata allo stesso Comune da tale , quale legale Persona_2 rappresentante di con riferimento alla medesima struttura (ivi indicata come Parte_1 detenuta a titolo di “affitto”), “poiché di provenienza della stessa parte che vorrebbe trarne argomento di prova e poiché valida, a tutto concedere, nei rapporti di Diritto
Amministrativo fra la convenuta e la PA”.
Le critiche mosse dall'appellante, sotto questo specifico profilo, appaiono giustificate, in quanto di provenienza unilaterale di è unicamente il secondo documento, non Parte_1 anche il primo, che costituisce invece dichiarazione del fallito;
inoltre, sebbene entrambi i documenti in questione riguardino, in via diretta, rapporti di soggetti privati con la Pubblica
Amministrazione, nulla esclude che possa apprezzarsene la portata indiziaria ai fini della prova dell'instaurazione di un rapporto negoziale tra gli stessi privati. Il Tribunale era evidentemente chiamato a compiere siffatta valutazione dalla società convenuta in primo grado, che proprio da tali documenti (in particolare dalla loro consecuzione) intendeva inferire l'esistenza di un rapporto locatizio, relativo all'immobile già destinato ad attività alberghiera, tra sé stessa ed il Si tratta dell'apprezzamento di una tipica prova indiziaria CP_1
(e non, come erroneamente riportato nell'atto di appello, della mancata considerazione di una prova scritta).
8.2 Detto ciò, tuttavia, la prospettazione di parte appellante non può comunque trovare accoglimento.
La successione temporale delle due dichiarazioni potrebbe, sì, essere rivelatrice dell'esistenza un accordo per la locazione del bene a (non soggetta, in linea di Parte_1 principio, alla forma scritta ad substantiam, in quanto locazione ad uso diverso da quello di pagina 7 di 12 abitazione). Si tratta, però, di un unico elemento indiziario, non corroborato da altri in grado di confermare la circostanza dell'avvenuta, effettiva stipula di un contratto di locazione di natura alberghiera.
Anzitutto è da osservare come sia mancata qualsiasi allegazione, da parte di Parte_1 sugli elementi caratterizzanti del rapporto: canone, durata (che, se ultranovennale, avrebbe imposto la forma scritta, ex art. 1350 n. 8 c.c.), limiti della porzione concessa in godimento.
Inoltre, risulta a dir poco inverosimile che un rapporto del genere possa essere stato affidato ad intese meramente verbale anziché, secondo l'id quod plerumque accidit, ad una scrittura privata. Nel caso di specie nemmeno ha dedotto la circostanza che fosse stato Parte_1 redatto un documento per consacrare gli accordi (poi per ipotesi andato smarrito), ma vorrebbe desumere l'esistenza del negozio giuridico dal solo susseguirsi di dichiarazioni presentate al , lasciando sconosciuta ogni pattuizione regolante il Parte_3 rapporto. Ed ancora, non risulta (perché mai allegato, né dimostrato) che vi sia mai stato il pagamento di un canone, elemento anche questo che depone per inesistenza di un effettivo rapporto di locazione alberghiera intervenuto con il fallito, ad oggi in essere ed opponibile alla
Curatela. Infine, la circostanza (allegata in primo grado dall'attrice e non smentita dalla convenuta) relativa alla disponibilità di a versare una indennità di occupazione, Parte_1 nella misura già stabilita dal giudice dell'esecuzione intrapresa sull'immobile, contrasta vistosamente con l'ipotesi di un canone precedentemente pattuito (che, si ripete, non risulterebbe comunque mai versato).
A quanto sopra va aggiunto che l'appellante non ha dato prova dell'avvenuta registrazione del contratto, prevista a pena di nullità dall'art. 1, comma 346, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005).
In definitiva, perciò, per le ragioni di cui sopra, si deve ritenere non sufficientemente raggiunta la prova dell'esistenza di un valido titolo negoziale legittimante l'occupazione, suscettibile di paralizzare la domanda di rilascio della Curatela.
8.3 Merita ad ogni modo anche affrontare la questione dichiarata assorbita dal
Tribunale relativa agli effetti dell'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare, pronunciata ai sensi dell'art. 51 L.F., sulle “sorti” dell'ipotetico contratto di locazione concluso dall'esecutato con CP_1 Parte_1
Ciò in quanto la tesi di parte appellante sul punto non può essere affatto condivisa (il che rende, quindi, a ben vedere secondario l'aspetto dell'effettiva stipula del contratto in parola). pagina 8 di 12 La giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di rapporti fra procedura esecutiva e procedura fallimentare, ha da tempo fissato il principio della permanenza degli effetti sostanziali del pignoramento, anche quanto alle sorti degli atti dispositivi compiuti in pendenza di esso, in caso di successivo fallimento, pur in ipotesi di mancata prosecuzione della procedura esecutiva da parte del curatore. È stato in particolare affermato che “ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento)” (Cass.
15103/2005; cfr., altresì, in precedenza Cass. 3729/1999).
Il principio è stato anche recentemente riaffermato da Cass. 5655/2019 (con riferimento al caso della vendita del bene avvenuta in corso di procedura esecutiva), secondo cui l'esecuzione individuale “si trasforma” in esecuzione collettiva “i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché il curatore può giovarsi dell'inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento”.
Il curatore fallimentare, quindi, può decidere di coltivare una procedura esecutiva già pendente nei confronti del fallito ma può anche perseguire altre forme di liquidazione del patrimonio dello stesso, provocando l'improcedibilità di detta procedura;
comunque, in tale ultima ipotesi, il venir meno dell'esecuzione avviata dal singolo creditore prima del fallimento non comporterà la caducazione degli effetti del pignoramento, in deroga alla previsione di cui all'art. 632, comma 2, c.p.c., restando così ferma l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal debitore nelle more del procedimento esecutivo.
Va per tale ragione respinta la tesi secondo cui il contratto di locazione (che si assume stipulato in corso di esecuzione immobiliare dal all'epoca debitore esecutato, in difetto CP_1 di autorizzazione del G.E., in violazione, perciò, del divieto sancito dall'art. 560, comma 2,
c.p.c.) sarebbe oggi opponibile alla curatela del fallimento.
Resta così definitivamente assorbita l'ultima questione dibattuta, riguardante la nullità della clausola di divieto di sublocazione contenuta nel contratto del 29.3.2007 (che, come pagina 9 di 12 confermato dalla stessa già in primo grado, è al centro di una mera eccezione e non Parte_1 costituisce oggetto di domanda di accertamento proposta in via principale).
8.4 Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”; il proprietario è dunque “tenuto ad allegare” e all'occorrenza provare, anche mediante presunzioni, “quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta” e “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. Sez. Un. 33645/2022).
Ora, nel caso di specie, la parte attrice in primo grado ha per l'appunto allegato la concreta possibilità di godimento perduta (là dove in citazione ha lamentato la perdita della
“possibilità di conseguire un'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera e della sua appetibilità nel mercato delle locazioni immobiliari” ed il fatto che la “Curatela…si è vista ingiustamente preclusa la possibilità di ritrarre un'utilità dall'uso diretto dell'immobile, ossia di locare regolarmente lo stesso ad altri soggetti eventualmente anche adempienti al pagamento dei canoni o altrimenti della facoltà di poterlo vendere, così da poter percepire un'idonea somma da poter imputare all'attivo del fallimento”).
La prova di tale danno può senz'altro ritenersi fornita per presunzioni, tenuto conto dell'utilizzo che già in passato è stato fatto del compendio immobiliare (tra l'altro da parte della stessa appellante) e dunque della sua vocazione alberghiera che lascia presupporre la possibilità di una messa a reddito mediante concessione a terzi a titolo oneroso.
Rispetto al quantum, poi, la Curatela ha offerto elementi atti a giustificare la quantificazione del danno effettuata dal giudice di prime cure in adesione alla sua domanda, in particolare producendo il provvedimento del giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva n. 277/2009 r.g.e. che nel 2011 determinò l'indennità per l'occupazione del bene a pagina 10 di 12 carico della ditta “ di Lanzi Settimio in € 1.452,39 mensili, in Parte_2 accoglimento di istanza in cui si indicava tale importo come “calcolato consultando l'archivio delle quotazioni immobiliari reperibile presso l'Agenzia del Territorio (All. 3) e applicando una decurtazione del 30% al valore medio delle locazioni ad uso commerciale tenuto conto del carattere meramente transitorio dell'occupazione”, con a seguire l'espressione del calcolo eseguito in base ai metri quadri.
Sicché risulta che il Tribunale abbia applicato un parametro finanche ridotto rispetto ai valori del mercato locatizio dell'epoca, altresì evidenziando come la somma fosse “minore di quanto previsto nel contratto del 29.03.2007” e fosse stata anche “promessa in pagamento dalla convenuta, secondo allegazione di parte attrice, non contestata dalla prima” (pag. 5 sentenza).
In definitiva può concludersi che sia stata prova sia del danno che della sua ragionevole entità, non trovando motivo le censure mosse al riguardo dall'appellante.
9. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3 per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000. Pertanto:
€ 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto €
12.154,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 11 di 12 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 08/10/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 107/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. DI BENEDETTO ALFONSO;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), con l'Avv. CUCCUINI GIOVANNA;
P.IVA_1
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 1115/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 26/10/2022.
CONCLUSIONI
In data 28/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia, all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza 1115/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo – Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, il 26.10.2022 e pubblicata in pari data, nel procedimento civile di primo grado R.G. n. 869/2019, per tutte le argomentazioni ed eccezioni nell'atto di gravame svolte e previa immediata sospensione inaudita o, in subordine, audita altera parte dell'efficacia esecutiva
o dell'esecuzione della sentenza n. 1115/2022 impugnata: - rigettare le domande spiegate in primo grado dalla parte attrice ed odierna parte appellata, poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. - Accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art.
pagina 1 di 12 5 del contratto di locazione del 29.03.2007, trascritto il 27.04.2007, laddove dispone il divieto di sublocazione. Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa,
- in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata così come formulata dalla in quanto infondata in fatto e in diritto Parte_1
- nel merito: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1115/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 26.10. ositata in pari data, notificata in data 15.12.2022, con conseguente integrale conferma della stessa, per essere tutti i motivi di impugnazione totalmente infondati in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19.3.2019, la Curatela del Fallimento dell'impresa individuale (dichiarato con sentenza del 3.10.2014) conveniva in giudizio CP_1 dinanzi al Tribunale di Arezzo la società deducendo l'occupazione senza titolo da Parte_1 parte della convenuta di un compendio immobiliare di proprietà della fallita sito in
Lucignano, Via di Pieve Vecchia, Loc. Corniolo n. 13, catastalmente identificato al foglio 33, particella 54, con numerosi subalterni. L'immobile, già concesso in locazione commerciale con contratto del 29.3.2007 alla “ ” (di titolarità dello stesso ), Parte_2 CP_1 era stato occupato da a partire dal 31.8.2011, senza che, a dire dell'attrice, risultasse Parte_1 stipulato alcun contratto di locazione, sublocazione, cessione del primo contratto di locazione o altro titolo opponibile al fallimento, idoneo a legittimare il possesso. Evidenziava al riguardo che l'occupazione era avvenuta nel corso di una procedura esecutiva immobiliare (n.
277/2009 r.g.e.), determinante indisponibilità del bene pignorato in assenza di autorizzazione del G.E., e che proprio quest'ultimo aveva disposto, in data 15.4.2011, la liberazione dell'immobile e il versamento di un'indennità di occupazione pari a € 1.452,39 mensili da parte della ditta individuale “ ” di fino all'esecuzione del Parte_2 CP_1 provvedimento di rilascio. Aggiungeva che un eventuale accordo per la sub-locazione del compendio avrebbe comunque violato il divieto di sublocazione stabilito all'art. 5 del contratto del 29.3.2007. Esponeva infine che, nonostante una diffida formale inviata il 20.1.2015, Pt_1 aveva continuato a occupare l'immobile, senza versare l'indennità che si era impegnata
[...]
pagina 2 di 12 essa stessa a corrispondere, determinando così un danno patrimoniale per la Curatela.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 1.452,39 mensili a decorrere dalla diffida del
20.1.2015.
2. si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree. Parte_1
Sosteneva di avere legittimamente acquisito la disponibilità di una porzione dell'immobile mediante sublocazione da parte di . A sostegno di tale tesi, veniva richiamata la CP_1 comunicazione al Comune di Lucignano del 31.8.2011, con cui aveva dichiarato la CP_1 cessazione dell'attività alberghiera, e la contestuale comunicazione di inizio attività da parte di da cui desumere l'avvenuta conclusione del negozio. La convenuta eccepiva Parte_1 inoltre: a) la caducazione degli effetti del pignoramento in conseguenza dell'estinzione della procedura esecutiva sancita dall'ordinanza del G.E. del 28.10.2014 (recante dichiarazione di improcedibilità dell'azione esecutiva ex art. 51 L.F. per il sopravvenuto fallimento) e, così, la validità ed efficacia della sublocazione, sebbene intervenuta in pendenza della procedura esecutiva;
b) la nullità della clausola di divieto di sublocazione contenuta nel contratto del
2007, per contrasto con l'art. 36 L. 392/78, che consente la sublocazione in caso di cessione o locazione dell'azienda, ed il superamento del divieto pattizio “dalla circostanza che nella stipulazione del contratto di sublocazione è intervenuto il locatore , il quale CP_1 con la sottoscrizione dello stesso, ha espresso il consenso all'ingresso del nuovo conduttore, ossia la società Pieve s.r.l.”; c) l'insussistenza del danno da occupazione, in quanto non provato (all'uopo richiamando giurisprudenza di legittimità).
Instava, perciò, per il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della nullità della clausola di divieto di sublocazione.
3. il Tribunale di Arezzo, con sentenza 1115/2022 del 26.10.2022, accoglieva integralmente le domande della Curatela. Rilevava che l'immobile era di proprietà della fallita e che il contratto di locazione del 2007 era stato stipulato con la ditta individuale “ Pt_2
, soggetto distinto da quest'ultima, d'altro canto, non aveva fornito Parte_2 Parte_1 prova dell'esistenza di un valido titolo idoneo a giustificare l'occupazione del bene, non essendo detto titolo deducibile dai soli documenti prodotti (ossia “dalla semplice dichiarazione del fallito al comune di Lucignano, datata 31.08.2011, di cessazione dell'attività (doc. 2 convenuta)” e “dalla “segnalazione di inizio attività” di pari data e a partire dal 01.09.2011, da parte di tale Sig. , per conto della stessa convenuta, Per_1
pagina 3 di 12 secondo la denominazione ”Relais Antica Pieve” (doc. 3)”). Ritenuta perciò assente la prova di un contratto di locazione, sub-locazione o altro titolo, reputava assorbite, per la ragione più liquida, le questioni inerenti agli effetti dell'estinzione della procedura esecutiva che aveva interessato il bene e all'eccepita nullità della clausola di divieto di sublocazione presente nel contratto stipulato in data 29.3.2007, e, ritenuto esistente anche il danno a carico della
Curatela, condannava al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità di Parte_1 occupazione, determinata in € 1.452,39 mensili, dalla data di ricevimento della diffida
(22.1.2015) fino a quella della sentenza, per un totale di € 135.072,27, oltre al pagamento delle spese di lite.
4. ha impugnato la sentenza, articolando due motivi principali di gravame. Parte_1
I) Violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.: il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la valenza dei documenti prodotti – in particolare la dichiarazione di cessazione dell'attività da parte di e la SCIA presentata da – ai fini CP_1 Parte_1 della prova dell'esistenza di un valido titolo negoziale (locazione o sublocazione) legittimante l'occupazione dell'immobile. Tali documenti, aventi data certa e presentati contestualmente il
31.8.2011, dimostrerebbero, ad una valutazione congiunta, la successione nella disponibilità dell'immobile, per la gestione della medesima attività ricettiva, e la stipula di un contratto, anche se non formalizzato per iscritto. Si rimarca al riguardo come la forma scritta non sia necessaria per la validità del tipo di negozio descritto e come la prova di esso possa essere perciò fornita anche per facta concludentia. Ciò posto, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere esaminate (e risolte nel senso indicato da anche le questioni dichiarate Parte_1 assorbite in sentenza, reiterate con l'impugnazione.
II) Violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 c.c., 115 e 116 c.p.c.: il giudice di prime cure non avrebbe comunque dovuto accogliere la domanda di condanna di al pagamento di una indennità per occupazione sine titulo, in mancanza di Parte_1 allegazione e prova da parte della Curatela fallimentare della perdita di concrete utilità ricavabili dal bene, ossia del c.d. “danno-conseguenza” costituito dal pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene, in ordine al quale l'attrice si era limitata ad affermazioni apodittiche e generiche. Si sostiene al riguardo che il Tribunale abbia fatto applicazione, sul punto, di orientamenti giurisprudenziali ormai superati.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della decisione con l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado.
pagina 4 di 12 5. La si è costituita in appello contestando Controparte_2 integralmente le doglianze dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Preliminarmente ha eccepito la nullità, ex art. 11 L. 53/1994, della notificazione dell'atto di appello per violazione delle norme sul processo telematico (artt.
3-bis, comma 2, L. 53/1994, art. 16-undecies, comma 3, D.L. 179/2012, art. 19-ter delle specifiche tecniche relative al PCT), per la mancanza nella relata di notifica dell'attestazione di conformità riguardante sia l'atto
(nativo digitale) che la procura (copia informatica di quella formata su supporto analogico).
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di appello.
La nullità delle notifiche telematiche, ai sensi dell'art. 11 della L. 53/1994, è, come ogni altra nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. In questo caso, lo scopo della notifica è stato all'evidenza raggiunto, avendo il destinatario di essa ricevuto e perfettamente compreso l'atto notificato, tanto da spiegare le proprie difese nel merito dell'impugnazione senza alcun limite.
7. Va, ancora, rilevato che in memoria di replica l'appellante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, sul presupposto dell'intervenuta vendita “di tutti i beni del
”, leggendosi più precisamente nello scritto che “l'acquirente ha già interamente CP_1 corrisposto il prezzo della detta vendita e, ad oggi, non è stato ancora stipulato il rogito notarile in quanto si è in attesa degli adempimenti burocratici consistenti nel reperimento del certificato di destinazione urbanistica degli immobili e dell'agibilità, per la formalizzazione dell'atto da parte del curatore del fallimento”.
La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere accolta.
In primis, detta declaratoria postula una istanza congiunta delle parti (le quali concordino sul venir meno delle ragioni di contrasto e, quindi, dell'interesse ad una pronuncia di merito), nel caso di specie assente dato che la parte appellata non si è associata alla richiesta. Giova in materia richiamare la pronuncia della S.C. 21757/2021 per cui “la
pagina 5 di 12 cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”.
In secondo luogo, non è chiaro chi si sia reso acquirente dei beni del fallimento (e dunque se si tratti della stessa o di altro soggetto): solo nel primo caso, infatti, Parte_1 verrebbero a confondersi le qualità di (asserita) conduttrice dell'immobile e di proprietaria dello stesso, il che peraltro farebbe venir meno l'interesse del fallimento unicamente rispetto al rilascio dell'immobile, non già, certamente, rispetto alla domanda di pagamento dell'indennità.
In ultimo, a parte la mancata dimostrazione del fatto allegato, la stessa appellante ha dedotto come non vi sia stato ancora un formale passaggio di proprietà.
Per tutte le suddette ragioni, va necessariamente esaminato il merito della lite.
8. Venendo dunque al merito, il gravame è infondato e va pertanto respinto.
8.1 Rispetto al primo motivo di censura, è ben vero che appaiono insufficienti le motivazioni con cui il Tribunale ha negato, in assoluto, valore probatorio ai documenti prodotti in primo grado da onde supportare il suo assunto circa la stipula di un Parte_1 contratto avente ad oggetto la detenzione qualificata dell'immobile (in primo grado individuato in un contratto di sublocazione;
in appello piuttosto qualificato come contratto di locazione intercorso con ). CP_1
pagina 6 di 12 In disparte ogni considerazione sulla reale efficacia di un contratto di locazione come quello stipulato in data 29.3.2007, intervenuto da con sé stesso (dato che CP_1
l'“ ”, in base a quanto si ricava dagli atti, costituisce impresa individuale Parte_2 dello stesso e, quindi, non rappresenta un soggetto giuridico distinto dalla sua persona CP_1 fisica), va osservato che il primo giudice ha ritenuto privi dell'attitudine a dimostrare l'instaurazione di un rapporto tra il e la società appellante, avente ad oggetto il CP_1 godimento dell'immobile, i seguenti documenti: a) la dichiarazione del fallito (all'epoca in bonis) al Comune di Lucignano, datata 31.8.2011, di cessazione dell'attività della struttura ricettiva denominata “Relais Antica Pieve” svolta nei locali (“per chiusura definitiva dell'attività”); b) la segnalazione certificata di inizio attività di pari data e a partire dall'1.9.2011 presentata allo stesso Comune da tale , quale legale Persona_2 rappresentante di con riferimento alla medesima struttura (ivi indicata come Parte_1 detenuta a titolo di “affitto”), “poiché di provenienza della stessa parte che vorrebbe trarne argomento di prova e poiché valida, a tutto concedere, nei rapporti di Diritto
Amministrativo fra la convenuta e la PA”.
Le critiche mosse dall'appellante, sotto questo specifico profilo, appaiono giustificate, in quanto di provenienza unilaterale di è unicamente il secondo documento, non Parte_1 anche il primo, che costituisce invece dichiarazione del fallito;
inoltre, sebbene entrambi i documenti in questione riguardino, in via diretta, rapporti di soggetti privati con la Pubblica
Amministrazione, nulla esclude che possa apprezzarsene la portata indiziaria ai fini della prova dell'instaurazione di un rapporto negoziale tra gli stessi privati. Il Tribunale era evidentemente chiamato a compiere siffatta valutazione dalla società convenuta in primo grado, che proprio da tali documenti (in particolare dalla loro consecuzione) intendeva inferire l'esistenza di un rapporto locatizio, relativo all'immobile già destinato ad attività alberghiera, tra sé stessa ed il Si tratta dell'apprezzamento di una tipica prova indiziaria CP_1
(e non, come erroneamente riportato nell'atto di appello, della mancata considerazione di una prova scritta).
8.2 Detto ciò, tuttavia, la prospettazione di parte appellante non può comunque trovare accoglimento.
La successione temporale delle due dichiarazioni potrebbe, sì, essere rivelatrice dell'esistenza un accordo per la locazione del bene a (non soggetta, in linea di Parte_1 principio, alla forma scritta ad substantiam, in quanto locazione ad uso diverso da quello di pagina 7 di 12 abitazione). Si tratta, però, di un unico elemento indiziario, non corroborato da altri in grado di confermare la circostanza dell'avvenuta, effettiva stipula di un contratto di locazione di natura alberghiera.
Anzitutto è da osservare come sia mancata qualsiasi allegazione, da parte di Parte_1 sugli elementi caratterizzanti del rapporto: canone, durata (che, se ultranovennale, avrebbe imposto la forma scritta, ex art. 1350 n. 8 c.c.), limiti della porzione concessa in godimento.
Inoltre, risulta a dir poco inverosimile che un rapporto del genere possa essere stato affidato ad intese meramente verbale anziché, secondo l'id quod plerumque accidit, ad una scrittura privata. Nel caso di specie nemmeno ha dedotto la circostanza che fosse stato Parte_1 redatto un documento per consacrare gli accordi (poi per ipotesi andato smarrito), ma vorrebbe desumere l'esistenza del negozio giuridico dal solo susseguirsi di dichiarazioni presentate al , lasciando sconosciuta ogni pattuizione regolante il Parte_3 rapporto. Ed ancora, non risulta (perché mai allegato, né dimostrato) che vi sia mai stato il pagamento di un canone, elemento anche questo che depone per inesistenza di un effettivo rapporto di locazione alberghiera intervenuto con il fallito, ad oggi in essere ed opponibile alla
Curatela. Infine, la circostanza (allegata in primo grado dall'attrice e non smentita dalla convenuta) relativa alla disponibilità di a versare una indennità di occupazione, Parte_1 nella misura già stabilita dal giudice dell'esecuzione intrapresa sull'immobile, contrasta vistosamente con l'ipotesi di un canone precedentemente pattuito (che, si ripete, non risulterebbe comunque mai versato).
A quanto sopra va aggiunto che l'appellante non ha dato prova dell'avvenuta registrazione del contratto, prevista a pena di nullità dall'art. 1, comma 346, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005).
In definitiva, perciò, per le ragioni di cui sopra, si deve ritenere non sufficientemente raggiunta la prova dell'esistenza di un valido titolo negoziale legittimante l'occupazione, suscettibile di paralizzare la domanda di rilascio della Curatela.
8.3 Merita ad ogni modo anche affrontare la questione dichiarata assorbita dal
Tribunale relativa agli effetti dell'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare, pronunciata ai sensi dell'art. 51 L.F., sulle “sorti” dell'ipotetico contratto di locazione concluso dall'esecutato con CP_1 Parte_1
Ciò in quanto la tesi di parte appellante sul punto non può essere affatto condivisa (il che rende, quindi, a ben vedere secondario l'aspetto dell'effettiva stipula del contratto in parola). pagina 8 di 12 La giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di rapporti fra procedura esecutiva e procedura fallimentare, ha da tempo fissato il principio della permanenza degli effetti sostanziali del pignoramento, anche quanto alle sorti degli atti dispositivi compiuti in pendenza di esso, in caso di successivo fallimento, pur in ipotesi di mancata prosecuzione della procedura esecutiva da parte del curatore. È stato in particolare affermato che “ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento)” (Cass.
15103/2005; cfr., altresì, in precedenza Cass. 3729/1999).
Il principio è stato anche recentemente riaffermato da Cass. 5655/2019 (con riferimento al caso della vendita del bene avvenuta in corso di procedura esecutiva), secondo cui l'esecuzione individuale “si trasforma” in esecuzione collettiva “i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché il curatore può giovarsi dell'inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento”.
Il curatore fallimentare, quindi, può decidere di coltivare una procedura esecutiva già pendente nei confronti del fallito ma può anche perseguire altre forme di liquidazione del patrimonio dello stesso, provocando l'improcedibilità di detta procedura;
comunque, in tale ultima ipotesi, il venir meno dell'esecuzione avviata dal singolo creditore prima del fallimento non comporterà la caducazione degli effetti del pignoramento, in deroga alla previsione di cui all'art. 632, comma 2, c.p.c., restando così ferma l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal debitore nelle more del procedimento esecutivo.
Va per tale ragione respinta la tesi secondo cui il contratto di locazione (che si assume stipulato in corso di esecuzione immobiliare dal all'epoca debitore esecutato, in difetto CP_1 di autorizzazione del G.E., in violazione, perciò, del divieto sancito dall'art. 560, comma 2,
c.p.c.) sarebbe oggi opponibile alla curatela del fallimento.
Resta così definitivamente assorbita l'ultima questione dibattuta, riguardante la nullità della clausola di divieto di sublocazione contenuta nel contratto del 29.3.2007 (che, come pagina 9 di 12 confermato dalla stessa già in primo grado, è al centro di una mera eccezione e non Parte_1 costituisce oggetto di domanda di accertamento proposta in via principale).
8.4 Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”; il proprietario è dunque “tenuto ad allegare” e all'occorrenza provare, anche mediante presunzioni, “quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta” e “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. Sez. Un. 33645/2022).
Ora, nel caso di specie, la parte attrice in primo grado ha per l'appunto allegato la concreta possibilità di godimento perduta (là dove in citazione ha lamentato la perdita della
“possibilità di conseguire un'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera e della sua appetibilità nel mercato delle locazioni immobiliari” ed il fatto che la “Curatela…si è vista ingiustamente preclusa la possibilità di ritrarre un'utilità dall'uso diretto dell'immobile, ossia di locare regolarmente lo stesso ad altri soggetti eventualmente anche adempienti al pagamento dei canoni o altrimenti della facoltà di poterlo vendere, così da poter percepire un'idonea somma da poter imputare all'attivo del fallimento”).
La prova di tale danno può senz'altro ritenersi fornita per presunzioni, tenuto conto dell'utilizzo che già in passato è stato fatto del compendio immobiliare (tra l'altro da parte della stessa appellante) e dunque della sua vocazione alberghiera che lascia presupporre la possibilità di una messa a reddito mediante concessione a terzi a titolo oneroso.
Rispetto al quantum, poi, la Curatela ha offerto elementi atti a giustificare la quantificazione del danno effettuata dal giudice di prime cure in adesione alla sua domanda, in particolare producendo il provvedimento del giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva n. 277/2009 r.g.e. che nel 2011 determinò l'indennità per l'occupazione del bene a pagina 10 di 12 carico della ditta “ di Lanzi Settimio in € 1.452,39 mensili, in Parte_2 accoglimento di istanza in cui si indicava tale importo come “calcolato consultando l'archivio delle quotazioni immobiliari reperibile presso l'Agenzia del Territorio (All. 3) e applicando una decurtazione del 30% al valore medio delle locazioni ad uso commerciale tenuto conto del carattere meramente transitorio dell'occupazione”, con a seguire l'espressione del calcolo eseguito in base ai metri quadri.
Sicché risulta che il Tribunale abbia applicato un parametro finanche ridotto rispetto ai valori del mercato locatizio dell'epoca, altresì evidenziando come la somma fosse “minore di quanto previsto nel contratto del 29.03.2007” e fosse stata anche “promessa in pagamento dalla convenuta, secondo allegazione di parte attrice, non contestata dalla prima” (pag. 5 sentenza).
In definitiva può concludersi che sia stata prova sia del danno che della sua ragionevole entità, non trovando motivo le censure mosse al riguardo dall'appellante.
9. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3 per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000. Pertanto:
€ 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto €
12.154,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 11 di 12 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 08/10/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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