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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/12/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. LU EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5461 R.G. cont. 2020
TRA
- C.F./P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e liquidatore elettivamente Parte_2 domiciliata in via Porta Romana n.
9 - Terracina (LT) presso lo studio dell'avv. Italo
SCISCIONE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
PROVINCIA DI LATINA - C.F. , in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in via Costa n.
1 - presso la sede Pt_1 dell'Avvocatura della Provincia di IN e rappresentata e difesa dagli avv. ti dell'Avvocatura Claudia DI TROIA e Giulio TATARELLI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno - arricchimento senza causa.
1 CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte): “Si riporta all'atto di citazione, alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., a tutti gli atti e scritti difensivi ed a tutte le richieste istruttorie formulate in corso di causa, da intendersi in questa sede riportate e trascritte e ne chiede l'integrale accoglimento con il favore delle spese
e compensi professionali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - rigettare le domande proposte dall'attrice perché inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto oltre che sfornite di prova;
- vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli
Enti Pubblici. - Chiedono la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 17/11/2020, la ha convenuto in giudizio la Parte_1
Provincia di IN, al fine di sentir, previo accertamento e declaratoria della colposa, negligente, inadempiente e illegittima condotta della convenuta, condannare la stessa al risarcimento dei danni quantificati in € 416.491,60 e in € 100.000,00, in termini di mancato guadagno, nonché al risarcimento del danno, quantificato in € 90.000,00 per arricchimento senza causa e in € 100.000,00 per utilizzo del marchio senza Parte_1 alcuna autorizzazione, con conseguente inibizione alla convenuta dell'uso, sotto qualsiasi forma, del marchio regolarmente depositato e registrato (n. Parte_1
0001580597), prevedendo, in caso di reiterata condotta violativa, l'obbligo al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di violazione successivo alla pubblicazione della sentenza.
A sostegno della propria pretesa, la ha dedotto: Parte_1 Parte_1 che, con protocollo d'intesa n. 2012/0068094, sottoscritto in data 08/10/2012, la
2 Provincia di IN, in via sperimentale e per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013, ha concesso alla l'area attrezzata denominata ex SS Sud al Controparte_1 fine di consentire l'avviamento di un nuovo polo fieristico, attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di una serie di manifestazioni ed eventi promozionali fissati nel
“calendario eventi annualità 2013”, previamente approvato e sottoscritto dalle parti;
che, preso atto del richiamato protocollo d'intesa, con determinazione dirigenziale n. 1988 del 17/12/2012 e con successivo accordo (allegato alla determinazione dirigenziale n.
1862 del 19/12/2013), le parti hanno prorogato la scadenza del protocollo d'intesa al
31/12/2014, in modo da consentire la prosecuzione dell'attività di promozione e valorizzazione delle potenzialità, anche produttive, del complesso fieristico ristrutturato, con ritorni economici sulle procedure di affidamento programmate.
Parte attrice ha altresì dedotto che l'incarico di organizzare e gestire quanto necessario all'espletamento del calendario degli eventi del 2013, poi prorogato fino al
31/12/2014, le è stato conferito dalla con scrittura privata del Controparte_1
15/01/2013, con tutti i vincoli e limiti di cui al protocollo d'intesa già richiamato;
che alla scadenza del rapporto, con nota del 28/01/2015 (acquisita al protocollo provinciale il 29/01/2015), si sarebbe resa disponibile alla riconsegna delle chiavi del polo fieristico, chiedendo il rimborso per le ingenti spese straordinarie, necessarie ed urgenti, sostenute per completare la trasformazione dell'ex opificio in polo fieristico, non effettuate dalla Provincia di e quantificate in € 416.491,60; che dall'anno 2015, Pt_1 la Provincia di IN ha continuato ad utilizzare, illegittimamente e impropriamente, il marchio registrato , sul proprio sito istituzionale nonché sulle brochure Parte_1 volte a pubblicizzare l'utilizzo del polo fieristico.
Secondo quanto prospettato da parte attrice, nonostante i tentativi di bonario componimento del conflitto, la Provincia di IN non ha provveduto a versare l'importo richiesto, impedendole di rientrare in possesso delle attrezzature e strutture acquistate, dalla stessa, dietro autorizzazione, utilizzate per lo svolgimento di altri eventi o, in generale, della propria attività commerciale, locando temporaneamente gli spazi del polo fieristico stesso.
Dedotto, dunque, di aver provveduto a proprie spese alla riqualificazione del sito ex SS Sud di , trasformato da opificio industriale in polo fieristico, parte attrice Pt_1 ha allegato la condotta “ostile” posta in essere dalla Provincia di , la quale non le Pt_1
3 avrebbe peraltro consentito di ritirare i materiali e le strutture acquistate per la riqualificazione del sito, quando ancora avevano un valore commerciale e, dunque, utilizzabili in altro sito per lo svolgimento della medesima attività commerciale, arrecandole, in tal modo, il danno di cui ha chiesto il ristoro.
Stigmatizzata la condotta assunta dalla convenuta, la quale, attraverso l'utilizzo dei materiali e delle strutture di sua proprietà, non avendo corrisposto alcun indennizzo, si è ingiustamente arricchita, e contestato l'indebito utilizzo del marchio “ , Parte_1 parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - Accertare e dichiarare la colposa, negligente, inadempiente ed illegittima condotta della Provincia di IN, la quale ometteva di restituire tutti i beni, le strutture e degli allestimenti all'interno del Polo Fieristico Ex SS Sud, di proprietà della alla scadenza naturale della concessione del 31/12/2014 e per Parte_1 tale ragione condannare la Provincia di IN al risarcimento dei danni tutti quantificati nell'importo di € 416.491,60 come da relazione dell'Ing. ovvero Per_1 nella somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al risarcimento derivante dal mancato guadagno dovuto all'impossibilità di svolgere l'attività commerciale quantificabile dal
2014 ad oggi nell'importo di € 100.000,00, ovvero nella somma ritenuta equa e di giustizia. - Accertare e dichiarare la colposa, negligente, inadempiente ed illegittima condotta della Provincia di IN che commercializzando il Polo Fieristico ex SS
Sud nel periodo successivo al 01/01/2015, non riconosceva alcuna somma alla
[...] nonostante tale attività era dovuta unicamente alla riqualificazione del sito Parte_1 ed alle migliorie apportate dalla società attrice e soprattutto dalle sue strutture, dalle sue attrezzature e dai suoi beni che subivano un inevitabile decremento e, pertanto, otteneva un ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c.. e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore della società al pagamento della somma di € Parte_1
90.000,00 ovvero nella somma ritenuta equa e di giustizia. - Accertare e dichiarare la colposa, negligente, inadempiente ed illegittima condotta della Provincia di IN, la quale reiteratamente utilizzava per anni il marchio della sul suo sito Parte_1 ufficiale internet, regolarmente registrato, in assenza di qualsiasi autorizzazione unicamente al fine di svolgere l'attività promozionale del Polo Fieristico Ex SS Sud
e, per l'effetto, condannare la Provincia di IN al risarcimento del danno pari ad €
100.000,00 ovvero nella somma ritenuta equa e di giustizia. - Ordinare alla CP_2
4
[...] di l'inibizione all'uso, sotto qualsiasi forma del marchio Pt_1 Parte_1 regolarmente depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi in data 01/07/2013 al numero di registrazione 0001580597 registrato in data 27/02/2014, utilizzato sino ad oggi dalla Provincia di , Pt_1 prevedendo in caso di condotta reiterata e di mancato rispetto del predetto ordine
l'obbligo al pagamento della somma di euro 1.000,00 per ogni giorno di violazione successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali di legge, oltre rimborso spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data 2/2/2021 si è costituita in giudizio la Provincia di IN la quale, preliminarmente eccepita l'incompetenza per materia del Tribunale adito in ordine alle domande di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'uso indebito del marchio registrato e di inibizione all'uso dello stesso, in quanto rientrante nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma, ed effettuata una breve ricostruzione storica dei fatti, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Parte convenuta, premesso di aver acquistato l'ex sito industriale denominato
SS Sud nel 1985, al fine di operarne una riqualificazione e restituire il luogo all'uso da parte della comunità locale, ha precisato che, con deliberazione n. 955 del
17/10/1996, la Giunta provinciale ha approvato il progetto del “Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile industriale dismesso Ex SS Sud”, appaltati nel 1997, per un importo complessivo di € 6.094.191,41, finanziati con fondi CEE, del
Bilancio provinciale e con mutuo concesso da Depositi e Prestiti;
che la Giunta Pt_3 provinciale, con deliberazioni n. 351 e n. 352 del 17/08/1999, ha approvato il progetto di completamento dei lavori per un importo di € 8.366.601,76, e con deliberazione n.
131 del 27/06/2001, ha approvato il progetto definitivo, avviando una fase di ricerca dei fondi necessari per il completamento dell'intervento, concessi poi dalla Regione nel
2005.
Approvati i progetti relativi ai lavori di adeguamento (deliberazione n. 147 del
25/09/2008) e di completamento delle opere di urbanizzazione (deliberazione n. 23 del
11/02/2010), in data 08/10/2012, all'esito dei lavori di ristrutturazione e
5 riqualificazione, la Provincia di IN ha stipulato con , divenuta Controparte_1 poi , il protocollo d'intesa citato per l'attuazione di misure e interventi CP_3 condivisi, in forza del quale, la , ai fini dell'attuazione delle attività e degli CP_1 impegni assunti, si è avvalsa della società attrice.
I fatti così descritti, nella prospettazione di parte convenuta, renderebbero evidente l'infondatezza delle deduzioni attoree, non avendo la stessa contribuito in alcun modo alla riqualificazione del polo fieristico, essendo intervenuta in una fase successiva ed essendosi limitata ad arredare il complesso immobiliare, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la nella scrittura Controparte_1 privata del 15/01/2013.
Dedotta, dunque, l'estraneità rispetto alle pretese fatte valere dalla società attrice, essendo il rapporto giuridico intercorso unicamente con la , Controparte_1
e negato di aver ostacolato la restituzione degli arredamenti, avendo al contrario diffidato più volte la società attrice a ritirare gli allestimenti, peraltro, aggrediti da azioni esecutive e, dunque, indisponibili da parte dell'ente terzo pignorato, la Provincia di
IN ha contestato le richieste risarcitorie avanzate da Parte_1
Dedotta altresì l'insussistenza di un arricchimento senza causa, e precisato che l'accordo intercorso con la riconosceva all'Ente la legittima Controparte_1 acquisizione delle migliorie senza alcun corrispettivo (lett. f del protocollo d'intesa), parte convenuta ha rassegnato in comparsa le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - accertare e dichiarare
l'incompetenza per materia del Tribunale di IN, Sezione Civile, essendo competente
a conoscere la controversia la Sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma;
Nel merito - rigettare le domande proposte dall'attrice perché inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto oltre che sfornite di prova;
- vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e
CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”.
1.2 Con ordinanza del 23/02/2021 ritenuta la fondatezza della preliminare eccezione di incompetenza per materia, tempestivamente sollevata, riservando l'art. 134, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 30 del 2005 alle sezioni specializzate in materia
6 di proprietà industriale tutte le controversie sui diritti di proprietà industriale, titolati e non, comprensive di quelle relative al marchio (anche ove non registrato;
cfr. Cass. n.
3399 del 12/02/2018) e ritenuto altresì che, trattandosi di competenza funzionale per materia, non sia possibile la deroga, per ragioni di connessione, in favore del Tribunale adito, territorialmente competente in relazione alle altre domande proposte dalla società attrice, nonché rilevato, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che pur ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale (…) non determina alcuna 'vis actractiva' in relazione alle altre (Cass. n.
9447 del 18/04/2013), è stata disposta la separazione delle sole domande proposte dalla società attrice ai punti 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di citazione, e dichiarata, in relazione a tali domande, l'incompetenza per materia del Tribunale adito, in favore della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione del relativo giudizio innanzi al giudice competente.
Assegnati in relazione alle domande di competenza dell'intestato Tribunale, su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/11/2022, il g.i., dichiarato inammissibile l'interrogatorio formale del presidente della provincia per non avere avuto lo stesso percezione diretta delle circostanze dedotte e l'ordine di esibizione richiesti dall'attrice (non potendo essere ammesso in relazione a documenti non determinati e di cui non si ha contezza della loro stessa esistenza) e la prova contraria per come dedotta da parte convenuta, ha ammesso la prova per testi articolata dalla stessa attrice Parte_1
nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., limitatamente ai
[...] capitoli 3 e 8, nonché la prova per testi articolata dalla parte convenuta Provincia di
IN nella seconda memoria istruttoria limitatamente ai cap. 3, 4, 5 e 6.
Istruita la causa mediante l'espletamento della prova orale ammessa, con ordinanza del 17/07/2025, ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
7 2. Parte attrice, in relazione alle residue domande di competenza del tribunale adito, lamenta che, scaduto il termine previsto nel Protocollo d'Intesa tra la Provincia di
IN e , l'amministrazione convenuta avrebbe ostacolato il ritiro Controparte_1 dei materiali e delle strutture acquistate ai fini della riqualificazione del sito ex SS
Sud di , che da opificio industriale è stato trasformato in polo fieristico, Pt_1 arrecandole quindi danni patrimoniali, quantificati in € 416.491,60, per spese effettuate, ed € 100.000,00 per il mancato guadagno dovuto all'impossibilità di svolgere l'attività commerciale.
Si rende necessaria una breve disamina dei rapporti intercorsi tra le odierne parti in giudizio.
In data 08/10/2012, la Provincia di IN, odierna convenuta, ha sottoscritto con la (divenuta ) un protocollo d'intesa volto a costruire, Controparte_1 CP_3 congiuntamente, un quadro strategico programmatorio comune al fine di incrementare le sinergie nonché di realizzare una addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, per ottimizzare la capacità di intervento e l'attrazione di risorse esterne. Sulla base di tale visione condivisa, le parti sottoscrittrici del presente accordo, individuano come prioritari lo sviluppo della competitività delle imprese singole o associate, attraverso il supporto all'innovazione, all'internazionalizzazione e alla valorizzazione del capitale umano e mediante il potenziamento della competitività del sistema territoriale pontino nel suo complesso, a partire dalla qualità ed efficienza ambientale e dell'ammodernamento dell'azione amministrativa interna alle Istituzioni medesime (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
In attuazione di tale accordo, la Provincia di IN si è impegnata (verso
), in via sperimentale e per il periodo dal 01/01/2013 al 30/12/2013 (poi CP_1 prorogato al 31/12/2014), a rendere disponibile (sempre) a l'area CP_1 attrezzata denominata ex SS Sud, limitatamente ai giorni necessari per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni ed eventi indicati nel calendario previamente approvato e sottoscritto, consentendo, altresì, alla stessa, come si evince dall'art. 4 del richiamato protocollo d'intesa, di avvalersi, al fine di rendere operativa l'attuazione degli obiettivi contenuti nell'accordo nonché per l'effettiva organizzazione dei singoli eventi programmati, di partner privati, ritenuti idonei nella gestione delle singole iniziative.
8 In forza di tale clausola contrattuale, con scrittura privata del 15/01/2013, la ha affidato all'odierna attrice, l'incarico di Controparte_1 Parte_1 organizzare e gestire tutto quanto necessario all'espletamento del calendario degli eventi, con i vincoli ed i limiti imposti dal protocollo d'intesa, che si dà nel presente accordo per conosciuto ed integralmente accettato (cfr. art. 1, doc. 5 allegato all'atto di citazione), con la precisazione che per l'affidamento dell'incarico conferito da
nulla sarà dovuto alla società ; questa potrà Controparte_1 Parte_1 richiedere eventuali pagamenti agli aderenti alle manifestazioni per l'attività espletata ed accollando su di se tutti i rischi di impresa conseguenti, previa autorizzazione di
(cfr. art. 2, doc. 5 allegato all'atto di citazione). Controparte_1
Dall'esame di tali accordi, si desume con evidenza che nessun rapporto può ritenersi intercorso tra la società attrice e la Provincia di IN, estranea, dunque, alle pretese fatte valere nel presente giudizio.
Va precisato che la realizzazione degli allestimenti (pannelli divisori, moquette, rivestimenti, allestimenti di servizio agli eventi, complementi di arredo) di cui si dà atto nella perizia di parte (doc. 26 allegato all'atto di citazione), le cui spese sono oggetto del richiesto risarcimento, rientra nell'ambito dell'incarico conferito da CP_1
, la quale, nel protocollo d'intesa (i cui limiti e vincoli, come già osservato,
[...] operano anche per la società attrice), si è impegnata a concedere a titolo gratuito alla
Provincia di IN i propri allestimenti già presenti nelle aree espositive in suo possesso (cfr. art. 4, comma 4, doc. 1 allegato all'atto di citazione).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 3 della scrittura privata in atti,
si è riservata il diritto di utilizzare le aree oggetto del protocollo, al Controparte_1 di fuori degli impegni previsti dal calendario, per propria insindacabile volontà, obbligandosi ad utilizzare, se necessari, i servizi della società Parte_1 riconoscendone, in tal caso, il rimborso delle spese vive sostenute.
Da ciò può desumersi che l'arredo del complesso fieristico, ai fini della realizzazione degli eventi e manifestazioni calendarizzate, spettasse alla CP_1
e, per essa, in virtù della scrittura privata, alla società attrice, a cui è stata affidata la gestione, con accollo del rischio di impresa.
Tale assunto trova, peraltro, conferma nell'allegato alla determinazione n. 1862 del 19/12/2013 (con cui è stato prorogato il protocollo d'intesa dell'08/10/2012), in cui
9 risulta espressamente previsto “sono a carico di le spese per servirsi CP_1 della cosa;
ella ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie e urgenti […]” (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, in assenza di allegazione e prima ancora di prova in ordine allo svolgimento di ulteriori lavori, che esulino dall'incarico conferito, nulla è dovuto, in virtù delle pattuizioni contrattuali, all'odierna attrice.
Né risulta, dall'istruttoria compiuta, che l'ente convenuto abbia ostacolato la formale riconsegna delle chiavi e il ritiro del materiale ivi collocato, emergendo, al contrario, dalla documentazione versata in atti, la volontà dell'amministrazione di rientrare nel possesso del bene concesso in uso temporaneamente e in via sperimentale a
(che, ha, a sua volta, avvalendosi delle facoltà ad essa riconosciute Controparte_1 contrattualmente, conferito l'incarico di gestire l'area ad , libero dagli Parte_1 allestimenti ivi presenti (oggetto poi di pignoramento e perciò indisponibili), al fine di concedere il bene a terzi mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica.
Rilevano, in tal senso, le diverse diffide rivolte alla (già Controparte_4
, a cui è stato formalmente consegnato l'immobile e le aree del Controparte_1 complesso fieristico, come risulta dall'allegato alla determinazione n. 1862 del
19/12/2013), controparte contrattuale della Provincia di IN, di provvedere alla rimozione del materiale esistente nel polo fieristico, come previsto dall'art. 7 del protocollo d'intesa (“il presente accordo è vincolante per le parti che lo sottoscrivono ed ha una durata massima di un anno, ossia dall'01/01/2013 al 31/12/2013. Entro il successivo 15/01/2014 è concesso termine a di lasciare liberi da persone CP_1
e cose tutti gli spazi della ex SS Sud, con formale riconsegna delle chiavi del sito al responsabile unico del procedimento” - cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
Pare opportuno osservare ad abundantiam come, ai fini del risarcimento del danno, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che, se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645).
Va, a tal proposito rilevato come il danno evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno - conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
10 Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno - conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata, “identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017; Cass. 4005/ 2020) (cfr.
Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, dimostrare il solo danno - evento, essendo necessaria anche la prova del danno - conseguenza, che va, appunto, allegato e provato.
Nel caso di specie, come già osservato, non risulta dimostrato nemmeno il danno
- evento.
Per le ragioni esposte e relative agli effettivi rapporti negoziali tra le parti, nonché, in ogni caso, al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, la domanda di risarcimento del danno proposta da non può Parte_1 essere accolta.
3. Parte attrice, precisando come l'ente convenuto si sia avvalso delle strutture e dei complementi di arredo collocati nel complesso fieristico, traendone un'indubbia utilità, ha proposto domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c..
L'azione di cui all'art. 2041 c.c. presuppone l'esistenza di una locupletazione di un soggetto a danno di un altro che non sia sorretta da una ragione giustificatrice.
La mancanza di una giusta causa, quale il contratto o altra fonte di un'obbligazione, costituisce il presupposto di operatività dell'azione di ingiustificato arricchimento, in quanto “l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria ( v. Cass., 8/3/1980, n. 1552 ) può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico ( e non già
11 meramente generico: v., da ultimo, Cass., 7/1/2020, n. 84 ), idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa” (Cass. civ., sez. III, 22/10/2021, n. 29672).
L'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. presenta delle peculiarità.
È ormai pacifico che la regola di carattere generale (codificata nell'art. 2041
c.c.), secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificati, operi anche nei confronti della P.A..
Superando in radice l'orientamento giurisprudenziale prevalente circa la necessità di un riconoscimento (anche implicito) dell'arricchimento da parte degli organi rappresentativi dell'ente pubblico, le Sezioni Unite hanno da tempo enunciato il seguente principio di diritto: “la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire
e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole” (Cass. civ., Sez.
Un., 26/05/2015, n. 107989).
A fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, essendo irrilevante, di per sé sola considerata, l'utilità della prestazione espletata.
12 Invero, il tenore letterale della norma nonché la funzione dell'istituto volto ad eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giusta causa, sancendone la restituzione, riconducono l'arricchimento ad una dimensione oggettiva, escludendo che la qualificazione pubblicistica del soggetto arricchito possa essere evocata a fondamento di una riserva di discrezionalità in punto di riconoscimento dell'arricchimento e del suo ammontare.
Ne consegue che, in tali ipotesi, grava sul privato/attore la prova del fatto dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilità.
Diversamente opinando si riconoscerebbe all'amministrazione una posizione di vantaggio, che è priva di base normativa.
Le esigenze di tutela delle finanze pubbliche, la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pubblica amministrazione, che avevano condotto ad individuare un ulteriore presupposto dell'azione di cui all'art. 2041
c.c. nell'utilitas (escluso dalle Sezioni Unite), qualora l'azione fosse esperita nei confronti della P.A., trovano adeguata tutela con l'applicazione del principio di diritto comune dell'arricchimento imposto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito (la P.A.) ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo poiché inconsapevole dell'eventum utilitatis (Cass. civ., sez. I, 23/09/2020, ord. n. 19958; Cass. civ., Sez. III, 24/04/2019, ord. n. 11209).
Il riconoscimento da parte della P.A. dell'utilità della prestazione o dell'opera può, tuttavia, rilevare in funzione probatoria, vale a dire ai soli fini del riscontro dell'imputabilità dell'arricchimento all'ente pubblico.
Pertanto, come nei rapporti tra privati, dunque, l'unica prova che l'attore deve offrire a fondamento della sua domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. concerne l'impoverimento e l'arricchimento, oltre che l'assenza di giustificazione dello spostamento di ricchezza e di altre azioni esperibili a tutela del diritto.
L'azione per ingiustificato arricchimento dovrà essere accolta tutte le volte in cui il privato dimostri l'esistenza del proprio impoverimento e della locupletazione dell'ente, a prescindere dall'esistenza di un gradimento implicito o esplicito da parte dell'amministrazione, mentre dovrà essere rigettata ove l'ente convenuto dimostri di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare, a cagione dell'imposizione del privato,
13 l'opera conseguente. La prova, pertanto, non concerne più la valutazione di utilitas bensì il giudizio contrario dell'amministrazione e, dunque, trattandosi di prova contraria, incombe sul convenuto (Cass. civ., Sez. I, 22/03/2018, n. 7158).
Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della pubblica amministrazione),
l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione
l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (Cass. civ., sez. III, 28/10/2024, ord. n. 27753).
Spetta, in altri termini, al depauperato dare prova dell'indebito arricchimento, ovverosia il dato oggettivo della prestazione.
3.1 Nel caso di specie, risulta provato che la Provincia di , con Pt_1 regolamento del 27/09/2016, ha individuato i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo dei locali e degli spazi presenti all'interno del complesso immobiliare denominato “Ex SS Sud”, con la precisazione che i corrispettivi introitati avrebbero costituito il rimborso delle spese sostenute dall'Ente per garantire l'evento oggetto della concessione (utenze, assicurazioni, personale addetto, manutenzioni) (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Le risultanze istruttorie, unitamente alla documentazione versata in atti, hanno consentito di accertare che la Provincia di , sin dal 06/10/2016, dando atto Pt_1 dell'adozione del richiamato regolamento, ha richiesto alla di Controparte_4 procedere alla rimozione del materiale utilizzato per l'allestimento degli spazi interessati dalle manifestazioni (pannellature divisorie, moquette, strigliatura mobilio locale bar).
Il teste , escusso all'udienza del 18/01/2024 come teste di entrambe Tes_1 le odierne parti in giudizio, sul cap. 3 della memoria di parte attrice (“ Vero che nel biennio 2015/2016 la Provincia di IN ha concesso a terzi, dietro pagamento, l'uso dell'area denominata ex SS UD (Polo Fieristico) al cui interno erano presenti beni, attrezzature, materiali ed allestimenti di proprietà della in assenza della Parte_1 relativa autorizzazione di quest'ultima, per lo svolgimento di fiere, convegni, congressi,
14 concorsi pubblici, manifestazioni ed eventi?), ha dichiarato: “Voglio precisare che la
Provincia ha concesso in uso l'area per manifestazioni pubbliche solo dopo l'adozione del regolamento, vale a dire dal settembre 2016 in poi;
il regolamento disciplinava anche gli oneri concessori, che riguardavano le spese per le utenze e le spese di gestione dell'area. ADR. Voglio precisare che prima della adozione del regolamento del
2016 e dal marzo del 2015, in vero, non so dire se l'area è stata data in concessione per
l'uso in eventi pubblici. ADR.: “Quanto alla utilizzazione delle attrezzature, voglio precisare che, come ho riferito, era stata invitata più volte e formalmente a CP_3 ritirare il materiale installato, cosa che non è accaduta;
quando lo spazio espositivo è stato concesso a terzi a norma del regolamento la pavimentazione, i pannelli e le ulteriori strutture installate nel periodo e che non erano state ritirate, hanno in Pt_1 molti casi costituito un problema per gli espositori, ciascuno dei quali aveva esigenze differenziate e ciò anche in assenza della documentazione necessaria a certificare la conformità delle stesse strutture. ADR. (avv. Sciscione): Poiché , su nostra CP_3 richiesta, non ha sgomberato l'area dalle cose di sua pertinenza, prima di dar corso alle concessioni previste dal regolamento del 2016 più volte citato, abbiamo chiesto alla stessa una liberatoria per l'utilizzo delle attrezzature e strutture non CP_3 ritirate. ADR. Ove, come mi si chiede, non vi fossero state le attrezzature
(pavimentazione, pannellature ed altro), secondo il regolamento, gli oneri di allestimento degli stand sarebbero comunque ricaduti sui concessionari” (cfr. verbale udienza del 18/01/2024).
Può, dunque, ritenersi che l'utilizzo dei complementi di arredo, almeno fino al pignoramento del 22/12/2017, sia stato reso necessario dall'omessa rimozione dei materiali da parte dell'attrice.
A ciò si aggiunga che l'utilizzo degli stessi, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, è stata ad ogni modo autorizzata da parte attrice.
La sussistenza di tale intesa non permette di per sé di teorizzare un ingiustificato arricchimento a favore dell'ente convenuto.
Il preteso arricchimento ingiustificato della Provincia di IN a danno della società attrice è, dunque, correlabile ad un accordo tra le parti, pertanto, alcun arricchimento privo di giusta causa a danno dell'attore e a favore dell'ente convenuto è ipotizzabile.
15 Come già osservato l'azione in esame presuppone la mancanza di una giusta causa (“L'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria” Cass. civ., sez. II, 11/09/2025, n.
25060).
Presupposto non ricorrente nel caso di specie.
Posto quanto sopra, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in ordine alla sussistenza del depauperamento e dell'indebito arricchimento ai fini dell'accoglimento dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. proposta, che va dunque rigettata.
4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza. con il riconoscimento degli invocati oneri riflessi in sostituzione di iva e cpa, essendo stata la
Provincia di IN patrocinata dalla sua avvocatura interna.
4.1 La difesa di parte convenuta, avvocatura iscritta all'Albo speciale degli
Avvocati degli Enti Pubblici, ha chiesto il riconoscimento, unitamente al compenso, del rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di
IVA e CPA).
Va rammentato che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (entrata in vigore il 1 gennaio 2006), all'art. 1, comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115, comma 3, del codice civile (in virtù del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro), disponendo che “le
16 somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. La disposizione citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali (norma peraltro ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009; v. Cass. civ. Sez. Lav., Ord. n. 27315/2021).
Si legge nella giurisprudenza: Va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché 'trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata' (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024
(così Cass. civ., sez. lav., 20/02/2025, n. 4436).
I compensi vanno dunque liquidati senza porre a carico della parte soccombente gli oneri previdenziali riflessi in attuazione dei principi affermati dalla giurisprudenza richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore della Provincia di IN, in persona del Presidente pro tempore, che liquida in
€ 11.228,50 per compenso ai difensori, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.
IN, lì 07/12/2025
Il giudice
LU EN
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. LU EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5461 R.G. cont. 2020
TRA
- C.F./P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e liquidatore elettivamente Parte_2 domiciliata in via Porta Romana n.
9 - Terracina (LT) presso lo studio dell'avv. Italo
SCISCIONE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
PROVINCIA DI LATINA - C.F. , in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in via Costa n.
1 - presso la sede Pt_1 dell'Avvocatura della Provincia di IN e rappresentata e difesa dagli avv. ti dell'Avvocatura Claudia DI TROIA e Giulio TATARELLI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno - arricchimento senza causa.
1 CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte): “Si riporta all'atto di citazione, alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., a tutti gli atti e scritti difensivi ed a tutte le richieste istruttorie formulate in corso di causa, da intendersi in questa sede riportate e trascritte e ne chiede l'integrale accoglimento con il favore delle spese
e compensi professionali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - rigettare le domande proposte dall'attrice perché inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto oltre che sfornite di prova;
- vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli
Enti Pubblici. - Chiedono la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 17/11/2020, la ha convenuto in giudizio la Parte_1
Provincia di IN, al fine di sentir, previo accertamento e declaratoria della colposa, negligente, inadempiente e illegittima condotta della convenuta, condannare la stessa al risarcimento dei danni quantificati in € 416.491,60 e in € 100.000,00, in termini di mancato guadagno, nonché al risarcimento del danno, quantificato in € 90.000,00 per arricchimento senza causa e in € 100.000,00 per utilizzo del marchio senza Parte_1 alcuna autorizzazione, con conseguente inibizione alla convenuta dell'uso, sotto qualsiasi forma, del marchio regolarmente depositato e registrato (n. Parte_1
0001580597), prevedendo, in caso di reiterata condotta violativa, l'obbligo al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di violazione successivo alla pubblicazione della sentenza.
A sostegno della propria pretesa, la ha dedotto: Parte_1 Parte_1 che, con protocollo d'intesa n. 2012/0068094, sottoscritto in data 08/10/2012, la
2 Provincia di IN, in via sperimentale e per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013, ha concesso alla l'area attrezzata denominata ex SS Sud al Controparte_1 fine di consentire l'avviamento di un nuovo polo fieristico, attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di una serie di manifestazioni ed eventi promozionali fissati nel
“calendario eventi annualità 2013”, previamente approvato e sottoscritto dalle parti;
che, preso atto del richiamato protocollo d'intesa, con determinazione dirigenziale n. 1988 del 17/12/2012 e con successivo accordo (allegato alla determinazione dirigenziale n.
1862 del 19/12/2013), le parti hanno prorogato la scadenza del protocollo d'intesa al
31/12/2014, in modo da consentire la prosecuzione dell'attività di promozione e valorizzazione delle potenzialità, anche produttive, del complesso fieristico ristrutturato, con ritorni economici sulle procedure di affidamento programmate.
Parte attrice ha altresì dedotto che l'incarico di organizzare e gestire quanto necessario all'espletamento del calendario degli eventi del 2013, poi prorogato fino al
31/12/2014, le è stato conferito dalla con scrittura privata del Controparte_1
15/01/2013, con tutti i vincoli e limiti di cui al protocollo d'intesa già richiamato;
che alla scadenza del rapporto, con nota del 28/01/2015 (acquisita al protocollo provinciale il 29/01/2015), si sarebbe resa disponibile alla riconsegna delle chiavi del polo fieristico, chiedendo il rimborso per le ingenti spese straordinarie, necessarie ed urgenti, sostenute per completare la trasformazione dell'ex opificio in polo fieristico, non effettuate dalla Provincia di e quantificate in € 416.491,60; che dall'anno 2015, Pt_1 la Provincia di IN ha continuato ad utilizzare, illegittimamente e impropriamente, il marchio registrato , sul proprio sito istituzionale nonché sulle brochure Parte_1 volte a pubblicizzare l'utilizzo del polo fieristico.
Secondo quanto prospettato da parte attrice, nonostante i tentativi di bonario componimento del conflitto, la Provincia di IN non ha provveduto a versare l'importo richiesto, impedendole di rientrare in possesso delle attrezzature e strutture acquistate, dalla stessa, dietro autorizzazione, utilizzate per lo svolgimento di altri eventi o, in generale, della propria attività commerciale, locando temporaneamente gli spazi del polo fieristico stesso.
Dedotto, dunque, di aver provveduto a proprie spese alla riqualificazione del sito ex SS Sud di , trasformato da opificio industriale in polo fieristico, parte attrice Pt_1 ha allegato la condotta “ostile” posta in essere dalla Provincia di , la quale non le Pt_1
3 avrebbe peraltro consentito di ritirare i materiali e le strutture acquistate per la riqualificazione del sito, quando ancora avevano un valore commerciale e, dunque, utilizzabili in altro sito per lo svolgimento della medesima attività commerciale, arrecandole, in tal modo, il danno di cui ha chiesto il ristoro.
Stigmatizzata la condotta assunta dalla convenuta, la quale, attraverso l'utilizzo dei materiali e delle strutture di sua proprietà, non avendo corrisposto alcun indennizzo, si è ingiustamente arricchita, e contestato l'indebito utilizzo del marchio “ , Parte_1 parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - Accertare e dichiarare la colposa, negligente, inadempiente ed illegittima condotta della Provincia di IN, la quale ometteva di restituire tutti i beni, le strutture e degli allestimenti all'interno del Polo Fieristico Ex SS Sud, di proprietà della alla scadenza naturale della concessione del 31/12/2014 e per Parte_1 tale ragione condannare la Provincia di IN al risarcimento dei danni tutti quantificati nell'importo di € 416.491,60 come da relazione dell'Ing. ovvero Per_1 nella somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al risarcimento derivante dal mancato guadagno dovuto all'impossibilità di svolgere l'attività commerciale quantificabile dal
2014 ad oggi nell'importo di € 100.000,00, ovvero nella somma ritenuta equa e di giustizia. - Accertare e dichiarare la colposa, negligente, inadempiente ed illegittima condotta della Provincia di IN che commercializzando il Polo Fieristico ex SS
Sud nel periodo successivo al 01/01/2015, non riconosceva alcuna somma alla
[...] nonostante tale attività era dovuta unicamente alla riqualificazione del sito Parte_1 ed alle migliorie apportate dalla società attrice e soprattutto dalle sue strutture, dalle sue attrezzature e dai suoi beni che subivano un inevitabile decremento e, pertanto, otteneva un ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c.. e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore della società al pagamento della somma di € Parte_1
90.000,00 ovvero nella somma ritenuta equa e di giustizia. - Accertare e dichiarare la colposa, negligente, inadempiente ed illegittima condotta della Provincia di IN, la quale reiteratamente utilizzava per anni il marchio della sul suo sito Parte_1 ufficiale internet, regolarmente registrato, in assenza di qualsiasi autorizzazione unicamente al fine di svolgere l'attività promozionale del Polo Fieristico Ex SS Sud
e, per l'effetto, condannare la Provincia di IN al risarcimento del danno pari ad €
100.000,00 ovvero nella somma ritenuta equa e di giustizia. - Ordinare alla CP_2
4
[...] di l'inibizione all'uso, sotto qualsiasi forma del marchio Pt_1 Parte_1 regolarmente depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi in data 01/07/2013 al numero di registrazione 0001580597 registrato in data 27/02/2014, utilizzato sino ad oggi dalla Provincia di , Pt_1 prevedendo in caso di condotta reiterata e di mancato rispetto del predetto ordine
l'obbligo al pagamento della somma di euro 1.000,00 per ogni giorno di violazione successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali di legge, oltre rimborso spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data 2/2/2021 si è costituita in giudizio la Provincia di IN la quale, preliminarmente eccepita l'incompetenza per materia del Tribunale adito in ordine alle domande di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'uso indebito del marchio registrato e di inibizione all'uso dello stesso, in quanto rientrante nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma, ed effettuata una breve ricostruzione storica dei fatti, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Parte convenuta, premesso di aver acquistato l'ex sito industriale denominato
SS Sud nel 1985, al fine di operarne una riqualificazione e restituire il luogo all'uso da parte della comunità locale, ha precisato che, con deliberazione n. 955 del
17/10/1996, la Giunta provinciale ha approvato il progetto del “Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile industriale dismesso Ex SS Sud”, appaltati nel 1997, per un importo complessivo di € 6.094.191,41, finanziati con fondi CEE, del
Bilancio provinciale e con mutuo concesso da Depositi e Prestiti;
che la Giunta Pt_3 provinciale, con deliberazioni n. 351 e n. 352 del 17/08/1999, ha approvato il progetto di completamento dei lavori per un importo di € 8.366.601,76, e con deliberazione n.
131 del 27/06/2001, ha approvato il progetto definitivo, avviando una fase di ricerca dei fondi necessari per il completamento dell'intervento, concessi poi dalla Regione nel
2005.
Approvati i progetti relativi ai lavori di adeguamento (deliberazione n. 147 del
25/09/2008) e di completamento delle opere di urbanizzazione (deliberazione n. 23 del
11/02/2010), in data 08/10/2012, all'esito dei lavori di ristrutturazione e
5 riqualificazione, la Provincia di IN ha stipulato con , divenuta Controparte_1 poi , il protocollo d'intesa citato per l'attuazione di misure e interventi CP_3 condivisi, in forza del quale, la , ai fini dell'attuazione delle attività e degli CP_1 impegni assunti, si è avvalsa della società attrice.
I fatti così descritti, nella prospettazione di parte convenuta, renderebbero evidente l'infondatezza delle deduzioni attoree, non avendo la stessa contribuito in alcun modo alla riqualificazione del polo fieristico, essendo intervenuta in una fase successiva ed essendosi limitata ad arredare il complesso immobiliare, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la nella scrittura Controparte_1 privata del 15/01/2013.
Dedotta, dunque, l'estraneità rispetto alle pretese fatte valere dalla società attrice, essendo il rapporto giuridico intercorso unicamente con la , Controparte_1
e negato di aver ostacolato la restituzione degli arredamenti, avendo al contrario diffidato più volte la società attrice a ritirare gli allestimenti, peraltro, aggrediti da azioni esecutive e, dunque, indisponibili da parte dell'ente terzo pignorato, la Provincia di
IN ha contestato le richieste risarcitorie avanzate da Parte_1
Dedotta altresì l'insussistenza di un arricchimento senza causa, e precisato che l'accordo intercorso con la riconosceva all'Ente la legittima Controparte_1 acquisizione delle migliorie senza alcun corrispettivo (lett. f del protocollo d'intesa), parte convenuta ha rassegnato in comparsa le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - accertare e dichiarare
l'incompetenza per materia del Tribunale di IN, Sezione Civile, essendo competente
a conoscere la controversia la Sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma;
Nel merito - rigettare le domande proposte dall'attrice perché inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto oltre che sfornite di prova;
- vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e
CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”.
1.2 Con ordinanza del 23/02/2021 ritenuta la fondatezza della preliminare eccezione di incompetenza per materia, tempestivamente sollevata, riservando l'art. 134, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 30 del 2005 alle sezioni specializzate in materia
6 di proprietà industriale tutte le controversie sui diritti di proprietà industriale, titolati e non, comprensive di quelle relative al marchio (anche ove non registrato;
cfr. Cass. n.
3399 del 12/02/2018) e ritenuto altresì che, trattandosi di competenza funzionale per materia, non sia possibile la deroga, per ragioni di connessione, in favore del Tribunale adito, territorialmente competente in relazione alle altre domande proposte dalla società attrice, nonché rilevato, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che pur ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale (…) non determina alcuna 'vis actractiva' in relazione alle altre (Cass. n.
9447 del 18/04/2013), è stata disposta la separazione delle sole domande proposte dalla società attrice ai punti 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di citazione, e dichiarata, in relazione a tali domande, l'incompetenza per materia del Tribunale adito, in favore della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione del relativo giudizio innanzi al giudice competente.
Assegnati in relazione alle domande di competenza dell'intestato Tribunale, su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/11/2022, il g.i., dichiarato inammissibile l'interrogatorio formale del presidente della provincia per non avere avuto lo stesso percezione diretta delle circostanze dedotte e l'ordine di esibizione richiesti dall'attrice (non potendo essere ammesso in relazione a documenti non determinati e di cui non si ha contezza della loro stessa esistenza) e la prova contraria per come dedotta da parte convenuta, ha ammesso la prova per testi articolata dalla stessa attrice Parte_1
nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., limitatamente ai
[...] capitoli 3 e 8, nonché la prova per testi articolata dalla parte convenuta Provincia di
IN nella seconda memoria istruttoria limitatamente ai cap. 3, 4, 5 e 6.
Istruita la causa mediante l'espletamento della prova orale ammessa, con ordinanza del 17/07/2025, ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
7 2. Parte attrice, in relazione alle residue domande di competenza del tribunale adito, lamenta che, scaduto il termine previsto nel Protocollo d'Intesa tra la Provincia di
IN e , l'amministrazione convenuta avrebbe ostacolato il ritiro Controparte_1 dei materiali e delle strutture acquistate ai fini della riqualificazione del sito ex SS
Sud di , che da opificio industriale è stato trasformato in polo fieristico, Pt_1 arrecandole quindi danni patrimoniali, quantificati in € 416.491,60, per spese effettuate, ed € 100.000,00 per il mancato guadagno dovuto all'impossibilità di svolgere l'attività commerciale.
Si rende necessaria una breve disamina dei rapporti intercorsi tra le odierne parti in giudizio.
In data 08/10/2012, la Provincia di IN, odierna convenuta, ha sottoscritto con la (divenuta ) un protocollo d'intesa volto a costruire, Controparte_1 CP_3 congiuntamente, un quadro strategico programmatorio comune al fine di incrementare le sinergie nonché di realizzare una addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, per ottimizzare la capacità di intervento e l'attrazione di risorse esterne. Sulla base di tale visione condivisa, le parti sottoscrittrici del presente accordo, individuano come prioritari lo sviluppo della competitività delle imprese singole o associate, attraverso il supporto all'innovazione, all'internazionalizzazione e alla valorizzazione del capitale umano e mediante il potenziamento della competitività del sistema territoriale pontino nel suo complesso, a partire dalla qualità ed efficienza ambientale e dell'ammodernamento dell'azione amministrativa interna alle Istituzioni medesime (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
In attuazione di tale accordo, la Provincia di IN si è impegnata (verso
), in via sperimentale e per il periodo dal 01/01/2013 al 30/12/2013 (poi CP_1 prorogato al 31/12/2014), a rendere disponibile (sempre) a l'area CP_1 attrezzata denominata ex SS Sud, limitatamente ai giorni necessari per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni ed eventi indicati nel calendario previamente approvato e sottoscritto, consentendo, altresì, alla stessa, come si evince dall'art. 4 del richiamato protocollo d'intesa, di avvalersi, al fine di rendere operativa l'attuazione degli obiettivi contenuti nell'accordo nonché per l'effettiva organizzazione dei singoli eventi programmati, di partner privati, ritenuti idonei nella gestione delle singole iniziative.
8 In forza di tale clausola contrattuale, con scrittura privata del 15/01/2013, la ha affidato all'odierna attrice, l'incarico di Controparte_1 Parte_1 organizzare e gestire tutto quanto necessario all'espletamento del calendario degli eventi, con i vincoli ed i limiti imposti dal protocollo d'intesa, che si dà nel presente accordo per conosciuto ed integralmente accettato (cfr. art. 1, doc. 5 allegato all'atto di citazione), con la precisazione che per l'affidamento dell'incarico conferito da
nulla sarà dovuto alla società ; questa potrà Controparte_1 Parte_1 richiedere eventuali pagamenti agli aderenti alle manifestazioni per l'attività espletata ed accollando su di se tutti i rischi di impresa conseguenti, previa autorizzazione di
(cfr. art. 2, doc. 5 allegato all'atto di citazione). Controparte_1
Dall'esame di tali accordi, si desume con evidenza che nessun rapporto può ritenersi intercorso tra la società attrice e la Provincia di IN, estranea, dunque, alle pretese fatte valere nel presente giudizio.
Va precisato che la realizzazione degli allestimenti (pannelli divisori, moquette, rivestimenti, allestimenti di servizio agli eventi, complementi di arredo) di cui si dà atto nella perizia di parte (doc. 26 allegato all'atto di citazione), le cui spese sono oggetto del richiesto risarcimento, rientra nell'ambito dell'incarico conferito da CP_1
, la quale, nel protocollo d'intesa (i cui limiti e vincoli, come già osservato,
[...] operano anche per la società attrice), si è impegnata a concedere a titolo gratuito alla
Provincia di IN i propri allestimenti già presenti nelle aree espositive in suo possesso (cfr. art. 4, comma 4, doc. 1 allegato all'atto di citazione).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 3 della scrittura privata in atti,
si è riservata il diritto di utilizzare le aree oggetto del protocollo, al Controparte_1 di fuori degli impegni previsti dal calendario, per propria insindacabile volontà, obbligandosi ad utilizzare, se necessari, i servizi della società Parte_1 riconoscendone, in tal caso, il rimborso delle spese vive sostenute.
Da ciò può desumersi che l'arredo del complesso fieristico, ai fini della realizzazione degli eventi e manifestazioni calendarizzate, spettasse alla CP_1
e, per essa, in virtù della scrittura privata, alla società attrice, a cui è stata affidata la gestione, con accollo del rischio di impresa.
Tale assunto trova, peraltro, conferma nell'allegato alla determinazione n. 1862 del 19/12/2013 (con cui è stato prorogato il protocollo d'intesa dell'08/10/2012), in cui
9 risulta espressamente previsto “sono a carico di le spese per servirsi CP_1 della cosa;
ella ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie e urgenti […]” (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, in assenza di allegazione e prima ancora di prova in ordine allo svolgimento di ulteriori lavori, che esulino dall'incarico conferito, nulla è dovuto, in virtù delle pattuizioni contrattuali, all'odierna attrice.
Né risulta, dall'istruttoria compiuta, che l'ente convenuto abbia ostacolato la formale riconsegna delle chiavi e il ritiro del materiale ivi collocato, emergendo, al contrario, dalla documentazione versata in atti, la volontà dell'amministrazione di rientrare nel possesso del bene concesso in uso temporaneamente e in via sperimentale a
(che, ha, a sua volta, avvalendosi delle facoltà ad essa riconosciute Controparte_1 contrattualmente, conferito l'incarico di gestire l'area ad , libero dagli Parte_1 allestimenti ivi presenti (oggetto poi di pignoramento e perciò indisponibili), al fine di concedere il bene a terzi mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica.
Rilevano, in tal senso, le diverse diffide rivolte alla (già Controparte_4
, a cui è stato formalmente consegnato l'immobile e le aree del Controparte_1 complesso fieristico, come risulta dall'allegato alla determinazione n. 1862 del
19/12/2013), controparte contrattuale della Provincia di IN, di provvedere alla rimozione del materiale esistente nel polo fieristico, come previsto dall'art. 7 del protocollo d'intesa (“il presente accordo è vincolante per le parti che lo sottoscrivono ed ha una durata massima di un anno, ossia dall'01/01/2013 al 31/12/2013. Entro il successivo 15/01/2014 è concesso termine a di lasciare liberi da persone CP_1
e cose tutti gli spazi della ex SS Sud, con formale riconsegna delle chiavi del sito al responsabile unico del procedimento” - cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
Pare opportuno osservare ad abundantiam come, ai fini del risarcimento del danno, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che, se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645).
Va, a tal proposito rilevato come il danno evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno - conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
10 Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno - conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata, “identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017; Cass. 4005/ 2020) (cfr.
Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, dimostrare il solo danno - evento, essendo necessaria anche la prova del danno - conseguenza, che va, appunto, allegato e provato.
Nel caso di specie, come già osservato, non risulta dimostrato nemmeno il danno
- evento.
Per le ragioni esposte e relative agli effettivi rapporti negoziali tra le parti, nonché, in ogni caso, al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, la domanda di risarcimento del danno proposta da non può Parte_1 essere accolta.
3. Parte attrice, precisando come l'ente convenuto si sia avvalso delle strutture e dei complementi di arredo collocati nel complesso fieristico, traendone un'indubbia utilità, ha proposto domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c..
L'azione di cui all'art. 2041 c.c. presuppone l'esistenza di una locupletazione di un soggetto a danno di un altro che non sia sorretta da una ragione giustificatrice.
La mancanza di una giusta causa, quale il contratto o altra fonte di un'obbligazione, costituisce il presupposto di operatività dell'azione di ingiustificato arricchimento, in quanto “l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria ( v. Cass., 8/3/1980, n. 1552 ) può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico ( e non già
11 meramente generico: v., da ultimo, Cass., 7/1/2020, n. 84 ), idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa” (Cass. civ., sez. III, 22/10/2021, n. 29672).
L'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. presenta delle peculiarità.
È ormai pacifico che la regola di carattere generale (codificata nell'art. 2041
c.c.), secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificati, operi anche nei confronti della P.A..
Superando in radice l'orientamento giurisprudenziale prevalente circa la necessità di un riconoscimento (anche implicito) dell'arricchimento da parte degli organi rappresentativi dell'ente pubblico, le Sezioni Unite hanno da tempo enunciato il seguente principio di diritto: “la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire
e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole” (Cass. civ., Sez.
Un., 26/05/2015, n. 107989).
A fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, essendo irrilevante, di per sé sola considerata, l'utilità della prestazione espletata.
12 Invero, il tenore letterale della norma nonché la funzione dell'istituto volto ad eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giusta causa, sancendone la restituzione, riconducono l'arricchimento ad una dimensione oggettiva, escludendo che la qualificazione pubblicistica del soggetto arricchito possa essere evocata a fondamento di una riserva di discrezionalità in punto di riconoscimento dell'arricchimento e del suo ammontare.
Ne consegue che, in tali ipotesi, grava sul privato/attore la prova del fatto dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilità.
Diversamente opinando si riconoscerebbe all'amministrazione una posizione di vantaggio, che è priva di base normativa.
Le esigenze di tutela delle finanze pubbliche, la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pubblica amministrazione, che avevano condotto ad individuare un ulteriore presupposto dell'azione di cui all'art. 2041
c.c. nell'utilitas (escluso dalle Sezioni Unite), qualora l'azione fosse esperita nei confronti della P.A., trovano adeguata tutela con l'applicazione del principio di diritto comune dell'arricchimento imposto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito (la P.A.) ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo poiché inconsapevole dell'eventum utilitatis (Cass. civ., sez. I, 23/09/2020, ord. n. 19958; Cass. civ., Sez. III, 24/04/2019, ord. n. 11209).
Il riconoscimento da parte della P.A. dell'utilità della prestazione o dell'opera può, tuttavia, rilevare in funzione probatoria, vale a dire ai soli fini del riscontro dell'imputabilità dell'arricchimento all'ente pubblico.
Pertanto, come nei rapporti tra privati, dunque, l'unica prova che l'attore deve offrire a fondamento della sua domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. concerne l'impoverimento e l'arricchimento, oltre che l'assenza di giustificazione dello spostamento di ricchezza e di altre azioni esperibili a tutela del diritto.
L'azione per ingiustificato arricchimento dovrà essere accolta tutte le volte in cui il privato dimostri l'esistenza del proprio impoverimento e della locupletazione dell'ente, a prescindere dall'esistenza di un gradimento implicito o esplicito da parte dell'amministrazione, mentre dovrà essere rigettata ove l'ente convenuto dimostri di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare, a cagione dell'imposizione del privato,
13 l'opera conseguente. La prova, pertanto, non concerne più la valutazione di utilitas bensì il giudizio contrario dell'amministrazione e, dunque, trattandosi di prova contraria, incombe sul convenuto (Cass. civ., Sez. I, 22/03/2018, n. 7158).
Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della pubblica amministrazione),
l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione
l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (Cass. civ., sez. III, 28/10/2024, ord. n. 27753).
Spetta, in altri termini, al depauperato dare prova dell'indebito arricchimento, ovverosia il dato oggettivo della prestazione.
3.1 Nel caso di specie, risulta provato che la Provincia di , con Pt_1 regolamento del 27/09/2016, ha individuato i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo dei locali e degli spazi presenti all'interno del complesso immobiliare denominato “Ex SS Sud”, con la precisazione che i corrispettivi introitati avrebbero costituito il rimborso delle spese sostenute dall'Ente per garantire l'evento oggetto della concessione (utenze, assicurazioni, personale addetto, manutenzioni) (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Le risultanze istruttorie, unitamente alla documentazione versata in atti, hanno consentito di accertare che la Provincia di , sin dal 06/10/2016, dando atto Pt_1 dell'adozione del richiamato regolamento, ha richiesto alla di Controparte_4 procedere alla rimozione del materiale utilizzato per l'allestimento degli spazi interessati dalle manifestazioni (pannellature divisorie, moquette, strigliatura mobilio locale bar).
Il teste , escusso all'udienza del 18/01/2024 come teste di entrambe Tes_1 le odierne parti in giudizio, sul cap. 3 della memoria di parte attrice (“ Vero che nel biennio 2015/2016 la Provincia di IN ha concesso a terzi, dietro pagamento, l'uso dell'area denominata ex SS UD (Polo Fieristico) al cui interno erano presenti beni, attrezzature, materiali ed allestimenti di proprietà della in assenza della Parte_1 relativa autorizzazione di quest'ultima, per lo svolgimento di fiere, convegni, congressi,
14 concorsi pubblici, manifestazioni ed eventi?), ha dichiarato: “Voglio precisare che la
Provincia ha concesso in uso l'area per manifestazioni pubbliche solo dopo l'adozione del regolamento, vale a dire dal settembre 2016 in poi;
il regolamento disciplinava anche gli oneri concessori, che riguardavano le spese per le utenze e le spese di gestione dell'area. ADR. Voglio precisare che prima della adozione del regolamento del
2016 e dal marzo del 2015, in vero, non so dire se l'area è stata data in concessione per
l'uso in eventi pubblici. ADR.: “Quanto alla utilizzazione delle attrezzature, voglio precisare che, come ho riferito, era stata invitata più volte e formalmente a CP_3 ritirare il materiale installato, cosa che non è accaduta;
quando lo spazio espositivo è stato concesso a terzi a norma del regolamento la pavimentazione, i pannelli e le ulteriori strutture installate nel periodo e che non erano state ritirate, hanno in Pt_1 molti casi costituito un problema per gli espositori, ciascuno dei quali aveva esigenze differenziate e ciò anche in assenza della documentazione necessaria a certificare la conformità delle stesse strutture. ADR. (avv. Sciscione): Poiché , su nostra CP_3 richiesta, non ha sgomberato l'area dalle cose di sua pertinenza, prima di dar corso alle concessioni previste dal regolamento del 2016 più volte citato, abbiamo chiesto alla stessa una liberatoria per l'utilizzo delle attrezzature e strutture non CP_3 ritirate. ADR. Ove, come mi si chiede, non vi fossero state le attrezzature
(pavimentazione, pannellature ed altro), secondo il regolamento, gli oneri di allestimento degli stand sarebbero comunque ricaduti sui concessionari” (cfr. verbale udienza del 18/01/2024).
Può, dunque, ritenersi che l'utilizzo dei complementi di arredo, almeno fino al pignoramento del 22/12/2017, sia stato reso necessario dall'omessa rimozione dei materiali da parte dell'attrice.
A ciò si aggiunga che l'utilizzo degli stessi, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, è stata ad ogni modo autorizzata da parte attrice.
La sussistenza di tale intesa non permette di per sé di teorizzare un ingiustificato arricchimento a favore dell'ente convenuto.
Il preteso arricchimento ingiustificato della Provincia di IN a danno della società attrice è, dunque, correlabile ad un accordo tra le parti, pertanto, alcun arricchimento privo di giusta causa a danno dell'attore e a favore dell'ente convenuto è ipotizzabile.
15 Come già osservato l'azione in esame presuppone la mancanza di una giusta causa (“L'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria” Cass. civ., sez. II, 11/09/2025, n.
25060).
Presupposto non ricorrente nel caso di specie.
Posto quanto sopra, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in ordine alla sussistenza del depauperamento e dell'indebito arricchimento ai fini dell'accoglimento dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. proposta, che va dunque rigettata.
4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza. con il riconoscimento degli invocati oneri riflessi in sostituzione di iva e cpa, essendo stata la
Provincia di IN patrocinata dalla sua avvocatura interna.
4.1 La difesa di parte convenuta, avvocatura iscritta all'Albo speciale degli
Avvocati degli Enti Pubblici, ha chiesto il riconoscimento, unitamente al compenso, del rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di
IVA e CPA).
Va rammentato che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (entrata in vigore il 1 gennaio 2006), all'art. 1, comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115, comma 3, del codice civile (in virtù del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro), disponendo che “le
16 somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. La disposizione citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali (norma peraltro ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009; v. Cass. civ. Sez. Lav., Ord. n. 27315/2021).
Si legge nella giurisprudenza: Va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché 'trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata' (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024
(così Cass. civ., sez. lav., 20/02/2025, n. 4436).
I compensi vanno dunque liquidati senza porre a carico della parte soccombente gli oneri previdenziali riflessi in attuazione dei principi affermati dalla giurisprudenza richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore della Provincia di IN, in persona del Presidente pro tempore, che liquida in
€ 11.228,50 per compenso ai difensori, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.
IN, lì 07/12/2025
Il giudice
LU EN
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