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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41517/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
***
Oggi 31 gennaio 2025 ad ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo
Microsoft Teams:
Per 'avv. MEGHERBI HAMIDA Parte_1
l'avv. CORTELLESSA DAVIDE Controparte_2 Controparte_1
Il Giudice dà atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratori di parte convenuta precisa le conclusioni come da note depositate il 14.01.2025 il procuratore di parte attrice come da atto introduttivo.
I procuratori delle parti discutono la causa;
pagina 1 di 8 Il giudice dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 15,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 16,00 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 16,00.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41517/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEGHERBI HAMIDA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CERVANTES DE SAAVEDRA 55/27 80133 NAPOLI, presso il difensore avv. MEGHERBI HAMIDA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CORTELLESSA DAVIDE, elettivamente domiciliato in PIAZZA VANVITELLI, 4/D 81100
CASERTA, presso il difensore avv. CORTELLESSA DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via preliminare ed assorbente:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della relativa condizione prescritta dal Testo integrato Conciliazione;
in subordine:
- disporre il termine per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione ARERA a carico di parte opposta.
Nel merito:
- accogliere la presente opposizione per i motivi sopra esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico num. 15563.2023 (r.g. 31177.2023), emesso in data 10.10.2023 dal pagina 3 di 8 Tribunale di Milano - nella persona del Dott. Caterina Spinnler - per la somma di €
13.581,31 (oltre interessi come da domanda), nonché spese legali per la procedura monitoria azionata per inesistenza del credito, stante l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; in via gradata:
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo telematico num. 15563.2023 (r.g.
31177.2023), emesso in data 10.10.2023 dal Tribunale di Milano - nella persona del Dott. Caterina
Spinnler - per la somma di € 13.581,31 (oltre interessi come da domanda), nonché spese legali per la procedura monitoria azionata non esigibile per assenza della prova circa lo stato di insolvenza dell'odierno attore respingendo, per l'effetto, la domanda spiegata in via monitoria.
In via ulteriormente gradata:
- accertare e dichiarare la violazione della buona fede contrattuale della Controparte_3 causa di intervenuta sostanziale remissione della pretesa respingendo, per l'effetto, la domanda spiegata in via monitoria. Condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.
Per parte convenuta
1) rigettare la proposta opposizione, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 15563/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. dott.ssa Spinnler in data 10/10/2023 con cui è stato ingiunto alla in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., il pagamento in favore della società Controparte_4
della somma di Euro 13.581,31, oltre interessi legali e spese come in decreto;
[...]
2) condannare l'opponente in persona del legale rapp.te p.t. p.t., sig.ra Parte_1 CP_5
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e della fase monitoria, con
[...] espressa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, nonché della procedura di mediazione.
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15563/2023 del 10.10.2023 Parte_1 con cui il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento in favore di Controparte_4 della somma di € 13.581,31, oltre accessori, quale compenso per la fornitura di
[...] energia elettrica.
A sostegno dell'opposizione ha contestato ed eccepito:
- l'improcedibilità dell'azione avversaria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
pagina 4 di 8 - la mancata prova del diritto di credito oggetto del provvedimento monitorio, essendo versate in atti solo fatture del provider, prive di efficacia probatoria;
- la mancata prova da parte del fornitore dei consumi in quanto non avrebbe dimostrato la correttezza del contatore;
- l'eccessività dei consumi fatturati rispetto a quelli rilevati negli anni precedenti;
- la mancata periodica lettura del misuratore che avrebbe generato responsabilità in capo al distributore ed inattendibilità delle misurazioni effettuate;
- la violazione della buona fede da parte del somministrante che avrebbe atteso molto tempo per richiedere il proprio credito con conseguente intervenuta remissione del credito per fatti concludenti.
L'opposta, costituitasi tempestivamente ha chiesto la conferma del decreto opposto e la rifusione delle spese di lite:
- deducendo l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale della opponente, non sussistendo un obbligo a carico del provider di tentare la conciliazione come condizione di procedibilità dell'azione;
- depositando prospetto delle letture del distributore, ove sono confermate, e riportate analiticamente, le rilevazioni del distributore in merito ai consumi dell'attrice;
- affermando che le contestazioni dell'opponente sarebbero generiche e non rilevanti al fine di escludere la valenza probatoria delle fatture .
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
In primo luogo, si rileva come l'eccezione di improcedibilità per mancato previo tentativo di conciliazione dinanzi all' è infondata perché l'art. 2 del TICO è chiaro nel disporre che il CP_6 tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità soltanto nelle controversie promosse dall'utente e che, pertanto, devono ritenersi escluse dall'obbligatorietà del tentativo di conciliazione le cause di opposizione a decreto ingiuntivo per recupero crediti del gestore.
L'eccezione è comunque superata dal deposito in atti del verbale negativo della mediazione promossa dalla convenuta (cfr. nota di deposito del 24.5.2024).
Passando alla domanda di accertamento negativo svolta dall'attore, in diritto, si rileva che l'onere della prova di dimostrare la correttezza degli importi monetari esposti nelle fatture grava su
[...]
attrice sostanziale, posto che a mente dell'art. 2697 cc l'onere della prova grava su chi si CP_1 afferma titolare di un diritto ed intendere rivendicarlo: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.” (Cass. civ., sez.
6-L, 4.10.2012 n. 16917; conf.: Cass. civ., sez. 3, 12.12.2014 n.
26158).
pagina 5 di 8 Sempre ai fini dell'onere della prova va, altresì, ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte sancendo espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n.
14594);
Ciò premesso, quanto alla prova del credito, con specifico riferimento al valore probatorio delle bollette, la Corte di legittimità ha, con massime consolidate, affermato, in conformità all'art. 2697 cc, al principio della vicinanza della prova e di onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 cpc, che le bollette del somministrante sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, della corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3,
28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
In proposito, la Corte afferma “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare incremento dei consumi”.
Con riferimento alla disciplina del settore dell'energia elettrica, va poi ricordato che il responsabile delle misurazioni dei consumi erogati al singolo punto di riconsegna, in forza della regolamentazione secondaria emanata dall è il distributore locale. CP_6
Ciò posto, quanto alle eccezioni di merito sollevate dall'opponente, si rileva come non sia contestato da alcuna delle parti che fra le stesse è stato concluso, il 9.2.2016, un contratto di somministrazione di energia elettrica per l'utenza n. 505438323956, distinta con n. cliente
850809765, intestata alla società gestrice del Ristorante La Scialuppa, ubicato in Parte_1
Napoli, alla Via Luculliana n.25.
La società opposta ha depositato un prospetto dei rilevamenti dei consumi effettuati dal distributore
(doc. 11 fasc. opposta), che non sono stati specificatamente contestati dall'opponente, la quale si è limitata ad una contestazione generica circa i consumi esposti nelle fatture di non CP_1 dettagliata né quanto alla rilevazioni dei consumi né quanto all'applicazione delle tariffe né quanto alla presunta abnormità dei consumi né quanto al funzionamento del contatore.
pagina 6 di 8 E' ben vero che, come affermato da questo Giudice in altre consimili controversie, a fronte di contestazione specifica e motivata dell'utente, tanto più se avvenuta già in epoca stragiudiziale, sul malfunzionamento del contatore, il dato fornito dal distributore può essere sottoposto a verifica di congruità, ma il dato dei consumi del distributore deve, appunto, essere contestato specificamente e non genericamente, come nel caso di specie: nella presente causa, difatti, l'opponente non ha mai nemmeno adombrato il malfunzionamento del contatore, non allegando né documentando di averne richiesto la verifica sul funzionamento, né ha indicato la minore quantità di energia a suo dire consumata, ad esempio riferendo di auto-letture effettuate, né ha allegato e documentato che la quantità di energia somministrata da altri venditori prima o dopo la fornitura di causa è stata inferiore, né ha allegato né documentato di avere contestato le fatture del venditore, qui azionate.
Dunque, a fronte di contestazioni assolutamente generiche e fondate sul nulla assertivo, prima ancora che probatorio, non vi è alcun motivo per disattendere i dati dei consumi indicati nelle fatture del fornitore, come contrattualmente stabilito tra le parti.
Anche per tale aspetto pertanto deve considerarsi raggiunta la prova in base al principio di cui all'art. 115 comma 2 c.p.c.
Quanto all'eccezione circa la mancata lettura del contatore, la stessa è irrilevante perché non comporterebbe, nel caso di specie, alcun obbligo a carico del provider, non essendo stato allegato, né tantomeno provato, dalla opponente, sulla quale incombe il relativo onere, un danno risarcibile conseguente a tale ritardo.
Pertanto, deve ritenersi provata la debenza delle somme di cui al provvedimento monitorio che, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, deve essere confermato integralmente.
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/14, così come modificato dal DM 37/18, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere a Parte_1 Controparte_4 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre ad euro 800,00 per compenso per la mediazione, oltre Iva e CPA come per legge, da versare in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi distrattario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 7 di 8 Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
***
Oggi 31 gennaio 2025 ad ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo
Microsoft Teams:
Per 'avv. MEGHERBI HAMIDA Parte_1
l'avv. CORTELLESSA DAVIDE Controparte_2 Controparte_1
Il Giudice dà atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratori di parte convenuta precisa le conclusioni come da note depositate il 14.01.2025 il procuratore di parte attrice come da atto introduttivo.
I procuratori delle parti discutono la causa;
pagina 1 di 8 Il giudice dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 15,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 16,00 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 16,00.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41517/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEGHERBI HAMIDA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CERVANTES DE SAAVEDRA 55/27 80133 NAPOLI, presso il difensore avv. MEGHERBI HAMIDA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CORTELLESSA DAVIDE, elettivamente domiciliato in PIAZZA VANVITELLI, 4/D 81100
CASERTA, presso il difensore avv. CORTELLESSA DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via preliminare ed assorbente:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della relativa condizione prescritta dal Testo integrato Conciliazione;
in subordine:
- disporre il termine per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione ARERA a carico di parte opposta.
Nel merito:
- accogliere la presente opposizione per i motivi sopra esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico num. 15563.2023 (r.g. 31177.2023), emesso in data 10.10.2023 dal pagina 3 di 8 Tribunale di Milano - nella persona del Dott. Caterina Spinnler - per la somma di €
13.581,31 (oltre interessi come da domanda), nonché spese legali per la procedura monitoria azionata per inesistenza del credito, stante l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; in via gradata:
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo telematico num. 15563.2023 (r.g.
31177.2023), emesso in data 10.10.2023 dal Tribunale di Milano - nella persona del Dott. Caterina
Spinnler - per la somma di € 13.581,31 (oltre interessi come da domanda), nonché spese legali per la procedura monitoria azionata non esigibile per assenza della prova circa lo stato di insolvenza dell'odierno attore respingendo, per l'effetto, la domanda spiegata in via monitoria.
In via ulteriormente gradata:
- accertare e dichiarare la violazione della buona fede contrattuale della Controparte_3 causa di intervenuta sostanziale remissione della pretesa respingendo, per l'effetto, la domanda spiegata in via monitoria. Condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.
Per parte convenuta
1) rigettare la proposta opposizione, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 15563/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. dott.ssa Spinnler in data 10/10/2023 con cui è stato ingiunto alla in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., il pagamento in favore della società Controparte_4
della somma di Euro 13.581,31, oltre interessi legali e spese come in decreto;
[...]
2) condannare l'opponente in persona del legale rapp.te p.t. p.t., sig.ra Parte_1 CP_5
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e della fase monitoria, con
[...] espressa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, nonché della procedura di mediazione.
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15563/2023 del 10.10.2023 Parte_1 con cui il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento in favore di Controparte_4 della somma di € 13.581,31, oltre accessori, quale compenso per la fornitura di
[...] energia elettrica.
A sostegno dell'opposizione ha contestato ed eccepito:
- l'improcedibilità dell'azione avversaria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
pagina 4 di 8 - la mancata prova del diritto di credito oggetto del provvedimento monitorio, essendo versate in atti solo fatture del provider, prive di efficacia probatoria;
- la mancata prova da parte del fornitore dei consumi in quanto non avrebbe dimostrato la correttezza del contatore;
- l'eccessività dei consumi fatturati rispetto a quelli rilevati negli anni precedenti;
- la mancata periodica lettura del misuratore che avrebbe generato responsabilità in capo al distributore ed inattendibilità delle misurazioni effettuate;
- la violazione della buona fede da parte del somministrante che avrebbe atteso molto tempo per richiedere il proprio credito con conseguente intervenuta remissione del credito per fatti concludenti.
L'opposta, costituitasi tempestivamente ha chiesto la conferma del decreto opposto e la rifusione delle spese di lite:
- deducendo l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale della opponente, non sussistendo un obbligo a carico del provider di tentare la conciliazione come condizione di procedibilità dell'azione;
- depositando prospetto delle letture del distributore, ove sono confermate, e riportate analiticamente, le rilevazioni del distributore in merito ai consumi dell'attrice;
- affermando che le contestazioni dell'opponente sarebbero generiche e non rilevanti al fine di escludere la valenza probatoria delle fatture .
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
In primo luogo, si rileva come l'eccezione di improcedibilità per mancato previo tentativo di conciliazione dinanzi all' è infondata perché l'art. 2 del TICO è chiaro nel disporre che il CP_6 tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità soltanto nelle controversie promosse dall'utente e che, pertanto, devono ritenersi escluse dall'obbligatorietà del tentativo di conciliazione le cause di opposizione a decreto ingiuntivo per recupero crediti del gestore.
L'eccezione è comunque superata dal deposito in atti del verbale negativo della mediazione promossa dalla convenuta (cfr. nota di deposito del 24.5.2024).
Passando alla domanda di accertamento negativo svolta dall'attore, in diritto, si rileva che l'onere della prova di dimostrare la correttezza degli importi monetari esposti nelle fatture grava su
[...]
attrice sostanziale, posto che a mente dell'art. 2697 cc l'onere della prova grava su chi si CP_1 afferma titolare di un diritto ed intendere rivendicarlo: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.” (Cass. civ., sez.
6-L, 4.10.2012 n. 16917; conf.: Cass. civ., sez. 3, 12.12.2014 n.
26158).
pagina 5 di 8 Sempre ai fini dell'onere della prova va, altresì, ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte sancendo espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n.
14594);
Ciò premesso, quanto alla prova del credito, con specifico riferimento al valore probatorio delle bollette, la Corte di legittimità ha, con massime consolidate, affermato, in conformità all'art. 2697 cc, al principio della vicinanza della prova e di onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 cpc, che le bollette del somministrante sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, della corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3,
28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
In proposito, la Corte afferma “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare incremento dei consumi”.
Con riferimento alla disciplina del settore dell'energia elettrica, va poi ricordato che il responsabile delle misurazioni dei consumi erogati al singolo punto di riconsegna, in forza della regolamentazione secondaria emanata dall è il distributore locale. CP_6
Ciò posto, quanto alle eccezioni di merito sollevate dall'opponente, si rileva come non sia contestato da alcuna delle parti che fra le stesse è stato concluso, il 9.2.2016, un contratto di somministrazione di energia elettrica per l'utenza n. 505438323956, distinta con n. cliente
850809765, intestata alla società gestrice del Ristorante La Scialuppa, ubicato in Parte_1
Napoli, alla Via Luculliana n.25.
La società opposta ha depositato un prospetto dei rilevamenti dei consumi effettuati dal distributore
(doc. 11 fasc. opposta), che non sono stati specificatamente contestati dall'opponente, la quale si è limitata ad una contestazione generica circa i consumi esposti nelle fatture di non CP_1 dettagliata né quanto alla rilevazioni dei consumi né quanto all'applicazione delle tariffe né quanto alla presunta abnormità dei consumi né quanto al funzionamento del contatore.
pagina 6 di 8 E' ben vero che, come affermato da questo Giudice in altre consimili controversie, a fronte di contestazione specifica e motivata dell'utente, tanto più se avvenuta già in epoca stragiudiziale, sul malfunzionamento del contatore, il dato fornito dal distributore può essere sottoposto a verifica di congruità, ma il dato dei consumi del distributore deve, appunto, essere contestato specificamente e non genericamente, come nel caso di specie: nella presente causa, difatti, l'opponente non ha mai nemmeno adombrato il malfunzionamento del contatore, non allegando né documentando di averne richiesto la verifica sul funzionamento, né ha indicato la minore quantità di energia a suo dire consumata, ad esempio riferendo di auto-letture effettuate, né ha allegato e documentato che la quantità di energia somministrata da altri venditori prima o dopo la fornitura di causa è stata inferiore, né ha allegato né documentato di avere contestato le fatture del venditore, qui azionate.
Dunque, a fronte di contestazioni assolutamente generiche e fondate sul nulla assertivo, prima ancora che probatorio, non vi è alcun motivo per disattendere i dati dei consumi indicati nelle fatture del fornitore, come contrattualmente stabilito tra le parti.
Anche per tale aspetto pertanto deve considerarsi raggiunta la prova in base al principio di cui all'art. 115 comma 2 c.p.c.
Quanto all'eccezione circa la mancata lettura del contatore, la stessa è irrilevante perché non comporterebbe, nel caso di specie, alcun obbligo a carico del provider, non essendo stato allegato, né tantomeno provato, dalla opponente, sulla quale incombe il relativo onere, un danno risarcibile conseguente a tale ritardo.
Pertanto, deve ritenersi provata la debenza delle somme di cui al provvedimento monitorio che, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, deve essere confermato integralmente.
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/14, così come modificato dal DM 37/18, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere a Parte_1 Controparte_4 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre ad euro 800,00 per compenso per la mediazione, oltre Iva e CPA come per legge, da versare in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi distrattario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 7 di 8 Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
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