Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 74917/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
-SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 15.1.2025, aperto il verbale alle ore 10,37, è presente per l'attrice, in sostituzione dell'Avvocato Roberto Gismondi e dell'Avvocata Lucia Fazi, l'Avvocato Luca Gherardi il quale si riporta agli scritti si parte, chiedendo il rinnovo della C.T.U.; chiede il rigetto delle avverse conclusioni.
Per la convenuta è presente l'Avvocato Gianluca Cicconetti il quale si riporta agli scritti di parte, in particolare alle note conclusive, chiedendo che la causa venga decisa;
chiede lo stralcio della documentazione prodotta da controparte unitamente alle deduzioni per l'udienza del 10.5.2023.
L'Avvocato Gherardi si oppone alla richiesta di stralcio.
Il Giudice,
dispone lo stralcio della documentazione prodotta dall'attrice unitamente alle deduzioni per l'udienza del 10.5.2023, in quanto tardivamente depositata;
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,16.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 74917/2018
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
74917/2018, tra
Gismondi ed Avvocata Lucia Fazi);
- attrice -
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro temporela
(Avvocato Gianluca Cicconetti);
- convenuta -
Controparte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore;
- chiamata in causa -
e la CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore;
- chiamata in causa -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 15.1.2025, dando lettura
-del dispositivo e della presente motivazione quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Va premesso, anzitutto, che non sono mai stati notificati gli atti di chiamata in causa della
Controparte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché della CP 3 in
persona del legale rappresentante pro tempore, come dichiarato dalla difesa della convenuta all'udienza del 18.9.2019. Il contraddittorio, pertanto, non si è mai instaurato nei confronti di tali soggetti, ancorché la loro partecipazione al giudizio sia stata prospettata.
2. Deve escludersi, poi, l'applicabilità del d. lgs. n.206/2005, attesa la carenza di qualità di consumatrice in capo all'istante, ai sensi dell'art.3, lettera a), dello stesso d. lgs. n.206/2005, non essendo l'attrice una persona fisica.
3. Ciò posto, la domanda attorea deve essere ricondotta ad un'azione di inadempimento (o di inesatto adempimento).
Ancorché non venga chiesta la risoluzione contrattuale e la restituzione del prezzo pagato per il bene asseritamente difettoso domande alle quali l'attrice ben può rinunciare - l'istante avanza richiesta risarcitoria ex art. 1223 c.c., sul presupposto che il danno subìto sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempienza (rectius: dell'inesatto adempimento) della venditrice.
4. Con riferimento all'eccezione di decadenza, sollevata dalla Controparte_1
[...] per l'asserito ritardo nella denuncia del vizio del carburante - quale causa del pregiudizio patito dall'istante - premesso che, non potendosi applicare il d. lgs. n.206/2005 - per le ragioni sopra indicate la disposizione di riferimento risulta l'art. 1495 c.c., deve precisarsi che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art.1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa;
ove, pertanto, la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. civ., ord. 20.12.2021,
n.40814; Cass. civ., 27.5.2016, n.11046).
-Nel caso in esame, il rapporto tecnico inerente all'analisi del carburante indicato nell'indice in
calce alla citazione con il n.12 reca la data del 15.5.2018. E' da tale giorno, dunque, che deve ritenersi completa la conoscenza del difetto, con conseguente decorrenza del termine decadenziale previsto dalla riferita norma codicistica.
Avendo l'attrice dimostrato che la prima comunicazione di denuncia del vizio in esame ancorché
l'istante non avesse completa conoscenza del vizio risale al 2.5.2018 (cfr. doc.16 allegato alla
-
memoria ex art. 183, VI comma, n.1), c.p.c. di parte attrice), la denuncia medesima risulta effettuata nel rispetto (rectius: prima della decorrenza) del termine di cui all'art. 1495 c.c., con conseguente rigetto della relativa eccezione di decadenza.
5. Ciò posto, la testimonianza resa dalla Sig.ra Testimone 1 all'udienza del 14.4.2021 ha
confermato gli inconvenienti lamentati, manifestatisi sull'autovettura dell'attrice successivamente al rifornimento del 27.3.2018. Inoltre, il teste Sig. Testimone 2 sentito all'udienza del 10.11.2021, ha riferito di aver assistito al prelievo del carburante dal serbatoio e dalle parti meccaniche del mezzo de quo e la conservazione dello stesso in taniche depositate presso la sede dell'istante.
6. I menzionati elementi istruttori emersi dalle testimonianze hanno indotto questo giudicante a disporre una C.T.U. diretta a verificare la riferibilità causale degli inconvenienti lamentati al fattore eziologico indicato dall'attrice · sulla base del principio presuntivo post hoc, propter hoc – la congruità delle spese sostenute e l'entità dell'eventuale risarcimento per danno da "fermo tecnico".
La relazione depositata dall'Ing. il 28.3.2023 ben motivata e scevra da viziPersona 1
-
logici ed alla quale si rimanda per motivi di sintesi espositiva - ha evidenziato (cfr. relazione depositata il 28.3.2023, pagine 12 e 13) come i danni riportati dalla vettura fossero effettivamente cagionati da carburante alterato, senza la certezza, tuttavia, che detto carburante provenisse dalla cisterna della convenuta, in quanto:
non è dato sapere se, al momento del rifornimento, il serbatoio del veicolo fosse completamente vuoto ovvero fossero presenti, sul fondo del serbatoio, impurità appartenenti a carburante residuo immesso in occasione di rifornimenti presso altri distributori;
è stata constatata la presenza, presso l'impianto della convenuta, di un "adeguato sistema di filtraggio e monitoraggio atto a mantenere inalterate le proprietà del prodotto venduto privo di impurità";
non si conosce la modalità di conservazione del carburante prelevato dal serbatoio della vettura,
essendo possibile un'alterazione prima dell'analisi.
A seguito di alcune osservazioni dell'attrice, è stata richiesta un'integrazione all'elaborato di C.T.U.
diretta a chiarire:
a) il motivo per cui il mescolamento
- per effetto dell'immissione di gasolio nel serbatoio dell'autovettura dell'attrice in occasione del rifornimento presso il distributore della convenuta
- delle “impurità presenti nel fondo, le quali, non riuscendo a decantarsi nuovamente, alla ripartenza della vettura avrebbero intasato il filtro gasolio probabilmente già saturo, provocando il malfunzionamento del motore", non abbia cagionato anche un danno agli iniettori;
b) se, avendo accertato che alle ore 9,37 del 19.3.2018 la convenuta aveva ricevuto un carico di gasolio di 24.000 litri e che, nei giorni 26 - 27 - 28.3.2018 la media giornaliera di litri venduti era stata di poco superiore ai 3.000 litri e che, quindi, in occasione del rifornimento eseguito il
27.3.2018 sulla vettura dell'attrice, essendo ormai trascorsi otto giorni dal carico di gasolio, la cisterna del distributore di carburante della ditta convenuta poteva essere quasi vuota, si debba escludere che la pompa di sollevamento del carburante dalla cisterna ne avesse raschiato il fondo andando a "pescare" la morchia microbicamente contaminata - giacente sul fondo,
provocando così l'inconveniente de quo alla vettura;
Con relazione integrativa depositata il 22.11.2023 - anch'essa ben motivata e rigorosa sotto il profilo logico ed il cui contenuto si intende qui richiamato - l'Ausiliaria ha chiarito i menzionati due aspetti (cfr. elaborato depositato il 22.11.2023, pagine da 2 a 4), precisando come:
1) la presenza del filtro del gasolio – inserito tra la pompa del serbatoio e gli iniettori, con lo scopo precipuo di catturare eventuali impurità - abbia impedito che le impurità presenti sul fondo del serbatoio della vettura, mescolatesi con il carburante, cagionassero anche un danno agli iniettori;
2) si debba escludere che la pompa di sollevamento del carburante dalla cisterna abbia potuto raschiare il fondo andando a “pescare” la morchia giacente sul fondo, provocando così
l'inconveniente in esame, dato che, proprio per evitare che le impurità che inevitabilmente si accumulano sul fondo delle cisterne vengano "pescate" dalla pompa che conduce all'erogatore,
tale pompa è posizionata a qualche centimetro di distanza dal bordo inferiore della cisterna, in modo da evitare di aspirare morchia e/o acqua che, tra l'altro, potrebbero danneggiarla.
Ha, pertanto, l'Ing. Per 1 confermato la riconducibilità eziologica dei danni riportati dall'autovettura al carburante alterato, senza alcuna dimostrazione che quest'ultimo provenisse dalla cisterna della convenuta (cfr. elaborato depositato il 22.11.2023, pag.4).
6. Da quanto riportato dall'Ausiliaria nelle due citate relazioni, non può essere dichiarata la responsabilità della non solo non essendovi la provaControparte 1
della provenienza del carburante alterato - certamente causa dei pregiudizi riscontrati sul mezzo di proprietà dell'attrice – dall'impianto della convenuta, ma sussistendo anche elementi tali da indurre dubbi su detta provenienza, con conseguente rigetto della domanda attorea.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Peraltro, la soccombenza della convenuta sull'eccezione preliminare di decadenza comporta la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto.
Per lo stesso motivo si ritiene di porre le spettanze di C.T.U. a carico della convenuta, per un quarto, e dell'attrice, per i rimanenti tre quarti.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
pone definitivamente le spettanze di C.T.U. a carico della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per un quarto, e della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i residui tre Parte 1
quarti;
compensando le spese di lite tra le parti nella misura di un quarto, condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, inParte 1 favore della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spettanze di giudizio, che vengono liquidate in euro 3.084,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 15 gennaio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò