Sentenza 17 marzo 2025
Massime • 1
In tema di separazione personale dei coniugi, l'appello assoggettato al rito camerale secondo la disciplina anteriore all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, di talché non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 7067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7067 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
AR RN
Presidente
LAURA TRICOMI
Consigliere
UL IO
Relatore
AL AL MO
Consigliere
AL ZI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 8141/2023 Numero sezionale 619/2025 Numero di raccolta generale 7067/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
Oggetto: SEPARAZIONE CONIUGI Ud.11/02/2025 PU
sul ricorso iscritto al n. 8141/2023 R.G. proposto da: DE CO IE, DE CO GENNY, rappresentati e difesi dall'avvocato DE CO NICOLA ([...]),
contro
-ricorrente-
PO NT, rappresentata e difesa dall'avvocato ABBONDANDOLO PALMIRA ([...]),
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1124/2023 depositata il 13/03/2023. Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 11/02/2025 dal Consigliere UL IO.
Firmato Da: UL IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 35e4dc5806ba0712- Firmato Da: AR RN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7
Oscuramento disposto
Numero registro generale 8141/2023 Numero sezionale 619/2025
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa L.De
Numero di raccolta generale 7067/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
Renzis, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, con le conseguenze previste dalla legge. Sentiti, per i ricorrenti, l'avv.to N.De CO e, per la controricorrente, l'avv.to P.Abbondandolo, che, illustrate oralmente le rispettive difese, hanno concluso come da rispettivi atti.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1124/2023, pubblicata il 13/3/2023, in controversia promossa da EL OM, dinanzi al Tribunale di Avellino, per sentire pronunciare la separazione dal marito IE De CO, in forza di matrimonio contratto nel luglio 2000, dalla cui unione era nata una figlia, NY, nel luglio 2001, ha confermato la decisione di primo grado, n. 1691/2021, con la quale si era dichiarata la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito (per avere <<reiteratamente tenuto in danno della moglie gravi comportamenti sfociati anche in episodi di violenza fisica, oltre che minacciosi ed ingiuriosi» con conseguente violazione degli obblighi di assistenza morale con condotte sfociate anche in episodi di violenza fisica ai danni della moglie»> e per avere, con gli altri suoi comportamenti, gravemente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e aveva causato la fine dell'unione coniugale), respinta la contraria domanda di addebito formulata dal De CO nei confronti della moglie, rimasta sfornita di prova, confermati nel resto i provvedimenti assunti in corso di causa (revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla OM, obblighi di mantenimento della figlia NY, divenuta maggiorenne ma non autosufficiente economicamente - intervenuta in giudizio aderendo alla posizione del padre -, da parte di entrambi i genitori, con assegno di euro 265,00 mensili, a carico della madre, e di euro 360,00, a carico del padre, oltre ulteriori spese, ordinarie e straordinarie).
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 8141/2023 Numero sezionale 619/2025 Numero di raccolta generale 7067/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
In particolare, la Corte d'appello, «disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta e depositate le note delle parti, all'esito dell'udienza del 20/2/2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, si è riservata la decisione»>> e premesso che l'appellante De CO non aveva contestato la decisione del primo giudice con la quale era stato posto a suo carico l'addebito della separazione, ha respinto il gravame principale del medesimo, in punto di rigetto della domanda di addebito formulata nei confronti della moglie (fondata non su condotte violente ma su asseriti tradimenti), rilevando come emergesse dagli atti e dal provvedimento impugnato <<la prevalenza dei comportamenti violenti posti in essere da uno dei due coniugi (il marito) rispetto a quelli tenuti dall'altro coniuge (la OM) non aventi tale natura», cosicché, proprio in ragione di tale considerazione, le istanze probatorie formulate dall'appellante risultavano superflue in quanto, ove pure il tradimento della OM fosse stato compiutamente provato, lo stesso non avrebbe potuto rilevare. Quanto poi alla casa coniugale, la Corte territoriale ha rilevato che, già nel corso del giudizio di primo grado, era stata disposta, nel 2020, la revoca dell'assegnazione della stessa alla OM e si era stabilito che essa non dovesse essere assegnata ad alcuno dei genitori, considerato che, a causa del grave conflitto esistente da tempo tra la madre e la figlia («risultato ben evidente dalle dichiarazioni rese da entrambe nel corso della istruttoria esperita dinanzi al Tribunale»), si doveva ritenere che «la casa in questione non costituisse più per la giovane De CO l'habitat domestico come centro di affetti interessi e consuetudini in cui si esprimeva e si articolava la vita familiare», mentre il De CO non aveva mai formulato richiesta di assegnazione della casa, «avendo il predetto manifestato interesse solamente per una parte della stessa, non
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assecondato in quanto detta porzione non aveva destinazione abitativa». La Corte di merito ha aggiunto che: a) la disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. non poteva trovare spazio in quanto la figlia, NY DeCO, <<non vive più da tempo nella abitazione di cui si tratta né coabita con la madre, per cui non sussiste evidentemente in capo alla predetta l'esigenza di "permanere" nella detta casa familiare affinché possa esserle garantito il "mantenimento" delle consuetudini di vita che sono già venute meno, così come è venuta meno la "ratio" protettiva sottesa alla richiamata norma che tutela l'interesse della figlia a permanere nell'ambito domestico in cui è cresciuta (cfr. Cass ord. n. 25604/18 e n. 3015/18)>>; b) inoltre, destinatario della assegnazione di cui all'art. 337 sexies c.c. avrebbe potuto essere, al più, il genitore convivente con il figlio maggiorenne non ancora economicamente autonomo, ma non il solo figlio, come invece richiesto dalla appellante, trattandosi di disposizione eccezionale volta a tutelare le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico;
c) quanto alla richiesta di assegnazione avanzata dal De CO, la stessa doveva essere respinta, in quanto il medesimo non è assegnatario della casa familiare né la figlia maggiorenne e non ancora autosufficiente convive con lui all'interno della stessa e comunque «ogni questione relativa ad eventuali diritti di godimento o diritto reali eventualmente vantati dagli attuali appellanti è estranea al presente procedimento esulando dalla competenza funzionale del giudice della separazione e può essere valutata solamente nell'ambito di un apposito giudizio di cognizione ordinaria (cfr. sul punto Cass. sent. n. 18440/13)». La Corte d'appello ha respinto anche il gravame incidentale della OM in punto di spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia, notificata dalla OM il 13/3/2023, PI AN De CO e NY De CO propongono
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Oscuramento disposto
ricorso per cassazione, notificato il 17/4/2023,
Numero registro generale 8141/2023 Numero sezionale 619/2025
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motivi, nei confronti di EL OM (che resiste con controricorso, depositato il 26/5/2023); entrambe le parti hanno depositato memoria;
i ricorrenti, tra il 18/4/23 e il 25/5/2024, hanno depositato ulteriori documenti, tra cui la sentenza di primo grado, copie di verbali di mediazioni, nonché nota in cui <<attesta in reitera che tutti gli allegati...sono conformi agli originali»; in data 29/5/23, con ulteriori note, hanno ribadito la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in relazione a documentazione prodotta nel merito dalla controparte. Con ordinanza interlocutoria n. 2485/2024, questa Corte, in relazione al terzo motivo (nullità della sentenza, per violazione dell'art. 190 c.p.c. e del principio del contraddittorio e diritto di difesa, ex art. 360 c.p.c., n. 4, non essendo stati concessi alle parti i termini per conclusionali e repliche, in procedimento di separazione personale tra coniugi), ha ritenuto opportuno rimettere la causa in pubblica udienza, occorrendo meglio approfondire il tema della operatività o meno del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36596/2021 nei procedimenti di separazione tra coniugi e divorzio, assoggettati ratione temporis (ante Riforma di cui al d.lgs. 429/2022) al rito camerale di cui agli artt.737 e ss. c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie. Il P.G. ha depositato memoria, concludendo per l'accoglimento del terzo motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano, con il primo e il secondo motivo, che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché priva di motivazione o con motivazione apparente. Si deduce che in appello si erano reiterate «tutte le eccezioni e deduzioni di cui innanzi, senza rinuncia alcuna né implicita e né esplicita>> e che la Corte territoriale «provvedeva, ignorando le
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istanze legittime di questa difesa in ordine a tutte le richieste innanzi già evidenziate...e senza concedere i mai rinunciati termini ex art. 190 cpc- nuovamente aiutava la OM EL, trattata alla stregua di una familiare da proteggere da Giudici che dovrebbero essere terzi imparziali e non lo sono giammai stati e si compiva l'ennesimo abuso/misfatto in danno dei deducenti». Quindi, richiamati i principi espressi da questa Corte in punto di carenza o apparenza della motivazione (punti a) e b) del ricorso), si lamenta anche, con il terzo motivo (c)), la mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche ex art.190 c.p.c.: il giudizio di appello è stato riservato in decisione il 10.02.2023 e la sentenza è stata depositata il 13.03.2023 e, in pari data, pure notificata, nell'ambito di un giudizio introdotto prima della c.d. riforma Cartabia che, con decorrenza 01.03.2023, ha abrogato l'art. 190 cpc per quei giudizi che da tale data vengono iscritti a ruolo. Si deduce infine («d) ad ulteriore chiarezza sui fatti sopravvenuti») che i ricorrenti hanno successivamente promosso «anche una mediazione volontaria sulla questione (cfr. all.)».
2. La controricorrente eccepisce, in rito, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto la specificazione dei motivi non può considerarsi formulata in maniera sufficiente nel caso in cui il ricorrente si limiti a mere enunciazioni di violazione di legge o vizi di motivazione, senza alcuna possibilità di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, e il ricorso in esame è formulato senza alcuna indicazione sia delle norme asseritamente violate, omettendo completamente i principi, i criteri e le norme innanzi richiamate, contenendo solo una confusionaria sequela di lamentele su presunte ed inesistenti violazioni del contraddittorio, mancate adozioni di provvedimenti richiesti, sia dei provvedimenti asseritamente non adottati, sia della parte della sentenza
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impugnata che sarebbe priva di motivazione o con motivazione apparente e soprattutto delle norme di diritto violate, tant'è che i singoli motivi articolati nel ricorso contengono la mera trascrizione di sentenze della cassazione. Si contesta, in ogni caso, la fondatezza delle censure.
3. In punto di ammissibilità del ricorso, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass.S.U. 32415/2021). E ancora si è chiarito che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda <<sub iudice» posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. Tuttavia, l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass.S.U. 37552/2021; Cass. 4300/2023). Nel caso concreto, i tre motivi di ricorso, sebbene non contengano una esatta indicazione numerica dei motivi di ricorso, tra quelli
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previsti dall'art. 360, primo comma, c.p.c., indicano chiaramente che, con i primi due motivi, sub a) e b,) i ricorrenti si dolgono della mancanza della motivazione e della motivazione meramente apparente della sentenza impugnata e, con il terzo motivo, sub c), della mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (disposizione applicabile ratione temporis), «sempre chiesti e giammai rinunciati da questa difesa in appello». L'eccezione di inammissibilità, nel suo complesso, del ricorso può pertanto essere superata.
4. Tanto premesso i primi due motivi sono inammissibili, ai sensi dell'art.360 bis n. 1 c.p.c.. Non ricorre, invero, il vizio di motivazione apparente (Cass. Sez.Un. 22232/2016), avendo la Corte d'appello espresso le ragioni per le quali riteneva coperta da giudicato la statuizione del Tribunale di Avellino in punto di addebito della separazione al marito, a fronte delle <<reiterate violenze fisiche e morali» inflitte alla moglie, affermando che, a fronte di tale giudicato sull'addebito al marito, non assumevano alcun rilievo (ai fini della separazione e dell'addebito) i comportamenti della moglie dedotti dal De CO (presunti tradimenti). La motivazione della sentenza impugnata sul punto non è né apparente né manifestamente illogica, rimanendo così insindacabile in sede di legittimità. Peraltro, la suddetta motivazione è conforme a principi già affermati da questa Corte (vedasi la recentissima Cass. 11631/2024). Invero, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di
esse.
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Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione pudelleone 17/03/2025 relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n. 31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018; Cass. n. 7388/2017). Quanto alla mancata risposta ai «multipli reclami ex art.709 ter c.p.c.», la doglianza difetta di specificità e non si comprende come si collochi nel presente giudizio che verte su pronuncia di separazione personale tra coniugi con contrapposte domande di addebito della separazione. Si fa poi valere in questo giudizio, sempre nella premessa del ricorso, la nullità per mancata audizione della figlia NY, nata nel luglio 2001, laddove nella sentenza impugnata si dà atto che il giudizio è iniziato nel marzo 2016, che nel corso del procedimento di primo grado sono state sentiti i coniugi (interrogatorio formale) e si è proceduto, oltre alla prova testimoniale, al «<l'ascolto in due occasioni della figlia NY (che era intervenuta nel giudizio e aveva aderito alle domande del padre)>> e che la sentenza del Tribunale è stata pronunciata nell'ottobre 2021 quando la figlia dei coniugi era da tempo maggiorenne. Deve aggiungersi, in merito alle deduzioni formulate nelle successive memorie depositate ex artt. 380 bis.1 e 378 c.p.c., che nel giudizio di cassazione non sono ammissibili scritti difensivi con la deduzione di nuove censure, depositati dal ricorrente in aggiunta a quelli di cui all'art. 378 c.p.c., avendo tali memorie, comunque denominate, solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati in ricorso (Cass. n. 26332/2016; Cass. n. 8949/2023). Con le memorie quindi non si possono dedurre nuovi motivi di ricorso o sanare carenze dell'atto introduttivo.
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E il legislatore della Riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, recependo il principio giurisprudenziale sopra richiamato, ha precisato, al secondo comma dell'art.378 c.p.c., che le parti possono depositare, nel termine di legge, prima dell'udienza, «sintetiche memorie illustrative». Inoltre, nel giudizio di cassazione svolto con trattazione del ricorso in pubblica udienza, soltanto alla discussione orale è riservata la possibilità di controbattere alle argomentazioni illustrate nella memoria avversaria (Cass. n. 13873/2024).
5. Il terzo motivo è infondato.
Va premesso che il presente giudizio è soggetto alla disciplina anteriore alla Riforma di cui al d.lgs. 149/2022, essendo stato promosso in primo grado nel 2016. Per i nuovi giudizi di merito, instaurati successivamente al 28/2/2023, si applica l' art.473 bis. 28 c.p.c., nel nuovo rito unico della famiglia, che prevede che siano concessi alle parti termini per note scritte prima dell'udienza in cui la causa è rimessa in decisione.
5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di
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Numero sezionale 619/2025 difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del Numero di raccolta generale 7067/2025 giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzinoicione 17/03/2025 piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass.
S.U. n. 36596 del 25/11/2021).
5.2. In relazione alla non operatività, per i procedimenti in materia di famiglia soggetti al rito camerale ante Riforma del 2022, dei termini per comparse conclusionali e repliche di gg. 60 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., vi è un consolidato orientamento di legittimità. Questa Corte (Cass. 29865/2022) ha infatti già chiarito che «II giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme;
ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione, dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica≫ (conf. Cass. 26200/2015). Questa Corte, nella successiva ordinanza n. 8992/2023, in riferimento alla questione posta dalle Sezioni Unite del 2021 con riferimenti ai procedimenti per separazione e divorzio, ha affermato, in relazione a motivo di ricorso per nullità della sentenza, per violazione dell'art. 190 c.p.c. e del principio del contraddittorio e diritto di difesa, ex art. 360 c.p.c., n. 4, non essendo stati concessi alle parti i termini per conclusionali e repliche, in un procedimento di divorzio, che la censura era infondata: <... nella specie si verte in tema di appello in materia di divorzio, cui si applica, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, il rito camerale. Ora, questa Corte ha già chiarito che
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Numero registro generale 8141/2023 Numero sezionale 619/2025 Numero di raccolta generale 7067/2025
"nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorziopai sensione 17/03/2025 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., art. 4, comma 12), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio;
tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) c.p.c." (Cass. 565/2007). Il principio è stato ribadito: "I procedimenti camerali contenziosi, fermo il rispetto del principio del contraddittorio, sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, sicché con essi sono incompatibili le disposizioni che regolano la fase decisoria nel processo ordinario di cognizione e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c." (Cass. 26200/2015; cfr. anche Cass. 2032/2019, con riguardo al procedimento di primo grado di divorzio). Ne consegue che, nella specie, non era in ogni caso obbligatoria per il giudice la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., attesa la disciplina peculiare che assoggetta al rito camerale, improntato a semplicità delle forme, l'appello in materia di divorzio». In relazione alla legislazione emergenziale, si è affermato che nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'Appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in I. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del
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giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme (Cass., sez. 6-1, 10 novembre 2021, n. 33175). Anche in Cass, 16437/2022, in materia divorzio, si afferma: «Quanto alla censura sulla richiesta dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, essa è carente di autosufficienza;
peraltro, ai procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio) non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c. (Cass. 12 gennaio 2007, n. 565)». In altre pronunce di questa Corte, si è ribadito che non c'è violazione dell'art. 190 c.p.c. nei giudizi di separazione o divorzio che seguono il rito camerale (Cass. n. 22749/2024; Cass. n. 16052/2024; Cass. n. 13960/2024; Cass. n. 3576/2024; Cass. n. 24104/2023; Cass. n. 19650/2023, sia pure in relazione a trattazione scritta in periodo Covid;
Cass. n. 8992/2023; Cass.n. 8049/2022, richiamato motivazione di Cass.n. 8992/2023).
5.3.Peraltro, nella specie, nella sentenza impugnata, a pag. 3, si precisa che «<disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta e depositate le note delle parti, all'esito dell'udienza del 20/2/2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la Corte si è riservata la decisione». L'art.221 d.l. 34/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 77/2020 (ora vedasi art.127 ter c.p.c., essendo la trattazione scritta divenuta la regola) ha previsto, al quarto comma, che «4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note
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scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento calone 17/03/2025 giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile». Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con tale statuizione e con il rito applicato nella controversia. Né nel ricorso viene dedotto chiaramente che (come e quando) fosse stata avanzata istanza di trattazione orale. E il contraddittorio tra le parti è pienamente rispettato ed è compatibile con la trattazione scritta del procedimento. Anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 73 del 18/3/2022, in tema di processo tributario e di previsione, come regola, della trattazione scritta) ha chiarito che il principio del contraddittorio consacrato nell'art. 111, secondo comma, Cost., impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative, cosicché <<deve coerentemente escludersi che sussista un'unica forma in cui il confronto dialettico possa estrinsecarsi e che questa vada necessariamente identificata nella difesa orale» e «non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità». E la Corte Costituzionale ha richiamato il principio espresso da questo giudice di legittimità secondo cui la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo
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Numero sezionale 619/2025 indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli Numero di raccolta generale 7067/2025 artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all'art. 24 Cost., già Corte one 17/03/2025 cost., sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell'impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte» (Corte di cassazione, ordinanza 10 gennaio 2017, n. 395).
5.4. In memoria e in sede di discussione, il difensore dei ricorrenti si duole che l'udienza del 10/2/2023, in cui la causa è stata trattenuta in decisione («sulle conclusioni di cui in epigrafe», si legge in sentenza), non era in realtà <<fissata per la precisazione delle conclusioni». Ma, in ogni caso, dalla sentenza si evince che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza fissata, sulle conclusioni precisate dalle parti.
5.5.Vero che il principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2021 nel sentenza n. 36596, sopra richiamato, è stato ribadito in successive pronunce: a) si è affermato che la mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità ipso iure» della sentenza, purché tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione, 80 giorni (Cass. 34861/2022, ma si trattava di un giudizio a cognizione ordinaria, avviato nel 2013 con citazione, di scioglimento della comunione tra coniugi e di divisione, e si è rilevato, respingendo il motivo di ricorso incidentale sul punto, che essendo stata la deliberazione presa in data successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., fatti decorrere dalla udienza di precisazione delle conclusioni, «la parte avrebbe potuto
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fare affidamento sul termine di legge dettato dall'art. 190 c.p.c., e quindi avrebbe potuto in ogni caso provvedere autonomamente al deposito degli scritti conclusionali» e quindi che la parte ricorrente non aveva, in quel giudizio, adeguatamente dimostrato l'effettivo pregiudizio derivante dalla violazione asseritamente commessa dalla Corte d'Appello); b) il principio in questione è stato esteso, poi, anche al giudizio contenzioso speciale di cui agli artt. 796-797 c.p.c., il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, che si svolge però sempre come un ordinario giudizio di cognizione al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendosi pertanto dichiarata nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Cass. 838/2023); c) tale principio è stato anche applicato in relazione a una pronuncia di incompetenza, affermandosi, sulla base di orientamento di legittimità sul punto (Cass. Cass. S.U. n. 20449/2014; Cass. n. 17650/2015; Cass. n. 8992/2016; Cass. n. 200059/2018; Cass. n. 25607/2021), che l'ordinanza declinatoria della competenza, secondo le regole del processo a cognizione piena, dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche, un doppio termine «uguale per gli scritti difensivi di tutte le parti», e che comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini <<sfalsati» (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principi costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio (Cass. 11711/2023).
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5.6.Tuttavia, i casi richiamati hanno sempre riguardato giudizi a cognizione ordinaria e non soggetti al rito camerale. Il rito camerale, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, in quanto la sua previsione è funzionale a soddisfare primarie esigenze di celerità e di economia processuale, con la conseguenza che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria. E non si può nemmeno configurare un'inattesa amputazione di un segmento del processo destinato dalla legge all'esercizio di quei <<diritti processuali essenziali» che sicuramente rappresentano diretta espressione del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente tutelati. Ciò vale con riguardo al processo ordinario di cognizione, perché si tratta di un processo il cui regolamento formale prevede che la fase decisoria sia necessariamente preceduta dallo scambio paritetico di atti in cui le parti possono esercitare le difese di cui si discute. Non anche per il rito camerale, svincolato da tali rigide scansioni. Si è, ad es., affermato che, in detto rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali (Cass. 11319/2005; Cass. 1656/2007, secondo ci è ammessa la produzione di documenti anche in fase di reclamo, fermo il rispetto di un pieno e completo contraddittorio;
Cass. 5876/2012; Cass. 27234/2020; Cass. 17931/2022). Ancora è stato affermato (Cass. 12309/2004; Cass. 1179/2006; Cass. 27775/2008; cfr. Cass. 4091/2018), con riguardo all'appello incidentale (tardivo) nel rito camerale, che «Il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non preclude la
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proponibilità dell'appello incidentale, anche indipendentemente Numero di raccolta generale 7067/2025 dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravameibione 17/03/2025 principale, così, dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dal primo comma dell'art. 343 cod. proc. civ., dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell'inchiesta». Anche riguardo al thema decidendum, nel rito camerale, strumento semplice e flessibile nello schema salvo il rispetto del principio del contraddittorio, valore ineludibile del processo, non opera - nella disciplina ante Riforma del 2022 il rigido sistema di preclusioni dettato dall'art.183, comma VI, c.p.c., potendo il thema decidendum di causa essere legittimamente modificato anche oltre lo spirare di termini perentori (non previsti) e il correlato maturare di preclusioni o decadenze. In generale, recentemente, anche la Corte Costituzionale ha precisato che il contraddittorio, «quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo», quale positivizzato, con portata generale, nell' art. 111, secondo comma, Cost., introdotto dalla legge cost. n. 2 del 1999, consiste nella «necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento...con mezzi paritetici», anche se «al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da
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regolare» (sentenza n. 73 del 2022, che richiama sentenza n. 80 del 1992 e ordinanza n. 37 del 1988). Nel caso qui in esame non è contestato che siano comunque state concesse alle parti note scritte prima della decisione. Deve pertanto confermarsi il principio secondo il quale nei procedimenti, quale quello in oggetto, di separazione personale tra coniugi (o di divorzio), soggetti al rito camerale, anteriormente all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
6. Nella memoria si reitera poi la doglianza (formulata nella parte finale del ricorso) circa una asserita «violazione del principio di lealtà processuale», a causa, per quanto è dato comprendere, della mancata partecipazione a varie «mediazioni» intraprese dal ricorrente e si deducono fatti sopravvenuti relativi a giudizi, del tutto ininfluenti in questa sede di legittimità. Questa doglianza, anche per la natura meramente illustrativa delle memorie nel giudizio di cassazione, sopra ribadita, è pertanto inammissibile.
7.Per quanto sopra esposto, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unificato, pari
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a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2025.
La Consigliera Est.
UL FR
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La Presidente
RI ER
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