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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 9.4.2025
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1076/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 9.4.2025 vertente
TRA
, CF , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. BISAGLIA BARBARA
ATTORE
E
, CF: rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. ZARAMELLA SARA
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
((violazione codice strada)
1 Conclusioni: all'udienza del 9.4.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. L'odierno appellato ha promosso tre distinte opposizioni innanzi al Giudice di Pace di
Rovigo avverso altrettanti verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada,
indicati ai nn. X-12877 del 22.5.2023, X-18138 del 14.6.2023, X-19817 del 16.6.2023, tutti i notificati il 30.6.2023, elevati dalla Polizia Locale del Comune di con Parte_1 Parte_1
per il superamento dei limiti di velocità stabiliti dall'art. 142, comma 7 e 8 C.d.s., nei pressi del tratto di strada individuato in S.R.482 al km 65+163, in direzione Badia Polesine.
Disposta la riunione della cause, con la sentenza n. 19/2024, depositata il 17.1.2024, il
Giudice di Pace ha accolto il ricorso, annullando per l'effetto i verbali impugnati,
sull'assunto che, laddove la strumentazione utilizzata per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità non sia omologata, “i risultati dell'accertamento, avvenuto in automatico e
senza la presenza di agenti, non potranno essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione
a mente dell'art. 142 comma 6 C.d.s. come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte con
ordinanza n. 8694 del 17.3.2022 ” ed evidenziando che “secondo il tenore dei verbali e quanto
ammesso dall'amministrazione, lo strumento utilizzato nel caso di specie risulta “approvato” ma
non “omologato”.
Con ricorso depositato il 26.6.2024 il ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso la predetta sentenza.
Quale unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che dall'esame di alcune disposizioni contenute nel C.d.s. e nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del
Codice della Strada, che disciplinano le procedure di controllo delle violazioni ai limiti di velocità ed il procedimento di autorizzazione delle strumentazioni prodotte a tale scopo,
emergerebbe una complessiva equivalenza, nell'ottica del legislatore, tra omologazione e approvazione.
2 Quanto al riferimento operato dall'art. 142 comma 6 C.d.s. alle “apparecchiature debitamente
omologate”, tale disposizione, ad avviso del ricorrente, riguarderebbe un “ambito di
accertamenti specifico e diverso da quello relativo all'osservazione dei limiti di velocità nelle strade
urbane”, atteso il richiamo al “calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,
nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali” e che in ogni caso la disposizione in esame non può giustificare la disapplicazione della normativa speciale contenuta nel Regolamento Att. C.d.s., cui peraltro l'art. 45 comma 6 del Codice
della Strada espressamente rimanda.
Sotto ulteriore profilo, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente motivato la propria decisione sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8694/2022,
poiché limitata quest'ultima a ribadire la necessità di periodica taratura e/o verifiche della funzionalità dei sistemi di rilevamento elettronici, senza affrontare la questione relativa all'omologazione dei prototipi, né tantomeno al rapporto di questa con l'approvazione.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto ad integrale riforma della pronuncia di primo grado.
Con comparsa di risposta depositata il 7.10.2024 ha resistito all'appello Controparte_1
chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell'annullamento dei verbali contestati,
nonché la declaratoria di invalidità degli ulteriori due verbali elevati dalla Polizia Locale
del Comune di con per la violazione accessoria dell'omessa Parte_1 Parte_1
comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis C.d.s. e la conseguente restituzione da parte dell'Amministrazione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione.
A sostegno della sostanziale differenza tra omologazione ed approvazione, come già
argomentato dal giudice di prime cure, l'appellato ha richiamato il recente arresto della
Suprema Corte (n. 10505 del 18.4.2024), desumendone che l'approvazione, non richiedendo la comparazione del prototipo con particolari prescrizioni tecniche, fosse una procedura propedeutica rispetto alla successiva omologazione, che invece garantisce la perfetta funzionalità e precisione dello strumento, e che pertanto l'inosservanza dei limiti
3 di velocità possa essere accertata in modo attendibile soltanto in presenza di dispositivi elettronici omologati.
L'appellato ha inoltre richiamato gli ulteriori motivi di impugnazione dei verbali asseritamente spiegati in primo grado: a) illegittimità del decreto prefettizio n. 63592/2021
per violazione dell'art. 4, comma 2, D.L. 121/2002); b) mancato rispetto della distanza minima della segnaletica di avviso;
c) violazione della normativa sul certificato di regolare funzionamento (in particolare d.m. n. 356/2021); d) violazione dell'art. 3 l. 689/1981 per inconsapevolezza delle infrazioni.
All'esito dell'udienza di comparizione del 6.11.2024, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., assegnando alle parti termini per il deposito di note conclusionali.
2. In premessa, giova ribadire che parte appellante, nell'unico motivo di appello formulato, ha richiamato alcune disposizioni normative che comproverebbero una sostanziale equivalenza ed interscambiabilità, sul piano formale, fra omologazione ed approvazione dei sistemi di rilevamento elettronici atti all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada.
Non sfugge inoltre a questo giudicante l'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alla questione affrontata dal giudice di prime cure e dalla difesa di parte appellante nell'articolazione del motivo di censura.
Nondimeno, non si trascura il riscontro di sentenze dell'intestato Tribunale, che, in casi analoghi ha aderito alla soluzione ermeneutica oggi propugnata dal ricorrente.
Ciò premesso, deve darsi conto tuttavia delle più recenti pronunce della Suprema Corte
con riferimento alle interpretazioni delle locuzioni “omologazione” ed “approvazione”.
Segnatamente la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in
laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con
4 caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. (Cfr.
in motivazione Sez. 2, Ord. n. 10505 del 18/4/2024);
- “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come
l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta
finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da
utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo,
che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone
riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte
di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo
accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
“in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice
è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che
detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e
conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità
dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n.
3335/2024)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi
basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali
sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però,
su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in
quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere
amministrativo” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “il citato art. 45, comma 6, c.d.s. […] non opera alcuna equiparazione tra approvazione e
omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti
sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento
e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente
omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità,
5 stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di
rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova”
per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri
per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far
considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
Tale indirizzo interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive a quella citata, le quali hanno in buona sostanza rinviato alle argomentazioni sopra riportate (Cfr. Cass. n. 20492/2024 e Cass. n. 20913/2024).
2.1. Orbene, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado nella fattispecie oggetto di giudizio, nei verbali oggetto di opposizione prodotti in primo grado è possibile evincere che il superamento dei limiti di velocità è stato accertato mediante “misuratore
elettronico della velocità “Autosc@n-Speed, matricola 2022.0052, omologato con Decreto
Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 356 del 18/08/2021 e
ss.mm.ii. ” (Cfr. fascicolo parte appellante, all. B, parte I, doc. 1).
A tal proposito, peraltro, parte appellante ha prodotto sin dal giudizio di primo grado il certificato di taratura LAT 101K351_2022_ACCR_VX dell'11.11.2022, il verbale di corretta installazione e collaudo, la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte,
nonché il decreto emesso dal il 18.8.2021 citato nei verbali (Cfr. fascicolo parte CP_2
appellante, all. C, parte II, doc. 12 e 13)
Ciò nonostante, deve tuttavia osservarsi che tale complessiva documentazione prodotta dal non offre prova dell'omologazione del Parte_1
dispositivo elettronico utilizzato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità
stabiliti dall'art. 142, comma 7 e 8 C.d.s.
In proposito, è sufficiente osservare che nel decreto dirigenziale del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 18.8.2021, citato nei verbali di contestazione,
si legge all'art. 1 che “il dispositivo per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità
6 puntuali denominato “Autosc@n Speed”, prodotto dalla società con sede legale in Controparte_3
via Bornaccino – 101 – Santarcangelo di Romagna (RN), è approvato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento” (Cfr. fasc. parte appellante, all. B, parte II, doc.12, pag. 2).
Da quanto sopra si desume che il dispositivo elettronico atto al rilevamento delle infrazioni dei limiti di velocità utilizzato dall'Amministrazione appellante non sia stato omologato, bensì meramente approvato.
Ne discende che, stante il mutato orientamento della Suprema Corte in ordine alla differenza tra omologazione ed approvazione sopra richiamato, l'appello deve essere rigettato.
3. Ciò detto, si rileva inoltre che nella comparsa di risposta il ha altresì formulato CP_1
domanda di annullamento degli ulteriori due verbali di accertamento per omissione della comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis C.d.s allo stesso notificati in relazione ai prodromici verbali di contestazione del superamento dei limiti di velocità ex art. 142, comma 7 e 8 C.d.s.
Tale domanda non viene tuttavia richiamata nelle note conclusive depositate dall'appellato l'11.2.2025, e pertanto deve intendersi rinunciata.
4. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il
Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto del significativo sopravvenuto mutamento della consolidata giurisprudenza di questo Tribunale.
In ogni caso, l'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
nel procedimento n. 1076/2024 R.G. così provvede:
7 • rigetta l'appello;
• compensa integralmente le spese di lite;
• dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Rovigo, il 09/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 9.4.2025
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1076/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 9.4.2025 vertente
TRA
, CF , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. BISAGLIA BARBARA
ATTORE
E
, CF: rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. ZARAMELLA SARA
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
((violazione codice strada)
1 Conclusioni: all'udienza del 9.4.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. L'odierno appellato ha promosso tre distinte opposizioni innanzi al Giudice di Pace di
Rovigo avverso altrettanti verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada,
indicati ai nn. X-12877 del 22.5.2023, X-18138 del 14.6.2023, X-19817 del 16.6.2023, tutti i notificati il 30.6.2023, elevati dalla Polizia Locale del Comune di con Parte_1 Parte_1
per il superamento dei limiti di velocità stabiliti dall'art. 142, comma 7 e 8 C.d.s., nei pressi del tratto di strada individuato in S.R.482 al km 65+163, in direzione Badia Polesine.
Disposta la riunione della cause, con la sentenza n. 19/2024, depositata il 17.1.2024, il
Giudice di Pace ha accolto il ricorso, annullando per l'effetto i verbali impugnati,
sull'assunto che, laddove la strumentazione utilizzata per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità non sia omologata, “i risultati dell'accertamento, avvenuto in automatico e
senza la presenza di agenti, non potranno essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione
a mente dell'art. 142 comma 6 C.d.s. come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte con
ordinanza n. 8694 del 17.3.2022 ” ed evidenziando che “secondo il tenore dei verbali e quanto
ammesso dall'amministrazione, lo strumento utilizzato nel caso di specie risulta “approvato” ma
non “omologato”.
Con ricorso depositato il 26.6.2024 il ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso la predetta sentenza.
Quale unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che dall'esame di alcune disposizioni contenute nel C.d.s. e nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del
Codice della Strada, che disciplinano le procedure di controllo delle violazioni ai limiti di velocità ed il procedimento di autorizzazione delle strumentazioni prodotte a tale scopo,
emergerebbe una complessiva equivalenza, nell'ottica del legislatore, tra omologazione e approvazione.
2 Quanto al riferimento operato dall'art. 142 comma 6 C.d.s. alle “apparecchiature debitamente
omologate”, tale disposizione, ad avviso del ricorrente, riguarderebbe un “ambito di
accertamenti specifico e diverso da quello relativo all'osservazione dei limiti di velocità nelle strade
urbane”, atteso il richiamo al “calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,
nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali” e che in ogni caso la disposizione in esame non può giustificare la disapplicazione della normativa speciale contenuta nel Regolamento Att. C.d.s., cui peraltro l'art. 45 comma 6 del Codice
della Strada espressamente rimanda.
Sotto ulteriore profilo, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente motivato la propria decisione sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8694/2022,
poiché limitata quest'ultima a ribadire la necessità di periodica taratura e/o verifiche della funzionalità dei sistemi di rilevamento elettronici, senza affrontare la questione relativa all'omologazione dei prototipi, né tantomeno al rapporto di questa con l'approvazione.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto ad integrale riforma della pronuncia di primo grado.
Con comparsa di risposta depositata il 7.10.2024 ha resistito all'appello Controparte_1
chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell'annullamento dei verbali contestati,
nonché la declaratoria di invalidità degli ulteriori due verbali elevati dalla Polizia Locale
del Comune di con per la violazione accessoria dell'omessa Parte_1 Parte_1
comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis C.d.s. e la conseguente restituzione da parte dell'Amministrazione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione.
A sostegno della sostanziale differenza tra omologazione ed approvazione, come già
argomentato dal giudice di prime cure, l'appellato ha richiamato il recente arresto della
Suprema Corte (n. 10505 del 18.4.2024), desumendone che l'approvazione, non richiedendo la comparazione del prototipo con particolari prescrizioni tecniche, fosse una procedura propedeutica rispetto alla successiva omologazione, che invece garantisce la perfetta funzionalità e precisione dello strumento, e che pertanto l'inosservanza dei limiti
3 di velocità possa essere accertata in modo attendibile soltanto in presenza di dispositivi elettronici omologati.
L'appellato ha inoltre richiamato gli ulteriori motivi di impugnazione dei verbali asseritamente spiegati in primo grado: a) illegittimità del decreto prefettizio n. 63592/2021
per violazione dell'art. 4, comma 2, D.L. 121/2002); b) mancato rispetto della distanza minima della segnaletica di avviso;
c) violazione della normativa sul certificato di regolare funzionamento (in particolare d.m. n. 356/2021); d) violazione dell'art. 3 l. 689/1981 per inconsapevolezza delle infrazioni.
All'esito dell'udienza di comparizione del 6.11.2024, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., assegnando alle parti termini per il deposito di note conclusionali.
2. In premessa, giova ribadire che parte appellante, nell'unico motivo di appello formulato, ha richiamato alcune disposizioni normative che comproverebbero una sostanziale equivalenza ed interscambiabilità, sul piano formale, fra omologazione ed approvazione dei sistemi di rilevamento elettronici atti all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada.
Non sfugge inoltre a questo giudicante l'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alla questione affrontata dal giudice di prime cure e dalla difesa di parte appellante nell'articolazione del motivo di censura.
Nondimeno, non si trascura il riscontro di sentenze dell'intestato Tribunale, che, in casi analoghi ha aderito alla soluzione ermeneutica oggi propugnata dal ricorrente.
Ciò premesso, deve darsi conto tuttavia delle più recenti pronunce della Suprema Corte
con riferimento alle interpretazioni delle locuzioni “omologazione” ed “approvazione”.
Segnatamente la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in
laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con
4 caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. (Cfr.
in motivazione Sez. 2, Ord. n. 10505 del 18/4/2024);
- “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come
l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta
finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da
utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo,
che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone
riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte
di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo
accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
“in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice
è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che
detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e
conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità
dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n.
3335/2024)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi
basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali
sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però,
su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in
quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere
amministrativo” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “il citato art. 45, comma 6, c.d.s. […] non opera alcuna equiparazione tra approvazione e
omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti
sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento
e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente
omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità,
5 stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di
rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova”
per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri
per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far
considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
Tale indirizzo interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive a quella citata, le quali hanno in buona sostanza rinviato alle argomentazioni sopra riportate (Cfr. Cass. n. 20492/2024 e Cass. n. 20913/2024).
2.1. Orbene, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado nella fattispecie oggetto di giudizio, nei verbali oggetto di opposizione prodotti in primo grado è possibile evincere che il superamento dei limiti di velocità è stato accertato mediante “misuratore
elettronico della velocità “Autosc@n-Speed, matricola 2022.0052, omologato con Decreto
Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 356 del 18/08/2021 e
ss.mm.ii. ” (Cfr. fascicolo parte appellante, all. B, parte I, doc. 1).
A tal proposito, peraltro, parte appellante ha prodotto sin dal giudizio di primo grado il certificato di taratura LAT 101K351_2022_ACCR_VX dell'11.11.2022, il verbale di corretta installazione e collaudo, la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte,
nonché il decreto emesso dal il 18.8.2021 citato nei verbali (Cfr. fascicolo parte CP_2
appellante, all. C, parte II, doc. 12 e 13)
Ciò nonostante, deve tuttavia osservarsi che tale complessiva documentazione prodotta dal non offre prova dell'omologazione del Parte_1
dispositivo elettronico utilizzato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità
stabiliti dall'art. 142, comma 7 e 8 C.d.s.
In proposito, è sufficiente osservare che nel decreto dirigenziale del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 18.8.2021, citato nei verbali di contestazione,
si legge all'art. 1 che “il dispositivo per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità
6 puntuali denominato “Autosc@n Speed”, prodotto dalla società con sede legale in Controparte_3
via Bornaccino – 101 – Santarcangelo di Romagna (RN), è approvato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento” (Cfr. fasc. parte appellante, all. B, parte II, doc.12, pag. 2).
Da quanto sopra si desume che il dispositivo elettronico atto al rilevamento delle infrazioni dei limiti di velocità utilizzato dall'Amministrazione appellante non sia stato omologato, bensì meramente approvato.
Ne discende che, stante il mutato orientamento della Suprema Corte in ordine alla differenza tra omologazione ed approvazione sopra richiamato, l'appello deve essere rigettato.
3. Ciò detto, si rileva inoltre che nella comparsa di risposta il ha altresì formulato CP_1
domanda di annullamento degli ulteriori due verbali di accertamento per omissione della comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis C.d.s allo stesso notificati in relazione ai prodromici verbali di contestazione del superamento dei limiti di velocità ex art. 142, comma 7 e 8 C.d.s.
Tale domanda non viene tuttavia richiamata nelle note conclusive depositate dall'appellato l'11.2.2025, e pertanto deve intendersi rinunciata.
4. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il
Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto del significativo sopravvenuto mutamento della consolidata giurisprudenza di questo Tribunale.
In ogni caso, l'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
nel procedimento n. 1076/2024 R.G. così provvede:
7 • rigetta l'appello;
• compensa integralmente le spese di lite;
• dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Rovigo, il 09/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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