Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3540 del 2025, proposto da
NA FI, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via L. Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 43/2025, depositata e resa pubblica il 30.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 810/2014 (in ricorso erroneamente indicata come sentenza n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023), munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa SA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la documentazione depositata dall’Amministrazione intimata in vista dell’odierna camera di consiglio, nella quale, in primo luogo, essa rappresenta l’errore in cui è incorsa la parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio, laddove indica quale sentenza del Tribunale di Vercelli da ottemperare la n. 227/2024 e non già la n. 43/2025; in secondo luogo, in merito a quest’ultima sentenza, eccepisce l’avvenuto adempiuto a quanto statuito dal titolo oggetto di ricorso in ottemperanza;
Ritenuto, alla luce di una lettura sostanzialistica dell’intero fascicolo di parte ricorrente, nel quale la stessa ha comunque depositato quale titolo da ottemperare proprio la sentenza n. 43/2025 del Tribunale di Vercelli, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 810/2014, sicché la diversa indicazione nel corpo del ricorso degli estremi della sentenza da eseguire può ritenersi ascrivibile ad una mera inesattezza involontaria;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 800,00 (=ottocento/--) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA NA |
IL SEGRETARIO