Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14239 del 2025, proposto da
Società CI di FA PP & Co. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Colucci ed Aurelio Irti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del rispettivo Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità,
del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in relazione al procedimento ex art. 23 e ss. del Decreto legislativo n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) nell'ambito del procedimento unico in materia ambientale (PUA) per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 24 KWp integrato a produzione agricola di pregio, a biodiversità e ad aree attrezzate per intrattenimento e svago in agro dei Comuni di Cupello e Monteodorisio;
nonché per l’accertamento ,
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze;
e per la condanna,
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con subordinata richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - La società ricorrente esponeva di aver presentato al Ministero per la Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, “MASE”), con nota del 7 febbraio 2022, un’istanza volta al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”), ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale (“TUA”), nell’ambito del procedimento avviato per ottenere il provvedimento unico di cui all’art. 27 TUA (“PUA”), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 24 KWp integrato a produzione agricola di pregio, a biodiversità e ad aree attrezzate per intrattenimento e svago, da realizzarsi nei Comuni di Cupello (CH) e di Monteodorisio (CH).
L’impianto, in tesi, rientra tra i progetti di competenza statale rappresentando una delle tipologie elencate nell’Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 (comma 2, punto 7: “ Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW ”) e tra i progetti ricompresi nel piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), tipologia elencata nell’Allegato I- bis alla Parte Seconda del D. lgs n. 152/2006, punto 1.2.1 (“ Generazione di energia elettrica: impianti… fotovoltaici (in terraferma e in mare) ”).
2 - In data 5 maggio 2023, verificata la completezza della documentazione inviata ai fini della procedibilità dell’istanza, il MASE pubblicava tanto la documentazione trasmessa, quanto l’avviso al pubblico, assegnando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni ed il rilascio dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento a termini dell’art. 27, comma 6, TUA.
3 – In data 17 luglio 2023, in ragione dei rilievi mossi da alcuni Enti coinvolti nel procedimento, il MASE pubblicava sul sito istituzionale un nuovo avviso al pubblico, rilevando che la proponente aveva depositato integrazioni al progetto ed al relativo studio ambientale, e pertanto invitava chiunque fosse interessato a prendere visione della documentazione prodotta e a presentare eventuali osservazioni in forma scritta entro il termine di cui all’art. 24 comma 5, TUA.
4 – Seguiva un’ulteriore fase istruttoria per superare le osservazioni mosse al progetto dai Comuni interessati che culminava con il rilascio dei rispettivi pareri favorevoli di competenza avvenuto, per il Comune di Monteodorisio in data 9 ottobre 2024, per il Comune di Cupello in data 18 ottobre 2024.
5 - Senonché, secondo quanto riferito dalla società ricorrente, a partire da tale momento il procedimento sarebbe entrato in un’ingiustificata fase di stallo, in quanto il MASE non avrebbe proceduto a concluderlo, nonostante l’istruttoria fosse ormai completa e fosse ormai passato più di un anno dalla presentazione della domanda.
6 – Anche la diffida inviata dalla ricorrente al MASE in data 16 luglio 2025 ex art. 2, comma 9- bis , L. n. 241/1990 non aveva sortito alcun effetto.
7 – Pertanto, a fronte di tali circostanze, la società ricorrente ha proposto il presente ricorso onde sentire accertare l’illegittimità dell’inerzia del MASE rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo avviato con l’anzidetta istanza del 7 febbraio 2022, con nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. per provvedere in caso di persistente inadempimento.
7.1 - La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE sull’istanza di VIA per “ Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 2 della L. n. 241/1990 e 23- 25 e 27 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del giusto procedimento - eccesso di potere ”.
7.1.1 - Con tale doglianza la ricorrente ha prospettato come l’obbligo di avviare e concludere il procedimento di compatibilità ambientale, nonché la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE in tale procedura, discendessero, in primo luogo, dal combinato disposto degli artt. 23, 25 e 27 TUA. In particolare, secondo prospettazione attorea, nonostante il completo svolgimento della fase istruttoria e l’acquisizione dei pareri necessari (tutti di segno favorevole) per il rilascio della valutazione di impatto ambientale nell’ambito del procedimento unico, il MASE non ha concluso il procedimento, omettendo di emanare il provvedimento di VIA, come previsto dagli artt. 25 e 27 del citato decreto.
7.1.2 – In ogni caso, non avendo il Ministero ancora concluso il procedimento a distanza di più di un anno dall’avvio della fase di consultazione con l’adozione di un provvedimento espresso, risulterebbe integrata nella fattispecie anche la violazione degli artt. 2 della Legge n. 241/1990, recante in termini generali l’obbligo di conclusione di ogni procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, nel termine di legge o in assenza di previsione specifica, nel termine di 30 giorni.
7.2 – Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato il silenzio serbato dal MASE per violazione di ulteriori disposizioni normative che impongono all’Amministrazione una pronuncia espressa sulle istanze presentate dai privati, anche della tipologia di quella formulata dalla ricorrente (art. 20, comma 8, D. Lgs. n. 199/2021- attuazione Direttiva RED II ; D. Lgs. n. 77/2021- Decreto Semplificazioni e Governance PNRR ; D. Lgs. n. 13/2023- attuazione Direttiva RED III ; artt. 14, 14-ter e 14-quater L. n. 241/1990 – Conferenza di servizi ; art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 – Autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili ; artt. 41 e 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); art. 97 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU).
8 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero della Cultura, si sono costituiti formalmente con atto depositato in data 24 novembre 2025.
9 - Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
10 - Il Collegio ritiene che il presente ricorso sia meritevole di accoglimento sulla scorta delle seguenti ragioni di diritto.
11 – Su richiesta dell’odierna ricorrente, il MASE ha avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale di cui all’art. 27 TUA (PUA), nell’ambito del quale ha anche attivato il procedimento relativo al rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico proposto dalla società CI (doc. 2 e 3, ricorso).
12 - Sicché, ai fini del presente giudizio, rilevano le seguenti disposizioni normative dettate dall’articolo 27 del TUA: - comma 1, “ Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma 2, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”;
- comma 4, “ Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1 ”;
- comma 5 “ Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni ”;
- comma 6 “ Entro dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. […] Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale ”;
- comma 7, “ Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8 […]”;
- comma 8, “[ … ] al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. […] La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico […] I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990 ”.
13 – Orbene, sulla scorta della richiamata cornice normativa, non v’è dubbio che il MASE sia tenuto a pronunciarsi sull’esito del procedimento di VIA con provvedimento espresso e motivato, onde concludere la procedura finalizzata al suo rilascio nell’ambito e nei tempi scanditi dal procedimento unico ambientale, secondo quanto previsto nelle disposizioni sopra richiamate dell’art. 27 TUA (in proposito, infatti, vale richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa espresso in materia di procedura ordinaria di VIA ex art. 25 TUA e valevole anche per il procedimento unico in analisi, secondo il quale, “ la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE ” cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 12670 del 21 giugno 2024; T.A.R. Sicilia, sez. V, sent. n. 1728 del 23 maggio 2024; T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, sez. II, sent. n. 588 del 23 aprile 2024; T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 500 del 22 aprile 2024; T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 1429 dell’11 dicembre 2023).
14 - Ciò posto, con riguardo al caso ora all’esame, la mera ricostruzione della scansione temporale degli atti è sufficiente a supportare la conclusione dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE. Infatti, l’istanza di avvio procedimentale è stata presentata dalla ricorrente in data 7 febbraio 2022 (con nota acquisita con prot. n. 20381/MITE del 18 febbraio 2023 - doc. 1 e 3, ricorso); la relativa documentazione è stata pubblicata dal MASE ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del TUA in data 5 maggio 2023 (doc. 3 ricorso) con espresso avvertimento che “ i tempi del procedimento sono stabiliti dall’art. 27, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ”; l’ulteriore fase istruttoria svoltasi per superare le osservazioni mosse al progetto si è conclusa con il rilascio dei pareri favorevoli di rispettiva competenza da parte di entrambi i Comuni interessati nella procedura (il Comune di Monteodorisio in data 9 ottobre 2024, il Comune di Cupello in data 18 ottobre 2024 – docc. 11-12 e 13, ricorso); da tale momento non risulta essere intervenuto alcun provvedimento espresso di VIA e risulta ormai ampiamente decorso il termine previsto dall’art. 27 per la conclusione della conferenza di servizi decisoria ( “duecentodieci giorni ”) ove convocata.
15 – Del resto alcuna specifica contestazione è stata mossa in merito a tale ricostruzione dalle Amministrazioni costituite, né sarebbe altrimenti valso un richiamo alla nota circostanza, che allo stato, risulterebbe pendente un significativo numero di procedimenti presso le Amministrazioni competenti. Detta situazione, infatti, non è suscettibile di spiegare alcuna valenza giustificativa della contestata inerzia serbata dal MASE sulla istanza presentata dalla ricorrente, afferendo a una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, che non può ridondare a danno del privato istante, né giustificare uno sforamento dei termini normativamente previsti.
16 - Sulla base delle superiori considerazioni, deve pertanto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE sulla istanza di VIA presentata dalla parte ricorrente e deve, altresì, essere accertata la sussistenza, in capo al medesimo Ministero, del conseguente obbligo di provvedere su tale istanza, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto. Il Collegio, a tal fine, ritiene congruo assegnare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il termine complessivo di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre Amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
17 - La discrezionalità tecnica delle valutazioni implicate dall’esame dell’istanza della ricorrente induce il Tribunale a differire la richiesta nomina del commissario ad acta, che verrà disposta, previa istanza di parte, solo in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione nel termine indicato al paragrafo precedente (cfr. per tale impostazione T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 12670 del 21 giugno 2024).
18 - Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
a) dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata dalla parte ricorrente in data 7 febbraio 2022;
b) ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nei termini e con le modalità prescritti nella parte motiva della presente decisione;
c) condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Dispone, a cura della Segreteria, l’adempimento di cui all’art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ST, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta BA | EL ST |
IL SEGRETARIO