Sentenza breve 18 dicembre 2025
Decreto collegiale 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 18/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Calogero Musso e presso lo stesso elettivamente domiciliati a Parma in strada Giordano Cavestro n. 12, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. - Prefettura di Parma, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l’accertamento
- del silenzio-inadempimento serbato dall’U.T.G. - Prefettura di Parma sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo presentata il 24 settembre 2025;
- della fondatezza della pretesa all’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo;
………… per la condanna …
dell’U.T.G. - Prefettura di Parma a pronunciarsi sull’istanza dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. AL SO nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 e udito, per i ricorrenti, il difensore come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che in data 22 settembre 2025 i ricorrenti, di nazionalità tunisina, formalizzavano presso la Questura di Parma l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale;
che, successivamente, in data 24 settembre 2025, a mezzo di messaggio p.e.c. essi chiedevano alla Prefettura di Parma l’accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge per i richiedenti asilo, allegando un’autocertificazione relativa alla mancanza di mezzi di sussistenza;
che, lamentando il decorrere di circa due mesi senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso e adducendo il diritto all’immediato accesso ad un’accoglienza dignitosa come richiedenti asilo, gli interessati hanno adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm;
che essi invocano gli artt. 3 e 17 della direttiva 2013/33/UE e l’art. 1 del d.lgs. n. 142 del 2015, visto che la legge impone l’immediato accesso all’accoglienza per i richiedenti asilo già al momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale;
che, inoltre, richiamano la minore età dei due figli, quale situazione che rileva ex se come condizione di oggettiva vulnerabilità e, in quanto tale, protetta dal diritto internazionale, sì che l’accoglienza del nucleo familiare andrebbe disposta senza dividerlo, anche alla luce di quanto previsto nell’ordinamento interno dagli artt. 10 e 18 del d.lgs. n. 142 del 2015;
che, pertanto, fanno valere la pretesa all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla loro istanza, ai sensi dell’art. 31 cod.proc.amm., pronunciandosi altresì il giudice amministrativo sulla spettanza dell’accesso alle misure di accoglienza;
che, in conclusione, i ricorrenti esigono l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall’U.T.G. - Prefettura di Parma sulla loro richiesta e della fondatezza della pretesa all’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e chiedono quindi la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sull’istanza, oltre a reclamare nell’immediato la concessione di una misura cautelare ex art. 55 cod.proc.amm.;
che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Parma, opponendosi all’accoglimento del ricorso;
che alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, quando l’Amministrazione resti inerte non portando l’ iter procedimentale avviato su istanza di parte alla sua fisiologica conclusione mediante l’adozione di un provvedimento espresso, l’ordinamento tutela l’interesse pretensivo del privato mettendogli a disposizione l’azione avverso il silenzio;
che, in particolare, l’art. 31 cod.proc.amm. prevede che “ decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere ” (comma 1) e che “ l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ” (comma 2), precisando che “ è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ” (comma 2);
che, come la giurisprudenza ha più volte avuto modo di chiarire, la specialità del «rito del silenzio» non osta alla configurabilità di una fase cautelare, da ritenersi immanente all’azione ex artt. 31 e 117 cod.proc.amm. per la salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, ord. 5 luglio 2023 n. 2747; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 ottobre 2024 n. 1911; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28 giugno 2024 n. 2019);
che, come è noto, la condizione dei ricorrenti, richiedenti la “protezione internazionale”, impone all’Amministrazione – secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 – di riscontrarne l’istanza di accesso alle misure di accoglienza, e ciò con un provvedimento espresso da adottarsi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2024 n. 5503; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 27 dicembre 2024 n. 23476);
che, in particolare, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 dispone che “ Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ”, derivandone in tal modo una situazione soggettiva protetta e qualificata come tale dall’ordinamento (v., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 maggio 2024 n. 1460);
che, quanto poi al giudice chiamato ad occuparsi delle relative controversie, il successivo art. 15, comma 6, ne devolve la cognizione al giudice amministrativo (“ Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente ”), ciò necessariamente valendo non solo per il diniego espresso ma anche per il silenzio, atteso che non può la giurisdizione variare in funzione del contegno tenuto dall’Amministrazione nell’esaminare l’istanza del privato (v. TAR Veneto, Sez. III, 21 marzo 2019 n. 358);
che nella circostanza, dopo l’istanza risalente al 24 settembre 2025 (quando era già stata formalizzata, in data 22 settembre 2025, la domanda di riconoscimento della “protezione internazionale”), non risulta intervenuta alcuna determinazione dell’U.T.G. - Prefettura di Parma;
che, del resto, non possono supplirvi le addotte difficoltà nel reperire i posti disponibili nelle apposite strutture (v. relazione dell’Amministrazione depositata in giudizio il 9 dicembre 2025), essendo notorio che, in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è comunque tenuta a concludere il procedimento con un atto esplicito, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, e ciò in quanto il legislatore ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo l’esistenza di un dovere che rileva ex se quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, anche per consentire alle parti, attraverso l’emanazione di un provvedimento espresso, la tutela in giudizio dei propri interessi ove ritenuti lesi per effetto di atti illegittimi, il tutto in coerenza con il principio per cui la funzione dell’azione avverso il silenzio è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato adottando una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, sicché la determinazione che vale ad interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2021 n. 5284);
che, in conclusione, va assegnato all’U.T.G. - Prefettura di Parma il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza affinché lo stesso provveda sull’istanza del 24 settembre 2025 rimasta inevasa, con l’adozione di un atto che vi dia esplicita risposta;
che, circa la possibile nomina del Commissario ad acta , si differisce l’incombente all’eventuale perdurante inerzia dell’Amministrazione, su rituale richiesta dei ricorrenti;
che, invece, non può procedersi all’accertamento della fondatezza della pretesa alla concessione dell’accoglienza per richiedenti asilo, postulando evidentemente l’adozione di tale determinazione un’adeguata attività istruttoria dell’Amministrazione e ciò comportando, pertanto, che il presente dictum giudiziale sia necessariamente circoscritto alla statuizione della sussistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza vagliandone le condizioni per l’accoglimento, in ossequio a quanto disposto dall’art. 31, comma 3, cod.proc.amm. (“ Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione ”);
Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 cod.proc.amm., la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”;
che nel corso della camera di consiglio è stato avvertito il difensore presente della possibile definizione della controversia secondo le modalità di cui all’art. 60 cod.proc.amm., senza venirne addotte ragioni ostative;
che non vi osta, poi, la mancata comparizione del difensore dell’Amministrazione, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025 n. 3206), l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio e quindi alla conversione del rito – che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa –, altrimenti ciò frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria insita nell’art. 60 cod.proc.amm. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo;
che, quindi, il ricorso va accolto nei termini suindicati, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere;
che, tenuto conto del complessivo andamento della controversia, le spese di lite possono essere compensate;
che, a seguito dell’ammissione disposta in via provvisoria dalla competente Commissione (v. decreto n. 16/2025 del 3 dicembre 2025), non emergono ragioni ostative alla definitiva ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie in parte qua e, per l’effetto, dichiarata l’illegittimità del silenzio, ordina all’U.T.G. - Prefettura di Parma di provvedere nei termini indicati in motivazione;
b) compensa le spese di lite;
c) conferma in via definitiva l’ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dalla competente Commissione con decreto n. 16/2025 del 3 dicembre 2025.
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti, nonché per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AL SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.