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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4080/18 vertente tra:
, in proprio ed in qualità di titolare della FARMACIA GIORDANO MARIA, Parte_1
e (Avv.ti FELICE DI CHIO e ANTONIO TANZA) Parte_2
CP_1
E
[...]
Controparte_2
(Avv. NICOLA BARTOLO LANZOLLA)
[...]
-CONVENUTA-
NONCHÉ
(Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_3
Bari)
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , in proprio ed in qualità Parte_1
di titolare della omonima Farmacia, e , suo coniuge, sul presupposto di aver Parte_2 intrattenuto con la (d'ora Controparte_2 in avanti anche solo la o la ”) due rapporti di conto corrente, il n. CP_2 Controparte_4
C01/03/005283831 ed il n. C01/03/005283930, e cinque mutui ipotecari, segnatamente il n.10001240
(contraente , il n.10008030 (contraente , il n.10009804 (contraente Parte_1 Parte_1
, il n.10006519 (contraente ), il n.10008029 (contraenti Parte_1 Parte_2
e ), allegando una perizia contabile di parte, hanno citato Parte_2 Parte_1 dinanzi questo Tribunale la suesposta chiedendo: a) relativamente ai rapporti di conto corrente CP_2
n. 03/005283930 n. 03/005283831 1) ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.
117, III comma, del D. Lgs. n. 385 del 1993, la nullità del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 03/005283930 intestato al IG. e n. 03/005283831 intestato alla Parte_2
IG.ra , nell'esercizio della propria attività d'impresa, accesi presso la di Parte_1 CP_4
- Filiale di MU (BA), oltre i secondari confluenti, per inosservanza Controparte_2
della forma prescritta;
2) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 03/005283930 intestato al IG. e n. 03/005283831 intestato Parte_2 alla IG.ra , nell'esercizio della propria attività d'impresa, accesi presso la Parte_1
- Filiale di MU (BA), oltre i secondari confluenti, oggetto Controparte_5
del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per
l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia della capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
3)
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
4) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art.
118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5) ACCERTARE
e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
6) DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
7) ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo
Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1815, 1339 e 14192 c.c., dell'espunzione di ogni interesse e costo ed, in via puramente subordinata, dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8) DETERMINARE, nell'ipotesi di apercredito ancora in essere, il saldo “ricalcolato” alla data dell'accertamento peritale (come da CTP o CTU), CONDANNANDO la banca ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate;
mentre DETERMINARE e CONDANNARE, nell'ipotesi di revoca o chiusura dell'apercredito, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
9) DICHIARARE la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale;
10) CONDANNARE la banca a rettificare
l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo dell'esposizione falsamente qualificata e quantificata, riservando domanda per il risarcimento dei danni all'esito dell'accoglimento della presente domanda;
b) relativamente ai rapporti di mutuo n. 10001240 - n.
10008030 - n. 10008029 - n. 10006519 e n. 10009804 11) Relativamente ai contratti di mutuo oggetto del presente giudizio n. 10001240 - n. 10008030 - n. 10008029 - n. 10006519 e n. 10009804,
ACCERTARE E DICHIARARE la parziale nullità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18152 c.c. (cfr. art. 644, comma 3, c.p.) e 1419 c.c. dei contratti di mutuo derivante all'usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto,
CONDANNARE la banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti (ovvero compensarli con le rate in linea capitale scadute o che andranno ad essere modulate, tenuto conto della sorte capitale effettivamente erogata) e DICHIARARE la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento (ove esistente
o di quello che si andrà a formulare); 12) in via subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento, dichiarare ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcalo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione;
13) in via ancora più subordinata,
ACCERTARE e DICHIARARE la violazione della normativa antitrust e la nullità del parametro di riferimento OR, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto,
CONDANNARE la banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti e DICHIARARE la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo
l'originario piano di ammortamento;
14) in via ancora più subordinata ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi perché in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., per indeterminatezza od indeterminabilità del loro oggetto, nonché incompatibili con i principi inderogabili ex artt. 1283 e 12843, c.c.., individuando il saggio di interesse applicabile sulle rate scadute o a scadere e per l'effetto CONDANNARE la convenuta alla restituzione degli interessi e competenze percepiti;
15) ACCERTARE e
DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di c.t.u. contabile sul rapporto di finanziamento e sulla base dell'intera documentazione ad esso relativa;
16) DICHIARARE l'invalidità di eventuali sopravvenute ed arbitrarie decadenze dal beneficio del termine, invalido in base all'effettivo dare alla data della notifica dell'atto di citazione e tenuto conto che l'attore è in grado di saldare l'effettivo dare;
17)
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di mediazione e di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituendosi, la ha chiesto: “In via principale, totale rigetto di tutte le domande Controparte_4 formulate nell'atto di citazione per tutte le motivazioni ed eccezioni rappresentate nella premessa del presente atto sub lettere A) e B) con vittoria di spese e compensi difensivi e con condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc. - In via subordinata, con espressa riserva di gravame, nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea in virtù della disapplicazione da parte del Giudice dei decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica vigenti alla data della stipula dei rapporti bancari per cui è causa che imponevano alla banca di non tener conto degli interessi di mora, della penale di risoluzione contrattuale, della commissione per l'estinzione anticipata nella verifica di usurarietà del Teg,, per tutte le motivazioni illustrate sub C) della narrativa, si chiede che il Giudice autorizzi la chiamata in garanzia del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, oggi
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al fine di essere manlevata da Controparte_6
ogni ipotetica conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, anche sotto la forma della condanna del al risarcimento nei confronti della banca dei danni dalla medesima CP_3 patiti in dipendenza dell'accoglimento anche parziale della domanda attorea. A tal fine, la banca, ai sensi degli artt. 167, 3^ c. e 269 c.p.c., chiede che l'Ill.mo G.I. voglia disporre lo spostamento della udienza di prima comparizione al fine di consentire la chiamata in giudizio del
[...] in persona del Ministro pro tempore.”; con vittoria di spese e Controparte_6
compensi del giudizio.
Disposto lo spostamento dell'udienza di prima comparizione, si è costituito il
[...]
chiedendo di: “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_6
, con conseguente estromissione dal giudizio;
Respingere Controparte_6
ogni e qualsivoglia domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con provvedimento del 15.1.19 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto co., c.p.c. e, con ordinanza del 28.5.20, è stata disposto l'espletamento della Ctu contabile con formulazione dei relativi quesiti integrati poi con l'ordinanza del 29.1.2021.
A seguito delle osservazioni avanzate dalle parti, con ordinanza del 15.3.24 è stata disposta l'integrazione della Ctu contabile con formulazione dei relativi quesiti.
La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti e le due Ctu contabili.
Con provvedimento del 4.2.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. Le domande vanno separatamente trattate in relazione ai singoli rapporti.
2.1. Preliminarmente, si dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al conto corrente n. C01/03/005283930, intercorso tra e la Parte_2 Controparte_4
considerato che le parti in causa hanno congiuntamente dedotto che, in virtù di una transazione stragiudiziale, il ha rinunciato a tutte le domande inerenti al conto de quo, a cui è seguita Parte_2
l'accettazione della Banca, con compensazione delle relative spese di lite (v. scritti difensivi della difesa del e della del 30/31.01.25). Parte_2 CP_2
2.2. Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento, ai fini della determinazione del saldo, del rapporto di conto corrente n. C01/03/005283831 del 30.12.1998 e delle collegate aperture di credito del 3.12.12 e del 30.07.2015 intercorsi tra e la , nonché Parte_1 Controparte_4
di cinque mutui ipotecari, segnatamente il n.10001240 ed il n.10009804 (intercorsi tra la e CP_2
), il n.10006519 ed il n.528392 (intercorso tra e la , ed Parte_1 Parte_2 CP_2
il n.10008029 ( intercorso tra , e la rapporti rispetto ai Parte_2 Parte_1 CP_2 quali gli odierni attori hanno lamentato l'illegittimo addebito di importi non dovuti a titolo di interessi ultra-legali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, spese di messa a disposizione fondi, ius variandi ex art. 118 TUB, usura e valute fittizie con riferimento al rapporto di conto corrente, nonché la nullità delle pattuizioni inerenti ai mutui testé citati a causa dell'usura, della mancata indicazione del regime finanziario con l'illegittima capitalizzazione degli interessi nei piani di ammortamento, della violazione della Legge n. 287 del 1990 (Antitrust) rispetto alla manipolazione del tasso OR,
In via preliminare, va rigettata l'eccezione avanzata dalla odierna Banca convenuta relativa alla declaratoria di “inammissibilità della avversa azione di ripetizione conseguente alla asserita nullità di alcune clausole negoziali afferenti i conti correnti, in quanto suddetti rapporti bancari sono tutt'ora pendenti ed in regolare svolgimento senza che sia intervenuta alcuna revoca degli affidamenti concessi”(v. pag. 41 comparsa Banca)atteso che secondo preferibile orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”. (Cfr. Cass. n. 21646/2018; da ultimo, Cass. n. 4214 del 15/02/2024).
Difatti, secondo i principi espressi dal Supremo Consesso a Sezioni Unite (SS.UU. n. 24418/2010), sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca” in quanto tale accertamento “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione della difesa della Banca avente ad oggetto il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte degli odierni attori poiché gli stessi hanno “omesso, la produzione di tutti gli estratti di conto che decorrono dall'apertura del rapporto, dicembre 1998 al 30.06.2004; nonché, per il parziale periodo sopra dedotto, la produzione estratti conto per ben 17-18 trimestri;
tale omissione, in virtù del mancato assolvimento all'onere della prova, comporta la inammissibilità, ed in ogni caso la infondatezza della domanda attorea che dovrà essere rigettata” (v. pag. 46 comparsa Banca).
Sul punto, secondo granitico orientamento giurisprudenziale, si rileva che: “E' certamente onere del correntista attore fornire in giudizio la prova del suo credito restitutorio, con il conseguente ricalcolo del saldo corretto del conto corrente, documentando gli addebiti operati a suo carico e le ragioni della loro illegittimità (mancanza di causa debendi) attraverso, di regola, la produzione dei relativi estratti conto;
ma ciò non vuol dire che tale produzione debba necessariamente essere riferita all'intera durata del rapporto di conto corrente, pena il rigetto dell'intera domanda. Tale conseguenza può verificarsi a carico della banca, allorchè sia essa ad agire in giudizio per il pagamento del saldo, poiché la produzione solo parziale degli estratti conto lascia non documentata la formazione del saldo iniziale del primo di essi, e dunque impedisce - ove la lacuna non sia integrata da ulteriori e diversi mezzi di prova o risultanze istruttorie in genere (cfr., per tutte, Cass.
11543/2019) - di considerare quel saldo come effettivo (l'estratto conto, infatti, essendo formato dalla stessa banca, non può avere valore di prova a suo favore), sì da far partire legittimamente da esso i conteggi successivi delle sue variazioni. Il correntista, invece, anche nel caso in cui sia attore in giudizio, ben può avvalersi degli estratti conto come prova a suo favore, essendo essi formati dalla controparte. Non vi è dunque alcuna ragione per negare che il ricalcolo del dare/avere, depurato degli illegittimi addebiti dedotti dall'attore, possa partire dal primo saldo degli estratti conto acquisiti in giudizio. Restano, naturalmente, a carico dell'attore le conseguenze negative della eventuale produzione non integrale (ossia non riferita all'intera durata del rapporto di conto corrente) degli estratti, ma solo nel senso che, per il periodo non coperto dalla produzione, mancherà la prova degli illegittimi addebiti, il cui ammontare non potrà dunque essere dedotto dal dovuto come indicato dalla banca nel primo degli estratti stessi;
non potra' invece farsi scaturire da tale mancata produzione l'integrale rigetto della domanda (…).”(Cfr. ex multis Cass. n. 30789/2023; Cass. n.
31667/19; Cass. n. 30822/2018).
Pertanto, si ritiene condivisibile il metodo adoperato dal CTU nel caso di specie ovvero prendendo le mosse dal c.d. saldo banca, segnatamente dal “1° saldo disponibile negativo al 30/06/2004 pari a -
€.120.630,55 e con continuità fino al 31/12/2013, nonché dal 30/06/2014 al 30/09/2015 ed, infine, dal 31/12/2015 all'ultimo estratto conto al 30/06/2017, con saldo finale negativo pari a -
€.49.176,46” (v. pag. 10 prima perizia) operando così il c.d. raccordo dei saldi.
Ciò premesso, il perito incaricato, nel rispondere ai quesiti formulati con il provvedimento del
28.5.20, ha in un primo momento elencato le condizioni economiche pattuite tra e la Parte_1
con il contratto di conto corrente n. C01/03/005283831 del 30.12.1998, nello Controparte_4
specifico: (i) tasso debitore: 9,50%; (ii) tasso creditore: 0,250% per giacenze fino a 5 milioni;
1,000% per giacenze fino a 50 milioni;
1,500% oltre;
(iii) Commissione massimo scoperto: 0,25%; (iv) Spese per operazioni: L. 1.250; (v) Spese di tenuta conto (trimestrali e/o annuali): L.15.000; (vi) Recupero spese postali: invio E/C trim. L. 2.000; (vii) Valute sui versamenti degli assegni;
(viii)
Capitalizzazione interessi dare: trimestrale;
Capitalizzazione interessi avere: annuale.
La doglianza degli odierni attori rispetto agli interessi ultralegali e alle valute è, pertanto, infondata essendo stati gli stessi validamente pattuiti per iscritto ex artt. 1284, 3 co. c.c. (i primi) e 117 TUB
(entrambi).
Inoltre, il CTU, analizzando la documentazione contabile depositata in atti dagli odierni attori, ha rilevato che “In data 03/12/2012 veniva concessa un'apertura di credito per € 206.582,76 alle seguenti condizioni: Tasso d'interesse entro il limite del fido: 3,394%; oltre il limite del fido: 6,394%;
Scadenza interessi: trimestrale;
Commissione onnicomprensiva espressa su base annua con periodicità di addebito trimestrale: 0,5%”, circostanza, poi, confermata dal documento di sintesi del
05.06.2014 nel quale sono state esposte le relative condizioni economiche ovvero: (i) TAEG: 3,96%;
(ii) Spese per registrazione operazioni: € 0,65; (iii) Invio estratto conto: € 1,03; (iv) Tasso Avere:
0,05% per giacenze fino a €2.582,00; 0,100% per giacenze fino a 25.823,00; 0,15% oltre;
(v) Tasso debitore annuo: OR c/c 6M 36 (attualmente pari a: 0,403%) + 3 punti perc.; (vi) Commissione onnicomprensiva: 0,5% su base annua;
(vii) Tasso debitore per sconfinamenti: OR c/c 6M 36
(attualmente pari a: 0,403%) + 6 punti perc.; (ix) Civ: € 0,00; (x) Spese tenuta conto: €81,96 (€ 20,49
Trimestrali); Invio comunicazione ex. Art. 119 tub: € 1,50; Spese altre comunicazioni: € 2,00.
A ciò si aggiunga che il CTU ha riscontrato un'ulteriore apertura di credito, datata 30.7.2015, per l'importo pari ad € 50.000,00, non rinvenendo tuttavia le relative condizioni economiche.
Al riguardo, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'accertamento della prescrizione dell'azione di ripetizione, eccepita dalla difesa della , nei rapporti di Controparte_4 conto corrente rileva l'esistenza di un fido di fatto.
Vero è che la Suprema Corte ha sancito che l'onere della prova di dimostrare l'esistenza di un affidamento grava sul correntista (Cass. n. 27705/2018), per cui “eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto […] se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Apertura di credito che non è di per sè, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente”; ma è altrettanto vero che il Supremo
Consesso non ha chiarito se l'onere della prova dell'affidamento, che grava sul cliente, consista nella prova scritta del contratto o sia sufficiente la prova del fatto storico che vi fosse un fido (appunto il c.d. fido di fatto).
Da ciò ne consegue che l'esistenza di una apertura di credito può essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette.
Difatti, l'esistenza di un affidamento può essere desunta dall'esistenza di alcuni indici fattuali chiaramente significativi, non ponendosi alcun problema, attesa la natura c.d. di protezione della nullità previste dall'art. 117 TUB in virtù del disposto dell'art. 127, secondo comma, TUB (tra le altre, Cass. 22385/2019 e, da ultimo, Cass. n. 2338 del 24.01.2024), all'utilizzo di una prova presuntiva, la quale si risolve in un vantaggio per il cliente.
L'anzidetto onere probatorio riguarda non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare, con la conseguenza che, in presenza di costanti saldi negativi del conto, il limite dell'affidamento - in mancanza della produzione di contratti di apertura di credito o comunque per il periodo non coperto dagli stessi - si identifica con la più elevata esposizione debitoria raggiunta dal correntista, con conseguente carattere ripristinatorio di tutte le rimesse effettuate sul conto corrente
(tra le altre, Trib. Padova 10.4.2018, n.794; Trib. Livorno 16.2.2017, n.176; Trib Prato 18.2.2016).
Pertanto, poiché nel caso di specie il CTU ha rilevato la presenza delle prove indirette dei fidi concessi alla il 03.12.2012, per l'importo pari ad € 206.582,76, ed il 30.7.2015, per l'importo pari Pt_1 ad € 50.000,00, operanti conto corrente n. C01/03/005283831 il quale, come visto in precedenza, ha fatto registrare saldi passivi di fronte ai quali la non ha assunto nessuna delle CP_4 CP_4
iniziative di revoca del rapporto, di rifiuto a pagare assegni o ad evadere ordini di bonifici oppure di richieste di rientro, si ritiene condivisibile la rielaborazione del rapporto de quo effettuata dal CTU il quale “ha proceduto in primis alla determinazione delle rimesse solutorie per il periodo compreso dal primo estratto conto disponibile ossia dal 30/06/2004 al 12/03/2008 (periodo relativo al decennio antecedente la data di citazione del 12/03/2018). Le uniche rimesse solutorie riscontrate sono state le prime competenze addebitate dall' il 31/12/2004, pari ad € 7.002,33 (cfr. Tavola RIMESSE CP_7
SOLUTORIE GIORDANO), in quanto il conto corrente presentava un saldo negativo e non era affidato, mentre per il restante periodo il conto è risultato quasi sempre a credito per il correntista.”
(v. pag. 11 prima perizia).
Con riferimento alla doglianza riguardante la capitalizzazione degli interessi, poiché è emerso che la clausola de qua “risulta pattuita, nel contratto del 30/12/1998, trimestralmente per gli interessi a debito ed annualmente per quelli a credito, mentre l' ha provveduto alla liquidazione delle CP_7
competenze con periodicità semestrale fino a tutto il 2012. Successivamente, con l'apertura di credito del 05/06/2014 (recte, nel documento di sintesi) viene indicata una generica capitalizzazione trimestrale, senza alcuna indicazione su quali competenze ha effetto”, quindi in evidente violazione di una delle condizioni essenziali previste ex art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, segnatamente la previsione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi con l'indicazione dei tassi di interesse tendendo conto degli effetti della capitalizzazione, si ritiene corretta l'espunzione degli importi addebitati a tale titolo posta in essere dal perito nominato il quale ha correttamente
“provveduto al ricalcolo del conto corrente applicando la capitalizzazione semplice per l'intero periodo ed addebitando gli interessi maturati, sia debitori che creditori al termine di ciascuno dei tre periodi individuati” (v. pag. 11 prima perizia).
Ad ogni modo, va osservato che il rapporto in esame è stato stipulato in data 30.12.1998, quindi in un periodo storico in cui l'anatocismo era vietato dal disposto dell'art. 1283 del c.c., a mente del quale
“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”; sul punto, è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite, statuendo che “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi debitori di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma 3,
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e la efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera del CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, a una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma giuridica che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis)” (cfr. SS.UU. n. 21095/2004).
A ciò va aggiunto che per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (intervenuta a seguito della modifica dell'art. 120 del TUB ex L. 342 del 4 agosto 1999, in forza della quale è stato assegnato al CICR il compito di emettere una disciplina inerente alla possibilità per i contratti bancari di applicare l'interesse composto) si rende necessario, ai fini della validità della clausola anatocistica, che la stessa sia specificamente pattuita tra le parti per iscritto (art. 6) o, in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo precedente all'entrata in vigore della
Delibera CICR, “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.” (art. 7).
Sul punto, secondo l'orientamento del Supremo Consesso -qui condiviso- si osserva che se prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 09.02.2000 “la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto.” (cfr.
Cass. n. 26769/2019).
Orbene, nel caso di specie la clausola in esame non solo era vietata ex art. 1283 c.c. al momento dell'accensione del rapporto n. C01/03/005283831, essendo lo stesso sorto in data 30.12.1998, ma, Contr inoltre, nonostante la difesa della abbia allegato alla memoria n. 1, 183, 6 co., c.p.c. la comunicazione dell'adeguamento alla nuova disciplina entro il termine del 30 giugno 2000, non vi è prova in atti che la stessa sia stata inviata e ricevuta dalla ne è stata fornita prova dell' Pt_1
assenza del peggioramento delle condizioni economiche del rapporto de quo a seguito dell'applicazione della clausola anatocistica.
Quanto alla commissione di massimo scoperto (C.M.S.), il perito ha senza errori espunto dal ricalcolo gli importi addebitati a tale titolo al rapporto in esame attesa l'assenza della necessaria indicazione del criterio di calcolo e della periodicità di applicazione (la clausola de qua è stata stipulata nel contratto del 1998 con la mera indicazione dello 0,25%) ragion per cui la stessa va dichiarata nulla per indeterminatezza in base al comb. disp. degli artt. 1346 e 1418, 2 co. c.c. ed i relativi importi addebitati vanno espunti.
Diversamente, per ciò che concerne la c.d. “commissione onnicomprensiva”, considerato che la relativa clausola è stata validamente pattuita con l'apertura di credito del 3.12.2012 e considerato, altresì, che nella stessa sono indicati sia il criterio di calcolo che la periodicità, il CTU ha condivisibilmente addebitato i relativi importi a far data dal 3.12.12, eliminando correttamente gli importi addebitati dalla per il periodo precedente (dall'1.7.12) per assenza di pattuizione (pag. CP_2
12 prima perizia).
Con riferimento alle spese e ai diritti di commissione, vanno espunte dal ricalcolo tali voci di costo non espressamente pattuite tra le parti, per violazione del disposto dell'art. 117 TUB, ragion per cui si ritiene corretta la seconda ipotesi di ricalcolo realizzata dal CTU, ovvero “senza spese e commissioni”, giusta tabella redatta a pag. 13 della prima perizia.
Quanto all'eccepita usura, il CTU, in risposta ai quesiti integrativi formulati con l'ordinanza del
15.3.24, ha senza errori verificato separatamente i tassi effettivi globali (T.E.G.) inerenti ai tassi corrispettivi ed ai tassi di mora con i rispettivi tassi soglia (applicando la c.d. maggiorazione per questi ultimi, cfr. SS.UU. 19597/2020), redigendo una duplice tabella (pagg. 8 e 9 della seconda perizia) concludendo che “in nessun trimestre i TEG applicati hanno superato i relativi tassi soglia, anche nei trimestri evidenziati in giallo dove sono state pattuite nuove condizioni. Anche la verifica dei
Tassi soglia della c.m.s. non ha evidenziato il suo superamento in nessun trimestre di applicazione”
(Cfr. SS.UU. nn. 24675/2017 e n. 16303/2018).
La doglianza inerente all'usura è, quindi, infondata.
Alla luce di quanto precede, si dichiara che il saldo del conto corrente n. C01/03/005283831 al
30.06.17 è pari ad € 49.169,41 a debito della correntista , importo derivante dalla Parte_1
espunzione degli illegittimi addebiti effettuati dalla nei tre periodi esaminati dal Controparte_4
CTU, pari ad € 13.895,47. 3.1. Gli odierni attori hanno, inoltre, richiesto la declaratoria di nullità di cinque mutui ipotecari segnatamente il n.10001240 (contraente , il n.10008030 (contraente Parte_1 Parte_1
, il n.10009804 (contraente , il n.10006519 (contraente ),
[...] Parte_1 Parte_2
il n.10008029 (contraenti e ), tutti stipulati con la Parte_2 Parte_1 [...]
, a causa della violazione della L. n. 287 del 1990 (Antitrust) rispetto alla manipolazione CP_4 del tasso OR, l'usura, la mancata indicazione del regime finanziario con l'illegittima capitalizzazione degli interessi nei piani di ammortamento.
Prima di esaminare le doglianze degli attori, per ragioni espositive si ritiene utile riepilogare le condizioni economiche pattuite tra le odierne parti in causa nei mutui in esame come emerso dalle disposte CTU contabili.
Con riferimento al mutuo ipotecario n.10001240, stipulato il 21.3.2005 tra e la Parte_1 [...]
e la per la somma pari a € 2.800.000,00, CP_4 Controparte_8
con garanzia fideiussoria rilasciata da , le parti hanno pattiziamente convenuto: Parte_2
(i) la durata, pari a 15 anni, tramite il pagamento di 180 rate mensili posticipate;
(ii) il tasso debitore indicizzato all'OR 6M + 1,50 punti pari al 3,725% nominale annuo (OR 2,225% + 1,50), modificabile il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno come definito dal Comitato di Gestione (OR
Pannel Steering Comitee); (iii) ISC pari al 3,79% non comprensivo delle spese inerenti alle comunicazioni dovute ai sensi degli artt. 118 TUB;
(iv) il tasso nominale di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 1,5 punti percentuali ovvero al 5,225% (3,725 + 1,50) al momento della stipula;
(v) le spese di istruttoria pari a € 1.400,00; (vi) le spese di assicurazione immobile a carico della parte mutuataria;
(vii) la commissione per estinzione anticipata pari all' 1,50%.
Inoltre, il CTU dall'esame della documentazione depositata in atti ha rilevato che “In data 24/12/2012 veniva stipulato un nuovo contratto al fine di modificare la durata del mutuo concesso stabilendo che il capitale residuo a tale data, pari ad € 1.561.992,76, fosse restituito n.147 rate mensili posticipate, la prima scadente il 21/01/2013 dell'importo di € 14.167,30 e le successive di importo pari ad €
13.408,17 con ultima rata scadente il 21/03/2025. Il tasso applicato, alla rinegoziazione del mutuo, veniva modificato da OR 6 mesi + 1,50 punti in OR 6 mesi + 3 punti, mentre le rimanenti clausole venivano confermate. Successivamente, il 01/07/2014, la accettava la proposta di CP_2
sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo de quo per il periodo dal 21/06/2014 al
21/05/2015, con relativa proroga della durata dello stesso mutuo. Infine, in data 13/07/2015 veniva stipulato un nuovo contratto che modificava ulteriormente la durata di detto mutuo, ovvero il relativo capitale residuo a tale data di € 1.402.629,13 doveva essere restituito in n. 240 rate mensili, la prima scadente il 21/07/2015 di € 7.802,62 e l'ultima il 21/06/2035. Veniva confermato sia il tasso di interesse da applicare (OR 6 mesi + 3 punti) e sia le ulteriori condizioni già pattuite.” (v. pag.
19 prima perizia). Contr Quanto al mutuo ipotecario n.10008030, stipulato il 24.12.2012 tra e la di Parte_1
per la somma pari a € 100.000,00, con garanzia fideiussoria rilasciata da CP_4 Parte_2
, le parti hanno pattiziamente convenuto: (i) la durata, pari a 15 anni, tramite il pagamento
[...]
di 180 rate mensili posticipate;
(ii) il tasso debitore indicizzato all'OR 6M + 1,50 punti pari al
3,349% nominale annuo (OR 0,349% + 3,00), modificabile il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno come definito dal Comitato di Gestione (OR Pannel Steering Comitee); (iii) T.A.E.G. pari al 3,79%; (iv) il tasso nominale di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 3,00 punti percentuali ovvero al 6,349% (3,349 + 3,00) al momento della stipula;
(v) le spese di istruttoria pari a € 500,00;
(vi) le spese di assicurazione immobile a carico della parte mutuataria;
(vii) la commissione per estinzione anticipata pari all' 1,50%; (viii) la sospensione del pagamento delle quote capitale dal
24/06/2014 al 24/05/2015 con relativa proroga della durata del mutuo.
Contr Quanto, poi, al mutuo ipotecario n.10009804 stipulato il 13.07.2015 tra e la di Parte_1
per la somma pari a € 150.000,00, con garanzia fideiussoria rilasciata da CP_4 Parte_2
, le parti hanno pattiziamente convenuto: (i) la durata, pari a 20 anni, tramite il pagamento
[...] di 240 rate mensili posticipate;
(ii) il tasso debitore indicizzato all'OR 6M + 3,00 punti pari al
3,051% nominale annuo (OR 0,051% + 3,00), modificabile mensilmente come definito dal
Comitato di Gestione (OR Pannel Steering Comitee); (iii) T.A.E.G. pari al 3,18%; (iv) tasso nominale di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 2,00 punti percentuali ovvero al al 5,051%
(3,051 + 2,00) al momento della stipula;
(v) le spese di istruttoria pari a € 750,00; (vi) le spese di assicurazione immobile a carico della parte mutuataria;
(vii) la commissione per estinzione anticipata pari all' 1,50%.
Con riferimento al mutuo ipotecario n.10006519, stipulato il 12.01.2011 tra e Parte_2 la per la somma pari a € 180.000,00, con garanzia fideiussoria rilasciata da Controparte_4 [...]
, le parti hanno pattiziamente convenuto: (i) la durata, pari a 15 anni, tramite il pagamento Pt_1
di 180 rate mensili posticipate;
(ii) il tasso debitore all'OR 6M + 1,50 punti pari al 2,751% nominale annuo (OR 1,251% + 1,50), modificato mensilmente come definito dal Comitato di
Gestione (OR Pannel Steering Comitee); (iii) T.A.E.G. pari al 2,86%; (iv) tasso nominale di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 1,00 punti percentuali ovvero al 3,751% (2,751 + 1,00) al momento della stipula;
(v) le spese di istruttoria pari a € 450,00; (vi) le spese di assicurazione immobile a carico della parte mutuataria;
(vii) la commissione per estinzione anticipata pari all'
1,50%; (viii) la sospensione del pagamento delle quote capitale dal 12/06/2014 al 12/05/2015 con relativa proroga della durata del mutuo. Quanto, infine, al mutuo ipotecario n.10008029, stipulato il 24.12.2012 tra , Parte_2
Contr e la di per la somma pari a € 170.000,00, garantito da Parte_1 CP_4 Parte_2
in qualità di datore di ipoteca, le parti hanno pattiziamente convenuto: (i) la durata, pari a
[...]
15 anni, tramite il pagamento di 180 rate mensili posticipate;
(ii) il tasso debitore indicizzato all'OR 6M + 3,00 punti pari al 3,349% nominale annuo (OR 0,349% + 3,00), modificabile il
30 giugno e 31 dicembre di ogni anno come definito dal Comitato di Gestione (OR Pannel
Steering Comitee); (iii) T.A.E.G. pari al 3,52%; (iv) il tasso nominale di mora p pari al tasso contrattuale maggiorato di 3,00 punti percentuali ovvero al 6,349% (3,349 + 3,00) al momento della stipula;
(v) le spese di istruttoria pari a € 850,00; (vi) le spese di assicurazione immobile a carico della parte mutuataria;
(vii) la commissione per estinzione anticipata pari all' 1,50%.
Ciò posto, passando all'esame della doglianza attorea inerente all'usura, il perito incaricato ha proceduto con il calcolo del Tasso Effettivo Globale dei mutui in esame (c.d. TEG) per poi confrontarlo con il tasso soglia usura, così come disciplinato dall'art. 2 della L. 108/96 (dal 1° ottobre
2011 anche dal D.L. 70/11), sulla base di quanto previsto dall'art. 2, co. 2 del D.M. del Ministero
Economia e Finanze ratione temporis applicabile, ovvero aumentando del 50% i Tassi effettivi globali medi (c.d. TEGM) rilevati trimestralmente dai Decreti del Ministero Economia e Finanze per operazioni creditizi (dal 1° ottobre 2011 aumentando di un quarto il T.E.G.M. a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali con la precisazione che la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali) ai fini della verifica usura.
Dalla suddetta verifica è emerso che:
- con riferimento al mutuo ipotecario n.10001240:“il TEG, calcolato considerando l'onere implicito (costituito dal regime finanziario c.d. composto, di cui si discorrerà meglio oltre), si incrementa dal 3,793% al 4,786%, tuttavia il tasso soglia relativo è pari al 5,79%, pertanto, anche considerando l'incremento del TEG considerando l'onere implicito, non vi è il superamento del tasso soglia (…) Medesima verifica è stata effettuata per le due successive rinegoziazioni del 2012 e del 2015 del mutuo in oggetto (…) Anche in questa ipotesi il TEG, calcolato considerando l'onere implicito (rata da € 14.120,21 = € 13.414,93 + € 705,29), lievita dal 4,075% al 5,044% a fronte di un tasso soglia del 9,075%. (…) Ugualmente, in questo caso il TEG passa dal 3,12% al 3,985% a fronte di un tasso soglia pari al 7,910%. Si segnala, dunque, che in tutte e tre le ipotesi il TEG così ricalcolato non supera il relativo tasso soglia.” (v. pagg. 21-22-23 prima perizia);
- con riferimento al mutuo ipotecario n.10008030: “anche il TEG, calcolato considerando
l'onere implicito lievita dal 3,474% al 4,303%; tuttavia, poiché il tasso soglia di riferimento è pari all'8,90%, comunque il TEG non supera il predetto tasso soglia” (v. pag. 41 prima perizia);
- quanto al mutuo ipotecario n.10009804: “anche il TEG, calcolato considerando l'onere implicito (…) s'incrementa dal 3,148% al 4,006% mentre il tasso soglia relativo è pari al
7,91%. Quindi, il TEG così ricalcolato non supera il relativo tasso soglia” (v. pag. 51 prima perizia);
- quanto al mutuo ipotecario n.10006519: “anche il TEG, calcolato considerando l'onere implicito, cresce dal 2,821% al 3,408% mentre il tasso soglia relativo è pari al 4,020%.
Quindi, il TEG così ricalcolato non supera il relativo tasso soglia” (v. pag. 58 prima perizia);
- con riferimento, infine, al mutuo ipotecario n.10008029: “anche il TEG, calcolato considerando l'onere implicito (rata da € 1.270,16 = € 1.202,73 + € 67,42), s'incrementa dal
3,474% al 4,303% mentre il tasso soglia relativo è pari al 8,90%. Quindi, il TEG così ricalcolato non supera il relativo tasso soglia” (v. pag. 68 prima perizia).
Ne discende che la doglianza inerente all'usura c.d. originaria ((l'unica rilevante, cfr. SS.UU.
24675/2017) è infondata per ognuno dei cinque mutui esaminati.
Inoltre, si rileva che è priva di pregio la tesi prospettata dalla difesa degli attori secondo cui “il “tasso soglia di mora” è frutto di una fallace opera creativa: il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento, evitando di generare situazioni di visibile asimmetria nella composizione dei tassi, come occorso nelle soluzioni prospettate dalla recente pronuncia delle
SSUU.” (v. pag. 6 seconda comparsa conclusionale attori).
Difatti, considerato che trattasi di una ricostruzione concettualmente non condivisibile poiché lo sviluppo di calcoli sui possibili scenari (probabilistici e ipotetici) nei quali si può evolvere il rapporto di mutuo (worst case) è metodologia di calcolo sconfessata dalla prevalente giurisprudenza (tra le altre, Trib. Bologna 15.3.2018; Trib. Roma 8.11.2018; Trib. Pavia 10.1.2019; App. Milano
23.4.2019; Trib. Asti 6.8.2019), essendo tale metodologia priva di fondamento giuridico, non essedo riconducibile alle forme di esercizio della discrezionalità tecnica individuate dall'autorità di vigilanza nelle istruzioni per la rilevazione del TEGM nelle diverse categorie di operazioni, le quali soltanto possono integrare, alla stregua della normativa vigente, il precetto penale parzialmente in bianco delineato dall'art. 644 c.p. La formula per il calcolo del TEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fiscali. Essa pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo (cioè
l'entità dell'inadempimento), né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità (Trib. Milano 11.1.20218; Trib.
Milano 15.03.2016).
D'altronde, si registra che le Sezioni Unite (sent. n. 19597/2020), pur richiamate negli scritti difensivi dalla difesa degli attori, hanno statuito, in tesi generale e per quanto interessa in questa sede, che: (i) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
(ii) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “TEGM, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento,
Parimenti priva di pregio è, poi, la tesi la tesi formulata dalla difesa degli attori secondo cui “ai fini della determinazione del TAEG (cioè del tasso annuo effettivo globale inerente al singolo rapporto), si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui deve quindi farsi rientrare anche la commissione o penale di estinzione anticipata.” (v. pag. 6 seconda comparsa conclusionale attori) poiché si evidenzia, anche in tal caso, che la giurisprudenza formatasi sul punto, sia di merito che di legittimità, è maggioritaria nel ritenere che in virtù del principio di simmetria o di omogeneità non sono cumulabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni ai fini della determinazione del tasso soglia usura. (Cfr. Cass., SS. UU. n. 16303/18; Cass., sent. n. 9237/20; Cass., SS. UU. n. 19597/20).
Ciò porta ad escludere, difatti, la possibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori poiché: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi” (cfr. di recente Cass. sent. n.7352/22).
Pertanto, ne discende che le doglianze attoree riguardanti l'usura sono infondate anche sotto tali distinti profili.
2.2. Con riferimento, poi, alla doglianza inerente alla declaratoria di nullità dei mutui in esame a causa dell'assenza di specificazione del regime finanziario applicato, si registra che recentemente è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (SS.UU. n. 15130/2024, con riferimento ai soli mutui a tasso fisso) secondo cui: “con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali" non si riscontra "un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
Inoltre, secondo preferibile e qui condiviso orientamento giurisprudenziale, si registra altresì che la
Suprema Corte, con riferimento ai mutui con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, come nel caso di specie, ha statuito che: “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo
a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.” (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 19 marzo 2025 n. 7382).
In altri termini, secondo il Supremo Consesso nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: (i) non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi poichè la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
(ii) se il piano di ammortamento riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, come nei mutui esaminati in precedenza, non vi è alcuna violazione in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto. Il mutuatario, difatti, entro detti limiti, può rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
D'altronde, dall'analisi del piano di ammortamento allegato ai contratti di mutuo si evince che il regime adottato dalla banca nella costruzione del piano di ammortamento è quello composto (e non quello semplice).
Ne discende, pertanto, che l'assenza di specificazione del regime finanziario applicato non si traduce in un c.d. costo/onere occulto, come pure esposto nelle espletate CTU, ragion per cui la doglianza va rigettata.
3.3. La difesa degli attori ha, inoltre, richiesto la declaratoria di nullità delle clausole aventi ad oggetto gli interessi debitori dei cinque contratti di mutuo a causa della violazione della normativa antitrust
(Legge n. 287/1990) stante l'accertata manipolazione del parametro di riferimento OR.
Sul punto, si rileva che la Commissione Antitrust Europea, con due distinte decisioni (del 4.12.2013
e del 7.12.2026), ha accertato che, tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008, alcuni istituti di credito hanno posto in essere una intesa restrittiva della concorrenza allo scopo di manipolare le risultanze del tasso OR, le cui conclusioni sono state definitivamente confermate di recente dalla Corte di Giustizia
(Corte Giust. UE 12.01.2023, in causa C-883/19 P, HSBC Holdings e altri
contro
Commissione).
Essendo la nullità un vizio genetico del contratto, deve sussistere al momento della stipula e nessuno dei contratti di mutuo in questione è stato stipulato nel suddetto periodo che va dal 29.09.2005 e al
30.05.2008 (tutti i mutui sono successivi al 2008, mentre solo quello n.10001240 è stato stipulato prima e cioè il 21.3.2005).
In ogni caso, si registra che la questione in esame è stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite stante un contrasto giurisprudenziale sorto in seno alle Sezioni semplici.
In particolare: “In relazione alle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19 luglio 2024 (con cui – nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell'OR – erano stati posti i seguenti quesiti: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice OR costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione
Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa
e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
se la alterazione dell'OR a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto
o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni), le Sezioni Unite civili, dopo aver rilevato che la Corte d'appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'OR oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza», hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti.” (Cfr.
Corte di Cassazione, Ordinanza interlocutoria n. 6943, del 15/03/2025). Sul punto, si ritiene condivisibile quanto osservato dalla Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione (Ordinanza interlocutoria n. 19900 del 2024), in linea con quanto già osservato dalla
Procura Generale della Suprema Corte, ovvero: (i) l'intesa restrittiva, accertata dalla Commissione
UE con la citate decisioni del 2013 e del 2016, era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli “EIRD” o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato diverso sia da quello dei mutui a tasso variabile;
(ii) i contratti di finanziamento non costituiscono, perciò, lo strumento di violazione della normativa antitrust e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo. Da ciò consegue che tali contratti non possono considerarsi “a valle” rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
(iii) la decisione delle Sezioni Unite n.
41994 del 2021, richiamata dalla Terza Sezione, concerneva lo specifico fenomeno relativo alla riproduzione, in contratti di fideiussione, di clausole rispondenti allo schema predisposto dall'ABI, dichiarate frutto di intesa restrittiva della concorrenza da Banca d'Italia e il cui effetto di rendere la disciplina più gravosa per il contraente, imponendogli maggiori obblighi e senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, non era controverso. Una indiscriminata estensione del principio a tutti i contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza potrebbe condurre a conclusioni inappaganti o inefficienti nelle ipotesi in cui tali contratti siano in realtà vantaggiosi per il contraente del mercato
“a valle”, esponendo quest'ultimo all'azione di nullità del concorrente pregiudicato dall'intesa illecita e alla possibilità del versamento di maggiori interessi. Questa considerazione indurrebbe a ritenere preferibile una lettura restrittiva della sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021; (iv) escludendo che il mutuo possa essere considerato un contratto “a valle”, l'illecito del terzo produce limitate ricadute, quanto a validità, sul contratto al quale il terzo è estraneo e, comunque, non in termini di nullità, ma di annullabilità, ai sensi dell'art. 1439, comma 2, c.c. L'alterazione dell'OR può, infatti, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso ovvero per la violazione del generale principio del neminem ledere, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l'illecito ha commesso.
Anche per Cass. n. 12007/2024 secondo cui: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d' interesse, fanno riferimento all'OR, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'OR, ai sensi dell'art. 2 della l. n.
287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.”.
Nella specie non è stata dimostrata la conoscenza da parte della banca delle intese anticoncorrenziali e dell'intento di questa di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche.
Ne discende, pertanto, che la doglianza è infondata.
4. Quanto, infine, alla chiamata in causa del , va evidenziata Controparte_6
l'estraneità dello stesso rispetto alla contestazione dell'usura mossa dagli odierni attori nei confronti della , essendo riservato alle banche l'esercizio dell'attività bancaria la quale ha Controparte_4
carattere di impresa (cfr. art. 10 TUB), fermo restando che, come visto in precedenza, non è stata riscontrata l'usura in alcuno dei rapporti oggetto del presente giudizio.
5. Stante il parziale accoglimento delle domande attoree limitatamente al solo rapporto di conto corrente n. C01/03/005283831, le spese di lite vanno compensate per metà. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Considerati gli esiti delle risultanze istruttorie e considerato altresì che le questioni giuridiche sollevate dagli attori sono state risolte dai citati arresti delle Sezioni Unite della Suprema Corte successivamente all'introduzione del presente giudizio (cfr. SS.UU. n. 19597/2020; SS.UU. n.
15130/2024), pone le spese delle CTU contabili per il 50% a carico degli attori e per il 50% a carico della , così come liquidate in corso di causa. Controparte_4
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto al rapporto di conto corrente n.
C01/03/005283930 per intervenuta transazione tra le parti in corso di causa;
2) dichiara che il saldo del conto corrente n. C01/03/005283831 al 30.06.17 è pari ad € 49.169,41 a debito della correntista;
Parte_1
3) rigetta le domande relative ai mutui;
4) condanna la Controparte_2
al pagamento di metà delle spese processuali del giudizio in favore
[...]
di , in proprio ed in qualità di titolare della FARMACIA GIORDANO Parte_1
MARIA, NZ RO che in detta ridotta misura liquida in € 3.800,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
5) pone le spese delle CTU contabili per il 50% a carico di , in proprio ed in Parte_1
qualità di titolare della FARMACIA GIORDANO MARIA, e , da un Parte_2
lato, e per il 50% a carico della Controparte_2
, dall'altro.
[...]
Così deciso in Bari, il 17.6.2025.
IL GIUDICE
Dott. Michele De Palma