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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 10/12/2025, alle ore 9,40 è comparso l'avv Giovanni
Lauriola per gli attori che precisa le conclusioni come da atto introduttivo e note conclusionali in atti, procedendo alla immediata discussione della causa.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
Alle ore 16.54 il Giudice , all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sotto estesa sentenza disponendone immediata lettura. In assenza delle parti, allontanatasi nel frattempo, provvede all'immediato deposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario IA CO, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2583 /2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, e Parte_1 C.F._1
, entrambi con l'Avv. LAURIOLA Parte_2 C.F._2
GIOVANNI, e Avv SALVUCCI GIOVANNA
-parte attrice-
1 contro
CP_1 C.F._3
, entrambi con l'Avv. DI Parte_3 C.F._4
SS OR,
, contumace Controparte_2 P.IVA_1
, contumace Controparte_3 P.IVA_2
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: CP_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
e hanno convenuto, dinanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
tribunale, e uali intestatari, nonché CP_1 Parte_3
e all Controparte_2 [...]
quali creditori ipotecari, al fine di far dichiarare Controparte_5
l' acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del frustolo di terreno sito in San Ginesio alla C.da Santa RI in Alto Cielo scn, distinto al N C.T. di detto Comune, al Foglio n. 6, part. n. 62, R.D. €. 22,11 – R.C. €. 32,31, cl. 3,
Semin. Arbor., della superficie di 6.586 mq.
Si costituivano nel presente giudizio i soli convenuti e CP_1 Pt_3
i quali dichiaravano di non opporsi alla domanda, mentre nessuno si
[...]
costituiva per i creditori ipotecari, pure regolarmente citati, per i quali deve dichiararsi la contumacia.
Riferivano gli attori che dopo aver acquistato, con atto a rogito del Notaio
in data 23.04.04, l'immobile con corte, identificato al NCEU di detto Per_1
Comune al Foglio 6 particelle 61 sub 2),sub 3), sub 4) e sub 5 avevano iniziato ad utilizzare la corte ed il terreno oggetto di causa, come giardino, contiguo alla corte ed alla loro abitazione , effettuandovi opere di piantumazione e manutenzione e costruendovi una piscina;
2 - che nell' atto pubblico di acquisto veniva indicato anche il trasferimento della particella 62 sub. 1” così che gli attori erano convinti di aver acquistato anche tale frustolo
Riferivano ancora gli attori che su detto terreno, per la quota di ½ intestata a grava ipoteca giudiziale in rinnovazione del 19.11.13 a Parte_3
favore di nonchè un' ipoteca Controparte_2
legale a favore di del 26.6.2006. Controparte_6
La domanda appare fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla relazione notarile ipocatastale in atti a firma del Notaio di San Benedetto del Persona_2
NT ( doc 4 allegato al fascicolo di parte attrice), ai fini della legittimazione passiva, appare correttamente instaurato il procedimento nei confronti degli intestatari dell'immobile come risultanti dai certificati dei registri immobiliari nonché nei confronti dei creditori ipotecari, come risultanti dai medesimi certificati, dovendo questi ritenersi litisconsorti necessari, in quanto garantiti da un diritto di sequela costituito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della presente domanda giudiziale .
Deve altresì osservarsi, secondo recentissima Cassazione, che “l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia che, come altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, non è incompatibile con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e del conseguente acquisto della proprietà per usucapione ( cfr Cass Ord. 565/25)
Nel merito, le emergenze istruttorie, costituite dalle prove testimoniali espletate in corso di causa, hanno confermato quanto dedotto da parte attrice sia in ordine all'inizio della data di godimento uti dominus da parte degli attori, coincidente con l'epoca d'acquisto del loro immobile, sia con l'utilizzo da parte degli attori del terreno in esame.
3 Il teste , sentito all'udienza del 02.07.25 , riferiva di aver Testimone_1
conosciuto gli attori nella primavera del 2004, detenendo lo stesso in affitto il terreno confinante a quello per cui è causa specificando “Mi chiesero se li aiutavo a tenere pulito il terreno, che riconosco nelle foto che mi si rammostrano ( doc 17 allegato alla citazione ) perché riconosco la recinzione sul terreno . Così pure nella planimetria doc 12 ) che mi si rammostra. Io ho aiutato gli a manutenere il terreno togliendo le erbacce , al solo scopo di Pt_1
amicizia e l'ho fatto tutti gli anni fino all'anno scorso, ovvero fino al 2024, io ho avuto in affitto il terreno confinante fino al 2023”:
I geometri che si sono occupati della ristrutturazione del fabbricato e della costruzione della piscina, escussi in giudizio come testimoni, e Testimone_2
, pure riferivano di essere convinti che il terreno in questione Tes_3
appartenesse agli odierni attori e di averlo visto sempre manutenuto, mediante pulizia delle erbacce ( cfr testimonianza verbale udienza del 02.07.25) Tes_3
Il in particolare riferiva “Da quando ho iniziato a frequentare il Per_3 Tes_2
cantiere per la ristrutturazione del fabbricato . ho sempre pensato che fosse la corte del fabbricato di loro proprietà . Mi sono occupata della realizzazione della piscina che ricade sulla particella 62 e dall'atto notarile risultava che la particella 62 era una corte comune da tutti i sub “.
Per quanto sopra esposto, alla luce delle prove testimoniali e della documentazione prodotta, ritenuto che le parti attrici abbiano fornito sufficiente prova del possesso e godimento uti dominus, del frustolo di terra in questione, a far data dall' aprile 2004 e per i vent'anni successivi, in mancanza di prova contraria, va riconosciuta agli attori la piena ed esclusiva proprietà pro indiviso, per intervenuta usucapione, dell' immobile sito in San Ginesio alla C.da Santa
RI in Alto Cielo scn, distinto al N C.T. di detto Comune, al Foglio n. 6, part.
n. 62, R.D. €. 22,11 – R.C. €. 32,31, cl. 3, Semin. Arbor., della superficie di
6.586 mq. Per l'effetto deve ordinarsi al competente Conservatore la relativa trascrizione in favore della parte attrice della intera proprietà degli immobili oggetto di causa.
4 Nulla si dispone per le spese di lite, stante anche la adesione alla domanda delle parti convenute costituitesi
PQM
Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciandosi sulla domanda:
-dichiara nato nel Regno Unito il 14.02.50 , e Parte_1 C.F._1
nata nel Regno Unito il 31.03.64 , Parte_2 C.F._2
proprietari, in comproprietà pro indiviso, per intervenuta usucapione, del terreno sito in San Ginesio (MC), C.da Santa RI in Alto Cielo scn, distinto al
C.T. di detto Comune, al Foglio n. 6, part. 62, R.D. €. 22,11 – R.C. €. 32,31, cl.
3, Semin. Arbor., superficie 6,586 mq.
− Per l'effetto ordina al competente Conservatore di provvedere alla conseguente trascrizione con ogni esonero di legge.
Nulla per le spese di lite
Così deciso e pubblicato in Macerata il 10/12/2025, alle ore 16.54
.
Il giudice on.
IA CO
5
Lauriola per gli attori che precisa le conclusioni come da atto introduttivo e note conclusionali in atti, procedendo alla immediata discussione della causa.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
Alle ore 16.54 il Giudice , all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sotto estesa sentenza disponendone immediata lettura. In assenza delle parti, allontanatasi nel frattempo, provvede all'immediato deposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario IA CO, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2583 /2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, e Parte_1 C.F._1
, entrambi con l'Avv. LAURIOLA Parte_2 C.F._2
GIOVANNI, e Avv SALVUCCI GIOVANNA
-parte attrice-
1 contro
CP_1 C.F._3
, entrambi con l'Avv. DI Parte_3 C.F._4
SS OR,
, contumace Controparte_2 P.IVA_1
, contumace Controparte_3 P.IVA_2
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: CP_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
e hanno convenuto, dinanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
tribunale, e uali intestatari, nonché CP_1 Parte_3
e all Controparte_2 [...]
quali creditori ipotecari, al fine di far dichiarare Controparte_5
l' acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del frustolo di terreno sito in San Ginesio alla C.da Santa RI in Alto Cielo scn, distinto al N C.T. di detto Comune, al Foglio n. 6, part. n. 62, R.D. €. 22,11 – R.C. €. 32,31, cl. 3,
Semin. Arbor., della superficie di 6.586 mq.
Si costituivano nel presente giudizio i soli convenuti e CP_1 Pt_3
i quali dichiaravano di non opporsi alla domanda, mentre nessuno si
[...]
costituiva per i creditori ipotecari, pure regolarmente citati, per i quali deve dichiararsi la contumacia.
Riferivano gli attori che dopo aver acquistato, con atto a rogito del Notaio
in data 23.04.04, l'immobile con corte, identificato al NCEU di detto Per_1
Comune al Foglio 6 particelle 61 sub 2),sub 3), sub 4) e sub 5 avevano iniziato ad utilizzare la corte ed il terreno oggetto di causa, come giardino, contiguo alla corte ed alla loro abitazione , effettuandovi opere di piantumazione e manutenzione e costruendovi una piscina;
2 - che nell' atto pubblico di acquisto veniva indicato anche il trasferimento della particella 62 sub. 1” così che gli attori erano convinti di aver acquistato anche tale frustolo
Riferivano ancora gli attori che su detto terreno, per la quota di ½ intestata a grava ipoteca giudiziale in rinnovazione del 19.11.13 a Parte_3
favore di nonchè un' ipoteca Controparte_2
legale a favore di del 26.6.2006. Controparte_6
La domanda appare fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla relazione notarile ipocatastale in atti a firma del Notaio di San Benedetto del Persona_2
NT ( doc 4 allegato al fascicolo di parte attrice), ai fini della legittimazione passiva, appare correttamente instaurato il procedimento nei confronti degli intestatari dell'immobile come risultanti dai certificati dei registri immobiliari nonché nei confronti dei creditori ipotecari, come risultanti dai medesimi certificati, dovendo questi ritenersi litisconsorti necessari, in quanto garantiti da un diritto di sequela costituito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della presente domanda giudiziale .
Deve altresì osservarsi, secondo recentissima Cassazione, che “l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia che, come altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, non è incompatibile con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e del conseguente acquisto della proprietà per usucapione ( cfr Cass Ord. 565/25)
Nel merito, le emergenze istruttorie, costituite dalle prove testimoniali espletate in corso di causa, hanno confermato quanto dedotto da parte attrice sia in ordine all'inizio della data di godimento uti dominus da parte degli attori, coincidente con l'epoca d'acquisto del loro immobile, sia con l'utilizzo da parte degli attori del terreno in esame.
3 Il teste , sentito all'udienza del 02.07.25 , riferiva di aver Testimone_1
conosciuto gli attori nella primavera del 2004, detenendo lo stesso in affitto il terreno confinante a quello per cui è causa specificando “Mi chiesero se li aiutavo a tenere pulito il terreno, che riconosco nelle foto che mi si rammostrano ( doc 17 allegato alla citazione ) perché riconosco la recinzione sul terreno . Così pure nella planimetria doc 12 ) che mi si rammostra. Io ho aiutato gli a manutenere il terreno togliendo le erbacce , al solo scopo di Pt_1
amicizia e l'ho fatto tutti gli anni fino all'anno scorso, ovvero fino al 2024, io ho avuto in affitto il terreno confinante fino al 2023”:
I geometri che si sono occupati della ristrutturazione del fabbricato e della costruzione della piscina, escussi in giudizio come testimoni, e Testimone_2
, pure riferivano di essere convinti che il terreno in questione Tes_3
appartenesse agli odierni attori e di averlo visto sempre manutenuto, mediante pulizia delle erbacce ( cfr testimonianza verbale udienza del 02.07.25) Tes_3
Il in particolare riferiva “Da quando ho iniziato a frequentare il Per_3 Tes_2
cantiere per la ristrutturazione del fabbricato . ho sempre pensato che fosse la corte del fabbricato di loro proprietà . Mi sono occupata della realizzazione della piscina che ricade sulla particella 62 e dall'atto notarile risultava che la particella 62 era una corte comune da tutti i sub “.
Per quanto sopra esposto, alla luce delle prove testimoniali e della documentazione prodotta, ritenuto che le parti attrici abbiano fornito sufficiente prova del possesso e godimento uti dominus, del frustolo di terra in questione, a far data dall' aprile 2004 e per i vent'anni successivi, in mancanza di prova contraria, va riconosciuta agli attori la piena ed esclusiva proprietà pro indiviso, per intervenuta usucapione, dell' immobile sito in San Ginesio alla C.da Santa
RI in Alto Cielo scn, distinto al N C.T. di detto Comune, al Foglio n. 6, part.
n. 62, R.D. €. 22,11 – R.C. €. 32,31, cl. 3, Semin. Arbor., della superficie di
6.586 mq. Per l'effetto deve ordinarsi al competente Conservatore la relativa trascrizione in favore della parte attrice della intera proprietà degli immobili oggetto di causa.
4 Nulla si dispone per le spese di lite, stante anche la adesione alla domanda delle parti convenute costituitesi
PQM
Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciandosi sulla domanda:
-dichiara nato nel Regno Unito il 14.02.50 , e Parte_1 C.F._1
nata nel Regno Unito il 31.03.64 , Parte_2 C.F._2
proprietari, in comproprietà pro indiviso, per intervenuta usucapione, del terreno sito in San Ginesio (MC), C.da Santa RI in Alto Cielo scn, distinto al
C.T. di detto Comune, al Foglio n. 6, part. 62, R.D. €. 22,11 – R.C. €. 32,31, cl.
3, Semin. Arbor., superficie 6,586 mq.
− Per l'effetto ordina al competente Conservatore di provvedere alla conseguente trascrizione con ogni esonero di legge.
Nulla per le spese di lite
Così deciso e pubblicato in Macerata il 10/12/2025, alle ore 16.54
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Il giudice on.
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