Ordinanza cautelare 14 luglio 2016
Sentenza 4 settembre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 04/09/2017, n. 9533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9533 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/09/2017
N. 09533/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02928/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2928 del 2016, proposto da:
GI Di PI, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Margherita Scalise, con domicilio eletto presso Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo,in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo per il Lazio;
Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio;
Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma;
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico e Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma;
Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanea; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
per l'annullamento
- del decreto prot. MIBACT-SR-LAZ REP. decreti n.76/2015 del 30.12.15 emanato dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale del lazio notificato al ricorrente con nota MIBACT-SR-LAZ SEGTEC 0013107 30/12/2015 Cl.34.07.25/1;
- del verbale del sopralluogo effettuato in data 16.6.2015;
- per quanto occorrer possa, dei verbali delle riunioni effettuate presso la Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio il 3.6.2015, il 14.7.2015 e il 22.12.2015, nonché del parere dei componenti della medesima Commissione;
- degli atti presupposti, connessi e conseguenziali,
nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2017 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato in fatto e in diritto:
1. Il ricorrente agisce nella qualità di proprietario di un appartamento sito in Roma, Via Margutta n. 54, che era stato condotto in locazione dallo -OMISSIS- -OMISSIS- sino alla sua morte, avvenuta il 25 settembre 1973.
Egli espone quanto segue (in sintesi):
A) Alla morte dell'artista, il figlio -OMISSIS- era subentrato nel contratto di locazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 392/1978, adibendo l'appartamento a propria abitazione.
Il relativo contratto di locazione è stato disdetto il 17.11.1986. Il Tribunale Civile di Roma, con Sentenza n. 2230/1989, ha definitivamente fissato l'esecuzione dello sfratto a carico del Sig. -OMISSIS-.
B) Su istanza di quest'ultimo, il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con D.M. n. 138832 del 13.10.1989 ha dichiarato lo studio dello -OMISSIS- -OMISSIS- di interesse particolarmente importante ai sensi della L. n. 1089/1939, prescrivendo anche il divieto di modificazione della destinazione d'uso dei relativi locali.
Con sentenza n. 47/1991 il TAR Lazio ha annullato il predetto provvedimento per difetto di motivazione del provvedimento, attesa la mancanza di "quella approfondita valutazione dell'esatta consistenza ed importanza dell'interesse storico delle cose conservate, la sola che poteva giustificare il vincolo in questione e quindi il sacrificio della posizione del privato a fronte dell'interesse pubblico".
Con successivo D.M. n. 107134 in data 8.03.1991, il Ministero ha reiterato la dichiarazione di interesse particolarmente importante dello studio d'artista e l'apposizione del relativo vincolo, sulla base di una nuova relazione della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma.
Il ricorso avverso detto provvedimento è stato respinto dal Tar del Lazio, con sentenza confermata in appello.
C) A seguito della Sentenza di sfratto resa dal Tribunale di Roma nel 1989, il Sig. -OMISSIS- è stato effettivamente costretto a rilasciare l'appartamento mediante rilascio coattivo a mezzo Ufficiale Giudiziario il 29.9.2006.
Il ricorrente ha presentato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo apposita istanza ex art. 128, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004 del 30 settembre 2014 al fine di ottenere la revisione della dichiarazione di interesse particolarmente importante dell'appartamento di Via Margutta n. 54, in considerazione della nuova situazione sopravvenuta, allegando le seguenti circostanze:
- lo studio d'arte dello -OMISSIS- -OMISSIS- è cessato nel 1973 alla sua morte;
- dal 1974 al 29 settembre 2006 (data del rilascio coattivo) l'appartamento di Via Margutta 54 è stato trasformato in abitazione personale del figlio dello -OMISSIS-, con ciò venendo meno ogni elemento storico-artistico-culturale dello studio d'artista, essendo residuati esclusivamente solo 86 bozzetti abbandonati in scaffali nascosti all'interesse storico-culturale pubblico privi di qualsiasi elemento storico-culturale;
- l’art. 128, comma 3, D.Lgs. 42/2004 prevede che " in presenza di elementi di fatto sopravvenuti o precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministro può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza
dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela "[...]".
D) A seguito dell’instaurazione di un giudizio proposto avverso il silenzio-inadempimento, questo tribunale, con la sentenza n. 12761/2015, ha ordinato all’Amministrazione a pronunciarsi con un provvedimento espresso.
Con decreto prot. MIBACT-SR-LAZ REP n.76/2015 del 30.12.15 emanato dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Lazio l’istanza di revisione è stata respinta, a motivo della “ perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento del suddetto studio d'artista alle disposizioni di tutela di cui alla normativa vigente ” per cui “ lo stesso continua a rivestire interesse particolarmente importante per i motivi su richiamati e, come tale, è reso inamovibile dallo stabile in cui ha sede, con divieto di modificazione della destinazione d'uso dei relativi locali così come catastalmente indicati nella parte preliminare del decreto di vincolo (foglio 471, particella 21 sub 5) ”.
Il ricorrente impugna il predetto decreto proponendo tre motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, resistendo al ricorso.
3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 15 maggio 2017 e quindi trattenuto in decisione.
4. Il provvedimento impugnato si basa sulla seguente motivazione:
“ CONSIDERATO che, in ottemperanza alla suddetta nota della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio ¬Servizio II, in data 16.06.2015 i funzionari titolari della tutela architettonica e storico-artistica del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il Lazio hanno effettuato un sopralluogo presso lo studio dello -OMISSIS- -OMISSIS-;
CONSIDERATO che, all'esito del sopralluogo, è stato appurato che l'immobile di cui trattasi - oramai disabitato dal 29.09.2006, quando cioè fu eseguito il procedimento di sfratto contro -OMISSIS-, figlio del noto -OMISSIS- bulgaro alla cui morte (25.09.1973) era subentrato nella locazione - pur versando in uno stato di avanzato degrado, custodisce ancora al suo interno non solo gli 86 gessi di sculture sottoposti a tutela per effetto del D.M. del 08.03.1991, ma anche le 223 opere il cui elenco, corredato da foto d'insieme, era stato predisposto dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Lazio (a seguito del sopralluogo del 26.05.2006) e trasmesso con nota n. 3353 del 14.06.2006 alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma al fine di integrare il suddetto vincolo di studio d'artista, ritenuto carente dal punto di vista della consistenza dei materiali pertinenziali ivi presenti. La predetta integrazione, tuttavia, non è mai stata perfezionata dal punto di vista procedurale;
VISTO che il verbale del predetto sopralluogo, con relativo repertorio fotografico, è stato acquisito agli atti della Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio nel corso della riunione del 14.07.2015;
CONSIDERATO che, nel merito, la Commissione ha respinto l'istanza per l'annullamento del già citato D.M. n. 107135 del 08.03.1991, ritenendo ancora sussistente il carattere originario di studio d'artista innanzitutto in relazione all'inscindibilità delle opere ivi presenti dall'immobile, che al suo interno custodisce ancora una documentazione pressoché completa dell'attività dello -OMISSIS- che visse e lavorò qui per ben 35 anni, dal 1938 al 1973, anno della sua morte. Lo studio conserva il ricordo dei grandi personaggi del mondo politico, artistico e culturale del XX secolo, sia italiano che internazionale, con i numerosi ritratti ancora esposti sulle scaffalature. In secondo luogo, va rilevato che per lunghissima tradizione Via Margutta è stata sede di gallerie d'arte, di atelier di pittori, di antiquari e di botteghe artigiane; in particolare, nel secondo dopoguerra questo è stato il cuore pulsante del mondo artistico romano, e non solo. Per vicini, in Via Margutta, -OMISSIS- ha avuto NO MA, LE IN, UI RI, RI AI, RE SP, NC TI, OT JA e OV IG, solo per citarne alcuni. Oggi, la maggior parte di questi atelier è stata trasformata in attività commerciali o in strutture ricettive di lusso: quello di -OMISSIS-, quindi, è uno dei pochissimi studi d'artista ancora in loco, a testimonianza dell'antica vocazione di questa zona del Pincio.
Pertanto, la Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio ha ribadito l'esigenza di tutelare un siffatto complesso, che esprime il proprio valore nell'insieme del luogo, del contesto e dei beni contenuti, soprattutto in relazione alla rarità testimoniale dell'ubicazione e della consistenza patrimoniale, rilevata nel corso del sopralluogo del 16.06.2015. Difatti, come già esplicitato nel DM n. 170135 del 08.03.1991, "il materiale documentale [presente nell'immobile] costituisce, nel suo insieme, una raccolta di grandissimo interesse che verrebbe sminuita nel suo significato testimoniale se rimossa dalla sua storica sede e smembrata nei singoli pezzi";
CONSIDERATO che la Commissione, come già disposto nel corso della riunione del 14.07.2015, ha deliberato di procedere con una segnalazione all'autorità competente in merito alla scomparsa dalle opere vincolate di "schizzi e disegni preparatori", così come accertato dall'Ufficiale Giudiziario all'atto dell'esecuzione coattiva dello sfratto di -OMISSIS- e così come riportato dallo Studio Legale Tedeschini nell'istanza di revisione di vincolo del 30.09.2014, anche se di tali opere non è presente, in allegato al D.M. n. 107135 del 08.03.1991, alcun elenco descrittivo né alcuna immagine utile ai fini di eventuale un riscontro;
RITENUTO che, per le motivazioni su richiamate e per quelle già esplicitate nel D.M. n. 107135 del 08.03.1991 lo studio d'artista dello -OMISSIS- -OMISSIS- sito in -OMISSIS- - Roma sia di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) e 51, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTA la sentenza n. 12761/2015 del TAR Lazio sezione II quater;
ACQUISITO il parere dei componenti della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio come da relativo verbale delle riunioni del 3 giugno, del 14 luglio e del 22 dicembre 2015 ”.
5. Vanno esaminati con priorità e congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta:
- l’assenza dei presupposti per l'apposizione del vincolo ex art. 51 D.Lgs. n. 42/2004 e il conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità e contraddittorietà della motivazione contenuta nel provvedimento;
- l'erroneo bilanciamento effettuato dall'Amministrazione degli interessi coinvolti che vedono lesa irragionevolmente la posizione dell'odierno ricorrente, alla luce dei principi costituzionali ed eurounitari sottesi al caso di specie (artt. 41 e 42 Cost .; art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU; principi di buon andamento, imparzialità della P.A.; principio di proporzionalità).
In sintesi, il ricorrente sostiene quanto segue:
A) Alla luce della normativa vigente gli studi d'artista si pongono come una categoria speciale di beni culturali che viene tutelata e conservata solo qualora vi sia un effettivo collegamento tra l'immobile e l'attività svolta al suo interno, nonché con le testimonianze in esso contenute, le quali siano suscettibili di formare un patrimonio culturale collettivo passibile di apertura al pubblico; in particolare, l’art. 51 del D. Lgs. n. 4272004 pone un'eccezione a delle regole generali e va, pertanto, considerato di stretta interpretazione (Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4198).
B) Nella specie, l'appartamento ha perso ogni carattere storico-artistico sin dal momento in cui il Sig. -OMISSIS- ha adibito l'appartamento a privata abitazione, in violazione del vincolo imposto ex art. 51, occupandolo fino al 2006; e sono state, inoltre, distrutte quasi tutte le tracce, documentazioni ed evidenze che lo legavano alla destinazione d'uso impressa dal Ministero con il D.M. n. 107134 dell'8/03/1991.
Inoltre, a seguito dello sfratto eseguito nel 2006, all'interno dell'appartamento residuano solamente 86 bozzetti in gesso, cui vanno ad aggiungersi alcuni ritratti allocati sugli scaffali i quali, allo stato dei fatti, sono collocati in un ambiente in stato di assoluto degrado, che contiene una mera "raccolta di cimeli" abbandonati in un ambiente non fruibile dal pubblico, piuttosto che un vero e proprio studio d'artista.
C) Nel provvedimento si riporta da un lato che " è stato appurato che l'immobile di cui trattasi…. custodisce ancora al suo interno non solo gli 86 gessi di sculture sottoposti a tutela per effetto del D.M. del 08.03.1991, ma anche le 223 opere il cui elenco, corredato da foto d'insieme, era stato predisposto dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Lazio (a seguito del sopralluogo del 26.05.2006) e trasmesso con nota n. 3353 del 14.06.2006 alla Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Lazio ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma al fine di integrare il suddetto vincolo di studio d'artista, ritenuto carente dal punto di vista della consistenza dei materiali pertinenziali ivi presenti. La
predetta integrazione, tuttavia, non è mai stata perfezionata dal punto di vista procedurale ".
Dall’altro, la Commissione dà atto della circostanza secondo cui " come già disposto nel corso della riunione del 14.07.2015, ha deliberato di procedere con una segnalazione all'autorità competente in merito alla scomparsa dalle opere vincolate di "schizzi e disegni preparatori", così come accertato dall'Ufficiale Giudiziario all'atto dell'esecuzione coattiva dello sfratto di -OMISSIS- e così come riportato dallo Studio Legale Tedeschini nell'istanza di revisione di vincolo del 30.09.2014, anche se di tali opere non è presente, in allegato al D.M. n. 107135 del 08.03.1991, alcun elenco descrittivo né alcuna immagine utile ai fini di eventuale riscontro ".
Sul punto vi sarebbe quindi contraddittorietà e difetto di istruttoria.
D) Il riconosciuto stato di avanzato degrado in cui versa l'immobile, per la mancanza al suo interno della maggior parte della produzione artistica dello -OMISSIS- e per la totale perdita subita dalla zona del suo precedente contesto artistico, esclude che lo stesso possa essere oggi considerato di interesse particolarmente rilevante, ben potendo le opere in esso contenute essere adeguatamente tutelate in una sede diversa e ben più adeguata; e ciò avuto riguardo anche al mutato contesto della zona di Via Margutta.
E) Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di riferimento, la compressione, senza indennizzo, del diritto di godimento di un immobile da parte del proprietario va limitata a casi eccezionali sulla base di un criterio di proporzionalità nell’uso delle prerogative pubblicistiche in relazione all'obiettivo di pubblico interesse.
6. Le censure sono fondate.
L’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004 così dispone:
“1. E’ vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell’articolo 13 ”.
Secondo la condivisibile impostazione di TAR Abruzzo, sez. Pescara, 21 febbraio 2013, n. 121 (che riprende le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, sez.VI, n. 4198/2011),
“ lo studio d'artista va riguardato come "universitas rerum" rappresentativa della vita professionale dell'artista, traccia visibile dell'unicità delle sue attitudini individuali di produzione e ricerca; attraverso questo tipo di vincolo, la legge intende preservare non la traccia della vita dell'artista, ma la testimonianza delle condizioni materiali del processo di formazione ed azione che è sotteso alle opere che lo hanno reso famoso, processo che è dalla legge reputato realizzare un valore culturale in sé, sempre che si tratti di un livello tale da corrispondere ad un "interesse particolarmente importante", come prescritto dalla legge. […] L'interesse particolarmente importante, d'altra parte, va riferito sia al generale lascito culturale dell'artista, sia all'entità della testimonianza che è condensata nel suo studio-laboratorio e nelle relative vestigia; lo studio, in altri termini, per le sue caratteristiche intrinseche, deve essere tale da rappresentare un fattore primario delle forme della produzione di un artista considerato, a giudizio dell'Amministrazione, particolarmente importante […] Quanto ai presupposti per la concreta configurazione di uno studio d'artista, presupposti fattuali che costituiscono altrettante condizione per il legittimo esercizio del potere discrezionale conferito all'Amministrazione, gli stessi sono così sintetizzabili: 1) che l'artista abbia esercitato la sua personale attività di produzione artistica nell'immobile "de quo", circostanza che instaura quel peculiare legame tra artista e immobile esplicativo della vicenda della sua propria vita artistica; 2) che, per converso, tale stato di fatto non risulti, al momento della imposizione del vincolo, modificato irreversibilmente e dunque non risulti reciso il nesso sopra individuato; 3) che il collegamento tra l'artista e l'immobile non sia, d'altra parte, occasionale o insignificante.
Al positivo riscontro dei detti presupposti fattuali, potranno dunque ritenersi giustificate le notevoli restrizioni al diritto di proprietà che il provvedimento implica con l'imporre una sorta di inalterabile "musealizzazione" di quel contesto ambientale di produzione artistica, con il tacito supplemento pratico degli oneri di custodia dei suoi contenuti, posto che, come sopra detto, la norma stabilisce restrizioni alla proprietà che si spingono fino alla inamovibilità dello studio e all'immodificabilità della destinazione d'uso dello stabile, e che, come tali, sono ulteriori ed eccezionali rispetto all'ordinario effetto del vincolo storico-culturale, che comporta solo una, pur rigorosa, valutazione di compatibilità degli interventi con i valori oggetto del vincolo.
Da ciò la qualificazione della disposizione come di stretta interpretazione, non giustificante interpretazione estensiva e per converso riguardante le esclusive attività individuali dell'artista a concretare il profilo soggettivo necessario per giustificare il vincolo culturale, come nella disposizione indica, con inequivoca chiarezza, la parola "artista" predicata di "studio" ”.
Ora, nel caso di specie è evidente - alla stregua della documentazione, anche fotografica, presente in atti - che l’Amministrazione ha operato senza motivare adeguatamente in ordine all’avvenuta evoluzione dello stato di fatto, che attualmente configura una sorta di mero magazzino di residui cimeli e non uno studio conservato come tale (e quindi come tale degno di essere per così dire “musealizzato”).
A tale proposito è importante ricordare anche che il TAR Veneto, sez. II, 24 marzo 2010, n. 939 ha chiarito che “ perché si possa parlare di studio d'artista, deve essere comunque ricreato - fosse pure con qualche limitata approssimazione, spesso inevitabile per le vicissitudini successive alla scomparsa di un autore - tale ambiente, così da conservare un reale collegamento con la vita e con l'opera dell'artista, in peculiare coerenza con la disciplina in esame […] a contrario, non potrà essere assimilata ad uno studio d'artista una mera raccolta di cimeli a questi riferibili, ove manchi l'elemento costituito dalla sua volontà unificatrice ”.
Infine, è anche evidente che il provvedimento in esame viola il principio di proporzionalità in quanto comprime notevolmente le facoltà dominicali del ricorrente senza un motivato e dimostrato beneficio per l’interesse pubblico, mediante l’imposizione di un vincolo privo del sostanziale requisito di idoneità a perseguire lo stesso.
7. Il ricorso va quindi accolto nella parte impugnatoria. con l’annullamento dell’atto impugnato, previo assorbimento dei profili di censura non esaminati.
Spetta all’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di riesame nel rispetto dei criteri sopra enunciati.
Ciò costituisce allo stato anche reintegrazione in forma specifica del danno; impregiudicati restando, in questa sede e nelle more di un nuovo provvedimento dell’Amministrazione, le valutazioni relative ai profili di danno per equivalente.
8. La peculiarità della controversia comporta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dispone la compensazione delle spese e delle competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il figlio dello -OMISSIS- -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Arzillo | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.