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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 969/2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Crotone (KR) in via Reggio n. 54; rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello
Bombardiere, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elett.te domiciliata presso l'indirizzo rappresentata e Email_1 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 22.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, preso atto della concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09
e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed
-1- analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 03.07.2023 la in persona del Parte_1 relativo l.r.p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 246/2023, emesso in data 19.05.2023 e notificato il successivo 22.05.2023, con cui il Tribunale di Crotone le aveva ingiunto di pagare in favore di l'importo pari ad € 19.413,62, dovuto a titolo Controparte_1 di prelievo irregolare di energia elettrica accertato presso il punto di prelievo intestato all'opponente in data 17.07.2020, oltre interessi e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito:
i) in via pregiudiziale, la nullità della domanda per difetto di causa petendi, attesa l'indeterminatezza dei fatti e degli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria asseritamente vantata da controparte;
ii) nel merito, l'erronea determinazione dell'entità della somma ingiunta;
iii) inoltre, la prescrizione del diritto di credito, limitatamente, ai sensi dell'art. art. 1 co. 4 L.
205/2017, ai due anni antecedenti l'emissione della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Per le esposte ragioni ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare e in rito, accertare e dichiarare la nullità, l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso di cui al decreto ingiuntivo opposto e quindi dello stesso decreto;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, anche per mancanza di prova, della pretesa creditoria posta a base del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della parte opponente e, per l'effetto, revocare lo stesso decreto ingiuntivo;
3) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento delle somme dovute per il consumo di energia elettrica nel periodo precedente i due anni dall'emissione della/e fattura/e per le quali è il decreto ingiuntivo opposto;
4) condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle doglianze avversarie, insistendo per l'integrale rigetto.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«a) In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti;
b) nel merito, in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
c) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
-2- dell'importo di Euro 19.413,62, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge».
3. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato a far data dal 22.01.2024, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., preso atto dell'esito negativo della procedura di conciliazione di cui al T.I.C.O. ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 22.05.2025, previa concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata introitata per la decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
3. - È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr.
Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass., sez. I,
15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo
-3- dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali
e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
4. - Ciò posto, va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione.
A tal fine è sufficiente osservare che la nullità per indeterminatezza della domanda è predicabile solo quando il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda, costituenti la relativa “causa petendi”.
Nello scrutinare la conformità dell'atto alle disposizioni testé citate, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e nei documenti ad essa allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito dello scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto (cfr. Cass. 10 dicembre 2008 n.
28986; Cass., sez. un., 21.07.2009 n. 16910: “La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ricorre nel caso in cui il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”; cfr., più di recente, Cass., sez. III, 23.03.2017 n. 7411).
Sicché, qualora siano integrati tali requisiti minimi, va riconosciuta la validità dell'atto introduttivo ed eventuali lacune assertive o probatorie incideranno sul diverso e logicamente succedaneo profilo del merito del giudizio.
Nella specie, dall'esame della narrativa del ricorso originario emerge come risultino sufficientemente delineati tanto la pretesa dedotta in giudizio dall'opposta, quanto il titolo su cui la stessa si fonda, costituita dalla manomissione del contatore installato presso la sede sociale dell'opponente.
In ogni caso, si ribadisce, ciò che rileva nella presente sede non è la legittimità del decreto ingiuntivo, bensì – solo e soltanto – l'esistenza del credito dedotto dall'originaria ricorrente.
5. - Venendo quindi al merito del giudizio, deve osservarsi quanto segue.
5.1. - La vicenda per cui è causa trae origine da una verifica eseguita in data 17.07.2020 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. presso il punto di prelievo n. IT001E76492275, intestato all'opponente ed ubicato in Isola di Capo Rizzuto (KR), Loc. Le Castella, alla via Duomo SN
(riferimento presa n. 764922751, fornitura utilizzata per “altri usi”): tanto risulta dal verbale di verifica n. 639254120, che l'opposta ha versato in atti (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione).
Nel corso di tale sopralluogo è stato accertato un allaccio diretto alla rete elettrica (composto da 4 cavi unipolari in rame da 16 mm) ed al suo esito si è provveduto al distacco della fornitura con contestuale rimozione e repertazione del contatore e dei cavi abusivi (“dal controllo effettuato
-4- si riscontra la presenza di 4 conduttori unipolari da 16 mm quadrati in rame, che collegati direttamente ed abusivamente alla presa del misuratore di E-Distribuzione identificato con cod. 03E1G5212, matricola
0059523, della sezione di 4 x 16 mm quadrati in rame, andavano a confluire direttamente sull'impianto utilizzatore del cliente mediante un teleruttore, realizzando così dei prelievi irregolari di energia e potenza elettrica”- cfr. verbale in atti).
Il tutto, peraltro, è avvenuto alla presenza delle forze dell'ordine e del rappresentante legale della società opponente, che ha sottoscritto il relativo verbale, nulla eccependo Testimone_1 in merito agli esiti della verifica.
Al suddetto controllo hanno fatto seguito:
❖ la nota prot. n. ED-24-07-2020-F0001803 del 24.07.2020, trasmessa alla società
[...] ed alla debitrice ingiunta, con la quale dando atto CP_1 Controparte_2 dell'accertato allaccio abusivo a decorrere dal 18.07.2015, ha provveduto alla ricostruzione dei consumi relativi al periodo di riscontrato prelievo irregolare, ossia “dal 30/08/2017 al 16/07/2020, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al.. contratto”, effettuata in base al criterio oggettivo della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione (all. 6 prod. convenuta);
❖ la nota prot. n. ED-24-07-2020-F0001801 del 24.07.2020, recante “denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.)” – indirizzata al
Comando dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, all territorialmente Controparte_3 competente, alla ed alla società di fornitura odierna opposta, con la quale Pt_1 Parte_1 il Distributore ha segnalato alle competenti Autorità la seguente notizia di reato: “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 18/07/2015 al 16/07/2020 effettuato attraverso una derivazione abusiva a monte del contatore attuata con le modalità meglio specificate nel verbale allegato”, individuando (attuale rappresentante legale della società opponente) quale Testimone_1 formale intestatario della fornitura di energia elettrica per cui è causa all'epoca in cui è stato accertato l'inizio del prelievo abusivo, avendo altresì cura di specificare i periodi di prelievo abusivo di energia elettrica, con indicazione dei relativi consumi espressi in kWh, e, segnatamente, per quanto concerne la fattura azionata nel presente giudizio “…dal 30/08/2017 al
16/07/2020 per 91.185,77 kWh…” (all. 6 prod. convenuta);
❖ la fattura n. 4151566656 del 02.08.2021 azionata in via monitoria, emessa sulla scorta dei dati e della tabella di ricostruzione dei consumi elaborati e trasmessi dal Distributore, nella quale è chiaramente specificato che l'importo fatturato è riferito al periodo “agosto 2017 – luglio
2020”, mentre, nella sezione del documento in esame dedicata al motivo di emissione, viene fatto espresso riferimento ad una “ricostruzione consumi per prelievi irregolari”.
5.2. -Tanto premesso, va rigettato anche il secondo motivo di opposizione.
Infatti, quanto alla richiesta di pagamento azionata in sede monitoria, deve rilevarsi come risulti provato tanto il titolo costitutivo del rapporto di somministrazione per cui è causa (cfr. contratto di fornitura del 30.03.2017 allegato al fascicolo monitorio), quanto l'entità del credito
-5- [... dedotto in sede monitoria (cfr. “Ricostruzione consumi per prelievi irregolari” operata da e, quindi, da un soggetto terzo rispetto al trader –). Controparte_4
L'odierna opposta, dunque, ha fatturato il consumo nei termini ricostruiti dal Distributore all'esito del controllo effettuato dai propri tecnici e di tanto parte opponente era stata adeguatamente informata già in occasione della verifica (del cui verbale veniva rilasciata copia).
Ora a fronte di tali emergenze istruttorie, la società opponente ha semplicemente e genericamente dedotto che, dalla documentazione in atti, non è dato conoscere:
a) le modalità di calcolo dei consumi e delle somme pretese;
b) il lasso temporale preso in considerazione ai fini della ricostruzione dei prelievi irregolari;
c) l'eventuale decurtazione delle somme corrisposte a titolo di pagamento delle fatture medio tempore emesse (cfr. atto di citazione pag. 3 e 4).
Tali doglianze risultano prive di pregio e, come tali, sono quindi inidonee a paralizzare la pretesa dedotta in sede monitoria.
Infatti, dal verbale di accertamento in atti (legittimamente depositato nel corso del presene fase a cognizione piena) emerge:
▪ quanto alla contestazione sub a) che il calcolo di energia illegittimamente prelevata è stato operato da E-Distribuzione s.p.a. «in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla
Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas/elt 109/09, Testo Integrato Settlement, in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura»; il corrispettivo economico dovuto a tale titolo è stato poi determinato da sulla scorta dei calcoli dettagliatamente riportati nella schema allegato Controparte_1 alla fattura;
▪ quanto alla contestazione sub b) che «il prelievo irregolare ha avuto inizio il 18.07.2015 e la ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 30.07.2017 al 16.07.2020».
Inoltre, quanto alla contestazione sub c), premesso che non vi è prova dei pagamenti effettuati durante tale periodo dalla società opponente, in ogni caso gli stessi devo intendersi riferiti al minor quantitativo di energia elettrica già precedentemente fatturato, non anche al maggior quantitativo abusivamente prelevato ed oggetto della diversa fattura allegata al ricorso monitorio.
Priva di prova è, infine, la circostanza, pure dedotta dall'opponente, afferente al periodo di concreta apertura dell'attività commerciale, asseritamente esercitata «solo nel periodo estivo per non più di tre mesi l'anno».
Tanto chiarito, va qui assicurata continuità al consolidato orientamento secondo cui «quando
l'apparecchio-contatore risulta effettivamente manomesso, è l'utente a dover dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare
l'attività illecita del terzo (così Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata), non configurandosi alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla inesistenza del credito vantato, che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla
-6- differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092)” (Cass. n. 15771/2022).
5.3. - Ciò posto, risulta altresì infondato il terzo motivo di opposizione.
Infatti, il dies a quo della prescrizione biennale va identificato con la data della fatturazione, avendo la S.C. precisato che "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”. Nella specie, quindi, essendo stata emessa la fattura n. 415156665 in data 02.08.2021, il termine di prescrizione risulta interrotto per effetto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, effettuato certamente prima della scadenza del biennio, considerato che il provvedimento monitorio è stato pubblico il 19.05.2023.
Per converso, prima dell'emissione della fattura, deve escludersi l'operatività della prescrizione breve di cui all'art. 1, co. 4, della legge 27.12.2017 n. 205.
6. - Sicché, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
****************
Le spese di lite seguono, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa (considerata la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 969/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 246/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data 19.05.2023, di cui dichiara definitivamente l'esecutorietà;
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in €
2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 19.06.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/201
-7-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 969/2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Crotone (KR) in via Reggio n. 54; rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello
Bombardiere, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elett.te domiciliata presso l'indirizzo rappresentata e Email_1 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 22.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, preso atto della concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09
e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed
-1- analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 03.07.2023 la in persona del Parte_1 relativo l.r.p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 246/2023, emesso in data 19.05.2023 e notificato il successivo 22.05.2023, con cui il Tribunale di Crotone le aveva ingiunto di pagare in favore di l'importo pari ad € 19.413,62, dovuto a titolo Controparte_1 di prelievo irregolare di energia elettrica accertato presso il punto di prelievo intestato all'opponente in data 17.07.2020, oltre interessi e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito:
i) in via pregiudiziale, la nullità della domanda per difetto di causa petendi, attesa l'indeterminatezza dei fatti e degli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria asseritamente vantata da controparte;
ii) nel merito, l'erronea determinazione dell'entità della somma ingiunta;
iii) inoltre, la prescrizione del diritto di credito, limitatamente, ai sensi dell'art. art. 1 co. 4 L.
205/2017, ai due anni antecedenti l'emissione della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Per le esposte ragioni ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare e in rito, accertare e dichiarare la nullità, l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso di cui al decreto ingiuntivo opposto e quindi dello stesso decreto;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, anche per mancanza di prova, della pretesa creditoria posta a base del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della parte opponente e, per l'effetto, revocare lo stesso decreto ingiuntivo;
3) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento delle somme dovute per il consumo di energia elettrica nel periodo precedente i due anni dall'emissione della/e fattura/e per le quali è il decreto ingiuntivo opposto;
4) condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle doglianze avversarie, insistendo per l'integrale rigetto.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«a) In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti;
b) nel merito, in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
c) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
-2- dell'importo di Euro 19.413,62, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge».
3. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato a far data dal 22.01.2024, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., preso atto dell'esito negativo della procedura di conciliazione di cui al T.I.C.O. ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 22.05.2025, previa concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata introitata per la decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
3. - È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr.
Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass., sez. I,
15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo
-3- dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali
e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
4. - Ciò posto, va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione.
A tal fine è sufficiente osservare che la nullità per indeterminatezza della domanda è predicabile solo quando il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda, costituenti la relativa “causa petendi”.
Nello scrutinare la conformità dell'atto alle disposizioni testé citate, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e nei documenti ad essa allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito dello scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto (cfr. Cass. 10 dicembre 2008 n.
28986; Cass., sez. un., 21.07.2009 n. 16910: “La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ricorre nel caso in cui il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”; cfr., più di recente, Cass., sez. III, 23.03.2017 n. 7411).
Sicché, qualora siano integrati tali requisiti minimi, va riconosciuta la validità dell'atto introduttivo ed eventuali lacune assertive o probatorie incideranno sul diverso e logicamente succedaneo profilo del merito del giudizio.
Nella specie, dall'esame della narrativa del ricorso originario emerge come risultino sufficientemente delineati tanto la pretesa dedotta in giudizio dall'opposta, quanto il titolo su cui la stessa si fonda, costituita dalla manomissione del contatore installato presso la sede sociale dell'opponente.
In ogni caso, si ribadisce, ciò che rileva nella presente sede non è la legittimità del decreto ingiuntivo, bensì – solo e soltanto – l'esistenza del credito dedotto dall'originaria ricorrente.
5. - Venendo quindi al merito del giudizio, deve osservarsi quanto segue.
5.1. - La vicenda per cui è causa trae origine da una verifica eseguita in data 17.07.2020 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. presso il punto di prelievo n. IT001E76492275, intestato all'opponente ed ubicato in Isola di Capo Rizzuto (KR), Loc. Le Castella, alla via Duomo SN
(riferimento presa n. 764922751, fornitura utilizzata per “altri usi”): tanto risulta dal verbale di verifica n. 639254120, che l'opposta ha versato in atti (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione).
Nel corso di tale sopralluogo è stato accertato un allaccio diretto alla rete elettrica (composto da 4 cavi unipolari in rame da 16 mm) ed al suo esito si è provveduto al distacco della fornitura con contestuale rimozione e repertazione del contatore e dei cavi abusivi (“dal controllo effettuato
-4- si riscontra la presenza di 4 conduttori unipolari da 16 mm quadrati in rame, che collegati direttamente ed abusivamente alla presa del misuratore di E-Distribuzione identificato con cod. 03E1G5212, matricola
0059523, della sezione di 4 x 16 mm quadrati in rame, andavano a confluire direttamente sull'impianto utilizzatore del cliente mediante un teleruttore, realizzando così dei prelievi irregolari di energia e potenza elettrica”- cfr. verbale in atti).
Il tutto, peraltro, è avvenuto alla presenza delle forze dell'ordine e del rappresentante legale della società opponente, che ha sottoscritto il relativo verbale, nulla eccependo Testimone_1 in merito agli esiti della verifica.
Al suddetto controllo hanno fatto seguito:
❖ la nota prot. n. ED-24-07-2020-F0001803 del 24.07.2020, trasmessa alla società
[...] ed alla debitrice ingiunta, con la quale dando atto CP_1 Controparte_2 dell'accertato allaccio abusivo a decorrere dal 18.07.2015, ha provveduto alla ricostruzione dei consumi relativi al periodo di riscontrato prelievo irregolare, ossia “dal 30/08/2017 al 16/07/2020, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al.. contratto”, effettuata in base al criterio oggettivo della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione (all. 6 prod. convenuta);
❖ la nota prot. n. ED-24-07-2020-F0001801 del 24.07.2020, recante “denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.)” – indirizzata al
Comando dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, all territorialmente Controparte_3 competente, alla ed alla società di fornitura odierna opposta, con la quale Pt_1 Parte_1 il Distributore ha segnalato alle competenti Autorità la seguente notizia di reato: “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 18/07/2015 al 16/07/2020 effettuato attraverso una derivazione abusiva a monte del contatore attuata con le modalità meglio specificate nel verbale allegato”, individuando (attuale rappresentante legale della società opponente) quale Testimone_1 formale intestatario della fornitura di energia elettrica per cui è causa all'epoca in cui è stato accertato l'inizio del prelievo abusivo, avendo altresì cura di specificare i periodi di prelievo abusivo di energia elettrica, con indicazione dei relativi consumi espressi in kWh, e, segnatamente, per quanto concerne la fattura azionata nel presente giudizio “…dal 30/08/2017 al
16/07/2020 per 91.185,77 kWh…” (all. 6 prod. convenuta);
❖ la fattura n. 4151566656 del 02.08.2021 azionata in via monitoria, emessa sulla scorta dei dati e della tabella di ricostruzione dei consumi elaborati e trasmessi dal Distributore, nella quale è chiaramente specificato che l'importo fatturato è riferito al periodo “agosto 2017 – luglio
2020”, mentre, nella sezione del documento in esame dedicata al motivo di emissione, viene fatto espresso riferimento ad una “ricostruzione consumi per prelievi irregolari”.
5.2. -Tanto premesso, va rigettato anche il secondo motivo di opposizione.
Infatti, quanto alla richiesta di pagamento azionata in sede monitoria, deve rilevarsi come risulti provato tanto il titolo costitutivo del rapporto di somministrazione per cui è causa (cfr. contratto di fornitura del 30.03.2017 allegato al fascicolo monitorio), quanto l'entità del credito
-5- [... dedotto in sede monitoria (cfr. “Ricostruzione consumi per prelievi irregolari” operata da e, quindi, da un soggetto terzo rispetto al trader –). Controparte_4
L'odierna opposta, dunque, ha fatturato il consumo nei termini ricostruiti dal Distributore all'esito del controllo effettuato dai propri tecnici e di tanto parte opponente era stata adeguatamente informata già in occasione della verifica (del cui verbale veniva rilasciata copia).
Ora a fronte di tali emergenze istruttorie, la società opponente ha semplicemente e genericamente dedotto che, dalla documentazione in atti, non è dato conoscere:
a) le modalità di calcolo dei consumi e delle somme pretese;
b) il lasso temporale preso in considerazione ai fini della ricostruzione dei prelievi irregolari;
c) l'eventuale decurtazione delle somme corrisposte a titolo di pagamento delle fatture medio tempore emesse (cfr. atto di citazione pag. 3 e 4).
Tali doglianze risultano prive di pregio e, come tali, sono quindi inidonee a paralizzare la pretesa dedotta in sede monitoria.
Infatti, dal verbale di accertamento in atti (legittimamente depositato nel corso del presene fase a cognizione piena) emerge:
▪ quanto alla contestazione sub a) che il calcolo di energia illegittimamente prelevata è stato operato da E-Distribuzione s.p.a. «in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla
Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas/elt 109/09, Testo Integrato Settlement, in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura»; il corrispettivo economico dovuto a tale titolo è stato poi determinato da sulla scorta dei calcoli dettagliatamente riportati nella schema allegato Controparte_1 alla fattura;
▪ quanto alla contestazione sub b) che «il prelievo irregolare ha avuto inizio il 18.07.2015 e la ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 30.07.2017 al 16.07.2020».
Inoltre, quanto alla contestazione sub c), premesso che non vi è prova dei pagamenti effettuati durante tale periodo dalla società opponente, in ogni caso gli stessi devo intendersi riferiti al minor quantitativo di energia elettrica già precedentemente fatturato, non anche al maggior quantitativo abusivamente prelevato ed oggetto della diversa fattura allegata al ricorso monitorio.
Priva di prova è, infine, la circostanza, pure dedotta dall'opponente, afferente al periodo di concreta apertura dell'attività commerciale, asseritamente esercitata «solo nel periodo estivo per non più di tre mesi l'anno».
Tanto chiarito, va qui assicurata continuità al consolidato orientamento secondo cui «quando
l'apparecchio-contatore risulta effettivamente manomesso, è l'utente a dover dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare
l'attività illecita del terzo (così Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata), non configurandosi alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla inesistenza del credito vantato, che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla
-6- differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092)” (Cass. n. 15771/2022).
5.3. - Ciò posto, risulta altresì infondato il terzo motivo di opposizione.
Infatti, il dies a quo della prescrizione biennale va identificato con la data della fatturazione, avendo la S.C. precisato che "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”. Nella specie, quindi, essendo stata emessa la fattura n. 415156665 in data 02.08.2021, il termine di prescrizione risulta interrotto per effetto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, effettuato certamente prima della scadenza del biennio, considerato che il provvedimento monitorio è stato pubblico il 19.05.2023.
Per converso, prima dell'emissione della fattura, deve escludersi l'operatività della prescrizione breve di cui all'art. 1, co. 4, della legge 27.12.2017 n. 205.
6. - Sicché, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
****************
Le spese di lite seguono, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa (considerata la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 969/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 246/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data 19.05.2023, di cui dichiara definitivamente l'esecutorietà;
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in €
2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 19.06.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/201
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