Articolo 6 della Legge 28 giugno 1956, n. 598
Articolo 5
Versione
20 luglio 1956
Art. 6.
All'onere di lire 19.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di detta disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 luglio 1956