TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3689/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3689/2021 tra
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, C.so
Re Umberto 63
-ATTORE -
e
(C.F. e P.IVA ) rappresentato e difeso dall'Avv. Gaia Controparte_1 P.IVA_1
Bonazzoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Re Umberto n. 71
- CONVENUTO-
e
(P.I. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Luigi de Nucci e Luisa Ronchetto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Corso
Rosselli n.44,
-TERZO CHIMATO-
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere, ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. art. 2049 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art 2051 c.c., il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 02.11.2018 presso il cimitero comunale di CP_1
pagina 1 di 8 allorquando un addetto della struttura cimiteriale, cui l'attrice aveva chiesto di passarle la scala necessaria per raggiungere il loculo del proprio padre posto ad una altezza elevata, nell'effettuare l'operazione di passaggio provocava la caduta della scala addosso all'attrice.
Il Comune di costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva per aver affidato la gestione dei sevizi cimiteriali alla Controparte_2
di cui ha chiesto la chiamata in causa;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea
[...]
contestandola in punto an e quantum.
La ( di seguito ), costituitasi in giudizio, ha escluso ogni Controparte_2 CP_2 responsabilità in capo a sé in quanto l'evento dannoso si sarebbe verificato per negligenza e disattenzione di parte attrice che, con il suo comportamento, avrebbe integrato il caso fortuito, sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso;
ha escluso, inoltre, ogni responsabilità ex art. 2049 c.c. per l' inesistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate al lavoratore e il danno verificatosi.
La causa è stata istruita a mezzo testi e CTU medico legale.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono
In punto an
Nel proprio atto introduttivo l'attrice riferisce che in data 02.11.2018 si era recata al cimitero di assieme alla madre per far visita al defunto padre;
poiché il loculo ove questi era tumulato CP_1 si trovava ad un'altezza elevata, per la sistemazione dei fiori e/o delle luci era necessario utilizzare le apposite scale in ferro predisposte e custodite dalla struttura cimiteriale;
trovandosi la scala sul versante opposto rispetto alla posizione dell'attrice quest'ultima chiedeva aiuto ad un addetto della struttura cimiteriale presente sul posto affinché le venisse passata la scala;
nell'effettuare l'operazione di passaggio da un versante all'altro della suddetta scala, quest'ultima, inclinandosi, le cadeva addosso procurandole lesioni.
Parte attrice al punto 6 del proprio atto di citazione precisa che “la caduta della scala era provocata a causa della negligente operazione posta in essere dall'addetto della struttura cimiteriale” e al punto 7 che
“ la pavimentazione sul posto era, ictu oculi, irregolare dovuta alla mancanza di un'ordinaria manutenzione”.
Difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Atteso che parte attrice attribuisce la caduta della scala al comportamento di un addetto ai servizi cimiteriali, che dagli atti di causa è risultato essere dipendente della Persona_1 CP_2
cui il Comune ha appaltato la gestione dei menzionati servizi, il giudice ritiene che Controparte_2
pagina 2 di 8 nessuna responsabilità per il sinistro possa essere attribuita al ex art. 2051 c.c. Controparte_1
e/o 2049 c.c.
Risulta per tabulas che con contratto stipulato in data 11/04/2018 il ha appalto Controparte_1
la gestione dei servizi cimiteriali della città alla (doc. 4 . Controparte_2 Controparte_1
L'affidamento in appalto della gestione di servizi comunali a imprese private non sottrae la sorveglianza e il controllo al CP_1
Il contratto di appalto per la gestione dei servizi cimiteriali, al pari dell'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale, costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia del beni comunali per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto non vale, ex sé, ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti (così, CP_1
Cass. 23.1.2009 n. 1691).
Il pertanto, non può esonerarsi, quale ente istituzionalmente deputato ad assicurare il buono CP_1 stato di manutenzione del cimitero comunale, dall'obbligo di impedire l'insorgere di pericoli, semplicemente richiamandosi al contratto d'appalto.
Tuttavia, in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto.
Per i primi ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente, salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi e cioè per i danni derivanti direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente.
In tale ultimo caso il committente per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021)
Nel caso di specie, per stessa ammissione di parte attrice, i danni sono stati causati non dalle cose oggetto dell'appalto ma da una condotta umana ovvero dal comportamento del dipendente della CP_2 cui la scala “ sfuggiva di mano” come confermato anche dalla nella propria denuncia di CP_2
sinistro ( doc 3 di parte convenuta ).
pagina 3 di 8 L'art. 2051 c.c., per sua espressa definizione, non riguarda i danni causati da una condotta umana ma esclusivamente quelli causati direttamente da cose.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 richiede la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
“ E' necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia in virtù del suo rapporto con la cosa stessa l'obbligo di vigilare e tenerla sotto controllo in guisa da impedire che produca dannai a terzi “ ( Cass. 7-12-2000)
Essendo le lesioni subite dall'attrice da attribuirsi, per sua stessa ammissione, alla caduta di una scala in ferro maneggiata da un addetto ai servizi cimiteriali e risultando questi ultimi appaltai dal CP_1
alla , nessuna responsabilità può essere attribuita al CP_1 Controparte_2 CP_1 convenuto non avendo quest'ultimo alcuna custodia sulla scala per aver traferito ad altro soggetto anche il relativo potere di vigilanza su di essa.
Il convenuto è dunque esente da responsabilità in quanto non si è limitato ad allegare e provare CP_1
l'avvenuta stipulazione dell'appalto, ma ha fornito la prova liberatoria del fortuito richiesta dall'art. 2051 c.c., coincidente con l'attività dell'appaltatore, quale fatto del terzo costituente causa esclusiva del danno che il custode non poteva prevedere ed impedire.
Il Giudice ritiene che al non possa essere attribuita alcuna responsabilità, Controparte_1
nemmeno a titolo di concorso, anche qualora si volesse addebitare la caduta della scala alla
“pavimentazione sul posto, ictu oculi, irregolare dovuta alla mancanza di un'ordinaria manutenzione”.
Per stessa ammissione di parte attrice la pavimentazione, essendo ictu oculi irregolare, avrebbe dovuto allertare sia la danneggiata sia l'addetto alla Cooperativa circa la necessità di una prudenza massima durante la manovra di spostamento della scala in ferro essendo prevedibile una possibile caduta della stessa a causa della “ mancanza di un'ordinaria manutenzione” della pavimentazione.
Responsabilità della ex art. 2049 c.c Controparte_2
Deve viceversa affermarsi la responsabilità della ex art. 2049 c.c. Controparte_2
chiamata in causa dal Comune di e nei cui confronti parte attrice non ha svolto alcuna CP_1
domanda.
Si rileva al riguardo che il convenuto in giudizio, ha chiamato in causa la Controparte_1
indicandola come unico soggetto tenuto a rispondere della pretesa attorea. Controparte_2
In questo caso la domanda attorea di risarcimento del danno si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario ( Cass. 15 gennaio 2020, n. 516).
pagina 4 di 8 La domanda di parte attrice, pertanto, viene rigetta nei confronti del ma accolta Controparte_1
nei confronti della terza chiamata pur in assenza di una apposita istanza Controparte_2
per i motivi appresso indicati.
La Cooperativa terza chiamata, nella propria comparsa di costituzione e risposta, conferma la dinamica dei fatti come descritta da parte attrice escludendo tuttavia, ogni responsabilità in capo a sé, ex art. 2049
c.c., in quanto “ il signor si dichiarava disponibile ed effettuava lo spostamento della scala per Per_1
puro e personale spirito collaborativo e di cortesia nei confronti della signora e certo non in adempimento ad un obbligo connesso al proprio impiego lavorativo né oggetto del contratto di appalto fra Comune ed esponente”.
La Cooperativa, inoltre, addebita la causa del sinistro al fatto della stessa danneggiata la quale “ in modo evidentemente negligente e noncurante tanto della manovra di spostamento che stava effettuando il signor quanto delle dimensioni ingenti della scala, intralciava l'operato del dipendente, Per_1
rimanendo immobile nella propria posizione e causando in modo del tutto autonomo la propria caduta e
(se sussistenti) le conseguenti lesioni lamentate”.
Il Giudice ritiene che sussiste nel caso di specie la responsabilità indiretta della B Controparte_2 ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il danno commesso dal lavoratore . Pt_2
Ai sensi dell'art. 2049 c.c. è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso e il rapporto che lega i due soggetti ( datore di lavoro e lavoratore) nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno.
“ La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e la mansione da questi espletata senza che sia all'uopo richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità risultando sufficiente, viceversa, l'esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze o persino trasgredendo gli ordini ricevuti purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni ( Cass. 20-3-1999).
La movimentazione della scala in ferro necessaria per raggiungere i piani più alti dei loculi rientra sicuramente tra le mansioni dei lavoratori della la circostanza che, nel caso di specie, la CP_2
movimentazione della scala sia avvenuta su richiesta di un utente, non è idonea ex sé ad escludere la sussistenza di quella “occasionalità necessaria” ritenuta necessaria e sufficiente ad integrare una responsabilità ex art. 2049 c.c.
pagina 5 di 8 Il Giudice esclude un concorso di responsabilità della danneggiata per non avere la Cooperativa dedotto alcuna prova al riguardo.
Anzi, dalla relazione di sinistro prodotta dal Comune di ( doc 3) risulta che CP_1 Parte_3
della B ha dichiarato che la scala era caduta perché era sfuggita di mano Controparte_2 all'operatore senza indicarne la causa.
In detta relazione infatti si legge “ la signora richiedeva cortesemente al collega Parte_1
di accostare una delle scale mobili al loculo del padre quando la signora senza guardare Persona_1
ciò che faceva il collega veniva a trovarsi nella direzione in cui stava cadendo la scala la quale sfuggiva di mano all'operatore poc'anzi menzionato”.
La circostanza che parte attrice non guardasse ciò che faceva l' operatore non risulta provata Per_1
ed, in ogni caso, era compito del lavoratore della Cooperativa prestare la massima attenzione nel manovrare la scala e impartire all' attrice, se del caso, idonee istruzioni su dive posizionarsi.
In punto quantum
Dalla CTU medica espletata le cui conclusioni appaiono del tutto condivisibili perché logiche, non contraddittorie e sostenute da dati oggettivi, risulta che l'attrice di anni 49 alla data del sinistro abbia riportato una IP pari a 0,5 e una ITP di 10 gg al 50% e di 10 gg al 25%.
In applicazione delle Tabelle di Milano il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad euro
1524,50 sulla base del seguente prospetto:
IP 0,5% euro 662,00
ITP 10gg al 50% euro 575,00
ITP 10 gg al 25% euro 287,50
Il CTU non ha rinvenuto spese mediche congrue e pertinenti.
Le contestazioni di parte attrice sul punto non risultano fondate alla luce delle condivisibili precisazioni del CTU che si riportano: “per ritenere congrui e pertinenti dei trattamenti sanitari rispetto ad una lesione subita, non è sufficiente produrre unicamente fatture e scontrini fiscali di spese di cui non risulta traccia di prescrizione;
i trattamenti sanitari per essere ritenuti congrui devono essere necessari e utili e soprattutto deve essere chiaro il percorso di cura effettuato dal leso. Nel caso della non è Parte_1 stata prodotta in atti alcuna visita specialistica. L'unico documento che traccia in qualche modo il percorso effettuato, è la relazione del dott. , medico legale di fiducia, peraltro non nominato nella Per_2
causa in oggetto, che ha fornito un parere sulla base di accertamenti specialistici ( visite fisiatriche) da lui stesso effettuati. Pertanto, si conferma come non sia possibile esprimere un parere di congruità e pertinenza delle spese, in assenza di dati documentali che permettano di stabilire quali erano i sintomi lamentati dalla periziata dopo l'accesso in PS, quali i deficit funzionali e quali le cure prescritte”.
pagina 6 di 8 Spese di causa
Le spese di causa segno la soccombenza.
Premesso che, come sopra motivato, parte attrice è risultata soccombente nei confronti del convenuto e vittoriosa nei confronti della terza chiamata Controparte_1 Controparte_2
le spese di causa vengono liquidate, sulla base del petitum, in favore di parte attrice ex D.M. 55/2014 in euro 1620,00 per le fasi studio introduttiva e trattazione ed ex D.M. 147/2022 in euro 851,00 per la fase decisionale oltre euro 284,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita e così complessivamente in euro 2755,00 oltre 15% spese generali oltre IVA e CPA come per legge e poste a carico di parte terza chiamata;
vengono liquidate in favore del Controparte_2 [...]
ex D.M. 55/14 nella misura di euro 1620,00 per le fasi studio introduttiva e trattazione ed CP_1
ex D.M. 147/2022 in euro 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in euro 2471,00 oltre
15% spese generali oltre IVA e CPA come per legge e poste a carico di parte attrice.
Le spese di CTU liquidate con sperato decreto del 28-4-2025 in euro 700,00 oltre IVA vengono poste definitivamente a carici di pare terza chiamata Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede
- respinge la domanda di parte attrice proposta nei confronti del convenuto CP_1
[...]
-accoglie la domanda di parte attrice nei confronti della terza chiamata Controparte_2
e per l'effetto condanna al pagamento in
[...] Controparte_2
favore di parte attrice della somma di euro 1524,50 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione dal sinistro al saldo come per legge;
al pagamento in favore di parte attrice Controparte_3
delle spese di causa che liquida in euro 2755,00 oltre 15% spese Parte_1
generali oltre IVA e CPA come per legge oltre rimborso contributo unificato e diritti di cancelleria;
-condanna parte attrice al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
elle spese di causa che liquida in euro 2471,00 oltre 15% spese generali oltre IVA e
[...]
CPA come per legge;
-pone definitivamente a carici di COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B le spese di CTU liquidate in euro 700,00 oltre IVA.
Così deciso in Torino, 28-4-2025
pagina 7 di 8 Il Giudice
dott.ssa Daniela Guerra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3689/2021 tra
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, C.so
Re Umberto 63
-ATTORE -
e
(C.F. e P.IVA ) rappresentato e difeso dall'Avv. Gaia Controparte_1 P.IVA_1
Bonazzoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Re Umberto n. 71
- CONVENUTO-
e
(P.I. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Luigi de Nucci e Luisa Ronchetto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Corso
Rosselli n.44,
-TERZO CHIMATO-
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere, ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. art. 2049 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art 2051 c.c., il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 02.11.2018 presso il cimitero comunale di CP_1
pagina 1 di 8 allorquando un addetto della struttura cimiteriale, cui l'attrice aveva chiesto di passarle la scala necessaria per raggiungere il loculo del proprio padre posto ad una altezza elevata, nell'effettuare l'operazione di passaggio provocava la caduta della scala addosso all'attrice.
Il Comune di costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva per aver affidato la gestione dei sevizi cimiteriali alla Controparte_2
di cui ha chiesto la chiamata in causa;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea
[...]
contestandola in punto an e quantum.
La ( di seguito ), costituitasi in giudizio, ha escluso ogni Controparte_2 CP_2 responsabilità in capo a sé in quanto l'evento dannoso si sarebbe verificato per negligenza e disattenzione di parte attrice che, con il suo comportamento, avrebbe integrato il caso fortuito, sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso;
ha escluso, inoltre, ogni responsabilità ex art. 2049 c.c. per l' inesistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate al lavoratore e il danno verificatosi.
La causa è stata istruita a mezzo testi e CTU medico legale.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono
In punto an
Nel proprio atto introduttivo l'attrice riferisce che in data 02.11.2018 si era recata al cimitero di assieme alla madre per far visita al defunto padre;
poiché il loculo ove questi era tumulato CP_1 si trovava ad un'altezza elevata, per la sistemazione dei fiori e/o delle luci era necessario utilizzare le apposite scale in ferro predisposte e custodite dalla struttura cimiteriale;
trovandosi la scala sul versante opposto rispetto alla posizione dell'attrice quest'ultima chiedeva aiuto ad un addetto della struttura cimiteriale presente sul posto affinché le venisse passata la scala;
nell'effettuare l'operazione di passaggio da un versante all'altro della suddetta scala, quest'ultima, inclinandosi, le cadeva addosso procurandole lesioni.
Parte attrice al punto 6 del proprio atto di citazione precisa che “la caduta della scala era provocata a causa della negligente operazione posta in essere dall'addetto della struttura cimiteriale” e al punto 7 che
“ la pavimentazione sul posto era, ictu oculi, irregolare dovuta alla mancanza di un'ordinaria manutenzione”.
Difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Atteso che parte attrice attribuisce la caduta della scala al comportamento di un addetto ai servizi cimiteriali, che dagli atti di causa è risultato essere dipendente della Persona_1 CP_2
cui il Comune ha appaltato la gestione dei menzionati servizi, il giudice ritiene che Controparte_2
pagina 2 di 8 nessuna responsabilità per il sinistro possa essere attribuita al ex art. 2051 c.c. Controparte_1
e/o 2049 c.c.
Risulta per tabulas che con contratto stipulato in data 11/04/2018 il ha appalto Controparte_1
la gestione dei servizi cimiteriali della città alla (doc. 4 . Controparte_2 Controparte_1
L'affidamento in appalto della gestione di servizi comunali a imprese private non sottrae la sorveglianza e il controllo al CP_1
Il contratto di appalto per la gestione dei servizi cimiteriali, al pari dell'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale, costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia del beni comunali per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto non vale, ex sé, ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti (così, CP_1
Cass. 23.1.2009 n. 1691).
Il pertanto, non può esonerarsi, quale ente istituzionalmente deputato ad assicurare il buono CP_1 stato di manutenzione del cimitero comunale, dall'obbligo di impedire l'insorgere di pericoli, semplicemente richiamandosi al contratto d'appalto.
Tuttavia, in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto.
Per i primi ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente, salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi e cioè per i danni derivanti direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente.
In tale ultimo caso il committente per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021)
Nel caso di specie, per stessa ammissione di parte attrice, i danni sono stati causati non dalle cose oggetto dell'appalto ma da una condotta umana ovvero dal comportamento del dipendente della CP_2 cui la scala “ sfuggiva di mano” come confermato anche dalla nella propria denuncia di CP_2
sinistro ( doc 3 di parte convenuta ).
pagina 3 di 8 L'art. 2051 c.c., per sua espressa definizione, non riguarda i danni causati da una condotta umana ma esclusivamente quelli causati direttamente da cose.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 richiede la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
“ E' necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia in virtù del suo rapporto con la cosa stessa l'obbligo di vigilare e tenerla sotto controllo in guisa da impedire che produca dannai a terzi “ ( Cass. 7-12-2000)
Essendo le lesioni subite dall'attrice da attribuirsi, per sua stessa ammissione, alla caduta di una scala in ferro maneggiata da un addetto ai servizi cimiteriali e risultando questi ultimi appaltai dal CP_1
alla , nessuna responsabilità può essere attribuita al CP_1 Controparte_2 CP_1 convenuto non avendo quest'ultimo alcuna custodia sulla scala per aver traferito ad altro soggetto anche il relativo potere di vigilanza su di essa.
Il convenuto è dunque esente da responsabilità in quanto non si è limitato ad allegare e provare CP_1
l'avvenuta stipulazione dell'appalto, ma ha fornito la prova liberatoria del fortuito richiesta dall'art. 2051 c.c., coincidente con l'attività dell'appaltatore, quale fatto del terzo costituente causa esclusiva del danno che il custode non poteva prevedere ed impedire.
Il Giudice ritiene che al non possa essere attribuita alcuna responsabilità, Controparte_1
nemmeno a titolo di concorso, anche qualora si volesse addebitare la caduta della scala alla
“pavimentazione sul posto, ictu oculi, irregolare dovuta alla mancanza di un'ordinaria manutenzione”.
Per stessa ammissione di parte attrice la pavimentazione, essendo ictu oculi irregolare, avrebbe dovuto allertare sia la danneggiata sia l'addetto alla Cooperativa circa la necessità di una prudenza massima durante la manovra di spostamento della scala in ferro essendo prevedibile una possibile caduta della stessa a causa della “ mancanza di un'ordinaria manutenzione” della pavimentazione.
Responsabilità della ex art. 2049 c.c Controparte_2
Deve viceversa affermarsi la responsabilità della ex art. 2049 c.c. Controparte_2
chiamata in causa dal Comune di e nei cui confronti parte attrice non ha svolto alcuna CP_1
domanda.
Si rileva al riguardo che il convenuto in giudizio, ha chiamato in causa la Controparte_1
indicandola come unico soggetto tenuto a rispondere della pretesa attorea. Controparte_2
In questo caso la domanda attorea di risarcimento del danno si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario ( Cass. 15 gennaio 2020, n. 516).
pagina 4 di 8 La domanda di parte attrice, pertanto, viene rigetta nei confronti del ma accolta Controparte_1
nei confronti della terza chiamata pur in assenza di una apposita istanza Controparte_2
per i motivi appresso indicati.
La Cooperativa terza chiamata, nella propria comparsa di costituzione e risposta, conferma la dinamica dei fatti come descritta da parte attrice escludendo tuttavia, ogni responsabilità in capo a sé, ex art. 2049
c.c., in quanto “ il signor si dichiarava disponibile ed effettuava lo spostamento della scala per Per_1
puro e personale spirito collaborativo e di cortesia nei confronti della signora e certo non in adempimento ad un obbligo connesso al proprio impiego lavorativo né oggetto del contratto di appalto fra Comune ed esponente”.
La Cooperativa, inoltre, addebita la causa del sinistro al fatto della stessa danneggiata la quale “ in modo evidentemente negligente e noncurante tanto della manovra di spostamento che stava effettuando il signor quanto delle dimensioni ingenti della scala, intralciava l'operato del dipendente, Per_1
rimanendo immobile nella propria posizione e causando in modo del tutto autonomo la propria caduta e
(se sussistenti) le conseguenti lesioni lamentate”.
Il Giudice ritiene che sussiste nel caso di specie la responsabilità indiretta della B Controparte_2 ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il danno commesso dal lavoratore . Pt_2
Ai sensi dell'art. 2049 c.c. è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso e il rapporto che lega i due soggetti ( datore di lavoro e lavoratore) nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno.
“ La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e la mansione da questi espletata senza che sia all'uopo richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità risultando sufficiente, viceversa, l'esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze o persino trasgredendo gli ordini ricevuti purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni ( Cass. 20-3-1999).
La movimentazione della scala in ferro necessaria per raggiungere i piani più alti dei loculi rientra sicuramente tra le mansioni dei lavoratori della la circostanza che, nel caso di specie, la CP_2
movimentazione della scala sia avvenuta su richiesta di un utente, non è idonea ex sé ad escludere la sussistenza di quella “occasionalità necessaria” ritenuta necessaria e sufficiente ad integrare una responsabilità ex art. 2049 c.c.
pagina 5 di 8 Il Giudice esclude un concorso di responsabilità della danneggiata per non avere la Cooperativa dedotto alcuna prova al riguardo.
Anzi, dalla relazione di sinistro prodotta dal Comune di ( doc 3) risulta che CP_1 Parte_3
della B ha dichiarato che la scala era caduta perché era sfuggita di mano Controparte_2 all'operatore senza indicarne la causa.
In detta relazione infatti si legge “ la signora richiedeva cortesemente al collega Parte_1
di accostare una delle scale mobili al loculo del padre quando la signora senza guardare Persona_1
ciò che faceva il collega veniva a trovarsi nella direzione in cui stava cadendo la scala la quale sfuggiva di mano all'operatore poc'anzi menzionato”.
La circostanza che parte attrice non guardasse ciò che faceva l' operatore non risulta provata Per_1
ed, in ogni caso, era compito del lavoratore della Cooperativa prestare la massima attenzione nel manovrare la scala e impartire all' attrice, se del caso, idonee istruzioni su dive posizionarsi.
In punto quantum
Dalla CTU medica espletata le cui conclusioni appaiono del tutto condivisibili perché logiche, non contraddittorie e sostenute da dati oggettivi, risulta che l'attrice di anni 49 alla data del sinistro abbia riportato una IP pari a 0,5 e una ITP di 10 gg al 50% e di 10 gg al 25%.
In applicazione delle Tabelle di Milano il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad euro
1524,50 sulla base del seguente prospetto:
IP 0,5% euro 662,00
ITP 10gg al 50% euro 575,00
ITP 10 gg al 25% euro 287,50
Il CTU non ha rinvenuto spese mediche congrue e pertinenti.
Le contestazioni di parte attrice sul punto non risultano fondate alla luce delle condivisibili precisazioni del CTU che si riportano: “per ritenere congrui e pertinenti dei trattamenti sanitari rispetto ad una lesione subita, non è sufficiente produrre unicamente fatture e scontrini fiscali di spese di cui non risulta traccia di prescrizione;
i trattamenti sanitari per essere ritenuti congrui devono essere necessari e utili e soprattutto deve essere chiaro il percorso di cura effettuato dal leso. Nel caso della non è Parte_1 stata prodotta in atti alcuna visita specialistica. L'unico documento che traccia in qualche modo il percorso effettuato, è la relazione del dott. , medico legale di fiducia, peraltro non nominato nella Per_2
causa in oggetto, che ha fornito un parere sulla base di accertamenti specialistici ( visite fisiatriche) da lui stesso effettuati. Pertanto, si conferma come non sia possibile esprimere un parere di congruità e pertinenza delle spese, in assenza di dati documentali che permettano di stabilire quali erano i sintomi lamentati dalla periziata dopo l'accesso in PS, quali i deficit funzionali e quali le cure prescritte”.
pagina 6 di 8 Spese di causa
Le spese di causa segno la soccombenza.
Premesso che, come sopra motivato, parte attrice è risultata soccombente nei confronti del convenuto e vittoriosa nei confronti della terza chiamata Controparte_1 Controparte_2
le spese di causa vengono liquidate, sulla base del petitum, in favore di parte attrice ex D.M. 55/2014 in euro 1620,00 per le fasi studio introduttiva e trattazione ed ex D.M. 147/2022 in euro 851,00 per la fase decisionale oltre euro 284,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita e così complessivamente in euro 2755,00 oltre 15% spese generali oltre IVA e CPA come per legge e poste a carico di parte terza chiamata;
vengono liquidate in favore del Controparte_2 [...]
ex D.M. 55/14 nella misura di euro 1620,00 per le fasi studio introduttiva e trattazione ed CP_1
ex D.M. 147/2022 in euro 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in euro 2471,00 oltre
15% spese generali oltre IVA e CPA come per legge e poste a carico di parte attrice.
Le spese di CTU liquidate con sperato decreto del 28-4-2025 in euro 700,00 oltre IVA vengono poste definitivamente a carici di pare terza chiamata Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede
- respinge la domanda di parte attrice proposta nei confronti del convenuto CP_1
[...]
-accoglie la domanda di parte attrice nei confronti della terza chiamata Controparte_2
e per l'effetto condanna al pagamento in
[...] Controparte_2
favore di parte attrice della somma di euro 1524,50 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione dal sinistro al saldo come per legge;
al pagamento in favore di parte attrice Controparte_3
delle spese di causa che liquida in euro 2755,00 oltre 15% spese Parte_1
generali oltre IVA e CPA come per legge oltre rimborso contributo unificato e diritti di cancelleria;
-condanna parte attrice al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
elle spese di causa che liquida in euro 2471,00 oltre 15% spese generali oltre IVA e
[...]
CPA come per legge;
-pone definitivamente a carici di COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B le spese di CTU liquidate in euro 700,00 oltre IVA.
Così deciso in Torino, 28-4-2025
pagina 7 di 8 Il Giudice
dott.ssa Daniela Guerra
pagina 8 di 8