Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5832/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
21/11/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DEBIASI
GIUSEPPINA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DEBIASI
GIUSEPPINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt.
473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di omologare le seguenti condizioni:
1) La minore viene affidata ai genitori in via condivisa, con Persona_1 collocamento e residenza anagrafica presso la madre. La residenza della figlia
2) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio nel termine di trenta giorni dall'avvenuto trasferimento ex art. 337 sexies, a mezzo mail ordinaria e/o pec e/o raccomandata
A.R.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando la figlia si trova presso di sé.
4) Il padre terrà con sé la figlia:
A fine settimana alternati con la madre dal venerdì, dall'uscita da scuola, facendosi carico il padre di andare a prendere la figlia, sino alla domenica sera quando riaccompagnerà la figlia dalla madre alle ore 19.00.
Nelle settimane in cui non starà con il padre per il fine settimana, ella R_ rimarrà con il padre il giovedì dall'uscita da scuola -facendosi carico il padre di andare a prendere la figlia, sino al venerdì mattina, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola.
Nelle settimane in cui starà con il padre per il fine settimana, rimarrà con R_ il padre il martedì dall'uscita da scuola -facendosi carico il padre di andare a prendere a figlia, sino al mercoledì mattina, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola.
5) Durante le vacanze natalizie, la figlia resterà dal 25 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino al termine delle vacanze scolastiche con l'altro, con alternanza di anno in anno dei periodi predetti. Tuttavia, per quanto riguarda le vacanze natalizie 2024/2025 la figlia trascorreràcon la madre il periodo dal
25.12 al 30.12 e i genitori raggiungeranno una specifica intesa circa i tempi di permanenza della figlia presso il pa-dre.
Durante le vacanze pasquali, la figlia rimarrà con un genitore dal giovedì santo sino alla sera della domenica di Pasqua e con l'altro genitore sino alla ripresa delle lezioni scola-stiche, alternandosi i periodi di anno in anno tra i genitori.
Per tutte le altre festività si seguirà il calendario ordinario
Ad ogni modo, nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé la figlia per due settimane anche non continuative. I periodi di reciproca spettanza saranno da concor-dare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il
2 proprio periodo sarà deciso dalla madre negli anni pari e dalpadre negli anni dispari.
In ogni caso, sono fatti salvi diversi specifici accordi assunti via via fra i genitori.
3) Il padre è obbligato a corrispondere alla madre CP_1 Parte_1 quale contributo per il mantenimento della figlia ed entro il giorno 15) di ogni mese di riferimento, mediante bonifico bancario all'IBAN [...], la somma di €. 1.000 (mille) a partire dal mese di ottobre 2024 da aggiornarsi annualmente secondo l'indice ISTAT se positivo, aggiornamento che verrà effettuato per la prima volta nel mese di ottobre 2025.
La mensilità di ottobre 2024 verrà versata entro la fine del mese di ottobre 2024.
4) I genitori concordano che l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito nella misura del 50% ciascuno.
5) Sono poste a carico del padre nella misura del 100% le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema:
-Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'abbia sostenuta per intero, le seguenti spese straordinarie a) spese mediche:
-tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
-quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
-quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche:
-tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e /o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi);
-acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento
3 organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
-spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola ( se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc)
-per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
-spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
-spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento).
-spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria e come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti a carico del padre nella misura del 100% secondo le modalità
e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i genitori, tutte le altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure –anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche -erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e
4 vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc).
Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
Le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno dei genitori, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro idonea documentazione (per le spese sanitarie recante il codice fiscale della figlia) affinché sia garantito il beneficio della detraibilità/deducibilità in egual misura.
6) I genitori esprimono sin d'ora il proprio consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia, con la precisazione però che il consenso per ogni espatrio della minore non è mai da considerarsi presunto, ma dovrà essere di volta espresso dai genitori.
7) Le parti si danno atto del fatto che le sopraelencate condizioni economiche concordate in merito al mantenimento della figlia tengono conto dell'accordo contestualmente sottoscritto con il quale esse parti si impegnano a permutare la quota degli immobili di Borgo RG (Borgoforte) Via Romanore n. 207 con gli immobili di Mantova, Via Trieste N. 43 e N. 47 (così che divenga CP_1 proprietario dell'intero immobile di Borgo RG e divenga Parte_1 proprietaria degli immobili siti in Mantova Via Trieste N. 43 e N. 47), con accollo del mutuo di cui al punto G) in capo a . Parte_1
8) Spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano
5 contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 20.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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