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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/12/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente alle ore 15.00, il Giudice definisce la causa pronunciando la sentenza che segue in assenza del legale che ne ha fatto richiesta, mediante lettura del dispositivo e dei motivi in udienza e loro inclusione nel presente verbale di causa.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Aosta
In persona del Giudice dott. Giuseppe de Filippo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 889/2024 del ruolo generale Affari Contenziosi
Civili promossa da
Per la Sig.ra (c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 2.10.1959 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Aosta (AO), corso St. Martin de Corléans n. 19/A, presso e nello studio dell'Avv. Carlo LAGANÀ (c.f. ; P.E.C. C.F._2
), che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti Email_1 in calce all'atto di citazione per convalida di sfratto del 18.09.2024
ATTORE contro il Sig. (c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._3
10.07.1982 e residente in [...].
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento di contratto di locazione di immobile destinato ad abitazione
****
Conclusioni per parte attrice: come da memoria integrativa 24.11.2025 richiamata in occasione dell'udienza del 10 dicembre 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;
tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla recente disposizione secondo cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (art. 16 bis c. 9 octies
D.L. 179/12 come modificato dal D.L. 83/15 convertito nella L. 132/15).
La signora ha intimato al signor sfratto per Parte_1 CP_1 morosità dall'immobile sito in Aosta (AO), via Mont Emilius n. 35, piano 4, int.
401, distino al N.C.E.U. al Foglio 60, Part. 519, Sub. 35, Cat. A/3. Classe 1, 5 vani, Rendita catastale 387,34 euro in ragione del mancato pagamento dei canoni di locazione del mese di luglio, agosto e settembre 2024 per euro 1.650,00, oltre il pagamento delle spese condominiali dovute dal conduttore per euro 6.864,90 oggetto dell'intimazione di sfratto. Successivamente il conduttore, nelle more del procedimento di mediazione, versava i canoni dal mese di luglio 2024 sino a dicembre 2024 senza nulla versare in punto spese condominiali.
Alla data del 24.11.2025 il conduttore risultava moroso per i canoni da gennaio
2025 a novembre 2025 per euro 6.050,00 (euro 550,00 per 11 mensilità) e per le spese condominiali per euro 9.326,94, già anticipate dalla Sig.ra Pt_1
Il Giudice del sommario ha disposto il mutamento del rito sulla base dell'opposizione dell'intimato emettendo provvedimento ex art. 665 c.p.c. per rilascio immobile entro il 15.02.2025 e rimettendo gli atti al Presidente del
Tribunale, il quale ha designato lo scrivente alla trattazione della presente causa di merito.
Il convenuto, non si è costituito in giudizio e lo stesso è stata pertanto dichiarata contumace all'udienza del 14.05.2025, con definizione della vertenza nei termini di cui al dispositivo letto al termine della Camera di Consiglio.
La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, avendo la signora
[...]
assolto l'onere di provare l'esistenza del titolo su cui fonda la sua Parte_1
2 domanda, costituito dal contratto di locazione abitativa sottoscritto tra le parti in data 29.06.2020 e registrato il 4 luglio 2020 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Aosta,
Il conduttore/convenuto – rimasto contumace – non ha sollevato eccezioni/contestazioni nel presente giudizio e non ha provato l'adempimento dell'obbligazione di periodico pagamento dei canoni a far data da gennaio 2025 sino ad oggi e del saldo delle spese condominiali, sicchè il mancato pagamento degli stessi costituisce inadempimento d'indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Le prove addotte confermano il grave inadempimento del conduttore, rimasto contumace nel presente processo, e costituiscono motivo di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Parimenti deve essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti nella misura contrattualmente prevista (€ 550,00 al mese) e così pari alla complessiva somma di € 15.396,94 (canoni da gennaio 2025 a novembre 2025 per euro 6.050,00 e spese condominiali per euro 9.326,94).
L'ingiustificata mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione è valutabile ai fini della decisione della causa di merito (art. 116 c.p.c) in relazione all'art. 8 d.lgs. 28/2010 ed integra colpa grave in quanto può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Come emerso dalla documentazione prodotta agli atti, il comportamento del conduttore, risulta connotato da colpa grave, per la carente diligenza necessaria all'acquisizione della consapevolezza circa l'infondatezza della propria opposizione, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, la manifesta inconsistenza e strumentale infondatezza delle censure in sede di opposizione e il comportamento tenuto durante la mediazione (presente al primo incontro e poi successivamente assente) e nell'attuale fase di giudizio.
Ne deriva pertanto che il conduttore è tenuto al pagamento della somma di Euro
1.000,00 in favore della controparte ex art. 96 comma III c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e trovano la loro liquidazione nel dispositivo al pari di quelle del procedimento di mediazione obbligatoria e sfratto per convalida.
PQM
3 In composizione monocratica, in persona del Giudice Giuseppe de Filippo, respinta ogni differente domanda od eccezione, accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di locazione stipulato fra la sig.ra
[...]
ed il sig. relativo all'immobile sito in Aosta, via Mont Parte_1 CP_1
Emilius n. 35, piano 4, int. 401, distino al N.C.E.U. al Foglio 60, Part. 519, Sub.
35, Cat. A/3. Classe 1, 5 vani, Rendita catastale 387,34 euro registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 4 luglio 2020 e, per l'effetto, conferma la condanna al rilascio dell'immobile sito in Aosta, via Monte Emilius n. 35 piano 4 int 401
Condanna il sig. a corrispondere all'attore la somma CP_1 complessiva di € 15.396,94 per canoni maturati da gennaio 2025 a novembre 2025
e spese condominiali e di quelli a scadere sino all'effettivo rilascio del compendio immobiliare, oltre interessi ex art. 1284 4° c. cod. civ dalla data di notificazione dell'intimazione di sfratto per le mensilità sino ad allora maturate e da ogni singola scadenza al saldo per quelle successive.
Visto l'art. 91 cod. proc. civ. dichiara tenuto e condanna il sig. CP_1
a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 147/22 per causa ricompresa nello scaglione sino ad € 26.000,00 in complessivi € 6.491,00 per onorari (720,00 per fase di mediazione, 2.374,00 per procedimento di convalida locatizia, 919,00 fase studio;
777,00 fase introduttiva;
1.701,00 fase decisionale), oltre costi del presente giudizio (euro 237,00), della fase di mediazione (euro 356,24), della fase di procedimenti per convalida locatizia (euro 157,67), 15% rimborso forfetario, cpa ed iva su compensi, quest'ultima se non detraibile.
Visto l'art. 96 comma III c.p.c. condanna il sig. a versare alla CP_1 sig.ra la somma di euro 1.000,00. Parte_1
Aosta, il 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe de Filippo
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