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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. v.g. 1193/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1193/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BERTONI CARLA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. PEZZOTTI FILIPPO GIUSEPPE CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
1) Disporsi l'affido condiviso delle minori ed ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
e residenza anagrafica presso la madre in Breno (BS), via Martiri della Libertà 10. Il sig. si Pt_1
impegna, entro e non oltre il 31.01.2025, a dare abbrivio alle pratiche necessarie al fine di spostare la propria residenza, attualmente tuttora risultante in Breno (BS) via Martiri della Libertà 10; con obbligo per entrambi i genitori di comunicare l'uno all'altra, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, ogni cambiamento di residenza o di domicilio.
2) La casa familiare sita in Breno (BS), via Martiri della Libertà 10 viene assegnata alla sig.ra CP_1
unitamente a tutto il mobilio di arredo.
[...]
3) Fatti salvi i periodi di permanenza presso il padre indicati nel prosieguo, i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed pagina 1 di 4 alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre ogni genitore potrà singolarmente assumere e in via autonoma le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza delle figlie presso le rispettive abitazioni.
4) Il padre potrà tenere con sé le figlie presso il proprio domicilio, a fine settimana alternati non consecutivi inclusivi di pernottamento, dalle ore 13:00 del sabato (ossia all'uscita delle minori da scuola) sino alle ore 18:00 della domenica, allorquando il sig. riaccompagnerà le figlie presso la residenza Pt_1
della sig.ra durante il periodo estivo ovvero di sospensione delle lezioni scolastiche il padre CP_1
potrà accompagnare le figlie presso la residenza della madre alle ore 22:00 della domenica.
5) Il padre potrà tenere con sé le figlie presso il proprio domicilio, nelle settimane nei cui weekend le minori non pernotteranno con il padre stesso in ossequio al punto 4), il martedì dalle ore 18:00 sino al mattino del mercoledì, allorquando il sig. accompagnerà le medesime a scuola, con spostamenti a Pt_1
carico del sig. stesso;
durante il periodo estivo, ovvero di sospensione delle lezioni scolastiche, il Pt_1
padre potrà prelevare le figlie dalla loro abitazione alle ore 10:00 per riaccompagnare le stesse sempre presso la residenza della madre entro le ore 18:00 del mercoledì.
6) Le figlie e trascorreranno con ciascun genitore sette giorni continuativi nel periodo Per_1 Per_2
natalizio, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno (considerando come periodi di riferimento alternativi gli intervalli fra il 23.12 ed il 30.12 e fra il 31.12 ed il 06.01) nonché tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprensivi ad anni alterni della festività di Pasqua
o di quella del Lunedì dell'Angelo.
7) Nel corso delle vacanze estive, le figlie e trascorreranno con ciascun genitore un Per_1 Per_2
periodo non inferiore a tre settimane consecutive, da concordarsi anno per anno entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
8) I genitori si riservano espressamente di concordare e/o prevedere altri giorni di frequentazione tra padre e prole, sempre garantendo un rapporto continuativo fra il sig. e le figlie. Pt_1
9) Il sig. potrà vedere le figlie ogni volta che vorrà presso l'abitazione delle minori in caso di Pt_1
malattia o problemi di salute delle minori stesse.
10) Gli spostamenti delle minori da e verso la propria abitazione saranno a carico del sig. il quale, Pt_1
a proprio giudizio, potrà delegare persone di fiducia quali ad esempio i nonni paterni.
11) Farsi obbligo per entrambi i genitori di consentire di poter comunicare con le figlie a mezzo telefono, anche in video chiamate, almeno una volta al giorno, assumendo ogni accorgimento utile affinché ciò possa avvenire senza intralci.
pagina 2 di 4 12) È vietato a ciascun genitore di pubblicare le foto delle figlie sul profilo facebook nonché su ogni altro social network, provvedendosi alla immediata rimozione di quelle esistenti.
13) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, il padre s'impegna a corrispondere alla madre la somma mensile di € 600,00 (€ seicento/00) (€ 300,00 per ogni figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, da saldarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
ciò sino a quando, anche singolarmente, le figlie non raggiungeranno l'indipendenza economica e non saranno in grado di provvedere a loro stesse.
14) Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per le figlie, come da protocollo del
Tribunale di Brescia tempo per tempo vigente, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e approvato dalle parti.
15) L'assegno unico universale per i figli a carico erogato da verrà integralmente percepito dalla CP_2
madre sig.ra previa richiesta della medesima agli Enti competenti e con espresso CP_1
impegno del sig. a prestare incondizionato consenso in tal senso. Pt_1
16) Il padre si impegna altresì al versamento in favore della madre di un contributo per il canone di locazione nella misura di € 150,00= (€ centocinquanta/00) mensili, da saldarsi entro il giorno 20 di ogni mese, relativo all'immobile sito in Breno (BS) via Martiri della Libertà n°10, nel quale risiede la sig.ra e presso il quale risultano domiciliate le minori, in virtù di contratto di locazione datato CP_1
23.02.2021 e registrato in data 04.03.2021 con protocollo n°21030417251525690 – 000001, locatori sig.ri e Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
conduttore sig. ; all'uopo la sig.ra si impegna, entro il 31.01.2025, a CP_7 Pt_1 CP_1
subentrare in luogo del sig. in qualità di conduttore con riferimento al succitato contratto di Pt_1
locazione, ovvero alla stipula di nuovo contratto di locazione, previa risoluzione consensuale di quello in corso, con i predetti locatori e con riferimento al medesimo immobile di cui sopra sito in Breno (BS) via Martiri della Libertà 10, e ad effettuare tutte le volture relative alle utenze di elettricità, gas, etc..
Il predetto contributo pari ad € 150,00= non sarà più dovuto laddove la sig.ra unitamente alle CP_1
figlie, cambiasse alloggio oppure dovesse trasferirsi in un immobile di proprietà ovvero di proprietà dei genitori.
17) Entrambi i genitori si obbligano a garantire un equilibrato e continuativo rapporto con i genitori stessi conservando, altresì, significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 20/01/2025, e , premesso Parte_1 CP_1
di essere genitori di nata il [...] e di nata il [...], domandavano la Per_1 Per_2
pagina 3 di 4 regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1193/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BERTONI CARLA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. PEZZOTTI FILIPPO GIUSEPPE CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
1) Disporsi l'affido condiviso delle minori ed ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
e residenza anagrafica presso la madre in Breno (BS), via Martiri della Libertà 10. Il sig. si Pt_1
impegna, entro e non oltre il 31.01.2025, a dare abbrivio alle pratiche necessarie al fine di spostare la propria residenza, attualmente tuttora risultante in Breno (BS) via Martiri della Libertà 10; con obbligo per entrambi i genitori di comunicare l'uno all'altra, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, ogni cambiamento di residenza o di domicilio.
2) La casa familiare sita in Breno (BS), via Martiri della Libertà 10 viene assegnata alla sig.ra CP_1
unitamente a tutto il mobilio di arredo.
[...]
3) Fatti salvi i periodi di permanenza presso il padre indicati nel prosieguo, i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed pagina 1 di 4 alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre ogni genitore potrà singolarmente assumere e in via autonoma le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza delle figlie presso le rispettive abitazioni.
4) Il padre potrà tenere con sé le figlie presso il proprio domicilio, a fine settimana alternati non consecutivi inclusivi di pernottamento, dalle ore 13:00 del sabato (ossia all'uscita delle minori da scuola) sino alle ore 18:00 della domenica, allorquando il sig. riaccompagnerà le figlie presso la residenza Pt_1
della sig.ra durante il periodo estivo ovvero di sospensione delle lezioni scolastiche il padre CP_1
potrà accompagnare le figlie presso la residenza della madre alle ore 22:00 della domenica.
5) Il padre potrà tenere con sé le figlie presso il proprio domicilio, nelle settimane nei cui weekend le minori non pernotteranno con il padre stesso in ossequio al punto 4), il martedì dalle ore 18:00 sino al mattino del mercoledì, allorquando il sig. accompagnerà le medesime a scuola, con spostamenti a Pt_1
carico del sig. stesso;
durante il periodo estivo, ovvero di sospensione delle lezioni scolastiche, il Pt_1
padre potrà prelevare le figlie dalla loro abitazione alle ore 10:00 per riaccompagnare le stesse sempre presso la residenza della madre entro le ore 18:00 del mercoledì.
6) Le figlie e trascorreranno con ciascun genitore sette giorni continuativi nel periodo Per_1 Per_2
natalizio, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno (considerando come periodi di riferimento alternativi gli intervalli fra il 23.12 ed il 30.12 e fra il 31.12 ed il 06.01) nonché tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprensivi ad anni alterni della festività di Pasqua
o di quella del Lunedì dell'Angelo.
7) Nel corso delle vacanze estive, le figlie e trascorreranno con ciascun genitore un Per_1 Per_2
periodo non inferiore a tre settimane consecutive, da concordarsi anno per anno entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
8) I genitori si riservano espressamente di concordare e/o prevedere altri giorni di frequentazione tra padre e prole, sempre garantendo un rapporto continuativo fra il sig. e le figlie. Pt_1
9) Il sig. potrà vedere le figlie ogni volta che vorrà presso l'abitazione delle minori in caso di Pt_1
malattia o problemi di salute delle minori stesse.
10) Gli spostamenti delle minori da e verso la propria abitazione saranno a carico del sig. il quale, Pt_1
a proprio giudizio, potrà delegare persone di fiducia quali ad esempio i nonni paterni.
11) Farsi obbligo per entrambi i genitori di consentire di poter comunicare con le figlie a mezzo telefono, anche in video chiamate, almeno una volta al giorno, assumendo ogni accorgimento utile affinché ciò possa avvenire senza intralci.
pagina 2 di 4 12) È vietato a ciascun genitore di pubblicare le foto delle figlie sul profilo facebook nonché su ogni altro social network, provvedendosi alla immediata rimozione di quelle esistenti.
13) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, il padre s'impegna a corrispondere alla madre la somma mensile di € 600,00 (€ seicento/00) (€ 300,00 per ogni figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, da saldarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
ciò sino a quando, anche singolarmente, le figlie non raggiungeranno l'indipendenza economica e non saranno in grado di provvedere a loro stesse.
14) Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per le figlie, come da protocollo del
Tribunale di Brescia tempo per tempo vigente, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e approvato dalle parti.
15) L'assegno unico universale per i figli a carico erogato da verrà integralmente percepito dalla CP_2
madre sig.ra previa richiesta della medesima agli Enti competenti e con espresso CP_1
impegno del sig. a prestare incondizionato consenso in tal senso. Pt_1
16) Il padre si impegna altresì al versamento in favore della madre di un contributo per il canone di locazione nella misura di € 150,00= (€ centocinquanta/00) mensili, da saldarsi entro il giorno 20 di ogni mese, relativo all'immobile sito in Breno (BS) via Martiri della Libertà n°10, nel quale risiede la sig.ra e presso il quale risultano domiciliate le minori, in virtù di contratto di locazione datato CP_1
23.02.2021 e registrato in data 04.03.2021 con protocollo n°21030417251525690 – 000001, locatori sig.ri e Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
conduttore sig. ; all'uopo la sig.ra si impegna, entro il 31.01.2025, a CP_7 Pt_1 CP_1
subentrare in luogo del sig. in qualità di conduttore con riferimento al succitato contratto di Pt_1
locazione, ovvero alla stipula di nuovo contratto di locazione, previa risoluzione consensuale di quello in corso, con i predetti locatori e con riferimento al medesimo immobile di cui sopra sito in Breno (BS) via Martiri della Libertà 10, e ad effettuare tutte le volture relative alle utenze di elettricità, gas, etc..
Il predetto contributo pari ad € 150,00= non sarà più dovuto laddove la sig.ra unitamente alle CP_1
figlie, cambiasse alloggio oppure dovesse trasferirsi in un immobile di proprietà ovvero di proprietà dei genitori.
17) Entrambi i genitori si obbligano a garantire un equilibrato e continuativo rapporto con i genitori stessi conservando, altresì, significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 20/01/2025, e , premesso Parte_1 CP_1
di essere genitori di nata il [...] e di nata il [...], domandavano la Per_1 Per_2
pagina 3 di 4 regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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