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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1861 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio degli
[...] avv.ti Paolino Graviano e Alessia Di Marco ed elettivamente domiciliato a , via Maqueda n°8 Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Laura Inzerillo Controparte_1 ed elettivamente domiciliato a , Via Maltese n.82 Pt_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
03.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. Parte_2
3162/2021 emessa dal Gdp di Palermo il 6.12.2021 che ha accolto l'opposizione spiegata da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 27/2020 con cui, su istanza dello stesso appellante, veniva ingiunto il pagamento di € 1.282,52 a titolo di credito per il consumo idrico dal 4°bimestre 2016 al 4°bimestre 2019.
A sostegno dell'appello ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per non avere il gdp correttamente valutato l'intera documentazione allegata (ricevute di pagamento delle quote condominiali emesse dall'amministratore, l'estratto conto della morosità del singolo condomino e le fatture emesse dall' fornitrice CP_2 del servizio idrico) che, a suo dire, era sufficiente a ritenere provata la pretesa azionata.
Indi, previa sospensione della sentenza impugnata, ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado e il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il , il quale, contestando tutto quanto dedotto, CP_1 per i motivi meglio spiegati in comparsa e a cui si rinvia, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 22.6.2022, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
Così brevemente riassunti i fatti, l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere Parte_1 probatorio su esso gravante con la produzione in giudizio del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti giustificativi della spesa (cfr ex multis
Cass. Civ. n. 16635/2024; Cass. n.15696/2020; Cass. n. 11482/2019).
Ora, nella specie, il non ha dimostrato che la spesa relativa Parte_1 agli oneri idrici ripartita tra i condomini sia stata approvata dall'assemblea, né la documentazione allegata al ricorso monitorio e riversata nel presente giudizio è sufficiente a ritenere fondato il credito nei confronti del singolo condomino, atteso che le bollette emesse dall' riportano l'intero consumo unitario del , ed il CP_2 Parte_1 prospetto di individuazione del consumo attribuibile al condomino
è un documento di provenienza unilaterale, non sottoposto CP_1 all'approvazione dell'assemblea ed in quanto tale inopponibile al singolo condomino.
Né assumono rilevanza ai fini della prova del credito nei confronti del singolo condomino le ricevute di pagamento prodotte dal Parte_1
Se è vero, infatti, che la semplice ricevuta di pagamento delle quote condominiali possa costituire documento idoneo, e quindi valida prova scritta di per sé atta a legittimare l'emissione di un decreto ingiuntivo, tuttavia, nella successiva, ed eventuale, fase di opposizione, se l'opponente contesta la sussistenza del debito, nonché la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, l'opposto ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito attraverso la produzione di adeguata documentazione.
Ebbene, come detto, nella specie, a fronte della contestazione (da parte del ) dell'esistenza del credito, l'opposto (super-condominio) Parte_1 non ha prodotto le delibere assembleari di approvazione della spesa per consumi idrici e di ripartizione dei relativi oneri, sicché in mancanza di tali prove corretta appare la decisione adottata dal Giudice di primo grado che va pertanto confermata.
Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.252,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto dal Parte_2
avverso la sentenza n. 3162/2021 che per l'effetto
[...] conferma.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.252,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 07.01.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1861 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio degli
[...] avv.ti Paolino Graviano e Alessia Di Marco ed elettivamente domiciliato a , via Maqueda n°8 Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Laura Inzerillo Controparte_1 ed elettivamente domiciliato a , Via Maltese n.82 Pt_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
03.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. Parte_2
3162/2021 emessa dal Gdp di Palermo il 6.12.2021 che ha accolto l'opposizione spiegata da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 27/2020 con cui, su istanza dello stesso appellante, veniva ingiunto il pagamento di € 1.282,52 a titolo di credito per il consumo idrico dal 4°bimestre 2016 al 4°bimestre 2019.
A sostegno dell'appello ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per non avere il gdp correttamente valutato l'intera documentazione allegata (ricevute di pagamento delle quote condominiali emesse dall'amministratore, l'estratto conto della morosità del singolo condomino e le fatture emesse dall' fornitrice CP_2 del servizio idrico) che, a suo dire, era sufficiente a ritenere provata la pretesa azionata.
Indi, previa sospensione della sentenza impugnata, ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado e il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il , il quale, contestando tutto quanto dedotto, CP_1 per i motivi meglio spiegati in comparsa e a cui si rinvia, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 22.6.2022, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
Così brevemente riassunti i fatti, l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere Parte_1 probatorio su esso gravante con la produzione in giudizio del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti giustificativi della spesa (cfr ex multis
Cass. Civ. n. 16635/2024; Cass. n.15696/2020; Cass. n. 11482/2019).
Ora, nella specie, il non ha dimostrato che la spesa relativa Parte_1 agli oneri idrici ripartita tra i condomini sia stata approvata dall'assemblea, né la documentazione allegata al ricorso monitorio e riversata nel presente giudizio è sufficiente a ritenere fondato il credito nei confronti del singolo condomino, atteso che le bollette emesse dall' riportano l'intero consumo unitario del , ed il CP_2 Parte_1 prospetto di individuazione del consumo attribuibile al condomino
è un documento di provenienza unilaterale, non sottoposto CP_1 all'approvazione dell'assemblea ed in quanto tale inopponibile al singolo condomino.
Né assumono rilevanza ai fini della prova del credito nei confronti del singolo condomino le ricevute di pagamento prodotte dal Parte_1
Se è vero, infatti, che la semplice ricevuta di pagamento delle quote condominiali possa costituire documento idoneo, e quindi valida prova scritta di per sé atta a legittimare l'emissione di un decreto ingiuntivo, tuttavia, nella successiva, ed eventuale, fase di opposizione, se l'opponente contesta la sussistenza del debito, nonché la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, l'opposto ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito attraverso la produzione di adeguata documentazione.
Ebbene, come detto, nella specie, a fronte della contestazione (da parte del ) dell'esistenza del credito, l'opposto (super-condominio) Parte_1 non ha prodotto le delibere assembleari di approvazione della spesa per consumi idrici e di ripartizione dei relativi oneri, sicché in mancanza di tali prove corretta appare la decisione adottata dal Giudice di primo grado che va pertanto confermata.
Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.252,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto dal Parte_2
avverso la sentenza n. 3162/2021 che per l'effetto
[...] conferma.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.252,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 07.01.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza