CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2251/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
DE STEFANO ARTURO, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3795/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160092381091505 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160092381091505 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1980/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato cartella di pagamento n°07120160092381091505 notificata in data 6 dicembre 2024 da Agenzia Società_1 per ritenute IRPEF anno 2013, addizionali all'IRPEF anno 2013 ed IRAP anno 2013 oltre sanzioni ed interessi, in qualità di responsabile in solido con la società Società_2, di Società_2; detto scaturiva da iscrizione a ruolo a seguito del controllo automatizzato del modello Irap/2014 per l'anno d'imposta 2013 ai sensi dell'art.36 bis del DPR 600/73 per l'omesso versamento di imposta, oltre sanzioni e interessi per un ammontare complessivo pari ad Euro 34.194,89..
Eccepiva: violazione degli art.6 e 7 della Legge 212/2000 ovvero carenza di motivazione;
violazione dell'art.25 del DPR 602/73; difetto di individuazione del debitore;
omessa notifica di atti prodromici e prescrizione;
violazione del beneficium excussionis ex articoli 2304 e 2291 c.c.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative alla fase prodromica a quella esecutiva e controdeducendo circa le altre eccezioni, la ritualità della notifica della cartella impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che la cartella risultava debitamente notificata alla società in data 21/11/2019 e mai impugnata (avendo essa addirittura formulato istanza di rateazione in data
5/2/2020 poi non onorata) onde, trattandosi di posizione fiscale maturata in epoca antecedente al recesso, il socio risultava tenuto al pagamento in qualità di obbligato solidale. Precisava che contrariamente a quanto ex adverso dedotto, l'esecuzione nei confronti della società era stata avviata con verbale di pignoramento mobiliare del 14/10/2024, verbale di pignoramento mobiliare del 21/10/2024, nota di iscrizione ipotecaria del 15/11/2024 e chiedeva rigettarsi il ricorso con ogni conseguenza di legge tenuto conto che, trattandosi di controllo automatizzato, non andava attivato il contraddittorio preventivo e che nessuna motivazione ulteriore andava esplicitata trattandosi di attività vincolata. Evidenziava infine che la tempestiva notificazione alla società interrompeva i termini di prescrizione e decadenza anche nei confronti dei soci coobbligati secondo la disciplina ratione temporis vigente ed i principi generali di cui all'art. 1310 c.c. in tema di obbligazioni solidali.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa evidenziando - con riferimento alla violazione del principio del beneficium escussionis - che il patrimonio della società Società_2. (debitore principale) era ampiamente capiente essendo stata l'azienda di pertinenza oggetto di affitto in favore della Società_2 S.r.l. con atto per Notaio Nominativo_1 del 9 febbraio 2024 (repertorio 17559 – raccolta 12027), regolarmente iscritto nel registro delle imprese in data 20 febbraio 2024, per il complessivo importo di €. 780.000,00 oltre iva in ragione di anno (ampiamente superiore a quello richiesto in cartella pari ad €. 33.627,49), ed essendo sempre salvo il diritto del creditore di impugnare i beni strumentali e gli altri crediti e disponibilità della debitrice principale.
All'udienza di trattazione del 16.7.2025 il processo veniva rinviato a nuovo ruolo per effetto dell'ammissione della ricorrente alla cd. “rottamazione quater”.
Il ricorrente con ulteriori memorie depositava giurisprudenza di merito favorevole alle prospettazioni avanzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Meritevole di accoglimento risulta l'eccezione relativa alla preventiva escussione del patrimonio della società, come già deciso da questa CGT I grado con le sentenze e dispositivi allegate alla memorie, che si condividono non sussistendo motivi per potersene discostare, in aderenza anche al principio di diritto sancito dalle SS.
UU. della corte di Cassazione con la sentenza n.28709 del 16-12-2020.
Pacifica sul punto la lezione giurisprudenziale secondo cui “in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso 'andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”
(Cass. Civ., Sezioni Unite 16 dicembre 2020 n° 28709)
Orbene, ai sensi dell'art.2304 del c.c. “ I creditori sociali, anche se la societa' e' in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.”
Nella specie non risulta dimostrata dalla Società_1 la preventiva escussione del patrimonio sociale, non potendosi definire tale i pignoramenti effettuati e richiamati, mentre di contro, il contribuente ha dimostrato la capienza del patrimonio della società, ancora in esercizio, documentando un contratto di fitto di ramo di azienda della durata di cinque anni per un corrispettivo complessivo di € 780.000,00 più iva di legge, da corrispondersi in canoni mensili di € 13.000,00 (art.7 contratto di affitto allegato) , oltre ad altre attività sociali
(crediti ecc.), rispetto ad una pretesa erariale di € 34.194,89.
Da ritenersi assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Pertanto, la Corte accoglie il ricorso del contribuente con annullamento della cartella di pagamento notificata.
Data la complessa ed articolata vicenda processuale, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
DE STEFANO ARTURO, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3795/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160092381091505 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160092381091505 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1980/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato cartella di pagamento n°07120160092381091505 notificata in data 6 dicembre 2024 da Agenzia Società_1 per ritenute IRPEF anno 2013, addizionali all'IRPEF anno 2013 ed IRAP anno 2013 oltre sanzioni ed interessi, in qualità di responsabile in solido con la società Società_2, di Società_2; detto scaturiva da iscrizione a ruolo a seguito del controllo automatizzato del modello Irap/2014 per l'anno d'imposta 2013 ai sensi dell'art.36 bis del DPR 600/73 per l'omesso versamento di imposta, oltre sanzioni e interessi per un ammontare complessivo pari ad Euro 34.194,89..
Eccepiva: violazione degli art.6 e 7 della Legge 212/2000 ovvero carenza di motivazione;
violazione dell'art.25 del DPR 602/73; difetto di individuazione del debitore;
omessa notifica di atti prodromici e prescrizione;
violazione del beneficium excussionis ex articoli 2304 e 2291 c.c.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative alla fase prodromica a quella esecutiva e controdeducendo circa le altre eccezioni, la ritualità della notifica della cartella impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che la cartella risultava debitamente notificata alla società in data 21/11/2019 e mai impugnata (avendo essa addirittura formulato istanza di rateazione in data
5/2/2020 poi non onorata) onde, trattandosi di posizione fiscale maturata in epoca antecedente al recesso, il socio risultava tenuto al pagamento in qualità di obbligato solidale. Precisava che contrariamente a quanto ex adverso dedotto, l'esecuzione nei confronti della società era stata avviata con verbale di pignoramento mobiliare del 14/10/2024, verbale di pignoramento mobiliare del 21/10/2024, nota di iscrizione ipotecaria del 15/11/2024 e chiedeva rigettarsi il ricorso con ogni conseguenza di legge tenuto conto che, trattandosi di controllo automatizzato, non andava attivato il contraddittorio preventivo e che nessuna motivazione ulteriore andava esplicitata trattandosi di attività vincolata. Evidenziava infine che la tempestiva notificazione alla società interrompeva i termini di prescrizione e decadenza anche nei confronti dei soci coobbligati secondo la disciplina ratione temporis vigente ed i principi generali di cui all'art. 1310 c.c. in tema di obbligazioni solidali.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa evidenziando - con riferimento alla violazione del principio del beneficium escussionis - che il patrimonio della società Società_2. (debitore principale) era ampiamente capiente essendo stata l'azienda di pertinenza oggetto di affitto in favore della Società_2 S.r.l. con atto per Notaio Nominativo_1 del 9 febbraio 2024 (repertorio 17559 – raccolta 12027), regolarmente iscritto nel registro delle imprese in data 20 febbraio 2024, per il complessivo importo di €. 780.000,00 oltre iva in ragione di anno (ampiamente superiore a quello richiesto in cartella pari ad €. 33.627,49), ed essendo sempre salvo il diritto del creditore di impugnare i beni strumentali e gli altri crediti e disponibilità della debitrice principale.
All'udienza di trattazione del 16.7.2025 il processo veniva rinviato a nuovo ruolo per effetto dell'ammissione della ricorrente alla cd. “rottamazione quater”.
Il ricorrente con ulteriori memorie depositava giurisprudenza di merito favorevole alle prospettazioni avanzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Meritevole di accoglimento risulta l'eccezione relativa alla preventiva escussione del patrimonio della società, come già deciso da questa CGT I grado con le sentenze e dispositivi allegate alla memorie, che si condividono non sussistendo motivi per potersene discostare, in aderenza anche al principio di diritto sancito dalle SS.
UU. della corte di Cassazione con la sentenza n.28709 del 16-12-2020.
Pacifica sul punto la lezione giurisprudenziale secondo cui “in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso 'andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”
(Cass. Civ., Sezioni Unite 16 dicembre 2020 n° 28709)
Orbene, ai sensi dell'art.2304 del c.c. “ I creditori sociali, anche se la societa' e' in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.”
Nella specie non risulta dimostrata dalla Società_1 la preventiva escussione del patrimonio sociale, non potendosi definire tale i pignoramenti effettuati e richiamati, mentre di contro, il contribuente ha dimostrato la capienza del patrimonio della società, ancora in esercizio, documentando un contratto di fitto di ramo di azienda della durata di cinque anni per un corrispettivo complessivo di € 780.000,00 più iva di legge, da corrispondersi in canoni mensili di € 13.000,00 (art.7 contratto di affitto allegato) , oltre ad altre attività sociali
(crediti ecc.), rispetto ad una pretesa erariale di € 34.194,89.
Da ritenersi assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Pertanto, la Corte accoglie il ricorso del contribuente con annullamento della cartella di pagamento notificata.
Data la complessa ed articolata vicenda processuale, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.