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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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- 2. Spese condominiali, l’usufruttuario e il nudo proprietario sono debitori solidaliVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 3 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2024, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria
Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1513/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace- opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento oneri condominiali, vertente
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Alessia Capriolo e dall'avv. Antonio Peluso, elett. te dom.to come in atti;
appellante
E
Avv. (c.f.: ), rappresentato e difeso da se Controparte_1 C.F._1
medesimo e dom.to come in atti;
appellato
CONCLUSIONI:
le parti hanno concluso come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. motivi in fatto e in diritto della decisione
1. , ricevuta notifica del decreto ingiuntivo n. 581 del 2020 ad esso Controparte_1
intimante il pagamento della somma di € 2.921,50, oltre interessi e spese della procedura in favore del , a titolo di pagamento delle quote Controparte_2
condominiali ordinarie, delle spese per occupazione suolo pubblico e delle spese straordinarie, ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (non era proprietario della unità abitativa, ma solo usufruttuario sicchè non potevano essergli addebitati i costi legati ad opere di carattere straordinario) e la errata determinazione dell'importo ingiunto che non corrispondeva alle somme portate dalla missive di messa in mora ricevute;
ha eccepito poi che non vi era la prova scritta necessaria a sostenere il provvedimento monitorio.
Ha chiesto, dunque, l'opponente le declaratorie conseguenti, l'accoglimento della opposizione
1 e la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Si è costituito il dinanzi al giudice di pace chiedendo il rigetto della opposizione Parte_1
per svariati motivi.
Solo nelle note conclusive dinanzi al g.d.p. l'opponente eccepiva la improcedibilità della domanda per non avere il condominio esperito la procedura obbligatoria di mediazione.
Con sentenza del 4.10.2021 n. 2074 il giudice di pace ha “accolto l'opposizione”; ha
“dichiarato improcedibile l'opposizione”; ha revocato il decreto ingiuntivo n. 581 del 2020 e condannato il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In parte motiva della sentenza si legge:
L'opposizione è fondata e va accolta.
La domanda è improcedibile per mancata introduzione della procedura di mediazione obbligatoria da parte dell'opposto condominio.
La Corte di Cassazione recentemente ha affermato che l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, con la conseguenza che qualora quest'ultima non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tale pronuncia è condivisibile, considerato che l'onere di attivare la mediazione aggrava sull'attore virgola che nel caso di specie in senso sostanziale il creditore opposto.
Pertanto, va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione non avendo il condominio opposto promosso la procedura di mediazione;
va revocato il decreto ingiuntivo opposto numero 581/
2020 , emesso dal giudice di pace di per la somma di euro 2951 50 oltre interessi e CP_2
spese della procedura.
Avverso questa sentenza ha proposto appello il affidato ad articolati motivi Parte_1
(1.omessa, erronea, contraddittoria motivazione;
2.erronea applicazione della normativa sulla mediazione obbligatoria;
3.nel merito della domanda di pagamento, solidarietà tra nudo proprietario ed usufruttuario in merito al pagamento degli oneri condominiali, variazione di legittimazione peraltro mai comunicata al;
esistenza di prova del dovuto come da Parte_1 documenti prodotti); ha chiesto, dunque, di accogliere l'appello, rigettare la opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite, con attribuzione ai difensori antistatari.
CP_ Ha resistito il con vari motivi, chiedendo il rigetto dell'appello.
2. L'appello è ammissibile.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134), applicabile al giudizio in esame, dispone che l'appello deve essere motivato
2 e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Orbene, l'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare ed ha indicato con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal g.d.p.
e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Non può non richiamarsi il noto pronunciamento della Cassazione a sezioni unite, sentenza
2017, n. 27199:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
3.La declaratoria di improcedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo resa dal giudice di pace è erronea.
Ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (si ricorda che a seguito della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n.
69/2013, la mediazione civile e commerciale è ritornata obbligatoria, a decorrere dal 21 settembre 2013) modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e dal D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, devono essere precedute dal tentativo di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda «le controversie in materia di condominio, locazioni, comodato, affitto di aziende, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con alto mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari>>.
Nella specie si controverte in materia condominiale, sicché la domanda rientra nella mediazione obbligatoria.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4 d. lgs. 28/10, dettato con specifico riguardo al giudizio
3 monitorio ed alla fase di opposizione, la condizione di procedibilità, però, non opera “fino alla pronunzia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”; il giudizio non può proseguire oltre tale fase e occorre inviare le parti in mediazione.
Inoltre, l'onere di avviare la mediazione ricade in capo al creditore opposto come deciso dalla
Corte di Cass. nella sentenza resa a sez. un. n.19596/2020.
Come chiarito dalla recente giurisprudenza “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, altrimenti il vizio è sanato (Cass. 2020, n. 25155).
Ebbene, alla prima udienza dinanzi al g.d.p. nessun vizio di improcedibilità è stato sollevato dalle parti né è stato rilevato dal giudice di pace;
non è stata concessa la provvisoria esecuzione, ma non si è provveduto sulle incombenze della mediazione ex art. 5 nei modi richiesti dalla norma e suindicati;
il giudizio si è esaurito in una sola udienza e la causa è stata riservata in decisione (così a verbale della prima udienza: il giudice…rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione in quanto prematura allo stato del merito. Trattiene a sentenza con termine di gg 10 per note).
Solo nelle note conclusionali l'opponente ha sollevato il vizio di improcedibilità.
In assenza di eccezione e rilievo di ufficio in prima udienza, il vizio doveva considerarsi sanato.
4.Va, dunque, decisa la opposizione a decreto ingiuntivo nel merito.
Il decreto ingiuntivo opposto è sostenuto dai seguenti documenti:
- € 908,02 giusta riparto consuntivo al 31/12/2019 approvato con delibera assembleare del
21/02/2020 ma impugnata (conguaglio quote 2018-2019);
- € 484,48 giusta riparto occupazione sul pubblico – – resosi necessario a seguito Org_1 della ricezione di avviso di accertamento dell' del 21/02/2019, conseguente Controparte_3 all'installazione di impalcature sul suolo comunale, in virtù dei lavori straordinari effettuati dal e in atti prodotto;
Parte_1
- € 1529,00 giusta riparto costo dei lavori impianto elettrico – citofono – infissi, frutto dell'approvazione dei lavori avvenuto con delibera del 26/11/2019 mai impugnata.
La morosità è sostanzialmente incontestata.
Quanto alle delibere a sostegno del monitorio si dirà appresso;
quanto al riparto TOSAP conseguente ad un accertamento fiscale, non era necessaria un'assemblea di approvazione del
4 riparto, in ragione della urgenza del recupero in danno del;
si tratta di un riparto Parte_1
straordinario obbligatorio.
Tornando alle delibere dell'assemblea condominiale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'efficacia delle deliberazioni condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità dell'ente.
Tale particolare disciplina è data in particolare dalla norma contenuta nell'art. 1137 cod. civ., secondo la quale le decisioni adottate dall'assemblea "sono obbligatorie per tutti i condomini", pur se impugnate davanti all'autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione
(art. 1137 cod. civ.).
Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali, con le quali viene attualizzato l'obbligo degli stessi di far fronte agli oneri condominiali, stabilito dalla legge
(art. 1123 cod. civ.), costituiscono titoli di credito del condominio, e da sole, senz'altro, provano l'esistenza di tale credito, legittimando non solo la concessione del decreto ingiuntivo
(art. 63 disp. att. cod. civ.), ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto.
Secondo l'orientamento tradizionale, inoltre, l'ambito del giudizio di opposizione è ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2019, n. 21240). Creatosi un contrasto sul punto è intervenuto il pronunciamento della Corte di Cassazione a sezioni unite che, superando il riportato indirizzo, si è espressa in tal senso:
Cass. Sez. un. 9839 del 14.4.2021
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.
Nel caso in esame, non è stata impugnata alcuna delibera;
nessuna questione di nullità/annullabilità di delibere si pone e nessuna domanda in tal senso è stata proposta.
5 Vi era, dunque, la prova idonea sia alla emissione del decreto ingiuntivo sia a sostenere nel merito la domanda di pagamento (delibera condominiale del 21.2.2020 di approvazione del consuntivo 2019; delibera del 26.11.2021 in cui si è dato incarico all'amministratore di accettare il preventivo più basso dei lavori agli impianti -citofono ed elettrico- con riparto delle spese;
avviso accertamento TOSAP.
4.L'opponente, in realtà, si duole del fatto che, quanto ai lavori agli impianti, la delibera richiamata del 26.11.2019 in concreto non aveva approvato alcuna spesa e alcun riparto.
In punto di diritto va chiarito che l'approvazione dello stato di ripartizione delle spese è condizione indispensabile per ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (nella specie non concessa al momento della emissione del decreto); ove, tuttavia, “lo stato di ripartizione” non sia stato approvato o non se ne fornisca prova, l'amministratore del può comunque sempre agire per il recupero degli oneri condominiali, in forza Parte_1
dell'art. 1130, n. 3, c.c., con un ordinario processo di cognizione oppure chiedendo un'ingiunzione di pagamento, pur non immediatamente esecutiva, ex art. 63 disp. att. c.c.
(Cass. 19 marzo 2021, n. 7876; Cass. 24 settembre 2020, n. 20003).
Nella contestata delibera frutto dell'assemblea del 26/11/2019 i condomini hanno approvato all'unanimità la proposta del Presidente che prevedeva testualmente: 1) entro il giorno 06
/12/2019 i condomini sono invitati a presentare i preventivi nel rispetto della categoria di lavoro individuati nel preventivo fatto pervenire dalla ditta – che corrispondono Parte_2
Org_ sostanzialmente alle prescrizioni dell' le ditte invitate potranno ricevere dall'enel tutte le indicazioni tecniche per realizzare l'intervento; 2) nel caso venissero presentati con diversa quantificazione della spesa, l'amministratore sin d'ora è autorizzato ad affidare i medesimi alla ditta che presenterà un preventivo con minore importo , previa verifica della stessa tipologia di lavori descritti;
3) l'amministratore renderà disponibili le copie dei preventivi di cui sopra i condomini che ne avessero interesse;
4) l'amministratore precisa che il giorno 1.2. 2019 alle 16:00 saranno disponibili e visionabili preventivi pervenuti, entro la medesima data;
5. si specifica che l'assemblea all'unanimità dei presenti annulla il precedente deliberato di non ratifica dei lavori…., all'unanimità si approva .
In sostanza il ha dato prova che con questo deliberato l'amministratore era Parte_1
autorizzato a visionare i preventivi, come è accaduto, essendo stato scelto il preventivo di minore importo (allegato al monitorio – ) ed è stato poi effettuato un Organizzazione_3
riparto per la suddivisione delle spese, senza che nessun condomino abbia sollevato alcuna opposizione;
l'importo ingiunto a tale titolo corrisponde ed è stato calcolato sulla base delle
6 tabelle millesimale.
Quanto poi al vizio di inesatto ammontare delle quote ordinarie, lo stesso è avvinto di assoluta genericità e non è stato fornito un calcolo alternativo (delibera del 21.1.2020).
Del tutto generica è poi la doglianza sulla correttezza delle tabelle millesimali mai impugnate neppure in questa sede;
la deduzione è, infatti, del tutto priva di specificazioni.
5.Le spese condominiali di amministrazione ordinaria, ossia quelle dovute mensilmente per la conservazione e il godimento delle parti comuni nonché per i consumi delle utenze (ad esempio, acqua e riscaldamento centralizzato) sono a carico dell'usufruttuario che è pertanto considerato condomino.
Spetta invece al nudo proprietario pagare tutte le spese condominiali che ineriscono alla manutenzione straordinaria come quelle relative alle riparazioni dell'edificio o alle innovazioni.
Il diritto di voto in assemblea spetta dell'usufruttuario.
Se tuttavia l'usufruttuario non paga le quote ordinarie e si rende moroso, il può Parte_1
agire anche nei confronti del nudo proprietario, in virtù della responsabilità solidale tra usufruttuario e nudo proprietario e la stessa regola vale all'inverso: laddove, per le spese straordinarie, il nudo proprietario non dovesse pagare le quote di propria competenza, il può agire contro l'usufruttuario. Parte_1
Se uno dei due soggetti dovesse pagare le spese che gravano sull'altro, può rivalersi contro di lui e chiedere il rimborso.
Tale disciplina è contenuta all'ultimo comma dell'art. 67 disp. att. c.c. il quale recita: proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
Tale solidarietà, introdotta con la l. del 2012 n. 220, non contiene alcuna distinzione tra spese ordinarie e straordinarie;
pertanto, il nudo proprietario e l'usufruttuario risponderanno solidalmente per qualsiasi spesa affrontata dal Condominio (tra le tante, Tribunale Catania
Sezione 3 Civile Sentenza 22 maggio 2020 n. 1771).
6.L'appello va, dunque, accolto e, in riforma della gravata sentenza, va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo e va confermato il decreto opposto n. 581 del 2020, che va dichiarato esecutivo.
7 Resta travolto anche il capo sulle spese di lite contenuto nella sentenza gravata e le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e del valore della causa, seguono la soccombenza dell'opponente – odierno appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal giudice di pace di n. 2074/2021: CP_2
1.rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 581/2020 che dichiara esecutivo;
2.condanna al pagamento delle spese di lite in favore del condominio Controparte_1 di , liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 750,00, ed al Parte_1
presente grado, in € 1.700,00, oltre € 170,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, 11.7.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
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