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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1167 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Pietra;
Parte_1 ricorrente contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Controparte_1
D'Amico;
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.6.2025, le parti hanno richiamato le conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente in data 26.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, , dopo aver premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Marsala in data 30.8.1995, dalla cui unione sono nati i figli Parte_2
(nata il [...]) e (nato il [...]) e che il giudizio di Persona_1 Persona_2 separazione personale si è concluso con sentenza n. 313/2014 emessa dall'adito Tribunale, in data
12.3.2014, nel procedimento iscritto al n. 273/2012, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nello specifico, il ricorrente ha domandato:
“dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30/08/1995 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marsala (TP), Atto n.
235 P. 2 Serie A, Uff. 1 anno 1995, contratto in Marsala tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione relativamente alla casa coniugale, che sarà oggetto di
[...] separato giudizio per la divisione giudiziale della stessa (ove le parti non raggiungano un accordo bonario e stragiudiziale) dopo la declaratoria della cessazione della comunione;
modificare: i provvedimenti assunti in sede di separazione relativamente: a)- all'affidamento dei figli in quanto oggi già maggiorenni ed autonomi;
b) - al contributo al mantenimento dei figli e del coniuge stante che oggi sono tutti economicamente autonomi.- Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e si è opposta alle ulteriori domande chiedendo la conferma delle condizioni stabilite dal Tribunale di Marsala in sede di separazione e successivamente confermate dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1354/2015.
All'udienza del 28.11.2024, le parti presenti personalmente hanno confermato di aver raggiunto un accordo, depositato al fascicolo telematico in data 26.11.2024, che di seguito si riporta:
“i ricorrenti , nata a [...] il [...] e quivi residente nella Via Mazara n. 245/bis Parte_2
(C.F. ) e nato a [...] il [...] e quivi residente nella Via CodiceFiscale_1 Parte_1
Dante Alighieri n.22 (C.F. ) sono comproprietari nella misura di ½ ciascuno dei seguenti CodiceFiscale_2 beni immobili:
“ 1) appartamento per civile abitazione, sito a Marsala, nella Via Mazara n. 245/bis, piano primo, interno 5, scala B, composto da cinque vani oltre accessori, identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio n. 225, particella 364, subalterno 25, Z. C. 2, categoria A/2, classe 5, vani 5, R.C. 387,34; 2) posto auto nel piano cantinato, sito in Marsala nella via Mazara n. 245/bis, di 10 mg circa, identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio n. 225, particella
364, subalterno 143, Z. C. 2, categoria C/6, classe 5, consistenza 10 mg., R.C. 22,72;
● Gli immobili sono pervenuti, ai signori e , in regime di comunione dei Controparte_1 Parte_1 beni, giusto atto di compravendita del 03.11.2004 a rogito Notaio (Repertorio n.42866 - Raccolta Persona_3
n.16304), registrato a Marsala il 30.11.2004 al n.2631 serie 1T, trascritto a Trapani in data 01.12.2004 ai nn.
36449 RG / 25662 RP contro nato a [...] [...], amministratore Unico e legale Controparte_2 rappresentante della Società , con sede a Marsala nel Corso Calatafimi n.110, P.I. Controparte_3 P.IVA_1
e dichiarano di voler trasferire la propria quota, pari al 50% ciascuno, dei CP_4 Pt_1 Controparte_1 predetti immobili, in favore dei figli maggiorenni (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]). nei termini che seguono:
[...]
Parti Cedenti:
a) , nata a [...] il [...] e quivi residente nella Via Mazara n.245/bis, Controparte_1
(C.F.: ), e C.F._3 pag. 2/5 b) , nato a [...] il [...] e quivi residente nella Via Dante Alighieri n. 22, (C.F.: Parte_1
C.F._4
TRASFERISCONO A
c , nata a [...] il [...] (C.F.: e Persona_1 CodiceFiscale_5
d) , nato a [...] il [...] (C.F.: ), il 50% ciascuno della Persona_2 CodiceFiscale_6 proprietà dei seguenti beni immobili:
○ appartamento per civile abitazione, sito a Marsala nella Via Mazara n. 245/bis, piano primo, interno 5, scala B, composto da cinque vani oltre accessori, identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio n.225, particella
364, subalterno 25, Z. C. 2, categoria A/2, classe 5, vani 5, R.C. 387,34;
○ posto auto nel piano cantinato, sito in Marsala nella via Mazara n. 245/bis, di 10 mg circa, identificato al
NCEU del Comune di Marsala al foglio n. 225, particella 364, subalterno 143, Z. C. 2, categoria C/6, classe 5, consistenza 10 mq. R.C. 22.72;
●Con il presente trasferimento di proprietà, , nata a [...] il [...], , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...]. divengono unici, esclusivi e totali proprietari degli immobili anzidetti.
● La cessione dei predetti beni immobili avviene in luogo del mantenimento dovuto ai figli
. Per_2 Per_1
● Gli immobili vengono ceduti ed acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente essi si trovano così come parte cedente li possiede ed ha diritto di possederli, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, con tutte le servitù sia attive che passive, usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con la proporzionale quota dei locali, spazi ed impianti e servizi comuni, con tutti i vantaggi e oneri come per legge.
● Ciascuna delle parti cedenti garantisce che le rispettive quote delle porzioni immobiliari appartengono loro in piena proprietà ed assoluta disponibilità, così come risulta dall'atto notarile suddetto.
● I cedenti/donatari dichiarano e garantiscono di essere in regola col pagamento di ogni onere ordinario e straordinario e si obbligano comunque a corrispondere eventuali somme dovute, tasse, tributi o imposte, oneri condominiali e quant'altro fino ad oggi maturati anche se richiesti od iscritti a ruolo in epoca successiva.
● I cedenti/donatari garantiscono quanto venduto a norma di legge.
● Le parti dichiarano sin d'ora di voler esonerare il Conservatore da ogni responsabilità relativamente al trasferimento di predetti immobili.
● Il presente accordo è parte necessaria dell'accordo divorzile ed andrà effettuato in esenzione di imposta ed oneri fiscali ai sensi della legge n. 74/1987.
● Il possesso è stato già trasferito in favore delle parti cessionarie.
● Nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo non fosse possibile trasferire gli immobili con il provvedimento giudiziario che omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio il presente atto vale quale promessa di trasferimento ed il trasferimento materiale avverrà a rogito di notaio scelto dai donatari immediatamente dopo la pronuncia del Tribunale sul divorzio, a spese e cura delle parti donatarie, e comunque entro sei mesi.
pag. 3/5 ● Le parti dichiarano di aver già definito tra loro ogni altra questione di tipo economico patrimoniale e di non aver null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente, sia per i loro rapporti pregressi che futuri.
● Ciascuna parte provvederà autonomamente al pagamento degli onorari/compensi dei propri legali, i quali sottoscrivono il presente atto sia per autentica delle firme che per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense Legge 31 dicembre 2012, n. 247)”.
Con l'ordinanza del 6.12.2024 il giudice delegato ha chiesto alle parti di specificare che il suddetto trasferimento immobiliare fosse necessario ai fini della composizione dei loro rapporti personali nonché di provvedere all'integrazione della documentazione relativa ai beni oggetto dell'accordo.
All'udienza del 27.3.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver depositato al fascicolo telematico, in data 18.3.2025, la documentazione richiesta (l'attestato di prestazione energetica degli edifici, il certificato di stato legittimo, l'ispezione ipotecaria, la visura catastale, la planimetria e le dichiarazioni sostitutive atti di notorietà) e hanno quindi insistito per la definizione del giudizio secondo le condizioni concordate.
All'esito dell'udienza del 5.6.2025, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, non può che essere accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo trascorsi più di sei mesi, richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 74/1987 e dalla Legge n. 55/2015, dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione personale definito con sentenza n. 313/2014, reso nell'ambito del procedimento n.
273/2012 r.g. non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
Nulla osta al recepimento delle condizioni concordate, apparendo l'accordo maturato tra le parti conforme a legge e non contrario all'ordine pubblico, rammentandosi che la Corte di Cassazione, con sentenza del 29 luglio 2021, n. 21761, ha affermato il seguente principio di diritto: “le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”, precisando altresì, sotto il profilo dell'obbligo al mantenimento nei confronti della prole, che “nella medesima prospettiva si pone l'affermazione secondo cui l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l'attribuzione pag. 4/5 definitiva di beni, o con l'impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta (…) l'obbligo di mantenimento dei figli minori
(ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere, per vero, legittimamente adempiuto dai genitori -nella crisi coniugale - mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente -o impegni il promittente ad attribuire -la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711 cod. civ. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della «regula iuris» di cui all'art. 1322 cod. civ., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio- compensativa dell'obbligo di mantenimento. L'accordo in parola comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito, o si siano impegnati ad attribuire;
di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.
(Cass., 21/02/2006, n. 3747; Cass., 23/09/2013, n. 21736, secondo cui tale pattuizione non è affetta da nullità, non essendo in contrasto con norme imperative, né con diritti indisponibili)”.
L'esito concordato della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Marsala, in data
30.08.1995 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marsala (TP), Atto n. 235 P.
2 Serie A, Uff. 1 anno 1995, tra e Parte_1 Controparte_1
2) dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni di cui all'accordo depositato al fascicolo telematico in data 26.11.2024 e riportato in parte motiva;
3) dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del Tribunale di Marsala, in data 7.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 5/5