TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2068/2024, avente per oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini, n. Parte_1 C.F._1
6, presso lo studio dell'avv. Graziella Meloni (C.F.: , che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Roma, n. 95, presso lo studio dell'avv. Antonio Sanna (C.F.: ), che lo C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni congiunte nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss., c.c., depositato l'8.9.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di scioglimento del Controparte_1
pagina 1 di 6 matrimonio contratto in Sassari il 16.3.2019, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo
Comune per l'anno 2019, atto n. 12, parte I.
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nati a Sassari l'1.9.2019 due figli gemelli,
[...]
e ha allegato che con la sentenza n. 374/2023, pubblicata il 16.4.2023 il Per_1 Persona_2
Tribunale di Sassari aveva disciplinato l'assetto della separazione, disponendo: a) l'assegnazione della casa coniugale sita in Sassari, via Predda Niedda, n. 37/L alla sig.ra b) l'affidamento condiviso Pt_1
dei minori con collocazione prevalente e pernottamento esclusivo presso la madre;
c) il diritto di visita in favore del padre secondo queste modalità: due pomeriggi a settimana (dall'uscita della scuola materna fino alle ore 21.00) ed, in ogni caso, a settimane alterne nei fine settimana dalle ore 16.30 del sabato, fino alle ore 20.00/21.00 della domenica, oltre alla possibilità di tenere con sé i minori per quindici giorni anche non consecutivi durante la stagione estiva e di trascorrere con i minori le maggiori festività secondo il principio dell'alternanza; d) la corresponsione da parte del sig. di CP_1
€ 400,00 mensili a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo
CNF; e) la percezione da parte della sig.ra dell'assegno unico universale;
f) che la sig.ra Pt_1 Pt_1 potesse sottoscrivere senza l'assenso del sig. le richieste nell'interesse dei minori davanti alle CP_1
autorità amministrative e scolastiche.
La ricorrente ha inoltre allegato che, successivamente alla separazione, il resistente si sarebbe CP_1
completamente disinteressato dei figli e che avrebbe volontariamente lasciato il suo impiego per sottrarsi al mantenimento.
Dal punto di vista economico, ha dedotto che il resistente prestava attività lavorativa presso lo stabilimento balneare “Lido di Alghero s.r.l.s.”, mentre lei aveva percepito negli ultimi anni il reddito di cittadinanza e l'assegno unico Inps, ma era all'attualità priva di occupazione ed aveva gravi difficoltà a reperire un altro lavoro in quanto impegnata nella cura dei figli.
Ha, quindi, concluso, chiedendo: «1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, in data
16/03/2019, dai sig.ri e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Sassari, Anno: 2019, Atto: 12, Parte: 1, Serie:--, disponendo la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari ai fini della trascrizione della stessa;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2
privilegiato e pernottamento esclusivo presso la madre, fatto salvo il diritto del padre di poterli visitare e tenere con se per due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola materna fino alle ore 21.00, per poi riaccompagnarli presso l'abitazione della sig.ra fatti salvi diversi accordi tra genitori e nel Pt_1
rispetto della volontà dei figli, - in ogni caso, a settimane alterne, nei fine settimana il sig. CP_1
terrà con sé e dalle ore 16.30 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica per poi Per_1 Per_2
pagina 2 di 6 riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- durante la stagione estiva il padre terrà con sé i minori, nel rispetto della loro volontà, per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordarsi sulla base delle esigenze dei minori, - le festività verranno regolate secondo il principio dell'alternanza, in modo che i bimbi possano trascorrere le giornate delle festività principali, i compleanni e qualsiasi altro evento di particolare importanza per i figli sia con l'uno che con l'altro genitore, 3) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento dei figli e un assegno di € 600,00 mensili, Pt_1 A_ Per_2
oltre assegni familiari, nonché quello di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludiche, il tutto entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) ancora, porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della sig.ra un assegno mensile di € 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Pt_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per tutti i motivi di cui all'espositiva; 5) previa conferma del capo g) della sentenza di separazione e, per l'effetto, autorizzare la sig.ra a Parte_1
sottoscrivere senza l'assenso del padre tutte le richieste nell'interesse dei figli e A_
, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, il rinnovo del documento di Persona_2
identità o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, del passaporto, la richiesta di autorizzazione per i viaggi di istruzione, le pratiche sanitarie, in occasione di rinnovo delle iscrizioni scolastiche e/o presso centri estivi, inoltre, l'autorizza senza alcun assenso a viaggiare con i figli minori e possa compiere quant'altro necessario per la gestione delle pratiche inerenti i predetti minori».
Il resistente si è costituito in data 6.2.2025 e -pur associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata da controparte ed a quella di affidamento esclusivo della prole alla madre- ha contestato le ulteriori richieste formulate dalla ricorrente.
Ha dedotto che aveva sempre curato il rapporto con i figli, preoccupandosi delle loro esigenze economiche nei limiti delle sue disponibilità che erano, tuttavia, esigue in quanto si trovava attualmente in stato di povertà, per aver perso il lavoro dal novembre 2023 (nel 2024 aveva lavorato solo saltuariamente).
Ha dichiarato di non avere fissa dimora e che gli era impossibile corrispondere il mantenimento richiesto da controparte (per sé e per i figli).
Ha, quindi, concluso chiedendo:
“1) Rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione;
2) in adesione parziale alla domanda della resistente, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.03.2019 contratto con
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari anno 2019 , atto 12 parte 1 Pt_1
serie – disponendo la trasmissione dell'emendanda sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di pagina 3 di 6 Sassari ai fini della trascrizione della stessa;
3) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_1
e con collocamento privilegiato e pernottamento esclusivo presso la madre, fatto salvo il diritto Per_2
del padre di poterli visitare e tenere con se per due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola materna fino alle ore 19.00, per poi riaccompagnarli presso l'abitazione della sig.ra fatti salvi Pt_1
diversi accordi tra genitori e nel rispetto della volontà dei figli, 4) in ogni caso, a settimane alterne, nei fine settimana il sig. potrà tenere con sé e dalle ore 16.30 del sabato fino alle CP_1 Per_1 Per_2 ore 20.00 della domenica per poi riaccompagnarli presso l'abitazione materna in ogni caso previo avviso comunicato alla madre;
5) durante la stagione estiva il padre potrà tenere con sé i minori, nel rispetto della loro volontà, per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordarsi sulla base delle esigenze dei minori, 6) le festività verranno regolate secondo il principio dell'alternanza, in modo che i bimbi possano trascorrere le giornate delle festività principali, i compleanni e qualsiasi altro evento di particolare importanza per i figli sia con l'uno che con l'altro genitore, 7) rigettare la richiesta di pagamento di un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra di euro 100,00 e porre a carico del Sig. un contributo di mantenimento in favore dei Pt_1 CP_1
figli di euro 400,00 totali oltre rivalutazione Istat oltre le spese straordinarie da concordarsi preventivamente;
8) con vittoria di spese e competenze”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 13.02.25 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, confermato dalle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
25.02.25 del seguente tenore: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, in data
16/03/2019, dai sig.ri e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Sassari, Anno: 2019, Atto: 12, Parte: 1, Serie:--, disponendo la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari ai fini della trascrizione della stessa;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocamento privilegiato e pernottamento esclusivo presso la madre, fatto salvo il diritto del padre di poterli visitare e tenere con se per due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola materna fino alle ore 21.00, per poi riaccompagnarli presso l'abitazione della sig.ra fatti salvi diversi accordi Pt_1
tra genitori e nel rispetto della volontà dei figli, 3) in ogni caso, a settimane alterne, nei fine settimana il sig. terrà con sé e dalle ore 16.30 del sabato fino alle ore 20.00 della CP_1 Per_1 Per_2
domenica per poi riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- durante la stagione estiva il padre terrà con sé i minori, nel rispetto della loro volontà, per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordarsi sulla base delle esigenze dei minori, - le festività verranno regolate secondo il principio dell'alternanza, in modo che i bimbi possano trascorrere le giornate delle festività principali, i compleanni e qualsiasi altro evento di particolare importanza per i
pagina 4 di 6 figli sia con l'uno che con l'altro genitore, 4) porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla sig.ra , a titolo di mantenimento dei figli e Parte_1 A_ Per_2 un assegno di € 600,00 mensili, oltre assegni familiari, nonché quello di contribuire, in ragione del
50%, alle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludiche, il tutto entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) previa conferma del capo g) della sentenza di separazione e, per l'effetto, autorizzare la sig.ra a sottoscrivere senza l'assenso del Parte_1
padre tutte le richieste nell'interesse dei figli e , a titolo A_ Persona_2
esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, il rinnovo del documento di identità o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, del passaporto, la richiesta di autorizzazione per i viaggi di istruzione, le pratiche sanitarie, in occasione di rinnovo delle iscrizioni scolastiche e/o presso centri estivi, inoltre, l'autorizza senza alcun assenso a viaggiare con i figli minori ed ancora, affinché, possa compiere quant'altro necessario per la gestione delle pratiche inerenti i suindicati figli minori;
6) disporre la compensazione delle spese di lite stante l'intervenuto accordo, con liquidazione dei compensi a carico dello Stato ed a favore dei difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, come da istanza di liquidazione e notula che il sottoscritto difensore deposita nel fascicolo telematico.
Si rappresenta che le parti hanno già formulato espressa rinuncia all'impugnazione dell'emandanda sentenza”.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Sassari in data
16.3.2019, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2019, atto n.
12, parte I.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposta la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti, come sopra riportato, avendo le parti regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze.
Quanto alle ulteriori statuizioni l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
pagina 5 di 6 La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 16.3.2019, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2019, atto n. 12, parte I, tra nata ad [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.: alle condizioni
[...] C.F._3
di cui all'accordo raggiunto tra le parti sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 20 marzo 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2068/2024, avente per oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini, n. Parte_1 C.F._1
6, presso lo studio dell'avv. Graziella Meloni (C.F.: , che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Roma, n. 95, presso lo studio dell'avv. Antonio Sanna (C.F.: ), che lo C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni congiunte nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss., c.c., depositato l'8.9.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di scioglimento del Controparte_1
pagina 1 di 6 matrimonio contratto in Sassari il 16.3.2019, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo
Comune per l'anno 2019, atto n. 12, parte I.
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nati a Sassari l'1.9.2019 due figli gemelli,
[...]
e ha allegato che con la sentenza n. 374/2023, pubblicata il 16.4.2023 il Per_1 Persona_2
Tribunale di Sassari aveva disciplinato l'assetto della separazione, disponendo: a) l'assegnazione della casa coniugale sita in Sassari, via Predda Niedda, n. 37/L alla sig.ra b) l'affidamento condiviso Pt_1
dei minori con collocazione prevalente e pernottamento esclusivo presso la madre;
c) il diritto di visita in favore del padre secondo queste modalità: due pomeriggi a settimana (dall'uscita della scuola materna fino alle ore 21.00) ed, in ogni caso, a settimane alterne nei fine settimana dalle ore 16.30 del sabato, fino alle ore 20.00/21.00 della domenica, oltre alla possibilità di tenere con sé i minori per quindici giorni anche non consecutivi durante la stagione estiva e di trascorrere con i minori le maggiori festività secondo il principio dell'alternanza; d) la corresponsione da parte del sig. di CP_1
€ 400,00 mensili a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo
CNF; e) la percezione da parte della sig.ra dell'assegno unico universale;
f) che la sig.ra Pt_1 Pt_1 potesse sottoscrivere senza l'assenso del sig. le richieste nell'interesse dei minori davanti alle CP_1
autorità amministrative e scolastiche.
La ricorrente ha inoltre allegato che, successivamente alla separazione, il resistente si sarebbe CP_1
completamente disinteressato dei figli e che avrebbe volontariamente lasciato il suo impiego per sottrarsi al mantenimento.
Dal punto di vista economico, ha dedotto che il resistente prestava attività lavorativa presso lo stabilimento balneare “Lido di Alghero s.r.l.s.”, mentre lei aveva percepito negli ultimi anni il reddito di cittadinanza e l'assegno unico Inps, ma era all'attualità priva di occupazione ed aveva gravi difficoltà a reperire un altro lavoro in quanto impegnata nella cura dei figli.
Ha, quindi, concluso, chiedendo: «1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, in data
16/03/2019, dai sig.ri e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Sassari, Anno: 2019, Atto: 12, Parte: 1, Serie:--, disponendo la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari ai fini della trascrizione della stessa;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2
privilegiato e pernottamento esclusivo presso la madre, fatto salvo il diritto del padre di poterli visitare e tenere con se per due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola materna fino alle ore 21.00, per poi riaccompagnarli presso l'abitazione della sig.ra fatti salvi diversi accordi tra genitori e nel Pt_1
rispetto della volontà dei figli, - in ogni caso, a settimane alterne, nei fine settimana il sig. CP_1
terrà con sé e dalle ore 16.30 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica per poi Per_1 Per_2
pagina 2 di 6 riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- durante la stagione estiva il padre terrà con sé i minori, nel rispetto della loro volontà, per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordarsi sulla base delle esigenze dei minori, - le festività verranno regolate secondo il principio dell'alternanza, in modo che i bimbi possano trascorrere le giornate delle festività principali, i compleanni e qualsiasi altro evento di particolare importanza per i figli sia con l'uno che con l'altro genitore, 3) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento dei figli e un assegno di € 600,00 mensili, Pt_1 A_ Per_2
oltre assegni familiari, nonché quello di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludiche, il tutto entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) ancora, porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della sig.ra un assegno mensile di € 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Pt_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per tutti i motivi di cui all'espositiva; 5) previa conferma del capo g) della sentenza di separazione e, per l'effetto, autorizzare la sig.ra a Parte_1
sottoscrivere senza l'assenso del padre tutte le richieste nell'interesse dei figli e A_
, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, il rinnovo del documento di Persona_2
identità o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, del passaporto, la richiesta di autorizzazione per i viaggi di istruzione, le pratiche sanitarie, in occasione di rinnovo delle iscrizioni scolastiche e/o presso centri estivi, inoltre, l'autorizza senza alcun assenso a viaggiare con i figli minori e possa compiere quant'altro necessario per la gestione delle pratiche inerenti i predetti minori».
Il resistente si è costituito in data 6.2.2025 e -pur associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata da controparte ed a quella di affidamento esclusivo della prole alla madre- ha contestato le ulteriori richieste formulate dalla ricorrente.
Ha dedotto che aveva sempre curato il rapporto con i figli, preoccupandosi delle loro esigenze economiche nei limiti delle sue disponibilità che erano, tuttavia, esigue in quanto si trovava attualmente in stato di povertà, per aver perso il lavoro dal novembre 2023 (nel 2024 aveva lavorato solo saltuariamente).
Ha dichiarato di non avere fissa dimora e che gli era impossibile corrispondere il mantenimento richiesto da controparte (per sé e per i figli).
Ha, quindi, concluso chiedendo:
“1) Rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione;
2) in adesione parziale alla domanda della resistente, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.03.2019 contratto con
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari anno 2019 , atto 12 parte 1 Pt_1
serie – disponendo la trasmissione dell'emendanda sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di pagina 3 di 6 Sassari ai fini della trascrizione della stessa;
3) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_1
e con collocamento privilegiato e pernottamento esclusivo presso la madre, fatto salvo il diritto Per_2
del padre di poterli visitare e tenere con se per due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola materna fino alle ore 19.00, per poi riaccompagnarli presso l'abitazione della sig.ra fatti salvi Pt_1
diversi accordi tra genitori e nel rispetto della volontà dei figli, 4) in ogni caso, a settimane alterne, nei fine settimana il sig. potrà tenere con sé e dalle ore 16.30 del sabato fino alle CP_1 Per_1 Per_2 ore 20.00 della domenica per poi riaccompagnarli presso l'abitazione materna in ogni caso previo avviso comunicato alla madre;
5) durante la stagione estiva il padre potrà tenere con sé i minori, nel rispetto della loro volontà, per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordarsi sulla base delle esigenze dei minori, 6) le festività verranno regolate secondo il principio dell'alternanza, in modo che i bimbi possano trascorrere le giornate delle festività principali, i compleanni e qualsiasi altro evento di particolare importanza per i figli sia con l'uno che con l'altro genitore, 7) rigettare la richiesta di pagamento di un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra di euro 100,00 e porre a carico del Sig. un contributo di mantenimento in favore dei Pt_1 CP_1
figli di euro 400,00 totali oltre rivalutazione Istat oltre le spese straordinarie da concordarsi preventivamente;
8) con vittoria di spese e competenze”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 13.02.25 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, confermato dalle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
25.02.25 del seguente tenore: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, in data
16/03/2019, dai sig.ri e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Sassari, Anno: 2019, Atto: 12, Parte: 1, Serie:--, disponendo la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari ai fini della trascrizione della stessa;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocamento privilegiato e pernottamento esclusivo presso la madre, fatto salvo il diritto del padre di poterli visitare e tenere con se per due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola materna fino alle ore 21.00, per poi riaccompagnarli presso l'abitazione della sig.ra fatti salvi diversi accordi Pt_1
tra genitori e nel rispetto della volontà dei figli, 3) in ogni caso, a settimane alterne, nei fine settimana il sig. terrà con sé e dalle ore 16.30 del sabato fino alle ore 20.00 della CP_1 Per_1 Per_2
domenica per poi riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- durante la stagione estiva il padre terrà con sé i minori, nel rispetto della loro volontà, per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordarsi sulla base delle esigenze dei minori, - le festività verranno regolate secondo il principio dell'alternanza, in modo che i bimbi possano trascorrere le giornate delle festività principali, i compleanni e qualsiasi altro evento di particolare importanza per i
pagina 4 di 6 figli sia con l'uno che con l'altro genitore, 4) porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla sig.ra , a titolo di mantenimento dei figli e Parte_1 A_ Per_2 un assegno di € 600,00 mensili, oltre assegni familiari, nonché quello di contribuire, in ragione del
50%, alle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludiche, il tutto entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) previa conferma del capo g) della sentenza di separazione e, per l'effetto, autorizzare la sig.ra a sottoscrivere senza l'assenso del Parte_1
padre tutte le richieste nell'interesse dei figli e , a titolo A_ Persona_2
esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, il rinnovo del documento di identità o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, del passaporto, la richiesta di autorizzazione per i viaggi di istruzione, le pratiche sanitarie, in occasione di rinnovo delle iscrizioni scolastiche e/o presso centri estivi, inoltre, l'autorizza senza alcun assenso a viaggiare con i figli minori ed ancora, affinché, possa compiere quant'altro necessario per la gestione delle pratiche inerenti i suindicati figli minori;
6) disporre la compensazione delle spese di lite stante l'intervenuto accordo, con liquidazione dei compensi a carico dello Stato ed a favore dei difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, come da istanza di liquidazione e notula che il sottoscritto difensore deposita nel fascicolo telematico.
Si rappresenta che le parti hanno già formulato espressa rinuncia all'impugnazione dell'emandanda sentenza”.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Sassari in data
16.3.2019, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2019, atto n.
12, parte I.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposta la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti, come sopra riportato, avendo le parti regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze.
Quanto alle ulteriori statuizioni l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
pagina 5 di 6 La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 16.3.2019, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2019, atto n. 12, parte I, tra nata ad [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.: alle condizioni
[...] C.F._3
di cui all'accordo raggiunto tra le parti sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 20 marzo 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6