Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00886/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Petra Giacomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
Questura di Treviso, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. 535998-O, rilasciata il 13.06.2017 al ricorrente, a firma del Questure di Treviso, di data 04.02.2022, e di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene impugnato il decreto, in epigrafe descritto, con il quale il Questore di Treviso ha revocato l’autorizzazione al porto di fucile ad uso venatorio.
Tale determinazione era stata adottata sulla base delle segnalazioni rispettivamente dei Carabinieri di -OMISSIS- e di -OMISSIS-. I primi il 18 gennaio 2021 avevano comunicato l’avvenuto deferimento del ricorrente in relazione al reato di omessa custodia di armi (art. 20 bis , l. n. 110 del 1975), per aver dimenticato incustodito il proprio fucile nella pubblica via, in prossimità di un’area destinata alla pratica di addestramento dei cani. I secondi il 10 ottobre 2021 avevano riferito di un’ulteriore denuncia per il reato di lesioni personali colpose aggravate, causate dal ricorrente ad un compagno di caccia, accidentalmente raggiunto da un colpo di fucile.
L’Amministrazione notificava al ricorrente l’avvio del procedimento e, constatata la mancata presentazione di osservazioni, comunicava la revoca della licenza di porto di fucile ad uso venatorio.
2. Avverso tale provvedimento, sono formulati i motivi rubricati come segue: 1 . Violazione di legge con riferimento agli artt. 10, 11 e 43 del R.D. n. 773/1931. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, difetto di istruttoria; 2. Eccesso di potere per illogicità della revoca: mancanza di elementi che lasciano trasparire inaffidabilità e possibili abusi da parte del detentore; 3. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 della legge n. 241/1990 con riferimento al difetto, nonché all'illogicità, carenza e insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti .
Il ricorrente sostiene che fatti contestatigli non costituirebbero indice di una condizione di potenziale pericolosità ovvero di rischi per la pubblica incolumità, trattandosi di condotte inidonee a prefigurare la possibilità di abuso delle armi.
Riguardo al primo episodio, il procedimento penale sarebbe stato definito con decreto penale di condanna. Il ricorrente avrebbe versato l'ammenda prevista, senza ulteriori conseguenze. Per il secondo episodio, il giudizio si sarebbe concluso, previa derubricazione della fattispecie di reato, con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela. Il danno, del tutto accidentale sarebbe stato comunque interamente risarcito.
Il ricorrente sottolinea che il ferimento del compagno di caccia a è stato causato da una concatenazione di eventi accidentali legati al suo stato di salute (dolore alla spalla sinistra, poi operata) e alla perdita di equilibrio durante la battuta di caccia.
4. Si è costituita in giudizio la difesa erariale che ha prodotto gli atti del procedimento unitamente alla relazione dell’Amministrazione.
5. Chiamata infine all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi dedotti, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi.
Dev’essere considerato che l’Amministrazione, in tema di rilascio, rinnovo e revoca della licenza di porto d’armi, gode di un potere ampiamente discrezionale, il cui oggetto è di norma costituito dalla valutazione delle condizioni e della condotta dell’interessato in esplicito riferimento alle esigenze primarie di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza degli individui.
Ai fini del divieto di detenzione di armi e della revoca di porto di fucile, può dunque assumere rilevanza anche un comportamento episodico assunto dall’interessato, se idoneo, indipendentemente da uno specifico apprezzamento formulato all’indirizzo di quest’ultimo (Cons. St., sez. III, n. 1305 del 2020), a rafforzare il dubbio, immanente alle autorizzazioni al porto delle armi, circa il loro possibile e non altrimenti evitabile uso illecito delle stesse. Invero, “ ciò che conta - in tali circostanze - è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2999 del 2016) e che, pertanto, tali “ occasioni ” possano ripetersi perché già verificatesi e perché non evitate o comunque attenuate, nelle proprie conseguenze, dallo stesso interessato.
7. Ne discende che l’Autorità di pubblica sicurezza ben può apprezzare, quali indici rivelatori della possibilità di un uso improprio delle armi, fatti che, come è avvenuto nel caso di specie, si siano dimostrati capaci di corroborare un giudizio prognostico di inaffidabilità, secondo un intento precauzionale volto ad impedire l’illecito uso delle armi, anche da parte di terzi, i quali risulterebbero inevitabilmente agevolati dalla inadeguata custodia del fucile, fatto – di per sé idoneo a sorreggere la motivazione del provvedimento - che appare causato da un evidente episodio di distrazione (vd., in un caso analogo, T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 dicembre 2020, n. 1284) del tutto indipendente da transitori problemi di salute.
“ L'incauta custodia di un'arma – osserva infatti la giurisprudenza - è elemento di per sé idoneo a giustificare il provvedimento del Prefetto di revoca del porto d'armi, indipendentemente dal comportamento tenuto personalmente dal soggetto interessato nell'uso delle armi, essendo il giudizio di inaffidabilità esteso necessariamente anche a garantire che le armi in dotazione del titolare non entrino nella disponibilità di terzi non autorizzati ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 641 del 2018; vd. anche T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 47 del 2019 e n. 719 del 2020).
Quanto, poi all’episodio del ferimento, va inoltre osservato che l’intervenuta definizione del procedimento penale non vale ad elidere le ragioni sottese al provvedimento impugnato, adeguatamente focalizzate sulla valenza prognostica della condotta e sulla capacità di questa di attestare il mancato approntamento di adeguate cautele e, ancor più, l’inosservanza, da parte del ricorrente, del dovere di valutare con prudenza il proprio stato fisico e la propria capacità di maneggiare in sicurezza l’arma detenuta.
Ai fini del giudizio prognostico di inaffidabilità appare, del resto, irrilevante che il ferimento, certamente non voluto, possa essere collegato – come suggerisce il ricorrente - da un movimento incontrollato causato da una menomazione fisica transitoria, successivamente risolta dalle cure. Si deve, infatti, considerare che la percezione del problema di salute avrebbe dovuto imporre l’adozione di più elevanti standard di prudenza, facendo dissuadere il ricorrente dal continuare, almeno prima della completa guarigione, l’esercizio della pratica venatoria, così da scongiurare quel rischio di incidenti che, nei fatti, si è concretizzato nello sparo accidentale e nel ferimento della vittima.
In tale quadro, l’imprudenza e, in ogni caso, la negligenza insita in entrambe le condotte giustifica, dunque, l’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione al porto di fucile adottato dal Questore.
9. Il ricorso, per quanto precede, deve essere respinto.
Le spese vanno compensate in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.