Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 565/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 565/25, promossa con ricorso depositato l'11/02/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Gallarate il 09.07.1987
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Iole Struzziero
e
2) Parte_2 nata Varese il 06.07.1985
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Iole Struzziero
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Azzate (VA), in data 8 giugno 2013
(anno 2013 atto n. 3 parte II serie A)
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 4
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. Le figlie minori ed verranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la madre, nella casa coniugale/famigliare sita in 21022 Azzate VA, alla via Pasubio, 5, di proprietà di entrambi i coniugi, che pertanto verrà assegnata alla sig.ra
, con tutto quanto attualmente l'arreda e correda, salvo gli effetti Parte_2 personali del marito;
3. Il sig. lascerà la casa famigliare entro tre mesi dal deposito del presente Pt_1
ricorso;
4. Il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra la sua quota di proprietà Pt_1 Parte_2
della casa coniugale sita in 21022 Azzate VA, alla via Pasubio, 5, - fg. 6 particella
2942 sub 1, p.t. Cat A/3, cl 2, consist. Vani 5 sup cat 66 mq. Rc 253,06
(Appartamento A);
-fg. 6 particella 2942 sub 2, p 1 Cat A/3, cl 3, consist vani 5, sup cat mq 108, rc
296,96 ( Appartamento B);
-terreno foglio logico 9 e reale 6 con le seguenti particelle: 7536 ente urbano;
4324 prato cl2;
➢ Il sig. trascorrerà con le figlie minori il fine settimana, a Pt_1 settimane alterne, dal sabato mattina alle 9.00, allorquando le preleverà dalla casa materna, fino alla domenica alle ore 20.00 allorquando le riaccompagnerà presso la casa materna;
trascorrerà altresì con le figlie e il mercoledì, dalle 14.30, allorquando le preleverà da Per_2 Per_1 scuola per riportarle presso la casa materna per cena;
➢ In relazione alle vacanze natalizie, i genitori si alterneranno le due settimane dal 24.12 al 31.01 e dal 31.01 al 07.01, se del caso alternando il 24.12 e 25.12 ad anni alterni.
➢ In relazione alle vacanze Pasquali, Pasqua ad anni alterni e Pasquetta ad anni alterni;
➢ Durante il periodo estivo il padre trascorrerà con e una Per_2 Per_1 settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto. Il periodo prescelto sarà comunicato alla genitrice collocataria entro e non oltre il
15 maggio di ogni anno. Qualora per motivi di lavoro i genitori non potessero rispettare i termini sopra indicati termini per concordare i pagina2 di 4 periodi di affidamento durante le vacanze estive, il coniuge che ha disatteso la comunicazione nei termini, dovrà tenere in considerazione quanto già pianificato dall'altro per la definizione del proprio periodo;
I. Il sig. verserà, a titolo di mantenimento di e Pt_1 Per_2 Per_1 la somma complessiva di € 400,00 mensile (€ 200,00 ciascuno), entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo all'omologa. L'assegno unico sarà incassato da entrambi i coniugi al 50%;
II. Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie in favore delle figlie nella misura del 50%, come da protocollo del Tribunale di
Varese, che qui si intende richiamato. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro il mese successivo al genitore che le abbia sostenute;
III. Il sig. pagherà il 50% delle utenze e delle spese sino alla Pt_1 sua permanenza nella casa famigliare;
IV. Il mutuo contratto dai coniugi con per l'acquisto della casa CP_1 famigliare, continuerà ad essere pagato da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
V. Le parti dichiarano di avere diviso i conti correnti equamente. Le parti dichiarano altresì di non rivendicare reciprocamente alcuna pretesa sugli stessi e/o su qualsivoglia provento e/o acquisto successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
VI. Le parti dichiarano di rilasciare il passaporto valido per l'espatrio reciprocamente nonché per le figlie minori e di non Per_2 Per_1 avere nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
VII. Le parti dichiarano che le condizioni del presente ricorso troveranno applicazione sin dalla sottoscrizione dello stesso.
Le parti dichiarano congiuntamente di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza nei termini di legge.
pagina3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08.06.2013, in Azzate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Azzate (anno 2013 atto n. 3 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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