Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 20 maggio 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8195\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 10396/2023 (ATP), tra
nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato e in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 156, presso lo studio degli Avv.ti Fabio Coppola e Pierluigi Esempio giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato per la carica presso la sita in Napoli alla Controparte_2 via Alcide De Gasperi, n.55
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024 Per_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 10396/2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste (pensione d'inabilità civile da riconoscersi a far data dalla domanda amministrativa del 29/03/2022 ) con CP_ condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_ Si è costituito l resistendo al ricorso e opponendosi alle richieste di parte ricorrente, concludendo per il rigetto della pretesa.
Disposta una rinnovazione della Ctu e affidato conseguentemente il nuovo incarico ad altro
CTU - come da verbali del 29/10/2024 e del 12/11/2024 -, in relazione alle contestazioni di cui al ricorso introduttivo, eseguita la stessa, all'esito della discussione delle parti alla odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG
10396/2023 relativo alla fase di ATP.
Il ricorso non è fondato. Ritiene invero lo Scrivente di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU della presente fase di giudizio, in quanto le stesse appaiono intrinsecamente coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione sanitaria in atti, nonché congrue rispetto ai criteri medico – legali utilizzati che non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in particolare del citato dm 5.2.1992, sicchè possono essere poste a fondamento della decisione..
Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti , che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge.
Ritiene, del resto, il Tribunale che le osservazioni alle conclusioni rese dal ctu da parte della difesa del ricorrente, con le note depositate in data 5 maggio 2025 e reiterate in udienza, non contengono specifiche contestazioni alle valutazioni operate dal Ctu né riferimenti a vizi logici e argomentativi della stessa. Parte ricorrente lamenta piuttosto che la percentuale d'invalidità riconosciuta dal Ctu – 88%
- debba essere considerata assimilabile a quella totale- 100% - richiesta, in quanto:
- La compromissione delle funzioni vitali è talmente elevata da non consentire alcuna attività lavorativa proficua;
Il residuo del 12% è puramente teorico e non si traduce in una reale capacità lavorativa;
- L'impatto sulla vita quotidiana è totalmente invalidante. Tali rilievi, pur acutamente formulati, appaiono privi di pregio. La accertata residua capacità di lavoro generico, che costituisce il parametro rilevante ai fini della invalidità civile, esclude la suddetta assimilabilità, tenuto conto della complessiva valutazione fatta dal Ctu anche nella “sommatoria” delle singole patologie a carico del ricorrente. Se è vero, infatti, che il calcolo riduzionistico non porta ad una somma aritmetica del 100% ( ove ci siano patologie di percentuale inferiore al 100%) è pur vero che un'approssimazione al 100%, sulla base della valutazioni mediche della complessiva condizione patologia e invalidante, è possibile solo ove sia raggiunta una percentuale prossima alla predetta soglia e non anche in casi, come quello di specie, in cui risulti una evidente, sia pur ridotta, conservazione della capacità di lavoro generica. Il ricorso volto a ottenere l'accertamento della sussistenza di una percentuale invalidante del 100% va pertanto rigettato.
Sussistono i presupposti per l'esonero della parte privata dalle spese di lite del presente giudizio e della fase di ATP, ex art. 152 disp att c.p.c..
Le spese della Ctu, resa nel giudizio per ATP nonché nel presente procedimento, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
esonero dalle spese ex art. 152 disp att c.p.c.; liquida le spese di CTU, come da separato decreto.
Napoli, 20.5.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo