Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 maggio 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 maggio 2015 |
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- 1. Il cambiamento della famiglia: aspetti psico-sociali e problemi giuridiciRoberto Conti Aurora Notarianni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Santo Di Nuovo e Alessandra Garofalo Sommario: Introduzione – 1. Le separazioni coniugali e il “divorzio breve” – 2. I figli maggiorenni: fino a quando vanno mantenuti? – 3. Alcune considerazioni sistematiche sulle modifiche della famiglia e del diritto familiare – 4. Per (non) concludere… Introduzione La famiglia è radicalmente cambiata rispetto a quella considerata nelle norme codificate nel 1942. E parallelamente il diritto “delle persone e della famiglia” cui sono dedicati i titoli V-XIV del Codice Civile è stato profondamente rivoluzionato a seguito della riforma del 1975, e delle leggi riguardanti adozioni e affidi (nel 1967 e poi nel 2001), divorzio (1970, 1987), modifiche …
Leggi di più… - 2. Il cambiamento della famiglia: aspetti psico-sociali e problemi giuridiciRoberto Conti Aurora Notarianni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Santo Di Nuovo e Alessandra Garofalo Sommario: Introduzione – 1. Le separazioni coniugali e il “divorzio breve” – 2. I figli maggiorenni: fino a quando vanno mantenuti? – 3. Alcune considerazioni sistematiche sulle modifiche della famiglia e del diritto familiare – 4. Per (non) concludere… Introduzione La famiglia è radicalmente cambiata rispetto a quella considerata nelle norme codificate nel 1942. E parallelamente il diritto “delle persone e della famiglia” cui sono dedicati i titoli V-XIV del Codice Civile è stato profondamente rivoluzionato a seguito della riforma del 1975, e delle leggi riguardanti adozioni e affidi (nel 1967 e poi nel 2001), divorzio (1970, 1987), modifiche …
Leggi di più… - 3. Assegno divorzile, nuovi parametrihttps://www.osservatoriofamiglia.it/
- 4. Il cambiamento della famiglia: aspetti psico-sociali e problemi giuridiciSibilla Ottoni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Santo Di Nuovo e Alessandra Garofalo Sommario: Introduzione – 1. Le separazioni coniugali e il “divorzio breve” – 2. I figli maggiorenni: fino a quando vanno mantenuti? – 3. Alcune considerazioni sistematiche sulle modifiche della famiglia e del diritto familiare – 4. Per (non) concludere… Introduzione La famiglia è radicalmente cambiata rispetto a quella considerata nelle norme codificate nel 1942. E parallelamente il diritto “delle persone e della famiglia” cui sono dedicati i titoli V-XIV del Codice Civile è stato profondamente rivoluzionato a seguito della riforma del 1975, e delle leggi riguardanti adozioni e affidi (nel 1967 e poi nel 2001), divorzio (1970, 1987), modifiche …
Leggi di più… - 5. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Busto arsizio, sentenza 17/02/2025, n. 206Provvedimento: N. R.G. 3132/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Prima Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIMARCHI Parte_1 C.F._1 NICOLA LORENZO RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPINI Controparte_1 C.F._2 CLAUDIA RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: …Leggi di più...
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- 2. Trib. Isernia, sentenza 23/01/2025, n. 15Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di ISERNIA Il Tribunale di Isernia - Sezione unica– composto dai magistrati: Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente Dott.ssa Elvira Puleio Giudice est. Dott. Marco Ponsiglione Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 383/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente TRA , (C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall' Parte_1 C.F._1 avv. Paolo Sassi, presso il cui studio è elett.te domiciliato, in virtù di procura in atti; RICORRENTE E , (C.F. ; Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE - contumace C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN …Leggi di più...
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- 4. Trib. Urbino, sentenza 06/12/2024Provvedimento: N.171 / 2024 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 171 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 08 ottobre 2024, e vertente TRA Parte_1la Sig.ra nata a [...] el KB (Marocco) il 05.04.1959, residente a Sassocorvaro Auditore (PU) in Via Provinciale Casinina n. 2/b, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. …Leggi di più...
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- 5. Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/01/2025, n. 16Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Luigi Cirillo Pres. Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel. Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1733/2023 promossa con ricorso depositato in data 07.12.2023 da Parte_1 C.F._1, C.F.: , nato il [...] a [...] (BN) e residente in [...] al V.le Genova n° 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Galassi del Foro di Teramo RICORRENTE CONTRO CP_1 , CF C.F._2 , nata ad [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2 ), dell' articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 . 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all' art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519 , 521 , 523 e 524 del codice penale , ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 , e agli articoli 570 , 572 e 643 del codice penale , in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita' del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e' intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si e' concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 .». - Art. 2. 1. All' articolo 191 del codice civile , dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell' art. 191 del codice civile , come modificato dalla presente legge:
«Art. 191. Scioglimento della comunione.
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione puo' essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.». - Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.