Legge 6 maggio 2015, n. 55

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  • 1tetto coniugale Archivi
    https://sposatolaw.it/

  • 2Il cambiamento della famiglia: aspetti psico-sociali e problemi giuridici
    Roberto Conti Aurora Notarianni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 3Guida al Divorzio Breve
    https://studiodonne.it/ · 5 gennaio 2026

    Che cos'è il divorzio? Il divorzio venne introdotto a livello legale in Italia il 1º dicembre 1970, entrando in vigore il 18 dicembre 1970. Una particolarità del sistema giuridico italiano è che il divorzio non può essere ottenuto direttamente con il relativo procedimento giudiziario, ma deve essere preceduto da un periodo di separazione coniugale (almeno sei mesi se la separazione è consensuale o da almeno 12 mesi se è giudiziale). Perché si parla di divorzio breve? Il divorzio cosiddetto ‘breve' è un istituto giuridico, introdotto con la legge 55/2015 approvata in Parlamento il 22 aprile 2015, che permette di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o di quello concordatario dopo …

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  • 4separazione Archivi
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  • 5Il cambiamento della famiglia: aspetti psico-sociali e problemi giuridici
    Roberto Conti Aurora Notarianni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Monza, sentenza 24/09/2024, n. 720
    Provvedimento: N. R.G. 4284/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2024 promossa con ricorso congiunto in data 26.6.2024 da: C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1 Oslavia n. 34, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Zanoni SI Tacito che la rappresenta e difende come da procura in atti e C.F. ), nato a [...] in data [...] e …
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    • annotazione sentenza stato civile·
    • omologazione separazione consensuale·
    • assegno divorzile·
    • maggiorenni economicamente autosufficienti·
    • diritti disponibili·
    • cessazione effetti civili matrimonio·
    • art. 5 L. 898/1970·
    • art. 3 L. 898/1970·
    • divorzio congiunto

  • 2Trib. Taranto, sentenza 11/09/2025, n. 1934
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Martino CASAVOLA Presidente Patrizia NIGRI Giudice Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3079 del R.G. 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, T R A , rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRUNETTI DANILO e Parte_1 BRUNETTI GIUSEPPE, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, RICORRENTE E , rappresentato e difeso dall'Avv. D'EMILIO ANTONIO in virtù di Controparte_1 …
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    • annotazione sentenza stato civile·
    • art. 1 Legge n. 55/2015·
    • provvedimenti temporanei e urgenti·
    • art. 3 Legge n. 898/1970·
    • comunione spirituale e materiale·
    • sentenza non definitiva·
    • cessazione effetti civili matrimonio·
    • separazione giudiziale

  • 3Trib. Rovereto, sentenza 06/08/2025, n. 143
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: 1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel. 2) Dott. Riccardo Dies Giudice 3) Dott. Giulia Paoli Giudice Ha pronunziato la seguente SENTENZA Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1 E , nato a [...] il [...] Parte_2 Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Ferraio Sabrina Lucia e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda via Prati n.20, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 04.11.2016 in Limone sul Garda; preso atto …
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    • annotazione sentenza stato civile·
    • autorizzazione espatrio·
    • spese straordinarie·
    • mantenimento dei figli·
    • assegnazione casa familiare·
    • scioglimento del matrimonio·
    • responsabilità genitoriale·
    • detrazioni fiscali·
    • affidamento condiviso·
    • autosufficienza economica

  • 4Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2025, n. 540
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice nel procedimento r.g.n. 1880/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12/09/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente: SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/07/2025 da Parte_1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. MICHELE MARRA, e da C.F._1 [...] ( ), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA Parte_2 C.F._2 PISCITELLI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi; rilevato …
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    • annotazione stato civile·
    • art. 473 bis.51 c.p.c.·
    • compensazione spese giudizio·
    • separazione consensuale·
    • rinuncia comparizione udienza·
    • scioglimento comunione·
    • assenza obblighi economici

  • 5Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1112
    Provvedimento: N. R.G. 4709/2025 REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE QUARTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Massimiliano Casati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio; e (C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Francesco Novara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio; e con …
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    • espatrio minori·
    • spese straordinarie·
    • gratuito patrocinio·
    • art. 3 legge 898/1970·
    • compensazione spese·
    • affidamento condiviso·
    • mantenimento minori·
    • scioglimento matrimonio·
    • divorzio congiunto·
    • diritto di visita
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2 ), dell' articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dalla presente legge:
    «Art. 3 . 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno dei coniugi:
    1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
    a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
    b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all' art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519 , 521 , 523 e 524 del codice penale , ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
    c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
    d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 , e agli articoli 570 , 572 e 643 del codice penale , in danno del coniuge o di un figlio.
    Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
    Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e' ripresa;
    2) nei casi in cui:
    a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita' del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
    b) e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e' intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
    In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
    L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
    c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si e' concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
    d) il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo;
    e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
    f) il matrimonio non e' stato consumato;
    g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 .».
  • Art. 2. 1. All' articolo 191 del codice civile , dopo il primo comma e' inserito il seguente:
    «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».
    Note all'art. 2:
    Si riporta il testo dell' art. 191 del codice civile , come modificato dalla presente legge:
    «Art. 191. Scioglimento della comunione.
    La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
    Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
    Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione puo' essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.».
  • Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.