Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 6045/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 14.02.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Ricorrente C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile
Resistente Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 30.06.2023 il ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 4% per “lieve limitazione funzionale del I dito mano sin”, asseriva di aver contratto altra patologia “BPCO” e che la stessa fosse di origine professionale.
Ciò per avere svolto la propria attività lavorativa per molti anni presso l'Arsenale
Militare Navale di Taranto svolgendo le mansioni di attrezzista navale a bordo delle navi e nelle officine navali, con conseguente continua esposizione alle esalazioni nocive.
In ragione di tanto, riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' in CP_1 data 20.12.2020 senza ottenere il riconoscimento della tecnopatia.
Invano aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa, con applicazione del cumulo.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, eccepiva in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda per carenza documentale;
nel merito contestava la
La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità sollevata da parte resistente in quanto non vi è prova che la documentazione presentata in sede amministrativa fosse carente, tenendo anche conto che il dovere di collaborazione avrebbe imposto all' di CP_1 indicare tempestivamente quale fosse l'eventuale specifica documentazione mancante non potendo la domanda carente dar luogo, di per sé, ad archiviazione.
Tanto premesso il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha accertato la insussistenza della patologia denunciata (BPCO), riferendo che: “Il ricorrente sig. è affetto da bronchite cronica Parte_1 semplice (ad incidenza funzionale nulla) in ex fumatore;
esiti basali bilaterali di polmonite interstiziale Sars Covid 2. La patologia non riconosce etiologia professionale…….”
In particolare il CTU ha chiarito: “Da ultimo, ma non ultimo, le spirometrie del 2016
e del 2021 sono nella norma e, dunque, l'incidenza funzionale di quanto osservato è nulla;
tutto ciò fa sì che venga a mancare il requisito fondamentale della patologia
BPCO ( acronimo di broncopneumopatia cronica ostruttiva) , e cioè , l'ostruzione bronchiale.”.
In sostanza, dall'esame medico legale è emerso che il ricorrente non è affetto dalla patologia di cui egli ha chiesto affermarsi l'origine professionale, sicchè qualsivoglia ulteriore accertamento resta del tutto ultroneo ed irrilevante.
Tali conclusioni del CTU appaiono esenti da vizi logico – giuridici e adeguatamente motivate e, pertanto, sono del tutto condivisibili in questa sede.
Alla luce delle emergenze processuali, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Le spese di CTU sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla per le spese ex art 152 disp att cpc
3. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Taranto, 14.02.2025
Il Giudice Dott.ssa Miriam Fanelli