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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 191/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA UI RP Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. RG RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 191 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pateri, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato, in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 3 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante:
L'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza appellata, voglia:
− Accertare e dichiarare che l'appellante è affetto dalla denunciata malattia di origine professionale dalla quale deriva una menomazione dell'integrità psico-fisica non inferiore al 7%;
− Condannare l ad erogare le corrispondenti prestazioni nella misura e con la CP_1
decorrenza di legge, oltre rivalutazione ed interessi legali dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
− Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato anticipante.
Nell'interesse dell'appellato:
L'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perchè infondato, condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 maggio 2017 ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale in misura non inferiore al 6 % per un danno biologico correlato a malattia professionale (nella specie spalla dolorosa cronica del sovraspinato destro e sinistro con limitazione dell'articolarità ai gradi estremi bilateralmente) già infruttuosamente richiesto in sede amministrativa con domanda del 20 ottobre 2015.
L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_1
dell'avversa domanda stante l'insussistenza della patologia denunciata dal Pt_1
La causa, istruita mediante documenti e consulenza tecnica di ufficio, è stata decisa con la sentenza n. 281/2021 del 3 settembre 2021 con la quale il giudice adito ha rigettato la domanda.
Questi ha infatti recepito le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nella relazione peritale depositata il 12 ottobre 2018 con la quale l'Ausiliare ha riconosciuto che il è affetto Pt_1
da tendinopatia alla spalla destra e sinistra con verosimile origine professionale responsabile
2 di un danno biologico stimabile in ragione del 4 %, dunque al di sotto del minimo indennizzabile dall'Istituto, fissato dall'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000 in misura pari al 6 %.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 7 settembre 2021, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellante con un unico articolato motivo di gravame ha censurato la decisione del giudice di prime cure concentrando le sue doglianze sulla correttezza dell'accertamento medico legale condotto dal c.t.u. nominato dal Tribunale, le cui conclusioni sono state infine recepite nella sentenza impugnata.
Sostiene infatti che il c.t.u. ha omesso di tenere in considerazione circostanze di indubbio rilievo clinico, riferibili alla patologia in oggetto.
L'appellante fa riferimento, in particolare, al giudizio del 25 marzo 2017 reso dal medico competente, dottor che contiene prescrizioni volte ad evitare da parte del Persona_1
la movimentazione manuale di carichi senza l'utilizzo di ausili ed il sovraccarico Pt_1
funzionale agli arti superiori.
Inoltre il c.t.u. ha omesso di procedere all'espletamento di ulteriori esami specialistici che,
a giudizio dell'appellante, avrebbero consentito di accertare un sensibile aggravamento del danno subito alle spalle, come peraltro comprovato dai referti delle risonanze magnetiche cui lo stesso appellante si è sottoposto il 18 luglio 2021, i quali attestano un netto peggioramento delle alterazioni degenerative delle spalle da porsi in relazione causale con la pregressa attività lavorativa.
Dall'esame di tali referti, ha soggiunto, emerge che le patologie a carico dei tendini del muscolo sovraspinato di entrambe le spalle dell'appellante, con borsite subacromiale, risultano sensibilmente aggravate con comparsa di artrosi acromion-claveare della spalla destra ed artrosi acromion-claveare della spalla sinistra.
Si è in presenza quindi di un quadro clinico che, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.u.,
è responsabile di un danno biologico a carico delle spalle pari almeno al 7 %, stante la applicabilità per analogia dei codici 227 e 224 delle relative tabelle, tenuto conto della
3 bilateralità della lesione riscontrata e della concorrenza tra le diverse patologie in linea con quanto evidenziato nella relazione medico-legale stilata dal dottor il 13 agosto Persona_2
2021, prodotta unitamente all'atto di appello.
Il primo giudice in definitiva avrebbe fondato la sua decisione del marzo 2021 su una relazione peritale formata nell'ottobre 2018 senza tener conto che, nel frattempo, l'odierno appellante aveva proseguito nello svolgimento delle mansioni di manovale talchè sarebbe stato opportuno disporre un approfondimento clinico, con eventuale supplemento di CTU diretto ad accertare se nell'intervallo di tempo triennale, intercorso tra la redazione della
CTU e la sentenza, le patologie oggetto di causa avessero o meno subito un'evoluzione peggiorativa, assieme al danno biologico collegato alle stesse.
Tale approfondimento tuttavia, ha concluso l'appellante, è stato omesso sicchè la sentenza gravata appare viziata sotto tale profilo non avendo il Tribunale compiutamente accertato l'esatta entità del danno correlato alla patologia alle spalle che affligge il Pt_1
*
1. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, è infondato.
2. Il Collegio osserva preliminarmente che la origine professionale, sul piano causale o quantomeno concausale, delle alterazioni degenerative delle spalle lamentate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed accertate nella sentenza gravata, non è in contestazione, sicchè può ritenersi tale dato ormai pacificamente acquisito al giudizio.
2.1. Le doglianze del si appuntano, pertanto, sulla reale entità del danno correlato a Pt_1
tali affezioni posto che nell'intervallo temporale che è trascorso tra l'espletamento della c.t.u. medico legale e la decisione del Tribunale il quadro clinico di riferimento si sarebbe modificato e tuttavia la maggiore lesività, secondo l'appellante, non è stata opportunamente
(ri)valutata già nel corso del primo giudizio.
A sostegno di tale assunto ha quindi prodotto due risonanze magnetiche effettuate nel luglio 2021, dunque in un momento posteriore al deposito della sentenza impugnata, risalente come detto al marzo del 2021, supportate da una relazione del dottor , Persona_2
specialista ortopedico, dalle quali emergerebbe un danno biologico complessivo pari al 7 %.
4 La Corte, allo scopo di valutare adeguatamente la fondatezza di tale prospettazione, con ordinanza del 8 aprile 2024 ha incaricato il dottor , ossia l'ortopedico che Persona_3
aveva eseguito la consulenza tecnica di ufficio disposta nel giudizio di primo grado, di fornire i necessari chiarimenti anche alla luce degli elementi di conoscenza contenuti nella anzidetta documentazione sanitaria risalente al luglio 2021.
2.2. A tal fine il dottor , dopo aver richiamato i vari passaggi argomentativi contenuti Per_3
nel primo elaborato peritale, poi recepito dal Tribunale onde rigettare la domanda attorea, ha provveduto all'esame del contenuto delle predette risonanze magnetiche eseguite dal Pt_1
rispettivamente alla spalla destra ed a quella sinistra il 21 luglio 2021 (cfr. relazione di c.t.u. depositata il 17 ottobre 2024, in atti).
L'Ausiliare, richiamando quanto osservato dal medico radiologo che ha firmato i relativi referti, ha osservato che per quanto concerne la spalla destra risultano Modesti aspetti degenerativi con lesione parziale del sopraspinoso in sede superiore con buona conservazione della giunzione mio-tendinea e del ventre muscolare, mentre appaiono…Nei limiti le altre componenti tendinee della cuffia dei rotatori risultando altresì una Modesta distensione reattiva della borsa sottoacromiodeltoidea per aspetti di borsite.
Quanto alla spalla sinistra il c.t.u. ha ritenuto che il quadro clinico, sotto il profilo della effettiva lesività, appare ancor più sfumato essendo stati accertati Iniziali aspetti degenerativi artrosici acromio-claveare. Minima tendinosi del sopraspinoso in sede superiore. Nei limiti le altre componenti tendinee della cuffia dei rotatori. Esile falda fluida peritendinea a carico del CLB. Lieve minima distensione da contenuto fluido della borsa sottoacromiodeltoidea.
In termini generali ha d'altra parte chiarito che le due risonanze magnetiche del 19 luglio
2021 danno conto di affezioni che pur presenti appaiono alquanto modeste e, in particolare
a sinistra, in fase del tutto inziale…….ed ancora pur coinvolgendo varie strutture in misura marginale, sono assolutamente modeste anche a destra, arto che viene sottoposto a maggior uso funzionale
5 Ha quindi concluso la sua relazione affermando come i nuovi esami non apportino alcun sostanziale elemento di novità rispetto alla RMN del 28/7/16; anzi, se ve ne fosse bisogno, attestano ancora con maggiore chiarezza la modestia del quadro strumentale.
Da qui la integrale conferma delle conclusioni cui egli stesso era pervenuto nella c.t.u. svolta nel corso del primo giudizio secondo le quali presenta segni Parte_1
riferibili a malattia professionale riguardo alla richiesta di tendinopatia spalla dx. e sin. con danno biologico pari al 4% (quattropercento) sin dalla data di prima istanza..
Tali conclusioni, sulle quali nemmeno il consulente di parte del pur se presente Pt_1
alle operazioni peritali, aveva ritenuto a suo tempo di formulare osservazioni critiche, ad avviso del Collegio possano essere condivise.
Le stesse infatti risultano basate su una adeguata verifica del contenuto dei referti in parola, peraltro eseguita da un sanitario provvisto di specifica ed approfondita conoscenza del caso clinico avendo egli espletato, come visto, analogo accertamento peritale su incarico del Tribunale sempre sulla persona di nel corso del primo giudizio. Parte_1
Il dottor , d'altra parte, nello svolgimento dell'incarico affidatogli dalla Corte non si è Per_3
limitato a prendere in considerazione esclusivamente la documentazione medica sopravvenuta ma ha richiamato, onde evidenziare eventuali sopravvenuti peggioramenti o miglioramenti del quadro clinico, quanto in precedenza egli stesso aveva accertato all'esito della pregressa visita medico legale e successiva discussione del caso clinico.
In tale occasione in particolare aveva osservato una riduzione dei movimenti della spalla dx. unicamente ai gradi estremi per la abduzione ed elevazione, mentre non si sono rilevati deficit di rilievo a carico della muscolatura del cingolo scapolare (tranne minima ipotrofia
a dx.) e degli altri movimenti articolari della spalla sin.
Lo stesso c.t.u. ha inoltre opportunamente e correttamente analizzato, onde dare debita spiegazione delle ragioni che lo hanno condotto a confermare le sue precedenti valutazioni, il tenore dei referti delle risonanze magnetiche eseguite nel luglio 2021, rilevando modesti/iniziali aspetti degenerativi e la presenza di un quadro complessivo caratterizzato da minima lesività, come comprovato dall'utilizzo negli stessi referti in questione di
6 espressioni quali minima, lieve minima, modesta, esile, per descrivere la natura delle affezioni riscontrate.
Egli ha in definitiva ritenuto che nel corso del tempo non si sia verificato alcun apprezzabile peggioramento della patologia alle spalle che affligge l'appellante e che, conseguentemente, possa essere confermata la valutazione del danno biologico complessivo nella misura già stimata del 4 %.
2.4. In senso contrario non appaiono tali da scalfire le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. le osservazioni rese dal dottor nella sua relazione, in atti, del 13 agosto 2021. Per_2
Il predetto sanitario, infatti, sulla scorta delle risultanze delle due risonanze magnetiche del
21 luglio 2021 richiama, al pari del dottor , i medesimi codici descrittivi delle Per_3
menomazioni elencati ai progressivi 224 (che prevede una percentuale fissa pari al 3 %) e
227 (che prevede una percentuale variabile fino al 4 %) delle tabelle , reputando CP_1
tuttavia di poter ravvisare una maggior gravità del quadro clinico rispetto a quanto ritenuto dal c.t.u..
Egli tuttavia non argomenta specificamente al fine di chiarire le ragioni che lo hanno condotto a stimare un danno pari al 7 %, ossia il massimo consentito dalle tabelle in questione, circostanza che avrebbe invece reso necessaria una argomentata e puntuale discussione clinica onde far emergere gli elementi a favore della particolare gravità del caso.
Né valgono a confutare le argomentazioni svolte dal medesimo c.t.u. le osservazioni critiche esposte dalla difesa appellante posto che il dottor , come si è già evidenziato, Per_3
ha ben spiegato le motivazioni alla base delle conclusioni cui è pervenuto nell'assegnare una percentuale di danno complessivo pari al 4 %, richiamando quanto già esposto nella prima c.t.u. sia per quanto riguarda la immutata entità delle lesioni e delle ripercussioni sul piano funzionale sia per quanto concerne i codici assegnati (peraltro identici a quelli richiamati dal consulente di parte appellante).
Anche il riferimento ad una possibile difformità tra il quadro strumentale e quello clinico frutto della osservazione diretta del paziente da parte del medico risulta non dirimente trattandosi rilievi critici sicuramente validi in termini generali ma disancorati dalle specifiche particolarità del caso concreto.
7 Al riguardo l'appellante non ha infatti allegato né comprovato alcuna effettiva e riscontrabile difformità tra il quadro clinico di riferimento relativo alla condizione del come descritta in sede peritale e le risultanze strumentali da ultimo prodotte in Pt_1
causa.
3. In conclusione ad avviso della Corte le argomentazioni a sostegno della impugnazione si rivelano non fondate stante la correttezza della stima del danno biologico sofferto dall'appellante in ragione del 4 % come statuito dal primo giudice.
L'appello proposto da deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente Parte_1
integrale conferma della sentenza gravata.
4. Le spese di lite del presente giudizio, tenuto conto che l'appellante non ha documentato il possesso del requisito di cui all'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., restano a suo carico in quanto soccombente nella misura di cui al dispositivo, con applicazione dei valori minimi per le quattro fasi previste dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della limitata complessità dell'accertamento sottoposto al vaglio processuale della Corte, ed utilizzo dei parametri previsti per le cause di appello di valore fino a 5.200,00 euro.
5. Le spese di c.t.u. restano definitivamente a carico dell'appellante nella misura già liquidata con separato decreto.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondato, l'appello proposto da in confronto Parte_1
dell' avverso la sentenza n. 281/2021 del 3 settembre 2021 del Tribunale di CP_1
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore Parte_1
dell' liquidandole in complessivi 1.458,00 euro, oltre spese forfettarie in misura CP_1
del 15% ed accessori dovuti per legge;
3. Pone definitivamente le spese della c.t.u. disposta nel presente grado di giudizio, nella misura separatamente già liquidata, a carico di Parte_1
8 4. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 10 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente
RG RU MA UI RP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA UI RP Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. RG RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 191 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pateri, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato, in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 3 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante:
L'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza appellata, voglia:
− Accertare e dichiarare che l'appellante è affetto dalla denunciata malattia di origine professionale dalla quale deriva una menomazione dell'integrità psico-fisica non inferiore al 7%;
− Condannare l ad erogare le corrispondenti prestazioni nella misura e con la CP_1
decorrenza di legge, oltre rivalutazione ed interessi legali dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
− Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato anticipante.
Nell'interesse dell'appellato:
L'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perchè infondato, condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 maggio 2017 ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale in misura non inferiore al 6 % per un danno biologico correlato a malattia professionale (nella specie spalla dolorosa cronica del sovraspinato destro e sinistro con limitazione dell'articolarità ai gradi estremi bilateralmente) già infruttuosamente richiesto in sede amministrativa con domanda del 20 ottobre 2015.
L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_1
dell'avversa domanda stante l'insussistenza della patologia denunciata dal Pt_1
La causa, istruita mediante documenti e consulenza tecnica di ufficio, è stata decisa con la sentenza n. 281/2021 del 3 settembre 2021 con la quale il giudice adito ha rigettato la domanda.
Questi ha infatti recepito le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nella relazione peritale depositata il 12 ottobre 2018 con la quale l'Ausiliare ha riconosciuto che il è affetto Pt_1
da tendinopatia alla spalla destra e sinistra con verosimile origine professionale responsabile
2 di un danno biologico stimabile in ragione del 4 %, dunque al di sotto del minimo indennizzabile dall'Istituto, fissato dall'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000 in misura pari al 6 %.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 7 settembre 2021, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellante con un unico articolato motivo di gravame ha censurato la decisione del giudice di prime cure concentrando le sue doglianze sulla correttezza dell'accertamento medico legale condotto dal c.t.u. nominato dal Tribunale, le cui conclusioni sono state infine recepite nella sentenza impugnata.
Sostiene infatti che il c.t.u. ha omesso di tenere in considerazione circostanze di indubbio rilievo clinico, riferibili alla patologia in oggetto.
L'appellante fa riferimento, in particolare, al giudizio del 25 marzo 2017 reso dal medico competente, dottor che contiene prescrizioni volte ad evitare da parte del Persona_1
la movimentazione manuale di carichi senza l'utilizzo di ausili ed il sovraccarico Pt_1
funzionale agli arti superiori.
Inoltre il c.t.u. ha omesso di procedere all'espletamento di ulteriori esami specialistici che,
a giudizio dell'appellante, avrebbero consentito di accertare un sensibile aggravamento del danno subito alle spalle, come peraltro comprovato dai referti delle risonanze magnetiche cui lo stesso appellante si è sottoposto il 18 luglio 2021, i quali attestano un netto peggioramento delle alterazioni degenerative delle spalle da porsi in relazione causale con la pregressa attività lavorativa.
Dall'esame di tali referti, ha soggiunto, emerge che le patologie a carico dei tendini del muscolo sovraspinato di entrambe le spalle dell'appellante, con borsite subacromiale, risultano sensibilmente aggravate con comparsa di artrosi acromion-claveare della spalla destra ed artrosi acromion-claveare della spalla sinistra.
Si è in presenza quindi di un quadro clinico che, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.u.,
è responsabile di un danno biologico a carico delle spalle pari almeno al 7 %, stante la applicabilità per analogia dei codici 227 e 224 delle relative tabelle, tenuto conto della
3 bilateralità della lesione riscontrata e della concorrenza tra le diverse patologie in linea con quanto evidenziato nella relazione medico-legale stilata dal dottor il 13 agosto Persona_2
2021, prodotta unitamente all'atto di appello.
Il primo giudice in definitiva avrebbe fondato la sua decisione del marzo 2021 su una relazione peritale formata nell'ottobre 2018 senza tener conto che, nel frattempo, l'odierno appellante aveva proseguito nello svolgimento delle mansioni di manovale talchè sarebbe stato opportuno disporre un approfondimento clinico, con eventuale supplemento di CTU diretto ad accertare se nell'intervallo di tempo triennale, intercorso tra la redazione della
CTU e la sentenza, le patologie oggetto di causa avessero o meno subito un'evoluzione peggiorativa, assieme al danno biologico collegato alle stesse.
Tale approfondimento tuttavia, ha concluso l'appellante, è stato omesso sicchè la sentenza gravata appare viziata sotto tale profilo non avendo il Tribunale compiutamente accertato l'esatta entità del danno correlato alla patologia alle spalle che affligge il Pt_1
*
1. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, è infondato.
2. Il Collegio osserva preliminarmente che la origine professionale, sul piano causale o quantomeno concausale, delle alterazioni degenerative delle spalle lamentate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed accertate nella sentenza gravata, non è in contestazione, sicchè può ritenersi tale dato ormai pacificamente acquisito al giudizio.
2.1. Le doglianze del si appuntano, pertanto, sulla reale entità del danno correlato a Pt_1
tali affezioni posto che nell'intervallo temporale che è trascorso tra l'espletamento della c.t.u. medico legale e la decisione del Tribunale il quadro clinico di riferimento si sarebbe modificato e tuttavia la maggiore lesività, secondo l'appellante, non è stata opportunamente
(ri)valutata già nel corso del primo giudizio.
A sostegno di tale assunto ha quindi prodotto due risonanze magnetiche effettuate nel luglio 2021, dunque in un momento posteriore al deposito della sentenza impugnata, risalente come detto al marzo del 2021, supportate da una relazione del dottor , Persona_2
specialista ortopedico, dalle quali emergerebbe un danno biologico complessivo pari al 7 %.
4 La Corte, allo scopo di valutare adeguatamente la fondatezza di tale prospettazione, con ordinanza del 8 aprile 2024 ha incaricato il dottor , ossia l'ortopedico che Persona_3
aveva eseguito la consulenza tecnica di ufficio disposta nel giudizio di primo grado, di fornire i necessari chiarimenti anche alla luce degli elementi di conoscenza contenuti nella anzidetta documentazione sanitaria risalente al luglio 2021.
2.2. A tal fine il dottor , dopo aver richiamato i vari passaggi argomentativi contenuti Per_3
nel primo elaborato peritale, poi recepito dal Tribunale onde rigettare la domanda attorea, ha provveduto all'esame del contenuto delle predette risonanze magnetiche eseguite dal Pt_1
rispettivamente alla spalla destra ed a quella sinistra il 21 luglio 2021 (cfr. relazione di c.t.u. depositata il 17 ottobre 2024, in atti).
L'Ausiliare, richiamando quanto osservato dal medico radiologo che ha firmato i relativi referti, ha osservato che per quanto concerne la spalla destra risultano Modesti aspetti degenerativi con lesione parziale del sopraspinoso in sede superiore con buona conservazione della giunzione mio-tendinea e del ventre muscolare, mentre appaiono…Nei limiti le altre componenti tendinee della cuffia dei rotatori risultando altresì una Modesta distensione reattiva della borsa sottoacromiodeltoidea per aspetti di borsite.
Quanto alla spalla sinistra il c.t.u. ha ritenuto che il quadro clinico, sotto il profilo della effettiva lesività, appare ancor più sfumato essendo stati accertati Iniziali aspetti degenerativi artrosici acromio-claveare. Minima tendinosi del sopraspinoso in sede superiore. Nei limiti le altre componenti tendinee della cuffia dei rotatori. Esile falda fluida peritendinea a carico del CLB. Lieve minima distensione da contenuto fluido della borsa sottoacromiodeltoidea.
In termini generali ha d'altra parte chiarito che le due risonanze magnetiche del 19 luglio
2021 danno conto di affezioni che pur presenti appaiono alquanto modeste e, in particolare
a sinistra, in fase del tutto inziale…….ed ancora pur coinvolgendo varie strutture in misura marginale, sono assolutamente modeste anche a destra, arto che viene sottoposto a maggior uso funzionale
5 Ha quindi concluso la sua relazione affermando come i nuovi esami non apportino alcun sostanziale elemento di novità rispetto alla RMN del 28/7/16; anzi, se ve ne fosse bisogno, attestano ancora con maggiore chiarezza la modestia del quadro strumentale.
Da qui la integrale conferma delle conclusioni cui egli stesso era pervenuto nella c.t.u. svolta nel corso del primo giudizio secondo le quali presenta segni Parte_1
riferibili a malattia professionale riguardo alla richiesta di tendinopatia spalla dx. e sin. con danno biologico pari al 4% (quattropercento) sin dalla data di prima istanza..
Tali conclusioni, sulle quali nemmeno il consulente di parte del pur se presente Pt_1
alle operazioni peritali, aveva ritenuto a suo tempo di formulare osservazioni critiche, ad avviso del Collegio possano essere condivise.
Le stesse infatti risultano basate su una adeguata verifica del contenuto dei referti in parola, peraltro eseguita da un sanitario provvisto di specifica ed approfondita conoscenza del caso clinico avendo egli espletato, come visto, analogo accertamento peritale su incarico del Tribunale sempre sulla persona di nel corso del primo giudizio. Parte_1
Il dottor , d'altra parte, nello svolgimento dell'incarico affidatogli dalla Corte non si è Per_3
limitato a prendere in considerazione esclusivamente la documentazione medica sopravvenuta ma ha richiamato, onde evidenziare eventuali sopravvenuti peggioramenti o miglioramenti del quadro clinico, quanto in precedenza egli stesso aveva accertato all'esito della pregressa visita medico legale e successiva discussione del caso clinico.
In tale occasione in particolare aveva osservato una riduzione dei movimenti della spalla dx. unicamente ai gradi estremi per la abduzione ed elevazione, mentre non si sono rilevati deficit di rilievo a carico della muscolatura del cingolo scapolare (tranne minima ipotrofia
a dx.) e degli altri movimenti articolari della spalla sin.
Lo stesso c.t.u. ha inoltre opportunamente e correttamente analizzato, onde dare debita spiegazione delle ragioni che lo hanno condotto a confermare le sue precedenti valutazioni, il tenore dei referti delle risonanze magnetiche eseguite nel luglio 2021, rilevando modesti/iniziali aspetti degenerativi e la presenza di un quadro complessivo caratterizzato da minima lesività, come comprovato dall'utilizzo negli stessi referti in questione di
6 espressioni quali minima, lieve minima, modesta, esile, per descrivere la natura delle affezioni riscontrate.
Egli ha in definitiva ritenuto che nel corso del tempo non si sia verificato alcun apprezzabile peggioramento della patologia alle spalle che affligge l'appellante e che, conseguentemente, possa essere confermata la valutazione del danno biologico complessivo nella misura già stimata del 4 %.
2.4. In senso contrario non appaiono tali da scalfire le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. le osservazioni rese dal dottor nella sua relazione, in atti, del 13 agosto 2021. Per_2
Il predetto sanitario, infatti, sulla scorta delle risultanze delle due risonanze magnetiche del
21 luglio 2021 richiama, al pari del dottor , i medesimi codici descrittivi delle Per_3
menomazioni elencati ai progressivi 224 (che prevede una percentuale fissa pari al 3 %) e
227 (che prevede una percentuale variabile fino al 4 %) delle tabelle , reputando CP_1
tuttavia di poter ravvisare una maggior gravità del quadro clinico rispetto a quanto ritenuto dal c.t.u..
Egli tuttavia non argomenta specificamente al fine di chiarire le ragioni che lo hanno condotto a stimare un danno pari al 7 %, ossia il massimo consentito dalle tabelle in questione, circostanza che avrebbe invece reso necessaria una argomentata e puntuale discussione clinica onde far emergere gli elementi a favore della particolare gravità del caso.
Né valgono a confutare le argomentazioni svolte dal medesimo c.t.u. le osservazioni critiche esposte dalla difesa appellante posto che il dottor , come si è già evidenziato, Per_3
ha ben spiegato le motivazioni alla base delle conclusioni cui è pervenuto nell'assegnare una percentuale di danno complessivo pari al 4 %, richiamando quanto già esposto nella prima c.t.u. sia per quanto riguarda la immutata entità delle lesioni e delle ripercussioni sul piano funzionale sia per quanto concerne i codici assegnati (peraltro identici a quelli richiamati dal consulente di parte appellante).
Anche il riferimento ad una possibile difformità tra il quadro strumentale e quello clinico frutto della osservazione diretta del paziente da parte del medico risulta non dirimente trattandosi rilievi critici sicuramente validi in termini generali ma disancorati dalle specifiche particolarità del caso concreto.
7 Al riguardo l'appellante non ha infatti allegato né comprovato alcuna effettiva e riscontrabile difformità tra il quadro clinico di riferimento relativo alla condizione del come descritta in sede peritale e le risultanze strumentali da ultimo prodotte in Pt_1
causa.
3. In conclusione ad avviso della Corte le argomentazioni a sostegno della impugnazione si rivelano non fondate stante la correttezza della stima del danno biologico sofferto dall'appellante in ragione del 4 % come statuito dal primo giudice.
L'appello proposto da deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente Parte_1
integrale conferma della sentenza gravata.
4. Le spese di lite del presente giudizio, tenuto conto che l'appellante non ha documentato il possesso del requisito di cui all'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., restano a suo carico in quanto soccombente nella misura di cui al dispositivo, con applicazione dei valori minimi per le quattro fasi previste dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della limitata complessità dell'accertamento sottoposto al vaglio processuale della Corte, ed utilizzo dei parametri previsti per le cause di appello di valore fino a 5.200,00 euro.
5. Le spese di c.t.u. restano definitivamente a carico dell'appellante nella misura già liquidata con separato decreto.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondato, l'appello proposto da in confronto Parte_1
dell' avverso la sentenza n. 281/2021 del 3 settembre 2021 del Tribunale di CP_1
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore Parte_1
dell' liquidandole in complessivi 1.458,00 euro, oltre spese forfettarie in misura CP_1
del 15% ed accessori dovuti per legge;
3. Pone definitivamente le spese della c.t.u. disposta nel presente grado di giudizio, nella misura separatamente già liquidata, a carico di Parte_1
8 4. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 10 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente
RG RU MA UI RP
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