Articolo 711 del Codice civile
Articolo 710Articolo 712
Versione
19 aprile 1942
Art. 711.

(Retribuzione).

L'ufficio dell'esecutore testamentario e' gratuito. Tuttavia il testatore puo' stabilire una retribuzione a carico dell'eredita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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