Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02059/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2024, proposto da
Gospa Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Crisci, Giovanna Oreste e Michela Grandinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione di Volontariato Giovanni Paolo II, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 2518 del 21.11.2024 del Direttore Generale dell''ASP di Cosenza adottata in relazione a " Manifestazione d''interesse per l''affidamento alle Associazioni di Volontariato del trasporto infermi - 118 - sul territorio regionale Calabrese. Aggiudicazione Provvisoria ", con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva con assegnazione provvisoria del servizio della postazione "Victor Rende" ad altra Associazione;
- dei verbali di gara n. 1 del 02.09.2024 e n. 2 del 11.09.2024 della Commissione Giudicatrice ed, in particolare, nella parte in cui viene attivato il soccorso istruttorio ritenendo che la domanda della ricorrente fosse affetta da carenza documentale;
- della nota del 13.09.2024 della Commissione Giudicatrice con la quale è stata richiesta integrazione documentale alla ricorrente;
- del verbale di gara n. 3 del 25.09.2024 della Commissione Giudicatrice nella parte in cui non ha proceduto all''attribuzione di punteggio in favore della ricorrente previsto dal criterio n. 4 dell''avviso e, comunque, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un errato punteggio complessivo per entrambe le postazioni indicate;
- per quanto occorrere possa, di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli sopra impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. n. 80 del 17 gennaio 2025;
Viste le memorie depositate dalle parti in ottemperanza alla predetta ordinanza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la controversia occasiona dalla procedura bandita con l’avviso del 18/06/2024, prot. n° 76496, con il quale l’ASP di Cosenza ha indetto una manifestazione d’interesse per l’affidamento alle Associazioni di Volontariato del trasporto infermi –118 –sul territorio regionale Calabrese;
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono stati impugnati, tra gli altri, il provvedimento con cui l’A.S.P. Cosenza ha deliberato l’affidamento della postazione “Victor Rende” alla Associazione Giovanni Paolo II, nonché il verbale recante l’assegnazione dei punteggi alla organizzazione ricorrente nonché alla associazione affidataria;
- si è costituita in giudizio l’A.S.P. di Cosenza, difendendo la legittimità del proprio operato;
- all’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025, è stata pubblicata l’ordinanza istruttoria n. 80 del 17 gennaio 2025 con la quale, accogliendo l’istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10 c.p.a., si è ritenuto necessario “ che l’A.S.P. Cosenza produca in giudizio la domanda di partecipazione della Giovanni Paolo II Associazione di volontariato e la relativa scheda di assegnazione dei punteggi ” e che “ le parti forniscano chiarimenti in ordine al criterio di assegnazione dei punteggi n. 4, contenuto a pag. 6 dell’avviso contenente la manifestazione di interesse: “Attività certificata di supporto al 118 in forma continuativa assegnando 1 punto per ogni anno (o frazione di anno superiore ai sei mesi) di servizio reso”, con riferimento a se l’assegnazione del punteggio debba intendersi una tantum o per ogni postazione precedentemente gestita ”;
- le parti hanno ottemperato rispettivamente in data 13 febbraio (l’A.S.P.) e in data 24 febbraio (la ricorrente);
- in vista dell’udienza di merito le parti hanno reso noto con delibera n. 999 del 15 aprile 2025, l’A.S.P. ha revocato “ l’avviso del 18/06/2024, prot. n° 76496, con il quale l’ASP di Cosenza ha indetto una manifestazione d’interesse per l’affidamento alle Associazioni di Volontariato del trasporto infermi –118 –sul territorio regionale Calabrese ”;
- all’udienza di merito del 28 maggio 2025 le parti hanno dunque chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, senza trovare accordo sulla regolamentazione delle spese di lite.
Ritenuto che la delibera di revoca della procedura di gara comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto che il giudizio di soccombenza virtuale comporta che le spese devono essere poste, nella misura liquidata in dispositivo, a carico dell’A.S.P. Cosenza, in virtù delle seguenti osservazioni:
- l’eccezione relativa alla mancata notifica al controinteressato non è condivisibile, posto che parte ricorrente ha prodotto prova della spedizione con notifica postale e, dall’altra parte, l’Associazione Giovanni Paolo II ha prodotto in data 25 marzo istanza di accesso al fascicolo, dando prova della conoscenza del processo;
- l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in ordine alla attivazione del soccorso istruttorio può essere assorbita, alla luce della fondatezza virtuale del motivo volto a censurare l’assegnazione dei punteggi;
- non emerge chiaramente dall’avviso di gara che il punteggio assegnato alla Associazione Giovanni Paolo II in relazione al criterio 4 potesse essere assegnato più volte per ogni postazione gestita;
- una tale conclusione non può essere frutto di interpretazione bensì avrebbe dovuto emergere chiaramente dall’avviso, considerato che essa porta in concreto ad assegnare il punteggio più volte;
- una tale conclusione non può altresì emergere in forma di determinazione assunta in sede di “ tavolo tecnico ” - come asserito dall’A.S.P. nei chiarimenti resi in ottemperanza all’O.C.I. – né vi è prova che tale tavolo tecnico si sia mai svolto, e la dichiarazione che vi avrebbero preso parte tutte le associazioni di volontariato è stata comunque contestata da parte ricorrente, che dichiara di non avervi partecipato, e non è stata prodotta prova contraria sul punto;
- le modalità di assegnazione del criterio risultano comunque incerte, alla luce dei periodi indicati nella domanda proposta dalla Associazione Giovanni Paolo II, tutti inferiori a un anno, in difformità dal criterio 4, né l’A.S.P. ha offerto chiarimenti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’A.S.P. Cosenza al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO